(Dal Resoconto Sommario)
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE REFERENTE
(122) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica
(266) RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa
(422) MAGNALBO’. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(870) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(924) BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa
(986) TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro
(1242) MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa
(1280) SODANO Tommaso ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro
(Esame congiunto dei disegni di legge n. 1242, 1280 e 1290, congiunzione con i disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924 e 986 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924 e 986, congiunzione con i disegni di legge nn. 1242, 1280 e 1290 e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 marzo 2002 è stata svolta la relazione sui disegni di legge n. 122, 266, 422, 870, 924 e 986, in materia di tutela dei lavoratori dalle molestie psicologiche. Successivamente a tale data, sono stati presentati e deferiti alla Commissione altri tre disegni di legge sulla medesima materia, che sono pertanto stati iscritti all’ordine del giorno ai fini della loro illustrazione e del loro eventuale abbinamento con i disegni di legge sui quali è già stata svolta la relazione preliminare.
Dà quindi la parola al relatore, senatore Tofani, per la relazione sui disegni di legge n. 1242, n. 1280 e n. 1290.
Il relatore TOFANI inizia la sua illustrazione partendo dal disegno di legge n. 1242, d’iniziativa del senatore Montagnino, che interviene innanzitutto per favorire un’azione preventiva efficace, di informazione e sensibilizzazione, nei confronti delle molestie morali e delle violenze psicologiche contro i lavoratori, non senza prevedere anche strumenti repressivi e riparatori dei danni già provocati dal fenomeno, all’uopo prevedendo una tutela di tipo privatistico. Più nello specifico, l’articolo 1 precisa le finalità e ambito di applicazione della normativa, allo scopo richiamando l’articolo 41 della Costituzione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la tutela si esplica per tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla natura della prestazione e dalla mansione e grado del prestatore di lavoro.
L’articolo 2 contiene una puntuale definizione del concetto di violenze morali e persecuzioni psicologiche, che abbraccia sia forme di mobbing cosiddetto verticale, provenienti dai vertici aziendali o comunque da superiori gerarchici, sia quelle di tipo orizzontale, attivate, cioè, attivate da colleghi di lavoro privi di potere gerarchico nei confronti della vittima, o addirittura da subordinati. Con l’articolo 3 vengono indicate le azioni di prevenzione ed informazione che vanno attuate nei confronti del fenomeno del mobbing e dei suoi effetti, precisando, a tali fine, che l’attività informativa investe anche gli aspetti organizzativi – ruoli, mansioni, carriere, mobilità – nei quali la trasparenza e la correttezza nei rapporti aziendali e professionali deve essere sempre manifesta. Analogamente agli altri disegni di legge in materia, è previsto anche il diritto dei lavoratori a due ore di assemblea su base annuale, fuori dall’orario di lavoro, per trattare il tema in oggetto. L’articolo 4 prevede le responsabilità disciplinari, mentre l’articolo 5 stabilisce adeguate azioni di tutela con il ricorso alla conciliazione e in giudizio. Viene poi prevista, all’articolo 6, la possibilità di ripristino delle situazioni professionali colpite dalle azioni di mobbing ed il loro risarcimento; l’articolo 7 prevede la pubblicità nell’azienda o ente interessato alle risultanze giudiziarie delle determinazioni disciplinari assunte e l’articolo 8 stabilisce la nullità di tutti quegli atti di ritorsione che possono condizionare l’iniziativa di tutela del lavoratore colpito da mobbing.
Il disegno di legge n. 1280, di cui è primo firmatario il senatore Tommaso Sodano, all’articolo 1 individua l’ambito di applicazione della normativa, finalizzata a tutelare i lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro, nel settore pubblico e privato, indipendentemente dalla natura dello stesso. L’articolo 2 definisce i concetti di molestie morali e violenza psicologica e le modalità attraverso le quali tali atti sono posti in essere, introducendo altresì il concetto di danno psico-fisico provocato dai comportamenti precedentemente menzionati. Con l’articolo 3 si prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali, in concorso con i centri regionali per la prevenzione, organizzano iniziative periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di prevenire le situazioni di mobbing.
Ai sensi dell’articolo 4 il datore di lavoro ha l’obbligo tempestivo di accertare i comportamenti denunciati e prendere provvedimenti per il loro superamento, mentre l’articolo 5 disciplina l’azione di tutela giudiziaria attraverso il giudizio immediato del tribunale del lavoro al fine di salvaguardare i soggetti da danni psico-fisici permanenti. L’articolo 6 si occupa della pubblicità del provvedimento di condanna emesso dal giudice, mentre l’articolo 7 contiene previsioni in materia di sanzioni per coloro che pongono in essere comportamenti rilevanti ai fini del disegno di legge.
L’articolo 8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e riconducibili al mobbing siano nulli. Con l’articolo 9, infine, si prevede l’istituzione di Centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, quale organo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione delle AUSL.
Il disegno di legge n. 1290, di cui è primo firmatario il senatore Eufemi, si raccorda anch’esso ai provvedimenti presentati, nell’auspicio che si giunga ad una definizione normativa del mobbing che, considerato il dilagare del fenomeno, non è più procrastinabile. Rispetto alle proposte ed ai disegni di legge presentati nella XIII legislatura e in quella presente, il disegno di legge presenta tre novità, in linea con le legislazioni di altri Paesi dell’Unione europea: in primo luogo, la previsione del mobbing come reato, anzi, come delitto. Tale scelta, secondo i proponenti è rispondente ad esigenze di giustizia sostanziale e, nell’attuale contesto ordinamentale, risulta l’unico deterrente contro soprusi altrimenti non condannabili, considerato che in Italia il mobbing non ha una specifica disciplina. Il secondo elemento di novità è costituito dall’attenzione rivolta ad una concreta fattispecie comportamentale, effettivamente riscontrabile, ma poco nota in Italia: il cosiddetto bossing, ossia il mobbing perpetrato dai dirigenti o dai funzionari direttivi specialmente nelle amministrazioni pubbliche; infine, viene previsto il mobbing esterno, consistente in sostanza nella pressione proveniente da organizzazioni sindacali.
Più nello specifico, l’articolo 1 del disegno di legge n. 1290 reca principi e finalità della legge, allo scopo richiamando il principio del diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, e della dignità del lavoratore individuato dall’articolo 41 della Costituzione. L’articolo 2 prevede forme di tutela contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro, stabilendo – oltre alle conseguenze penali contemplate nei commi 1, 2 e 3, e alle eventuali responsabilità per danno erariale nel caso di reati o comunque di illeciti commessi per violenza psicologica nell’ambiente lavorativo di pubbliche amministrazioni – che gli atti o comportamenti vessatori siano suscettibili di valutazione medico-legale e riconducibili ad una dimensione patrimoniale, la quale rende risarcibile il danno. L’articolo 3 prevede le misure di responsabilità disciplinare, mentre l’articolo 4 si ispira al principio di un corretto svolgimento delle relazioni tra le amministrazioni o aziende e i sindacati, al fine di porre in essere le misure atte a verificare la fondatezza dei fatti ed assumere i provvedimenti necessari per il loro superamento. Il disegno di legge demanda, infatti, alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare, per ciascun settore, alcuni aspetti secondari o integrativi della disciplina generale che attengano all’ambito specifico in cui si svolge il rapporto di lavoro. L’articolo 5 stabilisce la nullità degli atti e delle decisioni discriminatori riconducibili alla violenza psicologica e l’articolo 6 prevede l’emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento per la individuazione delle fattispecie di violenza psicologica ai danni dei lavoratori. Esso prevede, altresì, l’adozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, di tutte le iniziative necessarie allo scopo di prevenire qualsiasi forma di violenza psicologica. L’articolo 7 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge anche alla vita dei partiti politici e delle associazioni regolate dall’articolo 36 del codice civile.
Stante la delicata complessità dell’indagine necessaria alla lotta contro queste patologie socio-giuridiche, l’articolo 8 stabilisce forme di tutela e di osservazione del fenomeno del mobbing esterno, all’uopo prevedendo la istituzione di uno sportello unico – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – contro gli abusi nell’ambiente di lavoro delle amministrazioni pubbliche.
Concludendo la sua esposizione, il relatore, considerata l’identità della materia trattata, propone di abbinare i disegni di legge illustrati con i disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924 e 986, la trattazione dei quali è già iniziata, e di procedere congiuntamente nell’esame.
Sulla proposta di abbinamento formulata dal relatore, conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici
(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori “atipici”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del disegno di legge n. 848. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti medesimi.
Il relatore TOFANI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.20, 7.76, 7.50, 7.18, 7.21, 7.63, 7.3, 7.51, 7.22, 7.78, 7.23, 7.80, 7.77, 7.72, 7.71, 7.24, 7.79, 7.52, 7.5, 7.65, 7.27, 7.25, 7.28, 7.6, 7.53, 7.81, 7.30, 7.54, 7.29, 7.31, 7.73, 7.32, 7.36, 7.55, 7.7, 7.8, 7.66, 7.33, 7.56, 7.35, 7.34, 7.83, 7.57, 7.9, 7.67, 7.37, 7.85, 7.74, 7.38, 7.84, 7.58, 7.39, 7.10, 7.11, 7.12, 7.40, 7.86, 7.41 e 7.69. Il parere è invece favorevole sull’emendamento 7.75. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2, riservandosi di esprimere successivamente il parere sui restanti emendamenti all’articolo 7.
Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che sull’emendamento 7.75 il parere è favorevole, anche se le misure di agevolazione in esso indicate devono essere intese soprattutto con riferimento all’aspetto normativo, considerato che la delega deve essere esercitata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Per quel che riguarda l’invito a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2, fa presente ai proponenti che la questione da essi sollevata potrà essere riconsiderata in sede di esame dell’articolo 9.
Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti soppressivi dell’articolo 7, la senatrice PILONI, la quale, nel richiamarsi alle argomentazioni svolte nella seduta di ieri in sede di illustrazione di tali proposte, osserva che la contrarietà a tale articolo riguarda sia questioni di metodo sia questioni di merito: nella sua formulazione generica ed eccessivamente ampia, la delega appare infatti inidonea a disciplinare le fattispecie di flessibilità riferite al rapporto di lavoro a tempo parziale, peraltro già adeguatamente regolate nel decreto legislativo n. 61 del 2000. Inoltre, viene ignorata l’impostazione della direttiva comunitaria 97/81/CE soprattutto per quel che riguarda l’individuazione di soluzioni equilibrate rispetto alle esigenze organizzative delle imprese e a quelle di tutela e di garanzia dei lavoratori.
Secondo il senatore RIPAMONTI, l’articolo 7, in contrasto con l’impostazione equilibrata che caratterizza il citato decreto legislativo n. 61 del 2000, punta a realizzare una completa liberalizzazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non condivisibile soprattutto perché si vuole travolgere il principio dell’obbligatorietà del consenso del lavoratore al ricorso a forme di lavoro flessibile e supplementare, privilegiando in modo unilaterale le esigenze organizzative delle aziende. Per tale motivo egli voterà a favore della soppressione dell’articolo 7.
Anche il senatore Tommaso SODANO voterà a favore della soppressione dell’articolo 7 che, a suo avviso, intende andare ben oltre la flessibilità regolata che, secondo l’impostazione della direttiva comunitaria e del decreto legislativo n. 61 del 2000, dovrebbe caratterizzare il contratto di lavoro a tempo parziale, per muovere in direzione di una totale liberalizzazione di tale rapporto, tesa ad eliminare ogni vincolo e ogni garanzia per i lavoratori. Ritiene altresì preoccupante il superamento di fatto del principio dell’obbligatorietà del consenso del lavoratore, già richiamato in altri interventi, nonché la tendenza a valorizzare il ruolo di organizzazioni sindacali territoriali, che può legittimare associazioni ed accordi di comodo, volti ad aggirare i diritti dei lavoratori.
Il senatore MONTAGNINO, nell’aggiungere la sua firma agli emendamenti soppressivi dell’articolo 7, ricorda che nella precedente legislatura il Governo ed il Parlamento si impegnarono intensamente nell’opera di valorizzazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, considerandolo essenziale nell’ambito di una politica di incremento dell’occupazione. L’articolo 7, nella sua formulazione, appare invece eccessivamente generico nella determinazione dei principi di delega e del tutto inadeguato nel definire le misure di promozione del part time come fattore di incremento dell’occupazione.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 7.20, 7.76, 7.50 e 7.18.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, che ribadisce la centralità delle intese con le parti sociali nella disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 7.21 e 7.63.
Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 7.3 e 7.51, mentre sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 7.22 e 7.78.
Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Verdi – l’Ulivo sugli emendamenti 7.23 e 7.80, di identico contenuto, che, riprendendo le formulazioni adottate dalla normativa comunitaria, intendono riportare il part time alla sua ispirazione più genuina, di elemento di conciliazione tra l’attività lavorativa ed altre attività individuali dei lavoratori, senza prescindere dalle esigenze organizzative delle imprese.
Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo sugli emendamenti 7.23 e 7.80.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 7.23 e 7.80 sono respinti.
Il senatore RIPAMONTI dichiara quindi di aggiungere la propria firma all’emendamento 7. 77, a favore del quale voterà.
L’emendamento 7.77, posto ai voti, è respinto.
Il senatore TREU auspica quindi l’accoglimento dell’emendamento 7.72, sottolineando in particolare il rilievo che in esso assume l’accordo delle parti sociali definito in sede di avviso comune. In proposito, osserva che la volontà più volte asserita da autorevoli rappresentanti del Governo, di valorizzare l’autonomia collettiva, non è tradotta in modo coerente e convincente nell’articolo 7, la cui formulazione appare particolarmente incerta soprattutto per quel che riguarda il rinvio alla contrattazione collettiva, presente, alla lettera a), con riferimento alle modalità delle prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, e incomprensibilmente assente nella successiva lettera b) per quel che concerne la disciplina del ricorso a forme flessibili ed elastiche nell’ipotesi del part time cosiddetto verticale.
Il senatore RIPAMONTI ritiene che l’emendamento 7.72 sia condivisibile solo limitatamente alla previsione di norme volte ad agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, di cui alla lettera c). Dissente invece con la previsione contenuta alla lettera a), suscettibile di legittimare un prolungamento sistematico dell’orario di lavoro quotidiano nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, nonché con la previsione della lettera b) che prevede ulteriori forme di flessibilità in una fattispecie già fortemente caratterizzata in questo senso, quale è il part time di tipo misto o verticale. Per tali motivi voterà contro l’emendamento 7.72.
Anche il senatore Tommaso SODANO è contrario all’emendamento 7.72 che, a suo avviso, si propone di promuovere il rapporto di lavoro a tempo parziale rendendolo più appetibile per le imprese. Si tratta di una impostazione diversa da quella caldeggiata dalla sua parte politica, intesa a privilegiare l’adesione volontaria del lavoratore alle forme di flessibilità regolata.
La senatrice PILONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo sull’emendamento 7.72 che, coerentemente con la normativa comunitaria in tema di lavoro a tempo parziale, tende a valorizzare il ruolo delle parti sociali nella regolazione delle varie forme di flessibilità nonché il carattere volontario dell’adesione dei lavoratori ad esse.
Posto ai voti, l’emendamento 7.72 è respinto. E’ altresì respinto l’emendamento 7.71.
Il senatore RIPAMONTI, nell’annunciare il voto favorevole agli emendamenti 7.24 e 7.79, soppressivi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, ribadisce le preoccupazioni già espresse in sede di illustrazione degli emendamenti medesimi, in ordine all’intento del Governo di vanificare il principio della obbligatorietà del consenso del lavoratore al ricorso a forme di flessibilità, nonché di legittimare la presenza di organizzazioni sindacali e territoriali, di dubbia rappresentatività, che potrebbero aprire la strada ad accordi di comodo.
Gli emendamenti 7.24 e 7.79, posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, sono quindi respinti.
La senatrice PILONI raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 7.52, che puntualizza il principio di delega di cui alla lettera a), nel senso di prevedere la regolazione, e non già l’agevolazione, del ricorso al lavoro supplementare nel part time orizzontale.
Il senatore TREU, nel dichiarare il voto favorevole all’emendamento 7.52, che sottoscrive, osserva che anche nella formulazione delle lettere a) e b) dell’emendamento 7.72, testé votato, sarebbe stato preferibile adottare la parola “regolazione” in luogo di “agevolazione”.
Il senatore MONTAGNINO dichiara che voterà a favore dell’emendamento 7.52, che sottoscrive.
Posto ai voti, l’emendamento 7.52 è quindi respinto.
E’ altresì respinto l’emendamento 7.5.
Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 7.65 che intende prevedere una disciplina del consenso del lavoratore che sembra in sintonia anche con alcune affermazioni rese ieri dal rappresentante del Governo nel corso dell’illustrazione degli emendamenti.
Il sottosegretario SACCONI fa presente che in materia di consenso del lavoratore, le proposte formulate dai Gruppi politici dell’opposizione prevedono l’espressione del consenso individuale in ogni caso, anche laddove sia intervenuta una regolazione tramite accordi tra le parti sociali. L’impostazione del Governo, invece, ritiene necessaria l’espressione dell’assenso individuale del lavoratore solo in caso di assenza di un accordo collettivo ovvero in attesa di esso.
Il senatore MONTAGNINO sottoscrive l’emendamento 7.65, a favore del quale voterà, poiché introduce una formulazione idonea ad assicurare che il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare non si traduca in un surrettizio slittamento in direzione del lavoro a tempo pieno.
Anche il senatore RIPAMONTI aggiunge la sua firma all’emendamento 7.65, dichiarando il voto favorevole su di esso.
Il senatore Tommaso SODANO osserva che il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo indica chiaramente come con l’articolo 7 si intenda accentuare la subordinazione del lavoratore a tempo parziale alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, con modalità tali da introdurre surrettiziamente anche la fattispecie del lavoro a chiamata. Al tempo stesso, il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali vanifica di fatto le disposizioni, introdotte nel disegno di legge all’esame con l’assenso del rappresentante del Governo, riguardanti le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il relatore TOFANI osserva che il problema sollevato dal senatore Tommaso Sodano investe, in generale, la questione dell’efficacia dei contratti collettivi rapportata alla rappresentatività dei soggetti stipulanti: in proposito, ritiene forse necessario sottoporre ad un vaglio critico più approfondito l’idea per cui gli accordi collettivi stipulati da una o più sigle sindacali poggiano sempre e comunque sul consenso dei lavoratori.
Sul lavoro a chiamata, occorre poi ricordare che esso già esiste, al di fuori di ogni tutela e di ogni garanzia e senza adeguate coperture retributive, per alcune categorie di lavoratori, come, ad esempio, nel settore pubblico, gli insegnanti precari.
Secondo il senatore TREU, il ragionamento svolto dal relatore sul tema della democrazia sindacale, potrebbe essere esteso anche alla democrazia rappresentantiva nel suo complesso. In proposito, peraltro, non si può non ribadire quanto da molti e in molte occasioni è già stato osservato, circa il fatto che gli strumenti della democrazia rappresentativa sono certamente imperfetti, ma non se ne conoscono di migliori. Nell’ambito, più limitato, della riflessione in materia sindacale, è innegabile che, anche ai fini della effettività degli accordi, il numero delle organizzazioni stipulanti e la loro rappresentatività non è certo un fatto indifferente.
Il senatore Tommaso SODANO osserva che comunque il riferimento introdotto nel testo del disegno di legge n. 848 alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative risulta vanificato dalla possibilità che venga riconosciuta un’intesa stipulata anche da una sola organizzazione sindacale territoriale, al di fuori di qualsiasi verifica di rappresentatività.
Posto ai voti, l’emendamento 7.65 è quindi respinto.
Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 7.27, 7.25 e 7.28.
Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 7.6 e 7.53, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MONTAGNINO, secondo il quale i predetti emendamenti, certamente contro l’intenzione dei proponenti, avrebbero potuto, se accolti, costituire un’ulteriore remora al mantenimento dell’obbligatorietà del consenso del lavoratore.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 7.81 e 7.30, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Tommaso SODANO.
Nel raccomandare l’accoglimento dell’emendamento 7.54, la senatrice PILONI ricorda che gran parte dei contratti collettivi nazionali di categoria regolano le prestazioni di lavoro straordinario, assimilabili al lavoro supplementare di cui alla lettera a), senza prescindere dal consenso individuale del lavoratore.
Il senatore MONTAGNINO sottoscrive l’emendamento 7.54 a favore del quale dichiara di votare.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.54, 7.29 e 7.31.
E’ altresì respinto l’emendamento 7.73, dopo le dichiarazioni di voto favorevole del senatore MONTAGNINO e del senatore RIPAMONTI.
Il senatore MORRA, preso atto dell’impegno assunto dal rappresentante del Governo, di affrontare le questioni trattate dagli emendamenti 7.1 e 7.2 in sede di esame dell’articolo 9, li ritira, accogliendo l’invito rivoltogli dal relatore.
La senatrice PILONI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo sull’emendamento 7.32, soppressivo della lettera b), osservando che tale principio di delega punta a liberalizzare completamente le prestazioni di lavoro flessibile ed elastico nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddette verticale o misto, con conseguenze negative per quel che riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.32, 7.36, 7.55, 7.7, 7.8 e 7.66, dopo che il senatore RIPAMONTI ha dichiarato di sottoscrivere tale ultimo emendamento e di votare a favore di esso.
Sono quindi posti ai voti congiuntamente, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 7.33 e 7.56; viene altresì respinto l’emendamento 7.35.
Dopo le dichiarazioni di voto favorevole della senatrice PILONI, del senatore RIPAMONTI e del senatore Tommaso SODANO, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 7.34 e 7.83.
Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo sull’emendamento 7.57, al quale aggiunge la sua firma, annunciando anch’egli il suo voto favorevole, il senatore RIPAMONTI.
L’emendamento 7.57, posto quindi ai voti, è respinto.
Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.9 e 7.67 – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO – , nonché gli emendamenti 7.37 e 7.85, posti invece ai voti congiuntamente, in quanto di identico contenuto. E’ altresì respinto l’emendamento 7.74.
Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto tutti soppressivi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 7, e respinti, gli emendamenti 7.38, 7.84 e 7.58. Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.39, 7.10, 7.11 e 7.12.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 7.40 e 7.86.
Nell’esprimere il voto favorevole all’emendamento 7.75, il senatore MONTAGNINO ricorda che esso introduce un principio di delega volto a stabilizzare un orientamento normativo già presente nell’ordinamento.
L’emendamento 7.75 è quindi accolto.
Posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, gli emendamenti 7.41 e 7.69 sono invece respinti.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA. ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 30 MAGGIO.
Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento delle richieste avanzate da alcuni gruppi politici, la seduta notturna già convocata per questa sera, alle ore 20,30, non avrà più luogo.
Avverte altresì che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 maggio, avrà inizio alle ore 8,30 anziché alle ore 9, in seguito all’anticipazione alle ore 9,30 dell’orario di inizio dei lavori dell’Assemblea.