La Commissione ha concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il parere è stato trasmesso al presidente del Consiglio.
Il testo del parere
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto che esso risponde pienamente ai principi e ai criteri direttivi della legge 29 dicembre 2000, n. 422, adeguando la legislazione italiana in materia di lavoro a tempo determinato a quella già vigente negli altri paesi europei in cui l’applicazione della normativa è stata valutata positivamente, in particolare per quanto attiene le garanzie a favore del lavoratore a termine,
rilevato che il Governo, alla luce dell’utilità del negoziato attivato con le parti sociali – dal quale è scaturito un testo sottoscritto da un numero ampio e maggioritario di organizzazioni datoriali e sindacali – nonché della conformità dell’avviso comune alle prescrizioni contenute nella direttiva 99/70/UE, ne ha recepito integralmente i contenuti,
considerato che l’impostazione fortemente innovativa dello schema di decreto legislativo lo rende rispondente all’esigenza di favorire una maggiore flessibilità del mercato del lavoro ed in particolare all’esigenza di mettere a disposizione del sistema produttivo forme di contratto a scadenza prefissata, al fine preminente di accrescere il tasso di occupazione generale con una particolare attenzione per quello femminile,
preso atto che il provvedimento ottempera al principio di non discriminazione riconoscendo al lavoratore a termine uno status giuridico ed economico paritetico rispetto a quello del lavoratore a tempo indeterminato, prevenendo gli abusi derivanti dall’utilizzazione, a fini elusivi, di una successione di contratti a tempo determinato;
rilevato che, in generale il provvedimento ha recepito integralmente quanto previsto nell’accordo quadro in relazione alla prescrizione di un livello adeguato di protezione sociale per i lavoratori a tempo determinato,
rilevato che le parti sociali concordano nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è e continuerà ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, riconoscendo tuttavia che il contratto a tempo determinato risponde, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle degli stessi lavoratori,
considerato che il provvedimento appare coerente con i principi dell’ordinamento comunitario, anche nella parte in cui esso sostituisce alla rigida causalità vigente nell’ordinamento italiano l’obbligo di una motivazione oggettiva, anche nel caso di primo contratto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo:
1) a verificare il puntuale coordinamento del testo con tutta la legislazione inerente la materia del lavoro a tempo determinato, con particolare riguardo allo specifico regime a cui sono sottoposte alcune categorie di lavoratori in tema di proroga di contratti a termine e di intervalli temporali tra successivi contratti;
2) ad adeguare la relazione al provvedimento a quanto contenuto nel testo dell’articolato dello schema di decreto legislativo, ritrasmettendone copia alle Camere, per evitare che l’attuale relazione possa essere considerata quale fonte interpretativa;
3) a reintrodurre la previsione delle sanzioni vigenti;
4) a monitorare l’impatto del provvedimento sul mercato del lavoro, anche avvalendosi della periodica consultazione delle parti sociali in relazione alle eventuali modifiche consentite nei successivi dodici mesi;
5) all’articolo 10, comma 4, a sopprimere gli aggettivi «tecnici e amministrativi» riferiti ai dirigenti, in quanto non più rispondenti all’evoluzione normativa ed all’organizzazione aziendale;
6) a valutare la possibilità di adottare misure volte ad incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro, con particolare attenzione alla promozione della formazione professionale.