(Dal Resoconto Sommario)
259a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
Il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) introduce l’esame facendo preliminarmente presente che lo schema di regolamento in titolo novella in larga misura la disciplina posta dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, relativa all’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, l’articolo 1 dello schema sostituisce per intero l’articolo 1 del citato decreto n. 176, adottando una nuova formulazione, che si adegua al contesto normativo sopravvenuto. Infatti, il decreto n. 176 è stato adottato con riferimento all’ipotesi della figura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ipotesi prospettata dalla versione originaria del Capo X del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ma successivamente soppressa dalla novella di cui al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Quest’ultima ha infatti confermato la distinzione dei due Ministeri, ridenominati, rispettivamente, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute. La disciplina regolamentare relativa a quest’ultimo è ora posta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129; di conseguenza, lo schema all’esame limita esplicitamente l’ambito di applicazione del decreto n. 176 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 2 dello schema inserisce quindici articoli dopo l’art. 1 del predetto decreto n. 176: il nuovo articolo 1-bis istituisce, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero in esame, l’ufficio del Segretariato generale. Tale innovazione si connette con la soppressione dei dipartimenti, soppressione già prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, il quale ha a sua volta novellato l’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il Segretario generale è nominato secondo la disciplina stabilita dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; quest’ultima prevede che gli incarichi ministeriali di segretario generale, di capo dipartimento e quelli di livello equivalente siano conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti di prima fascia ovvero a persone in possesso di specifiche qualità professionali.
I compiti del Segretario generale del Ministero in esame sono definiti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1-bis: si ricorda che, in base alla disciplina legislativa generale, tale organo, ove istituito, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
Il successivo comma 3 dell’articolo 1-bis demanda – in conformità con la previsione di cui all’aricolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – a decreti ministeriali, di natura non regolamentare, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del suddetto Segretariato e dei compiti dei medesimi.
L’articolo 1-ter reca l’elenco delle nuove Direzioni generali del Ministero, le quali sono singolarmente disciplinate nei successivi articoli. Il numero delle Direzioni generali resta fissato in tredici. Si ricorda infatti che, nell’attuale assetto, alle dodici propriamente dette occorre aggiungere l’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, che costituisce anch’esso una Direzione generale.
L’articolo 1-quater concerne la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, confermando la normativa già posta dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto n. 176.
L’articolo 1-quinquies istituisce la Direzione generale per l’attività ispettiva, in conformità con la previsione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La nuova Direzione, tra l’altro, assorbe alcuni dei compiti attualmente svolti dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro; degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva e per le politiche previdenziali.
L’articolo 1-sexies riguarda la nuova Direzione generale della comunicazione che, tra l’altro, assorbe alcune delle funzioni esercitate dall’attuale Direzione generale per le reti informative e per l’Osservatorio del mercato del lavoro nonché dalla suddetta Direzione degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva.
L’articolo 1-septies istituisce la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). Essa, tra l’altro, esercita le funzioni svolte attualmente dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quella per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali nonché parte dei compiti finora attribuiti alla Direzione generale gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali e a quella per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili.
L’articolo 1-octies concerne la Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale. Essa, tra l’altro, assorbe larga parte dei compiti attualmente conferiti alla summenzionata Direzione generale gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali.
L’articolo 1-novies riguarda la Direzione generale dell’immigrazione, la quale, tra l’altro, esercita i compiti attualmente svolti dalla quasi omonima Direzione generale per l’immigrazione nonché alcune delle funzioni finora spettanti alla Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione e alla suddetta Direzione generale per le politiche previdenziali.
L’articolo 1-decies istituisce la Direzione generale del mercato del lavoro. Essa assorbe alcuni dei compiti finora conferiti alle citate Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione e Direzione generale per le reti informative e per l’Osservatorio del mercato del lavoro. La nuova Direzione svolge, inoltre, attività di supporto in favore delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
L’articolo 1-undecies concerne la Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione. Essa esercita alcune delle funzioni attualmente conferite alla già ricordata Direzione generale per l’impiego, l’orientamento e la formazione ed assorbe l’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, Ufficio che, come detto, costituisce anch’esso una Direzione generale. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1-undecies, la nuova Direzione espleta i propri compiti fino alla costituzione dell’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.
L’articolo 1-duodecies concerne la Direzione generale per le politiche previdenziali, la quale continua a svolgere alcune delle funzioni finora attribuite alla Direzione generale omonima, mentre l’articolo 1-terdecies istituisce la Direzione generale per l’innovazione tecnologica. Essa esercita alcune delle funzioni attualmente spettanti alla citata Direzione generale per le reti informative e per l’Osservatorio del mercato del lavoro.
L’articolo 1-quaterdecies concerne la Direzione generale delle risorse umane e affari generali. Essa, tra l’altro, assorbe alcune delle funzioni finora conferite alla summenzionata Direzione degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva.
L’articolo 1-quindecies riguarda la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, che esercita le funzioni spettanti, nell’attuale assetto, all’omonima Direzione, ad eccezione del compito di vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, il quale è attribuito dal precedente articolo 1-quinquies alla Direzione generale per l’attività ispettiva. Tra le funzioni della Direzione generale in esame viene aggiunta quella di supporto all’attività del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
L’articolo 1-sedecies istituisce la Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali. Essa esercita larga parte delle funzioni finora attribuite alla citata Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili. Vengono inoltre individuati i seguenti compiti: cura dei rapporti con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; coordinamento della Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati.
l comma 1 dell’articolo 3 dello schema di regolamento in esame abroga esplicitamente alcune norme del decreto n. 176, e il successivo comma 2, infine, precisa che dall’attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
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