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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall’esposizione all’amianto
(230) MUZIO ed altri. – Modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto
(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto
(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto
(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all’amianto
(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all’amianto
(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell’articolo 13 delle legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto
(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l’epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l’interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto, per l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti
(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’amianto
(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre 2002.

Il relatore FABBRI comunica che il Comitato ristretto costituito per l’esame dei disegni di legge in materia di amianto si è riunito mercoledì 16 ottobre, per prendere in esame le proposte del Governo, illustrate dal sottosegretario Brambilla, volte a modificare ed integrare lo schema di testo unificato predisposto dal Comitato medesimo ed illustrato alla Commissione nella seduta del 18 luglio. Il Comitato ristretto, nel prendere atto di tali proposte, gli ha conferito il mandato di predisporre un nuovo schema di testo unificato, apportando a quello precedente le necessarie modifiche ed integrazioni; nel corso della seduta, alcuni dei senatori intervenuti hanno altresì formulato osservazioni e rilievi sulle proposte del Governo, riservandosi di presentare proprie proposte correttive nella successiva fase emendativa.
Il relatore passa quindi ad illustrare dettagliatamente le modifiche apportate, premettendo che le proposte del Governo prendono comunque le mosse da una piena condivisione dell’impostazione complessiva del primo schema elaborato dal Comitato ristretto, in quanto si riconosce che esso mira a privilegiare gli aspetti di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di intervento anche di tipo economico al manifestarsi di neoplasie professionali, contemporaneamente salvaguardando le aspettative già maturate – soprattutto per effetto delle certificazioni rilasciate dall’INAIL – ed estendendo i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 a soggetti prima non compresi, entro un termine ultimo che segna il superamento dell’attuale sistema.
Pertanto, gli emendamenti proposti dall’Esecutivo e recepiti dal relatore, sono finalizzati ad apportare alcune modifiche ed integrazioni dettate da esigenze tecniche, dall’esperienza finora maturata nell’applicazione della precedente normativa e dagli orientamenti nel frattempo consolidatisi in sede giurisprudenziale.
In primo luogo, fermi restando sia il coefficiente moltiplicativo dell’1,5, sia il limite minimo di dieci anni di esposizione, si è prevista l’estensione dei benefici previdenziali di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo a soggetti non assicurati presso l’INAIL, ma anche a lavoratori non ricompresi nel campo di applicazione del testo unico antinfortunistico, come ad esempio i vigili del fuoco; per quanto riguarda l’accesso ai predetti benefici, è prevista l’esclusione per i trattamenti pensionistici anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, con salvaguardia delle situazioni dei ferrovieri e dei destinatari degli atti di indirizzo già collocati a riposto. Sono state inoltre precisate le compatibilità con altri benefici pensionistici che prevedono l’anticipazione dell’accesso al pensionamento o l’aumento dell’anzianità contributiva.

Fatta salva l’esigenza di superare l’attuale sistema entro un termine definito, si è poi ritenuto tecnicamente più efficace porre il termine ultimo di centottanta giorni per la sola presentazione delle domande, consentendo al lavoratore di usufruire del beneficio al momento del pensionamento. Seguendo lo stesso criterio, si è ritenuto di eliminare ogni riferimento a futuri interventi governativi, dato che, di fatto, essi avrebbero comportato un prolungamento del sistema che, invece, si intende superare.

Un altro punto riguarda l’accertamento tecnico della esposizione all’amianto: su questo tema, essendo ampiamente condiviso il giudizio sulla centralità del ruolo dell’lNAIL, si è ritenuto di formalizzare per legge il meccanismo procedurale che ha provocato, in passato, varie situazioni di criticità, in quanto regolato solo da intese amministrative. In tale percorso procedurale, un determinante apporto viene richiesto al datore di lavoro. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare il riferimento ad un comitato INAIL per l’esame dei ricorsi, trattandosi di una attività riconducibile alla procedura sopra indicata, nonché agli ordinari mezzi di tutela amministrativa.

Poiché la questione dei poteri sostitutivi del Governo in materia di interventi ambientali, di cui all’articolo 10 della legge n. 257 del 1992, appare estranea alla competenza del Ministero del lavoro, in quanto non riguardante i benefici pensionistici in argomento, è sembrato preferibile espungere tale problematica dal nuovo schema di testo unificato.

E’ stato poi rivisitato tecnicamente l’elenco delle lavorazioni comportanti l’esposizione all’amianto, e, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti dalla normativa prevenzionale in Italia – soprattutto con il decreto legislativo n. 277 del 1991 – e nei paesi maggiormente industrializzati, si è effettuata la scelta di confermare il criterio delle 100 fibre/litro, come valore limite di esposizione utile ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali, esplicitando per legge il parametro già adottato, in passato, in via amministrativa. Diversamente operando, si avrebbe un rilevante aumento della platea dei beneficiari, compresi i soggetti ai quali il riconoscimento dell’esposizione è stato già negato sulla base del predetto criterio delle 100 fibre/litro.

Coerentemente con le modifiche fin qui illustrate – prosegue il relatore – è stata riconsiderata la norma transitoria, includendovi, tra l’altro, la validità delle certificazioni derivanti da atti di indirizzo ministeriali, a suo tempo emanati.
La sorveglianza sanitaria degli esposti e l’assistenza specifica agli ammalati gravi viene affidata all’INAIL, per garantire la continuità e la omogeneità, su tutto il territorio nazionale, della tutela, dal momento dell’accertamento dell’esposizione fino al momento della conclamata patologia.
Nel confermare la ratio dell’intero impianto normativo, che intende portare ad esaurimento gli effetti della legge n. 257 del 1992 e intensificare la tutela della patologia al momento della sua insorgenza, si è ritenuto, peraltro, di limitare le prestazioni economiche integrative di quelle già comunque fornite dal sistema assicurativo pubblico, ai soli casi di patologie neoplastiche, che per la loro gravità, per la tragicità degli esiti e per la relativamente recente scoperta della loro origine professionale, costituiscono un fenomeno che richiede una particolare, specifica e maggiore tutela anche sul piano indennitario. Il numero dei casi che, ancorché in aumento, resta comunque limitato, non giustifica comunque la costituzione di un fondo autonomo, in quanto le prestazioni economiche integrative possono essere ricondotte negli ordinari meccanismi assicurativi dell’INAIL.
In coerenza con la previsione di prestazioni economiche integrative, per le neoplasie, si è ritenuto di esplicitare che tale erogazione ridefinisce gli ambiti della responsabilità civile per i datori di lavoro, peraltro nei limiti e alle condizioni fissate nel testo unico antinfortunistico. Viene ridefinita anche la responsabilità penale, sempre limitatamente alle neoplasie, riconoscendo per legge che la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia rende problematica la riconduzione dei passati comportamenti aziendali ad ipotesi di reato, salvo nei casi di violazione di misure di sicurezza prescritte per legge o generalmente praticate all’epoca dell’ingenerarsi delle situazioni di rischio.
Per esigenze di carattere sistematico, si è ritenuto di porre il termine finale di centottanta giorni per la presentazione delle domande anche nelle fattispecie disciplinate dal comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, comma di cui è prevista l’abrogazione.
Per quel che riguarda la copertura finanziaria, il relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva di integrare il testo dello schema unificato con un articolo aggiuntivo volto ad utilizzare l’accantonamento già previsto nel disegno di legge finanziaria, attualmente all’esame della Camera dei deputati.
Il relatore, sulla base del mandato ricevuti dal Comitato ristretto, deposita quindi un nuovo articolato, precisando che a quest’ultimo dovrebbero essere riferiti eventuali emendamenti.

Il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di illustrare in una prossima seduta i dati – in corso di elaborazione presso i competenti uffici del Ministero del lavoro – relativi alla platea dei potenziali beneficiari e alla conseguente quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento in discussione, la cui impostazione generale è stata testé efficacemente delineata dal relatore Fabbri. Fa quindi presente che il Governo sta valutando la possibilità di precisare ulteriormente l’indicazione relativa agli oneri finanziari e alla conseguente copertura degli stessi, eventualmente adeguando l’accantonamento già iscritto nel disegno di legge finanziaria 2003 al fabbisogno che verrà rilevato relativamente alle fattispecie indicate nel testo in discussione, compresi gli effetti degli atti di indirizzo prodotti nel 2000 e nel 2001.

Il senatore BATTAFARANO, riservandosi di entrare nel merito di singoli aspetti del nuovo schema di testo unificato testé illustrato dal relatore in sede di presentazione degli emendamenti, osserva che anche la recente pubblicazione, su un autorevole quotidiano, di notizie in merito alla entità del fenomeno dell’esposizione all’amianto e ai conseguenti possibili oneri a carico della finanza pubblica, induce a porsi alcuni interrogativi su questioni rilevanti per il futuro di numerosi lavoratori. In particolare, nel nuovo testo predisposto dal relatore, occorrerebbe comprendere meglio quali sono le conseguenze delle norme che subordinano il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo alla durata decennale del periodo di esposizione, ma anche alla concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Poiché il comma 2 dell’articolo 2 precisa che per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta, sorge il dubbio che il nuovo testo abbia adottato criteri forse eccessivamente restrittivi rispetto alla legislazione vigente. Non è chiaro, a tale proposito, se e come verranno computati i periodi di inattività dei lavoratori, derivanti, ad esempio, dal ricorso alla cassa integrazione, né se venga salvaguardata comunque la posizione di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell’esposizione da parte dell’INAIL.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che le formulazioni adottate nel nuovo schema di testo unificato riprendono quelle della giurisprudenza costituzionale e di merito; d’altra parte, il criterio della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno costituisce il parametro su cui fino ad ora sono state valutate in sede amministrativa le richieste di riconoscimento dell’esposizione pervenute all’INPS e all’INAIL. Nulla viene variato in modo sostanziale rispetto al passato e pertanto non vi è alcun motivo per intervenire sui riconoscimenti già effettuati, che conservano la loro efficacia.

Il relatore FABBRI osserva che la formulazione adottata nel testo da lui illustrato utilizza i termini ricorrenti anche nella letteratura scientifica per indicare una condizione di esposizione ad agenti chimici.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per martedì 19 novembre 2002, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al nuovo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta pervenuta da alcuni gruppi politici, propone di sconvocare la seduta già convocata per giovedì 24 ottobre 2002.

Conviene la Commissione.


La seduta termina alle ore 15,40.


NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330,
349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253


Art. 1
(Ambito di applicazione)


1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.




Art. 2
(Beneficiari)


1.Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell’articolo 1, con esposizione, per il predetto periodo, all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell’intero periodo di esposizione all’amianto alla predetta concentrazione.
2.Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto riconosciuta dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all’amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
4. L’anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
5. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento ovvero !’aumento dell’anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all’articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 , n. 179.


Art. 3
(Riconoscimento del diritto)


1. Le domande per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza, secondo l’allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa.
Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
2. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui all’articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate dall’INAIL. L’avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l’allegato schema n. 2, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative indicate all’articolo 1. In caso di controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11-Supplemento ordinario- novembre 2000.
3. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
4. Il datore di lavoro e la direzione provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo, ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto alla rivalutazione contributiva previsti all’articolo 2, comma 6.
5. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 2, l’azienda è tenuta a fornire all’INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall’Istituto stesso. Nel corso dell’accertamento, l’INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l’acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell’azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’azienda stessa.
6. La certificazione della sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto deve essere rilasciata dall’INAIL non oltre un anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico.
7. La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 3, deve essere presentata all’ente assicuratore pubblico di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione all’amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.
8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione presenta la relativa domanda all’ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall’INAIL o con il beneficio di cui all’art. 2, comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall’ente assicuratore pubblico competente.




Art. 4
(Abrogazione dell’articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate dall’INAIL prima dell’entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all’articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6.
3. Sono altresì valide, con i limiti indicati al comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell’INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all’articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.
4. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute, ai sensi dell’articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, 5dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancorché non passate in giudicato.
5. Le domande presentate in vigenza della abrogata normativa, devono essere ripresentate secondo quanto previsto dalla presente legge con esclusione delle domande già presentate in relazione ai commi 2 e 3.




Art. 5
(Prestazioni sanitarie)


1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall’INAIL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto di cui all’articolo 3 e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.




Art. 6
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)


1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla “Tabella indennizzo danno biologico” di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall’amianto, avvenuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell’art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso art. 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l’INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all’Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l’onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all’INAIL a consuntivo degli importi erogati nell’anno.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall’INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell’Istituto.


Art. 7
(Responsabilità civile e penale nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)


1. L’erogazione delle provvidenze economiche di cui all’art. 6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le neoplasie professionali causate dall’amianto nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Nei casi di neoplasie professionali determinate dall’amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all’esposizione lavorativa all’amianto all’epoca del fatto medesimo


N.B. Gli allegati di cui all’articolo 3 sono in corso di elaborazione.





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