(Dal Resoconto Sommario)
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
IN SEDE CONSULTIVA
(776-B) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che, per la parte di competenza della Commissione, il disegno di legge in titolo – ritornato all’esame del Senato a seguito delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento – reca all’articolo 3 una delega al Governo finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 dello stesso disegno di legge n. 776. Giova altresì ricordare che tale delega affronta una materia, appunto la sicurezza del lavoro, che rientra tra quelle che il novellato articolo 117 della Costituzione ha attribuito alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni; di conseguenza, gli atti di esercizio della delega dovranno contenere norme sui principi fondamentali della materia, giusta il disposto dell’ultimo periodo del medesimo comma terzo dell’articolo 117 testè richiamato.
La delega per il riassetto normativo previsto dall’articolo 3 presuppone inoltre l’osservanza di diversi principi e criteri specifici, che si aggiungono a quelli generali di cui all’articolo 1, comma 1, capoversi 3 e 4, ed è risultata notevolmente arricchita, rispetto al testo originario, dopo la prima lettura da parte del Senato, soprattutto per l’apporto dato alla formulazione del testo dal parere espresso dalla Commissione Lavoro, che ha formulato numerose condizioni, tutte recepite poi dalla Commissione Affari costituzionali.
Durante l’esame da parte dell’Assemblea del Senato – prosegue il senatore Morra – alcuni dei principi e criteri di delega introdotti nel corso della trattazione in sede referente a seguito del parere espresso dalla Commissione, sono stati soppressi: conseguentemente, i principi indicati nelle lettere f), g), h), i), l) m) ed n) riprendono solo parzialmente le condizioni contenute nel predetto parere. Il principio di cui alla lettera e) è stato invece introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.
In sintesi, nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, i principi ed i criteri direttivi della delega riguardavano in primo luogo l’adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza e tutela della salute, di cui alla lettera a). In tema di semplificazione, occorre richiamare in particolare il contenuto della lettera i), relativa al riordino e alla razionalizzazione delle competenze istituzionali; della lettera h), riguardante la promozione di codici di condotta e la diffusione di buone prassi per i datori di lavoro, i lavoratori e tutti gli altri soggetti interessati; e della lettera m), che dispone la modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, al fine di evitare eventuali disarmonie.
Per quel che riguarda più specificamente l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, la lettera f) dispone che la tutela della salute e della sicurezza sia assicurata per tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, in tutti i settori lavorativi ed indipendentemente dalla tipologia del contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; la lettera g), inoltre, precisa ed articola ulteriormente il precedente principio di delega, stabilendo che il sistema prevenzionistico venga adeguato alle nuove tipologie contrattuali ed alle nuove forme di lavoro, anche in funzione di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso. La lettera l) si occupa della realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie, mentre del sistema sanzionatorio si occupa la lettera d) con riferimento, in particolare, alle contravvenzioni a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per le violazioni formali di tipo documentale, e alla revisione del regime di responsabilità relativamente alla prevenzione sui luoghi di lavoro in relazione alle varie posizioni gerarchiche all’interno dell’impresa. Nella stessa lettera, viene inoltre definito il principio del coordinamento degli organi preposti alla vigilanza e della priorità assegnata ai compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori.
Principi di delega più specifici erano stati poi introdotti con la lettera b), relativamente alla determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle piccole imprese, anche agricole, e delle imprese artigiane; e con la lettera c), concernente il riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e l’autocertificazione. Con la lettera n), infine, si prevede che l’adozione delle misure riguardanti la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute dei lavoratori non debba comportare alcun onere finanziario per i lavoratori medesimi.
La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche che, peraltro, non modificano l’impostazione generale dell’articolo 3, quale è risultata dall’esame svoltosi in Senato: in particolare, l’altro ramo del Parlamento ha introdotto una formulazione senza dubbio più puntuale della lettera a), con la previsione che il riordino, il coordinamento, la armonizzazione e la semplificazione delle discipline vigenti siano finalizzati all’adeguamento alle normative comunitarie ed alle convenzioni internazionali vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Altrettanto opportune risultano le modifiche apportate alla lettera b), che ampliano la portata della norma, disponendo in generale che le misure tecniche ed amministrative di prevenzione siano compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, ed in particolare delle imprese artigiane ed agricole; e alla lettera c), con la previsione del riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine. La Camera dei deputati ha poi introdotto ex novo la lettera e): tale principio di delega, che era stato già oggetto di discussione anche in prima lettura, prevede la promozione dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi.
Infine, alla lettera l), durante l’esame in Aula presso l’altro ramo del Parlamento, è stato soppresso il riferimento che la lettera in commento prima conteneva, in base al quale l’elaborazione e la realizzazione delle misure di sicurezza avrebbero dovuto essere attuate “secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica”.
Sempre con riferimento alla competenza della Commissione, il relatore ricorda che la Camera dei deputati ha introdotto l’articolo 15, che novella interamente il comma 3 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Quest’ultimo articolo, ai commi 1 e 2, ha disposto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di corrispondere la quota di contributi pensionistici a loro carico per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per lo svolgimento del mandato elettivo presso il Parlamento nazionale o europeo o presso le assemblee regionali ovvero per l’esercizio di altre cariche pubbliche. Tuttavia, tale obbligo trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l’esercizio della carica determini il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione spettante, incremento diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dal beneficio dell’accreditamento figurativo dei contributi.
Il comma 3 dello stesso articolo 38 specifica che i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento figurativo della quota a carico del datore, siano esonerati dai versamenti contributivi a loro carico. La domanda per l’accreditamento suddetto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni.
L’articolo 15 del disegno di legge in titolo conferma che il termine per la presentazione della domanda di accreditamento figurativo è fissato al 30 settembre dell’anno seguente a quello nel corso del quale abbia avuto inizio l’aspettativa, e per gli anni successivi introduce un meccanismo di rinnovo tacito della domanda, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. Sembrerebbe comunque che quest’ultima debba intervenire sempre entro la data del 30 settembre.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.