Nel rapporto di lavoro subordinato non esiste un dovere di obbedienza assoluto. È questa, in sintesi, la linea che emerge con chiarezza dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3145 del 12 febbraio 2026, che riafferma con nettezza un principio civilistico tanto elementare quanto, nella prassi, spesso trascurato: all’inadempiente non è dovuto adempimento. Anche nel lavoro subordinato opera pienamente l’art. 1460 c.c., e lo fa con tutte le sue conseguenze sul piano dell’esigibilità della prestazione e della legittimità del potere disciplinare.
La vicenda trae origine da un contenzioso già acceso tra le parti. Una lavoratrice, dopo essere stata reintegrata in servizio a seguito dell’annullamento di un primo licenziamento ritenuto ritorsivo, si rifiuta di prestare attività in un ambiente che reputa nocivo per le condizioni climatiche particolarmente rigide e per l’inadeguatezza dei servizi igienici, lesiva anche della riservatezza. Il datore di lavoro qualifica le assenze come ingiustificate e irroga un nuovo licenziamento per giusta causa. Il Tribunale e la Corte d’appello di Catanzaro dichiarano illegittimo anche questo secondo recesso, ritenendo che il rifiuto fosse giustificato dall’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e qualificando il licenziamento come ritorsivo. La Cassazione rigetta il ricorso della società e conferma l’impostazione dei giudici di merito.
Il passaggio centrale della decisione è la ricostruzione dell’obbligo di sicurezza come obbligazione contrattuale primaria. L’art. 2087 c.c. non introduce un generico dovere di protezione, ma integra il contenuto del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1374 c.c. L’obbligo di garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della dignità della persona entra nel sinallagma contrattuale e si colloca sullo stesso piano dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Ne deriva che trova applicazione lo schema dell’art. 1218 c.c.: il lavoratore deve allegare l’inadempimento, ossia la presenza di un fattore di rischio o di una condizione nociva nell’ambiente di lavoro, e, qualora chieda il risarcimento, il danno e il nesso causale; il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il pregiudizio o che l’evento dannoso è dipeso da causa a lui non imputabile. La Corte sottolinea che anche la mera presenza di un pericolo concreto per la salute o per la dignità, prima ancora che si verifichi un infortunio o una malattia, può integrare l’inadempimento contrattuale rilevante.
Su questa base si innesta l’art. 1460 c.c. Se una delle parti non adempie in modo grave e attuale, l’altra può rifiutare la propria prestazione. Nel rapporto di lavoro ciò significa che, a fronte di una violazione significativa degli obblighi di sicurezza o di tutela della persona, la prestazione lavorativa diventa inesigibile. Il rifiuto non costituisce insubordinazione né assenza arbitraria, ma esercizio di un diritto contrattuale. La Cassazione conferma che, nel caso concreto, l’assenza della lavoratrice era conseguenza dell’inadempimento datoriale e che il rifiuto era proporzionato alla violazione riscontrata. Di conseguenza, il licenziamento fondato su quelle assenze è stato ritenuto illegittimo e, nel contesto specifico, anche ritorsivo.
Il principio è di rilievo sistematico. Il potere organizzativo e disciplinare del datore non sospende la regola generale del sinallagma. L’obbligo di prestazione non è incondizionato, ma presuppone l’adempimento degli obblighi essenziali gravanti sulla controparte. Quando tali obblighi vengono violati in modo serio, la prestazione non può essere pretesa e l’eventuale reazione disciplinare rischia di essere priva di fondamento, se non addirittura ritorsiva. La decisione non legittima rifiuti indiscriminati: restano imprescindibili la gravità dell’inadempimento, la sua attualità, la proporzionalità del rifiuto e il rispetto della buona fede. Tuttavia, quando ricorrono questi presupposti, l’eccezione di inadempimento si configura come uno strumento di autotutela contrattuale pienamente legittimo anche nel lavoro subordinato.
Si tratta di una riaffermazione importante, perché nella prassi l’art. 1460 c.c. è spesso applicato con estrema cautela nei rapporti di lavoro, quasi che la subordinazione comporti un dovere di esecuzione comunque e sempre. L’ordinanza ricorda invece che la subordinazione non elimina la struttura sinallagmatica del contratto. Se il datore non garantisce un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso della dignità, non può pretendere l’adempimento della prestazione. È una regola elementare del diritto delle obbligazioni, ma nel contesto lavoristico assume una portata concreta e incisiva, incidendo direttamente sull’esigibilità della prestazione e sulla legittimità del licenziamento.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 16 dicembre 2025 (dep. 12 febbraio 2026), n. 3145, R.G. n. 21348/2024.
Biagio Cartillone
























