(Dal Resoconto Sommario)
Legge comunitaria 2003.
C. 3618-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Daniele GALLI (FI), relatore, osserva che il disegno di legge comunitaria 2003, nel testo risultante dall’esame del Senato, si compone di 25 articoli e di due allegati (A e B) riguardanti le direttive da recepire.
Soffermandosi esclusivamente sulle disposizioni di competenza della Commissione, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal Senato, fa presente che l’articolo 17 reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE, la quale modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro. Il tema della parità di trattamento tra uomini e donne trova il suo fondamento, sia a livello comunitario sia a livello nazionale, negli atti fondamentali, in attuazione dei quali si dipana una copiosa produzione normativa.
Al comma 1, lettera a), con l’inserimento di un inciso viene specificato che l’applicazione del principio di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro deve essere attuato indipendentemente dal ramo di attività e dai livelli della gerarchia professionale.
Al comma 1, lettera b), le modifiche introdotte con riferimento alla nozione di «molestie», ripropongono sostanzialmente le disposizioni della direttiva, che definisce le molestie come il comportamento indesiderato e persistente con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona ovvero di creare «un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali». Viene pertanto eliminato il riferimento al pregiudizio «obiettivo» alla dignità e libertà personale, che aveva la funzione di specificare che il comportamento ritenuto offensivo debba avere comunque un rilievo facilmente riscontrabile; in proposito si considera invece sufficiente che il comportamento indesiderato abbia «lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona». Inoltre, eliminando il riferimento alla necessità di un comportamento di contrasto da parte della vittima, viene ritenuta sufficiente la persistenza del comportamento indesiderato per ragioni connesse al sesso affinché lo stesso sia considerato «molesto».
Inoltre, con riferimento alla nozione di «discriminazione indiretta», viene eliminata la possibilità di disposizioni, criteri o prassi indirettamente svantaggiose per le persone di un determinato sesso, nel caso in cui la disparità di trattamento sia giustificata «da ragioni oggettive».
Completano il disegno di legge gli allegati A e B. Essi contengono l’elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l’unica differenza che riflette il diverso iter procedurale – prevedente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari – che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell’allegato B.
Per quanto riguarda le direttive da recepire, segnala (allegato B) la direttiva 2001/86/CE, che provvede a disciplinare sia l’informazione sia la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la società per azioni europea (»Societas Europaea», denominata «SE» ), le sue affiliate o dipendenze, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il comitato aziendale europeo (Direttiva 94/45/CEE), nonché le modalità di partecipazione dei lavoratori nell’organo di vigilanza o di amministrazione della società.
Segnala inoltre la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST). La direttiva si pone l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza della gente di mare attraverso la fissazione di esigenze minime in materia di orario di lavoro.
La direttiva 1999/63, il cui termine di attuazione resta fissato al 30/06/2002, in particolare stabilisce che l’orario di lavoro non deve superare le 14 ore per ciascun periodo di 24 ore e le 72 ore per un periodo di 7 giorni, ovvero che il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a 10 per un periodo di 24 ore ed a 77 per un periodo di 7 giorni.
Carmen MOTTA (DS-U) rileva preliminarmente come le modifiche apportate dal Senato diano ragione a quanto sostenuto e sollecitato dall’opposizione, consentendo innanzi tutto la conformità della legislazione italiana alle direttive europee.
Esprime quindi soddisfazione per la definizione delle nozioni di discriminazione e di molestie, riconosciute queste ultime quando viene posto in essere un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali.
Nel valutare favorevolmente le modifiche apportate dal Senato, auspica che per il futuro si comprenda che la posizione dell’opposizione non è strumentale ma tesa a cogliere il vero senso delle indicazioni provenienti a livello europeo, al fine di evitare l’emanazione di norme in contrasto con le direttive europee.
Chiede infine chiarimenti al relatore in merito alla modifica del termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fissato all’articolo 1, per l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Daniele GALLI (FI), relatore, precisa che il termine di 18 mesi, anziché di un anno, dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi è parso più congruo, vista la complessità della materia relativa all’attuazione delle direttive comunitarie.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse e sulla base dell’approfondito esame del disegno di legge comunitaria che si è già svolto in sede di prima lettura, ritiene, consentendovi la Commissione, che nella seduta odierna si possa già passare alla votazione della relazione per la XIV Commissione.
La Commissione consente.
Daniele GALLI (FI), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole (vedi allegato).
La Commissione delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3618-B. Delibera altresì di nominare il deputato Daniele Galli quale relatore presso la XIV Commissione.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 16.
Partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d’impresa.
C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso atto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha permesso di valutare le diverse problematiche in evidenza, in particolare quelle attinenti alla scelta dello strumento con cui operare nel campo della partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati di impresa, all’interrelazione fra le sedi della concertazione, della formazione e della partecipazione dei sindacati alle tematiche del mondo del lavoro all’interno delle aziende e alle questioni normative e retributive, rinnova la raccomandazione, espressa già dal relatore, affinché si proceda con un alto livello di realismo, pur rimettendo alla sovranità della Commissione le scelte su taluni passaggi delicati, anche in considerazione del fatto che nel prossimo disegno di legge finanziaria potrebbe trovarsi una congrua copertura dei mezzi finanziari necessari a rendere operativa la legge.
Tenuto presente che alcune organizzazioni sindacali si sono già espresse a favore di questo tipo di scelta, sollecitandone l’attuazione e lamentando, di contro, i ritardi accumulati su questo versante, osserva che risponde alla richiesta di realismo il valutare la questione anche sotto il profilo del conseguimento del massimo consenso sociale, popolare e culturale.
Fa presente altresì che in sede di Comitato ristretto alcuni componenti la Commissione hanno espresso l’opzione che si debba accentuare il carattere partecipativo dei lavoratori in quanto tali, non essendo la legge in esame finalizzata ad attuare una partecipazione dei sindacati, anche alla luce del fatto che questi ultimi detengono già gli strumenti necessari ad esprimere le loro istanze.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, auspica il contributo di tutti i componenti la Commissione, allo scopo di giungere quanto prima alla definizione di una questione di eccezionale rilevanza sociale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in attesa delle determinazioni del Presidente della Camera, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.