LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 58
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
232ª Seduta (prima pomeridiana)
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore MORRA (PdL) osserva che il provvedimento in conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, reca varie norme di interesse della Commissione. Segnala in primo luogo che l’articolo 2 prevede un credito d’imposta, a favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, “svantaggiato” o “molto svantaggiato”, assunto nelle regioni del Mezzogiorno con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. L’attuazione dell’istituto – demandata ad un decreto ministeriale (comma 8) – è subordinata all’espressione del consenso della Commissione europea sull’impiego dei fondi strutturali comunitari di cui al comma 9. Per “lavoratore svantaggiato” si intendono soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, o che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età od occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore appartenga al genere sottorappresentato, ovvero, infine, membri di una minoranza nazionale. Per “lavoratore molto svantaggiato” si intendono invece i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Ai sensi dei commi 1 e 3, il credito d’imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d’imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratore “svantaggiato”, e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, in quello di lavoratore “molto svantaggiato” (comma 2).
Per le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale, sempre a tempo indeterminato, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (comma 3). Il calcolo relativo all’incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate, oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (comma 4).
Per quanti assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce – ai fini del credito d’imposta – incremento della base occupazionale (comma 5).
Il comma 2-ter del successivo articolo 6 concerne gli esoneri dall’obbligo di assunzione di categorie protette. La norma – inserita alla Camera – prevede che la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione che attesti l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio pari o superiore al 60 per cento.
Il comma 1 dell’articolo 8 modifica la disciplina del contratto di inserimento. La prima novella concerne l’individuazione delle lavoratrici comprese nell’ambito di applicazione dell’istituto. La norma finora vigente fa riferimento alle donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello maschile. La novella inserisce la condizione che le donne siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La modifica appare volta ad adeguare la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all’articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. La seconda novella aggiorna un riferimento normativo comunitario.
Infine, il relatore sottolinea che nell’ambito delle novelle operate dall’articolo 4 al codice dei contratti pubblici si prevede che l’offerta migliore sia determinata al netto, tra l’altro, delle spese relative al costo del personale ed alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sottolinea inoltre che la lettera d-bis) dell’articolo 6, comma 2 – inserita dalla Camera – semplifica le normative concernenti alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini ed imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale, evidenziando che dalla revisione della disciplina sui controlli amministrativi concernenti le microimprese, le piccole e le medie imprese, sono esclusi, tra gli altri, i controlli e gli accessi relativi alla tutela della sicurezza sul lavoro. Fa quindi osservare che la lettera g) dell’articolo 7, comma 2, stabilisce che i provvedimenti del Ministero dell’economia, delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria non contengano la richiesta di dati già disponibili nei rispettivi sistemi informativi e che, in base alla successiva lettera h),le agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro possono stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le autorità amministrative indipendenti per acquisire in via telematica informazioni su soggetti. Si sofferma da ultimo sulla lettera t) dello stesso articolo 7, comma 2, che modifica la disciplina delle procedure di iscrizione a ruolo delle somme dovute all’INPS, e sul comma 2-quinquies del medesimo articolo, inserito dalla Camera, che riduce dalla metà a un terzo delle somme gli importi – di natura tributaria o contributiva – da iscrivere provvisoriamente a ruolo.
Conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere in sede di replica.
Si apre il dibattito.
Il senatore ROILO (PD) osserva che il decreto-legge n. 70 rappresenta l’ennesimo intervento legislativo del Governo in materia di sviluppo, e che i precedenti provvedimenti hanno avuto come effetto una crescita del PIL per il 2011 pari allo 0,9 per cento ed una previsione di crescita per il 2012 poco superiore all’1 per cento. Sul versante occupazionale, nel corso dell’ultimo anno si è poi verificata una perdita pari a circa 1.100.000 unità. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Governo fino a pochi giorni fa, i conti pubblici sono in forte sofferenza, tant’è che l’Esecutivo sta per varare una manovra economica pari ad una cifra ricompresa tra i 43 e i 47 miliardi, che potrebbero comunque risultare insufficienti ai fini del pareggio di bilancio e della riduzione del debito pubblico. Sarebbe al contrario necessario avviare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha davvero bisogno, anziché porre in essere l’ennesimo decreto-legge, alcune norme del quale peraltro prive dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Nel merito, il provvedimento ricomprende, accanto ad alcune disposizioni in principio condivisibili, ancorché insufficienti, quali quelle relative al credito d’imposta, norme finalizzate unicamente a correggere gravi errori precedentemente compiuti dal Governo stesso, come ad esempio quelle che innalzano la soglia economica degli appalti conferiti attraverso trattativa privata. Risultano invece del tutto elusi i problemi di fondo, che dovrebbero spingere a favorire gli investimenti e l’occupazione, agevolare l’innovazione ed il risparmio energetico, sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, garantire una reale liberalizzazione dei mercati. Da ciò la netta contrarietà del Gruppo PD nei confronti del provvedimento.
Il senatore NEROZZI (PD) ribadisce che il decreto-legge non contiene misure strutturali e denuncia l’assenza di un piano strategico e finanche di un’idea di fondo. Ciò rende inefficaci anche le norme che, almeno in parte, potrebbero essere giudicate positivamente. Grande apprensione egli manifesta con riferimento alla disposizione in materia di appalti, destinata ad avere effetti devastanti sulla qualità delle prestazioni, e quindi sulla vita delle persone, ivi inclusi i soggetti più deboli, e in particolare i minori. Sottolinea in particolare la forte dipendenza del numero degli incidenti sul lavoro, oggi nuovamente in crescita, proprio dalle disposizioni in materia di appalti, esprimendo al riguardo particolare indignazione. Su questi elementi invita il Governo a riflettere, evidenziando che, prima ancora d’essere sbagliata e truffaldina, la disposizione in questione è innanzitutto immorale.
La senatrice GHEDINI (PD), nel riportarsi alle considerazioni svolte dai senatori Roilo e Nerozzi, osserva che il provvedimento, particolarmente infelice già dalla sua stessa intitolazione, secondo la quale doveva rappresentare il primo vettore di disposizioni urgenti per l’economia, risulta assai debole nei contenuti. In realtà in esso sono refluite numerose disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2243 in materia di semplificazione, incardinato in Parlamento da oltre due anni e licenziato rapidamente nella seduta di ieri dall’Assemblea del Senato ridotto ad un unico articolo. Se ne deduce che o quelle disposizioni sono state qui inserite a titolo di riempitivo, ovvero che esse non sono poi così urgenti, visto che sono rimaste lungamente in sospeso. Del decreto-legge n. 70 il Senato inoltre discute alla vigilia dell’adozione da parte del Governo di una nuova manovra economico-finanziaria. Ancora una volta si è dunque di fronte ad interventi legislativi del tutto disorganici. Nel merito, il provvedimento si presenta assai povero di contenuti. Quanto al credito d’imposta per le assunzioni al Sud, il Governo riprende, tardivamente, una indicazione delle opposizioni, recuperando provvedimenti già avviati dal precedente Esecutivo, e in una proporzione non valutabile, non chiarendo effettivamente l’entità delle risorse allo scopo destinate. In assenza di precise quantificazioni, evidentemente tutto è nella sostanza rinviato al decreto successivo; ne consegue dunque che si sta esaminando una misura di stimolo all’occupazione senza esattamente conoscerne la concreta e reale portata. L’attuale situazione del mercato del lavoro, inoltre, segnala uno stato di segmentazione del tutto peculiare, con particolare riferimento alla condizione dei giovani e delle donne; e ciò denuncia ancora una volta, se pur ce ne fosse bisogno, la fragilità derivante dall’utilizzo di uno strumento ordinario a fronte di una situazione straordinaria.
Nessuna previsione specifica del decreto-legge n. 70 riguarda appunto i giovani. Se, in via generale, l’approccio universalista può avere una sua giustificazione, in questo caso si è però di fronte ad una situazione straordinaria e diffusa su tutto il territorio, alla quale non si sottraggono neppure province considerate “ricche”, i cui dati anzi confermano trattarsi di una generalizzata forte difficoltà di accesso al mercato del lavoro e di eterna permanenza nel precariato. E’ dunque presumibile che, nonostante le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, la situazione dell’occupazione giovanile resterà immutata. Era inoltre auspicabile che il provvedimento potesse incidere su alcune problematiche gravissime e comunque derivanti da precedenti provvedimenti economici del Governo: tale è, ad esempio, il caso dei lavoratori somministrati dell’INPS, che dal 14 aprile scorso si trovano in mobilità, ovvero della disposizione che ha reso eccessivamente onerosa la ricongiunzione delle posizioni assicurative verso l’INPS, tanto da costringere molti lavoratori a rinunciare ad una quota rilevante della propria carriera contributiva.
Sulla base di queste considerazioni, ribadisce il proprio giudizio negativo sul provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, avverte che, a causa della concomitante convocazione del Consiglio dei Ministri, la seduta della Commissione fissata per domani, alle ore 15, in cui era prevista la presenza del ministro Sacconi, non avrà più luogo. Preannuncia altresì che il Ministro ha già dato la propria disponibilità per mercoledì 13 luglio, alle ore 15.
La Commissione prende atto.
Al fine di consentire l’espressione del parere sul disegno di legge n. 2791 in modo da offrire un reale contributo ai lavori delle Commissioni riunite 5a e 6a, competenti nel merito, nonché di valutare il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 2417 e connessi, il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta della Commissione al termine della odierna seduta pomeridiana dell’Assemblea.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle ore 16,25.
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011
233ª Seduta (seconda pomeridiana)
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 19,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il relatore MORRA (PdL) replica agli intervenuti, richiamando le considerazioni positive comunque contenute negli interventi, pur critici, dei senatori Roilo, Nerozzi e Ghedini, in particolare con riferimento al credito d’imposta per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Al riguardo, mette in risalto la assoluta concretezza delle risorse disponibili, diversamente da quanto inferito dalla senatrice Ghedini, come dimostra peraltro la circostanza che ad esse il Governo abbia fatto riferimento nei momenti più difficili della crisi, segnatamente per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Peraltro una definizione delle risorse alle quali le disposizioni fanno riferimento non risulta possibile, non risultando affidabile né realistica alcuna previsione al riguardo. Le risorse fanno riferimento a fondi FESR e FSE e devono essere impegnate nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in funzione della complessiva programmazione, effettuata dal Ministero dell’Economia di concerto con le Regioni interessate, penalizzando quelle che accusino maggiori ritardi. Ciò sarà possibile unicamente in corso d’opera, monitorando le richieste delle Regioni medesime. In questo quadro, entro il 31 dicembre 2011, le Regioni dell’Obiettivo 1 dovranno presentare i rispettivi rendiconti, per una cifra pari a 8,1 miliardi di euro. Sulla base di queste considerazioni, egli illustra conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice CARLINO (IdV) si richiama in particolare ai contenuti dell’articolo 2 del decreto-legge, che istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso e del quale per molti aspetti non è neppure possibile stabilire la portata normativa, il significato e l’utilità. Il decreto non ascrive all’articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell’incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d’imposta. Ritiene che sarebbe stata necessaria l’individuazione di una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d’imposta, anche in aggiunta a quella individuata dal Governo, e la messa a disposizione di risorse sufficienti a coprire l’intero credito d’imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato. Nel caso di applicazione del principio dell’addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, andrebbero inoltre individuate e rese disponibili le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale.
Annuncia pertanto voto contrario alla proposta del relatore, presentando una propria bozza di proposta, favorevole con condizioni (vedi allegato), condizioni che auspica comunque possano essere recepite dal relatore.
Il senatore ROILO (PD) preannuncia il voto contrario del Gruppo PD alla proposta di parere del relatore.
Segue una breve interlocuzione del relatore MORRA (PdL), il quale specifica le ragioni per le quali non reputa ricevibili le condizioni contenute nella bozza di proposta della senatrice Carlino, in quanto originate da una impostazione affatto diversa da quella dello stesso provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che è approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa della senatrice Carlino.
IN SEDE REFERENTE
(2417) Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati
(2082) DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell’assicurato o del pensionato
(2151) PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti
(2278) SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell’uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) comunica che sono giunti i pareri della 1a e della 5a Commissione permanente, entrambi non ostativi, sul disegno di legge n. 2417, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base.
La senatrice BLAZINA (PD) esprime particolare soddisfazione per la conclusione dell’iter del provvedimento, evidenziando che il disegno di legge n. 2417 è del tutto analogo al disegno di legge n. 2151, a firma della senatrice Pinotti ed esaminato congiuntamente. Auspica una conclusione definitiva dell’iter nei tempi più rapidi, onde colmare una lacuna dell’ordinamento giuridico e compiere un atto di giustizia.
Anche la senatrice SPADONI URBANI (PdL) esprime vivo compiacimento, a nome del proprio Gruppo e come prima firmataria del disegno di legge n. 2278, esaminato congiuntamente.
Si unisce a tali espressioni la senatrice CARLINO (IdV).
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) si compiace per l’ampiezza dei consensi registrata oggi in Commissione.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2417, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base, chiedendo altresì l’autorizzazione a svolgere la relazione orale, con conseguente assorbimento delle altre iniziative in titolo.
La seduta termina alle ore 20,15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791
La 11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che il decreto-legge in esame attua alcune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, intervenendo in distinti settori dell’ordinamento per la «promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese», l’introduzione di «misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese» e «il rispetto degli impegni assunti in sede europea»;
valutate positivamente le disposizioni miranti ad un rilancio occupazionale nel nostro Paese, ed in particolare l’articolo 2, che prevede un credito d’imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, “svantaggiato” assunto nelle regioni del Mezzogiorno;
apprezzato che la disciplina sui controlli amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere a) e b)) e di modifica al codice dei contratti pubblici (articolo 4) rafforzano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
atteso che il comma 1 dell’articolo 8 reca una modifica alla disciplina del contratto di inserimento in favore, in particolare, delle donne lavoratrici che siano prive di un impiego da almeno 6 mesi, adeguando in tal senso la normativa vigente alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all’articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CARLINO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791
La 11a Commissione permanente del Senato della Repubblica
esaminato l’Atto Senato n. 2791, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (c.d. “decreto sviluppo”);
valutato che:
il disegno di legge in esame contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non presentano neppure i requisiti di necessità ed urgenza rinviandosi per la loro attuazione a norme attuative non immediate;
vi sono forti dubbi che il provvedimento in esame possa avere efficacia effettiva nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema produttivo italiano, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze;
il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento di politica economica che dovrebbe stabilire misure di contenimento dei conti pubblici;
il decreto attualmente in esame che costituisce il tredicesimo intervento di finanza pubblica dell’attuale Governo negli ultimi tre anni, interviene con 14 articoli e più di 300 commi senza procedere sulla strada delle riforme ed anzi in alcuni casi complicando ancor più il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;
significativo in tal senso è il caso degli appalti pubblici, attualmente già regolati da oltre 600 articoli. L’articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi aventi ad oggetto il medesimo argomento;
vengono invece innalzati fino a 1 milione di euro i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata: una disposizione a discapito della trasparenza e che può favorire il dilagare della corruzione;
si introduce un pericoloso “silenzio-assenso” passati 90 giorni (180 per città oltre i 100 mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
con l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore esplicitamente bocciata dai cittadini in occasione delle recenti consultazioni referendarie;
le stesse misure che dovrebbero essere finalizzate a “premiare il merito” scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaiono risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportati negli ultimi anni alla pubblica istruzione e il contemporaneo tentativo di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;
rilevato per gli aspetti di competenza della Commissione lavoro che:
l’articolo 2 istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d’imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia assumono, con contratti a tempo indeterminato, lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» in base alle definizioni contenute in atti normativi dell’Unione europea, aumentando il numero di dipendenti. L’articolo in questione disciplina, inoltre, le modalità di calcolo del beneficio in relazione alla differente tipologia contrattuale presa in riferimento (contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo parziale e contratto part-time), prevedendo altresì delle ipotesi di decadenza dal diritto a fruirne. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione;
l’articolo 2 contiene svariati periodi scritti in stile colloquiale e informale, di cui non è possibile stabilire la portata normativa, il significato e l’utilità. Nel comma 1, ad esempio, si fa riferimento a misure la cui scelta è di competenza dell’Unione e che non è nella possibilità del Governo programmare, come pure si utilizza l’espressione “per cominciare” priva di significato dal punto di vista legislativo. Il comma 8 dispone che le risorse per il credito d’imposta spettanti a ciascuna Regione sono distribuite “tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, ” frase dalla quale si potrebbe anche evincere che è volontà del Governo punire quelle Regioni che in passato non hanno speso o speso in maniera virtuosa i fondi strutturali comunitari, attribuendo a queste Regioni risorse in misura inferiore ad altre: una previsione che non ha alcun senso se la ratio del provvedimento è quella di favorire l’occupazione e la stabilità;
il decreto non ascrive all’articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell’incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d’imposta. Il comma 6 stabilisce che il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso, cioè fin dal pagamento dell’F24 di giugno 2011, quindi anche da subito ed entro i successivi 3 anni, ma il comma 9 copre il credito con risorse di fondi europei su cui l’UE deve dare un consenso preventivo. Ciò vuol dire che, se il consenso ci sarà, sarà necessario attendere tempi tecnici e/o burocratici perché le istituzioni dell’Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra consentito dal comma 6. In caso di parere negativo, inoltre, si verrebbero a creare molti problemi giuridici, perché l’impresa che ha assunto lavoratori a tempo indeterminato avrebbe acquisito un diritto a godere del credito d’imposta, che non potrebbe essergli revocato. Un ulteriore ostacolo burocratico è costituito dal fatto che i limiti del finanziamento di questo incentivo, Regione per Regione, saranno determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 8 che, per ovvie ragioni, è ipotizzabile che non venga adottato prima della pronuncia dell’UE. Anche per questi motivi, evidentemente, il comma 9 non contiene una quantificazione delle risorse necessarie e rese disponibili per realizzare questa misura incentivante: se l’UE approva potranno essere rese disponibili maggiori risorse; se non approva le risorse saranno ridotte, probabilmente annullando la portata del beneficio. Il nuovo credito d’imposta per le assunzioni al Sud, infatti, sfrutta le risorse UE destinate a questi territori dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel caso in cui l’UE non autorizzasse l’utilizzo di questi Fondi per questo credito d’imposta o se essi non fossero sufficienti, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Non va infine sottovalutato il fatto che per il principio dell’addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Questo meccanismo (se trovasse applicazione anche nel caso di questo credito d’imposta) sarebbe in grado di paralizzare la misura introdotta, considerati i bilanci di Stato e Regioni;
il 25 maggio 2011 il commissario europeo alle politiche di coesione, Johannes Hahn, ha inviato al Governo italiano una lettera contenente pesanti rilievi sui contenuti del cosiddetto ‘Piano per il Sud’. La critica del commissario europeo si rivolge anche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno che impedisce alle Regioni ed agli enti locali l’accelerazione della spesa e rischia addirittura di trasformarsi in un freno allo sviluppo. Il commissario, infine, ha ancora una volta ribadito ai Ministri italiani i limiti entro cui dovrà mantenersi ogni operazione di rimodulazione dei fondi europei e confermato il ritardo italiano e la possibilità di disimpegni di fondi alla fine del 2011.
Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni ed osservazioni:
1) che venga individuata una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d’imposta introdotto dall’articolo 2, anche in aggiunta alla copertura individuata dal Governo;
2) che vengano rese disponibili risorse sufficienti a coprire tutto il credito d’imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato, senza le limitazioni che il Governo lascia presagire dalla lettura dell’articolo 2;
3) che nel caso di applicazione del principio dell’addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, siano individuate e rese disponibili le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale.
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2011
231ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, il dottor Salvatore Barone, coordinatore dipartimento settori produttivi; in rappresentanza della CISL, la dottoressa Livia Ricciardi, segreteria Mercato del lavoro; in rappresentanza della UIL, il dottor Guglielmo Loy, segretario confederale; in rappresentanza della UGL, la dottoressa Ornella Petillo, segretario confederale, e la dottoressa Antonella Marano, dirigente confederale.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente GIULIANO informa la Commissione che, a partire dalla seduta odierna, si potranno adottare ulteriori forme di pubblicità relative agli atti delle procedure informative. In particolare, potrà essere pubblicato sul sito internet della Commissione il materiale eventualmente consegnato, durante la seduta, dai soggetti auditi.
Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.
Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
Il dottor BARONE illustra il punto di vista della sua Organizzazione sindacale sul delicato tema oggetto dell’indagine. Dà conto in proposito di uno studio redatto dal Dipartimento Settori Produttivi Industria – Agricoltura – Artigianato – Cooperazione della CGIL sull’andamento dell’occupazione nei vari settori e nelle province, nonché sulle causali di CIGS. Deposita pertanto una memoria contenente le proposte dell’organizzazione da lui rappresentata.
La dottoressa RICCIARDI, a nome della CISL, si sofferma sull’andamento del mercato del lavoro in Europa ed in Italia prima della crisi e sugli aspetti di quest’ultima, in termini sia di criticità che di opportunità. Traccia infine un quadro delle principali riforme individuate come necessarie in un fase di superamento della crisi economico-finanziaria.
A nome della UIL, il dottor LOY ricostruisce il panorama occupazionale italiano dal 1997, anno delle prime importanti riforme in chiave moderna del lavoro, fino al 2008, per soffermarsi quindi sulla situazione a partire dal 2009, con i primi, forti segnali di crisi del sistema produttivo. Ritiene la fase attuale complessa e delicata, atteso che, in assenza di sviluppo ed aumento della ricchezza prodotta, il tema del lavoro rischia di declinarsi solo sul piano della protezione “passiva”, mentre nell’attuale fase economica, che non consentirà spesa pubblica aggiuntiva, occorre operare affinché le imprese siano incoraggiate e stimolate ad assumere. Evidenzia infine l’importanza di estendere lo strumento dell’apprendistato.
In rappresentanza dell’UGL, la dottoressa PETILLO evidenzia i dati per l’occupazione, in leggera ripresa nel 2011, precisando che però essa è ritardata rispetto al ciclo economico. Il dato più allarmante riguarda comunque i lavoratori inattivi, che escono completamente dal mercato del lavoro: si tratta di quelli che l’ISTAT definisce “scoraggiati”. Dopo aver sottolineato che i lavoratori a contratto e a termine sono i più esposti al rischio disoccupazione, si sofferma sulle imprese che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione. Precisa infine che il dato percentuale relativo alla spesa sociale in Italia è allocato all’1,9 per cento della spesa, contro il 5,2 per cento della media europea.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 16,20.