39ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori” (n. 45)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3. della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è svolto il dibattito ed è stato conferito un mandato al relatore per l’elaborazione di uno schema di parere sull’atto del Governo in titolo.
Il relatore MERCATALI (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (v. allegato), evidenziando che lo stesso recepisce alcune importanti indicazioni contenute nell’avviso comune siglato tra le parti sociali sulla materia in questione, volte in particolare a precisare ulteriormente il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione dei meccanismi di partecipazione e di consultazione, nonché le condizioni di applicabilità della disciplina all’esame, per quel che concerne in particolare la soglia dei 50 lavoratori prevista all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo.
Il senatore TOFANI (AN) prospetta l’opportunità di una riformulazione dell’osservazione contenuta al punto 4 dello schema di parere testé illustrato, finalizzata a rendere più stringente la valenza della stessa attraverso l’inserimento della dizione “si invita il Governo a”, in luogo delle parole “valuti il Governo la possibilità di”.
Il relatore MERCATALI (Ulivo) riformula il punto 4 dello schema di parere, recependo integralmente la proposta di modifica formulata dal senatore Tofani.
Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione illustrata dal relatore Mercatali, con la modifica da ultimo introdotta (v. allegato).
La Commissione approva all’unanimità.
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (n. 44)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.
Il presidente TREU, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è iniziato il dibattito sullo schema di decreto legislativo in titolo, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione.
Il relatore BOBBA (Ulivo) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (v. allegato), sottolineando che lo stesso recepisce in larga misura i contenuti dell’avviso comune siglato tra le parti sociali in ordine alla materia di cui trattasi.
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dal relatore.
La Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 15,20.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DI GOVERNO N. 45
La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che il 27 novembre è stato siglato un avviso comune tra le parti sociali che istituisce un quadro generale di indicazioni in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. dovrebbe essere corretta la formulazione dell’articolo 3 dello schema, il quale, nel definire l’àmbito di applicazione del provvedimento medesimo, fa riferimento alle imprese con più di 50 dipendenti, anziché, come prevede la direttiva comunitaria 2002/14/CE oggetto di recepimento (all’articolo 3, paragrafo 1), alle imprese che abbiano almeno 50 dipendenti;
2. allo stesso articolo 3, dovrebbero essere definiti, in attuazione del secondo comma del capoverso 1 dell’articolo 3 della citata direttiva comunitaria 2002/14/CE, i criteri di calcolo per la definizione della soglia di cinquanta addetti, eventualmente: 1) recependo le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del citato avviso comune siglato tra le parti sociali il 27 novembre 2006, relativamente all’adozione di un numero medio ponderato mensile di lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni, nonché all’esclusione dal computo dei lavoratori impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi, calcolata, per le attività di carattere stagionale, in base al numero delle giornate lavorative effettivamente prestate, anche in modo non continuativo; 2) facendo rinvio, per le modalità di computo dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale, all’articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
3. all’articolo 4, al fine di conferire maggiore concretezza alla formulazione di cui al comma 1, lettera c) (nella parte in cui l’oggetto dell’informazione e della consultazione è riferito alle decisioni dell’impresa suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti), nonché alla formulazione del comma 2, (nella parte in cui si dispone che l’informazione debba avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo), occorrerebbe precisare, anche sulla scorta di quanto è stato concordato nell’avviso comune, che è demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle sedi, dei tempi, dei soggetti, delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori;
4. all’articolo 8, valuti il Governo la possibilità di configurare come condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, con le conseguenze previste da detta norma sul piano sanzionatorio;
5. occorre inoltre integrare lo stesso articolo 8, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui all’articolo 5, da parte di esperti, estranei all’organizzazione produttiva, ai quali siano state comunicate le informazioni di cui allo stesso articolo 5, comma 1.
6. sul piano formale, appare opportuno che le norme di salvezza di cui all’articolo 9 menzionino, oltre che l’articolo 2112 del codice civile, l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), e successive modificazioni, in quanto esso è relativo alla stessa fattispecie di cui al suddetto articolo 2112 (trasferimenti di azienda), ferma restando, sul piano sostanziale, la norma di salvezza generale di cui al comma 3 dell’articolo 9 medesimo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DI GOVERNO N. 45
La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che il 27 novembre è stato siglato un avviso comune tra le parti sociali che istituisce un quadro generale di indicazioni in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. dovrebbe essere corretta la formulazione dell’articolo 3 dello schema, il quale, nel definire l’àmbito di applicazione del provvedimento medesimo, fa riferimento alle imprese con più di 50 dipendenti, anziché, come prevede la direttiva comunitaria 2002/14/CE oggetto di recepimento (all’articolo 3, paragrafo 1), alle imprese che abbiano almeno 50 dipendenti;
2. allo stesso articolo 3, dovrebbero essere definiti, in attuazione del secondo comma del capoverso 1 dell’articolo 3 della citata direttiva comunitaria 2002/14/CE, i criteri di calcolo per la definizione della soglia di cinquanta addetti, eventualmente: 1) recependo le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del citato avviso comune siglato tra le parti sociali il 27 novembre 2006, relativamente all’adozione di un numero medio ponderato mensile di lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni, nonché all’esclusione dal computo dei lavoratori impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi, calcolata, per le attività di carattere stagionale, in base al numero delle giornate lavorative effettivamente prestate, anche in modo non continuativo; 2) facendo rinvio, per le modalità di computo dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale, all’articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
3. all’articolo 4, al fine di conferire maggiore concretezza alla formulazione di cui al comma 1, lettera c) (nella parte in cui l’oggetto dell’informazione e della consultazione è riferito alle decisioni dell’impresa suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti), nonché alla formulazione del comma 2, (nella parte in cui si dispone che l’informazione debba avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo), occorrerebbe precisare, anche sulla scorta di quanto è stato concordato nell’avviso comune, che è demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle sedi, dei tempi, dei soggetti, delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori;
4. all’articolo 8, si invita il Governo a configurare come condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, con le conseguenze previste da detta norma sul piano sanzionatorio;
5. occorre inoltre integrare lo stesso articolo 8, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui all’articolo 5, da parte di esperti, estranei all’organizzazione produttiva, ai quali siano state comunicate le informazioni di cui allo stesso articolo 5, comma 1.
6. sul piano formale, appare opportuno che le norme di salvezza di cui all’articolo 9 menzionino, oltre che l’articolo 2112 del codice civile, l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), e successive modificazioni, in quanto esso è relativo alla stessa fattispecie di cui al suddetto articolo 2112 (trasferimenti di azienda), ferma restando, sul piano sostanziale, la norma di salvezza generale di cui al comma 3 dell’articolo 9 medesimo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DI GOVERNO N. 44
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) nell’articolo 3, comma 2, e nell’allegato, parte prima, comma 1, lettera b), dello schema, sembra opportuno specificare che il “principio di non discriminazione” è posto con riferimento alla discriminazione di genere, in conformità con la direttiva comunitaria 2003/72/CE oggetto di recepimento (articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ed allegato, parte prima);
b) riguardo all’articolo 3, comma 4, dello schema, occorrerebbe valutare se sia opportuno esplicitare che anche in fase di prima applicazione, nell’elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione, si applichi la norma di cui al precedente comma 3, lettera b). Si ricorda che quest’ultima – recependo l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE – dispone che la delegazione comprenda almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche partecipanti che impieghi lavoratori dipendenti nello Stato membro interessato;
c) nell’articolo 7, comma 3, appare opportuno prevedere una disciplina specifica per il caso in cui presso le diverse entità giuridiche partecipanti esistesse più di una forma di partecipazione e la delegazione speciale di negoziazione non prenda decisioni in merito a quale introdurre nella società cooperativa europea (SCE), nonché esplicitare se, in tale caso, trovi applicazione la previsione della parte terza dell’allegato, comma 1, lettera b), secondo cui i lavoratori della SCE (e delle sue affiliate o succursali interessate) o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla più alta quota che si applicava nelle entità giuridiche partecipanti;
d) nell’ultimo periodo del medesimo articolo 7, comma 3, occorrerebbe richiamare anche il precedente comma 2, in modo tale da estendere l’obbligo di comunicazione, da parte della delegazione speciale di negoziazione, alle decisioni che la delegazione può assumere ai sensi della lettera b), numero 2), e della lettera c), numero 2), del suddetto comma 2;
e) nella rubrica dell’articolo 8, si dovrebbe sostituire la locuzione “persona giuridica” con quella più generale di “entità giuridica”;
f) riguardo all’articolo 10, comma 1, occorre valutare se sia opportuno esplicitare che il divieto di rivelare a terzi notizie riservate si applichi “a prescindere dal luogo in cui” i soggetti (tenuti al segreto) si trovino, come prevede la direttiva 2003/72/CE (articolo 10, paragrafo 1, terzo comma);
g) nell’articolo 10, comma 2, si dovrebbe, sul piano formale, sostituire la parola “situato” con “situata”;
h) nell’articolo 13, comma 2, bisognerebbe chiarire il significato del rinvio alla situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi alle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;
i) riguardo all’articolo 14, si invita a valutare se sia opportuno ridurre i termini previsti per l’istituzione del Comitato tecnico di cui al comma 1 e per l’emanazione del regolamento di cui al comma 2, in considerazione del fatto che la data stabilita per il recepimento della direttiva 2003/72/CE è già scaduta;
j) nell’articolo 14, comma 2, si dovrebbero sostituire le parole “Ministero” e “Dipartimento”, ovunque ricorrano, con “Ministro”, anche in relazione alla natura regolamentare del provvedimento da emanare;
k) nell’articolo 15, comma 1, sembra preferibile far riferimento, anziché ai commi da 7 a 10 dell’articolo 3, esclusivamente al comma 9 del medesimo, in quanto il rinvio appare inerente solo a tale comma;
l) in merito all’allegato, parte seconda, comma 1, lettera e), occorrerebbe valutare se sia opportuno introdurre una modifica letterale, sostituendo la locuzione “anche per motivi di urgenza” con “soprattutto per motivi di urgenza”, in conformità con la formulazione della direttiva 2003/72/CE (allegato, parte seconda, della medesima);
m) nell’allegato, parte terza, comma 1, lettera f), occorre sostituire la locuzione “i membri della cooperativa” con la seguente: “i soci della cooperativa”;
n) occorre valutare se sia opportuno stabilire, anche al fine di assicurare l’effettiva attuazione della disciplina comunitaria, apposite sanzioni per il caso in cui l’organo di amministrazione o di vigilanza della SCE vìoli, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché per i casi di violazione degli obblighi di segreto e riservatezza di cui all’articolo 10, comma 1, dello schema, considerato anche che le sanzioni disciplinari previste dal medesimo comma 1 non hanno luogo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si segnala, al riguardo, che gli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 – decreto recante l’attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie – prevedono alcune procedure di conciliazione ed un apparato sanzionatorio per fattispecie analoghe;
o) si rileva che occorrerebbe adoperare sempre la locuzione più generale “entità giuridiche”, mentre, in alcuni punti, lo schema adopera il termine “società”.