44ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(132) EUFEMI e POLI. – Norme generali contro la violenza psicologica
(405) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(471) TOFANI. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro
(584) RIPAMONTI. – Norme per contrastare la violenza o la persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa (mobbing)
(657) NIEDDU ed altri. – Tutela dei lavoratori da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ ambito dell’ attività lavorativa
(939) TURIGLIATTO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(Esame congiunto e rinvio)
Introduce l’esame congiunto il relatore alla Commissione TIBALDI (IU-Verdi-Com), il quale ricorda preliminarmente che già nella passata legislatura la Commissione esaminò numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di mobbing, giungendo fino alla predisposizione di uno schema di testo unificato, sul quale si registrarono non pochi punti di convergenza tra i gruppi politici.
Com’è noto, l’ordinamento vigente non reca una disciplina specifica in tema di persecuzioni psicologiche sul lavoro, che sono, ormai da molti anni, oggetto sia di dibattito politico e sociale sia di esame in sede giudiziaria: in particolare, per gli atti nei quali si esplicita una condotta vessatoria, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini del diritto al risarcimento è necessaria la sussistenza di un danno di natura psico-fisica; quest’ultimo, tuttavia, anche alla luce dell’articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute, non presuppone né si limita alla menomazione dell’idoneità a produrre reddito.
In base alle definizioni poste dai disegni di legge all’esame congiunto, la disciplina in essi contenuta riguarda tutte le tipologie di rapporto di lavoro, pubblico e privato, e, in tale àmbito, gli atti summenzionati compiuti dal datore, committente, utilizzatore o da altri lavoratori, di grado superiore, uguale o inferiore a quello della vittima. Soltanto il disegno di legge n. 132 sembra far riferimento, almeno sotto il profilo terminologico, esclusivamente all’àmbito del lavoro subordinato e pare, inoltre, escludere i casi che vedano coinvolti lavoratori equiordinati; lo stesso disegno di legge, all’articolo 6, comma 1, e il disegno di legge n. 405, all’articolo 3, comma 1, rinviano inoltre ad un atto secondario – denominato, rispettivamente, nei due disegni di legge, “regolamento ministeriale” e “decreto ministeriale” – l’individuazione delle fattispecie rientranti nella nozione in esame
Nel loro complesso, prosegue il relatore, i disegni di legge all’esame congiunto propongono varie forme di tutela, di natura civilistica e, in alcuni disegni di legge, anche di natura penale o amministrativa. In particolare, il disegno di legge n. 132, all’articolo 2, commi da 1 a 3, introduce sanzioni penali, mentre il disegno di legge n. 584, all’articolo 7, comma 5, prevede un regime penale in via indiretta, cioè nell’ipotesi di inottemperanza ad alcuni provvedimenti giudiziali in materia. Inoltre, il medesimo disegno di legge n. 584, all’articolo 6, comma 2, e il disegno di legge n. 471, all’articolo 4, comma 2, comminano sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di inottemperanza a provvedimenti del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Venendo alle forme di tutela di natura civilistica, il relatore osserva che tutti i disegni di legge in esame contemplano la possibilità di agire in giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. I disegni di legge nn. 471, 584 e 939 delineano poi una tutela giudiziaria più ampia. In particolare, l’articolo 5 del disegno di legge n. 471, l’articolo 7 del disegno di legge n. 584 e l’articolo 5 del disegno di legge n. 939 prevedono la possibilità di un procedimento sommario, da definirsi con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, al quale, naturalmente, può seguire, in via di opposizione, il procedimento di cognizione ordinario.
Inoltre, nel disegno di legge n. 471, sia il decreto sia la sentenza, qualora ravvisino la sussistenza degli atti di violenza o persecuzione psicologica, devono determinare in via equitativa la misura della riparazione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti, rispettivamente, nel medesimo decreto o sentenza. Il disegno di legge n. 939 prevede lo stesso meccanismo, ma solo con riferimento al decreto; peraltro, in tale disegno di legge, la liquidazione del danno, da parte della sentenza, deve comprendere in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico, da determinarsi in via equitativa. Nel disegno di legge n. 584, l’inottemperanza agli ordini posti nel decreto o nella sentenza integra, invece, gli estremi del reato di cui all’art. 650 del codice penale, riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dati dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene.
Riguardo al procedimento di cognizione, tutti i disegni di legge sembrano prevederein ogni caso l’applicazione della disciplina del processo del lavoro, anche per le ipotesi in cui il responsabile non sia il datore o committente, ovvero si tratti di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato o parasubordinato.
I sei disegni di legge in esame contemplano la possibilità che il giudice attivi, su richiesta della parte interessata, forme di pubblicità della sentenza nell’àmbito dell’ambiente di lavoro. Nel disegno di legge n. 132 e nel disegno di legge n. 405, la previsione concerne soltanto i casi di condanna e non anche quelli di rigetto.
Quattro dei disegni di legge – precisamente i disegni di legge nn. 132, 405, 657 e 939 – fanno altresì riferimento alla responsabilità disciplinare, mentre, al riguardo, gli altri due disegni di legge appaiono, implicitamente, riservare l’eventuale definizione della materia alle fonti interne, regolamentari o contrattuali.
Sempre sotto il profilo della tutela civilistica – prosegue il relatore -i sei disegni di legge in esame prevedono la nullità o l’annullabilità degli atti, inerenti al rapporto di lavoro e che costituiscano forme di violenza o persecuzione morale e psicologica o che derivino dalle medesime. In particolare, i disegni di legge nn. 132, 584 e 939 stabiliscono un regime di nullità – esteso,neldisegno di legge n. 132, anche ad altri atti discriminatori. Il disegno di legge n. 405 reca, invece, il principio di annullabilità, così come pure i disegni di legge nn. 471 e 657, i quali fanno riferimento al particolare regime di impugnabilità di cui all’articolo 2113, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile. Il relatore ricorda quindi che tale disciplina consente l’impugnazione – con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Peraltro, lo stesso disegno di legge n. 657 pone, all’articolo 8, comma 1, anche il principio di nullità degli atti in esame, principio che sembra contrastare con il regime di impugnabilità richiamato nel precedente articolo 6.
Riguardo al regime probatorio, il relatore fa presente che solo il disegno di legge n. 657 reca una norma di deroga al principio generale, in base al quale l’onere della prova ricade in capo al soggetto che agisce in giudizio. La deroga, posta dall’articolo 8, comma 2, del suddetto disegno di legge, concerne i provvedimenti in qualunque modo peggiorativi della condizione professionale di un lavoratore che abbia denunciato comportamenti di violenza o persecuzione morale o psicologica, purché i medesimi provvedimenti siano stati adottati entro un anno dalla denuncia: essi si presumono a contenuto discriminatorio, fatta salva la prova contraria.
Tutti i disegni di legge in esame disciplinano, in vari termini, una procedura di accertamento degli eventuali comportamenti in oggetto e di adozione delle conseguenti misure. Tale disciplina fa in genere riferimento al datore o committente o utilizzatore ed alle rappresentanze sindacali, nonché, in alcuni disegni di legge, a figure proprie della normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, quali il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente.
I sei disegni di legge recano, inoltre, varie norme intese alla prevenzione ed all’informazione circa il fenomeno in esame nei luoghi di lavoro.
Concludendo la sua esposizione, il relatore sottolinea la complessità della materia in discussione – già oggetto di un attento esame, come ha ricordato all’inizio del suo intervento, nella passata legislatura – e la persistenza di punti ancora controversi, come, ad esempio, la questione dell’applicabilità delle norme in esame ai partiti politici ed ai sindacati, in relazione alla peculiarità del legame tra datore di lavoro e dipendente. Proprio per la necessità di procedere ai necessari approfondimenti, occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, sui disegni di legge in titolo.
Il senatore TOFANI (AN) richiama l’attenzione sulla proposta da ultimo formulata dal relatore, segnalando la necessità che sulla questione del mobbing si svolga un’ampia ed approfondita istruttoria legislativa.
Il presidente TREU ritiene opportuno valutare con attenzione la proposta testé formulata dal relatore, e propone, a tal fine, di rinviare brevemente, già eventualmente in una prossima seduta, la decisione in merito.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SULLO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO
Il Presidente TREU avverte che, con lettera in data 16 febbraio 2007, il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sulla fasce deboli del mercato del lavoro, accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dalla Commissione nella seduta del 14 febbraio. Pertanto, quanto prima si procederà allo svolgimento delle audizioni, secondo il programma concordato.
La seduta termina alle ore 15,55.