(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE REFERENTE
(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che, nella seduta del 5 novembre 2002, la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche al testo del decreto legge n. 210, in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, che, pertanto, dopo il voto dell’altro ramo del Parlamento, torna all’esame del Senato. Le modifiche apportate toccano numerosi aspetti del provvedimento, e, in parte, ripropongono questioni già affrontate nel corso dell’esame in prima lettura.
In particolare, un primo gruppo di emendamenti riguarda il comma 1 dell’articolo 1, che, come si ricorderà, novellava l’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Tale disposizione, nel testo originario, prevedeva che l’adesione del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro avesse, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, efficacia novativa del rapporto di lavoro, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva, e risarcitoria per il periodo pregresso. La modifica apportata dalla Camera dei deputati precisa che l’indicazione del livello di inquadramento attribuito al lavoratore, introdotta dalla novella contenuta nel testo originario del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge in titolo, deve essere riferita al livello specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, o in mancanza, dei contratti collettivi stipulati per le categorie affini. 
L’articolo 1, comma 4-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, viene poi ulteriormente novellato, integrando la previsione per cui gli istituti economici e normativi applicati a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione sono quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, con la specificazione che si deve trattare degli accordi sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
Allo stesso articolo 1, al comma 2, che sostituisce integralmente l’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la Camera dei deputati ha ridefinito i contenuti del piano individuale di emersione, procedendo ad una parziale soppressione ed allo spostamento alla successiva lettera b), delle parti della lettera a) del capoverso 2 già introdotte con un emendamento approvato dal Senato. Si ricorda che tale disposizione prevede l’inclusione, nel predetto piano, delle proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze. La Camera dei deputati ha riportato la lettera a) al testo originario, ed integrato la lettera b), con un periodo, già inserito dal Senato alla predetta lettera a), riguardante le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico – sottoscritti, come precisa un’ulteriore modifica introdotta dall’altro ramo del Parlamento dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori: con tale aggiunta si precisa che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, si debba fare riferimento agli obblighi retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. Viene invece soppressa la previsione riguardante l’eventuale valutazione, da parte del CLES, delle proposte per il progressivo adeguamento formulate unilateralmente dagli imprenditori in caso di mancata sottoscrizione degli accordi sindacali collettivi di riallineamento.
Sempre al comma 2, il capoverso 3 viene modificato ed integrato: da un lato il raccordo tra i CLES e le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene ridefinito esplicitamente con il termine “collaborazione” e dall’altro si modifica il secondo periodo del capoverso, precisando che le predette commissioni possono essere integrate con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, ove non già presenti, oltre che con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune del luglio 2002, in materia di emersione, come previsto nel testo licenziato dal Senato.
Al capoverso 5-bis del comma 2 dell’articolo 1, il parere del comune competente per territorio sulle proposte contenute nel piano individuale di emersione progressivo attinenti a profili urbanistici ed ambientali diventa vincolante, fermo restando il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Al capoverso 14 dello stesso comma 2 dell’articolo 1, si precisa poi che l’esclusione ivi disposta per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione riguarda le gare di appalto pubblico, mentre al comma 2-bis viene apportata una modifica del testo, disponendosi, per i sindaci, l’obbligo di trasmettere alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del decreto in conversione.
Con ulteriori modifiche, la Camera dei deputati, all’articolo 1-bis, riguardante l’ambito di applicazione delle norme all’esame, ha aggiunto alle società ed associazioni sportive e alle comunità terapeutiche convenzionate, anche le società ed associazioni artistiche e culturali. 
Un comma aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 2 ha infine precisato che la certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico, di cui al comma 1, deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 
Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, sottolineando la rilevanza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, anche in rapporto alle problematiche già enucleate nel corso del dibattito svoltosi in prima lettura al Senato. In particolare, il Governo, pur mantenendo l’avviso originariamente espresso, ha ritenuto di dovere accogliere le modifiche alla parte del decreto-legge in conversione riguardanti le funzioni dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) in assenza di accordi collettivi: ciò al fine di evitare qualsiasi fraintendimento su una presunta – ma nei fatti inesistente – intenzione di ridimensionare il ruolo delle parti sociali nel processo di emersione. La stessa considerazione è alla base dell’accoglimento delle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento al capoverso 3 del comma 1 dell’articolo 2, relativamente all’integrazione delle commissioni provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998. Anche in questo caso, infatti, il Governo ritiene che la riformulazione della disposizione consente di evitare contrapposizioni su questioni di principio, conseguendo al tempo stesso l’intento originario di realizzare un’ampia rappresentanza delle parti sociali in seno alle predette commissioni. 
Rispetto al dibattito svoltosi in prima lettura, pertanto, il decreto-legge in conversione risulta arricchito da ulteriori interventi emendativi che vanno tutti nella direzione già indicata dal Governo, di prospettare soluzioni pragmatiche ai vari problemi posti dal processo di emersione del lavoro nero, facendo leva in primo luogo su un ampio coinvolgimento delle parti sociali. 
Il senatore FLORINO osserva che il capoverso 14 del comma 1 dell’articolo 2 penalizza i soggetti che attraverso la presentazione dei piani individuali di emersione hanno manifestato l’intenzione di rientrare nella legalità. A suo avviso sarebbe stato preferibile sopprimere tale disposizione.
La senatrice PILONI, riservandosi di intervenire successivamente sul merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, osserva che la pur apprezzabile riformulazione della disposizione relativa all’integrazione delle commissioni provinciali di cui alla legge n. 448 del 1998, rischia di dare luogo ad una composizione pletorica di tali organismi.
Il sottosegretario SACCONI fa presente al senatore Florino che la disposizione da lui richiamata, di esclusione dei soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione dalle gare di appalto pubblico fino al termine del periodo di emersione, pone una condizione sospensiva, che deve essere valutata anche alla luce delle previsioni del successivo articolo 2, non essendo possibile che una impresa non ancora in regola sia nella condizione di produrre la certificazione relativa all’osservanza degli obblighi contributivi. 
Per quanto riguarda l’osservazione della senatrice Piloni, il rappresentante del Governo osserva che, in linea di principio, i comitati provinciali possono includere i rappresentanti di trentasette organizzazioni, tante essendo le organizzazioni firmatarie dell’avviso comune del luglio 2002 con l’aggiunta della CGIL. Occorre però rifarsi alle funzioni attribuite a tali organismi, che dovrebbero, tra l’altro, assicurare la partecipazione alle attività di emersione dei soggetti che risultano esclusi dal CLES, con compiti di analisi, di consulenza e di collaborazione allo svolgimento delle attività volte ad approfondire la conoscenza delle realtà territoriali.
Il PRESIDENTE suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, considerata l’imminente scadenza del termine costituzionale per la conversione del decreto-legge in titolo.
Dopo un breve discussione, alla quale prendono parte i senatori BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, MORRA ed il PRESIDENTE, si conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 18. 
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione del senatore Tofani, e dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore BATTAFARANO osserva preliminarmente che molte delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo costituiscono un tardivo accoglimento di emendamenti già presentati dai gruppi politici dell’opposizione nel corso dell’esame in Senato, emendamenti che avrebbero potuto pertanto essere già approvati in prima lettura, se il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene avessero dato prova di una maggiore capacità di dialogo. 
In altre parti, invece, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non mancano di destare forti perplessità. Una prima questione riguarda la nuova formulazione della lettera l) del comma 2 dell’articolo 1 che include gli enti locali, i consulenti del lavoro, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado tra i soggetti che possono essere autorizzati a svolgere attività di intermediazione della manodopera. In particolare, occorrerebbe riflettere sul fatto che il consulente del lavoro, per le sue funzioni, si colloca spesso in una posizione di collaborazione con l’imprenditore, suscettibile di dare luogo ad un conflitto di interessi, ove ai compiti già previsti per legge si aggiungesse la possibilità di svolgere attività di intermediazione. Anche la previsione di un unico regime autorizzatorio per i soggetti pubblici e per i soggetti privati appare illogica, poiché diversi sono i requisiti soggettivi ed oggettivi, soprattutto in termini di affidabilità, e conseguentemente diversi dovrebbero essere i parametri adottati per concedere l’autorizzazione. 
L’ipotesi di attribuire compiti di intermediazione alle università e alle scuole superiori, di per sé meritevole di attenzione, risulta però formulata in modo eccessivamente generico, soprattutto laddove non si esplicita che ogni istituto può svolgere tale attività avendo come destinatari esclusivamente i propri allievi. 
Un altro elemento di perplessità deriva dalla nuova formulazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, che estende al settore agricolo il lavoro temporaneo tramite agenzia, senza peraltro tenere conto che gli oneri contributivi del settore agricolo sono diversi da quelli del settore industriale. La disposizione si presta comunque ad interpretazioni distorsive e, soprattutto, può agevolare il riproporsi del fenomeno del caporalato. Allo stesso articolo 4, comma 1, non si comprende poi quali siano le tipologie di prestazione lavorativa indicate alla lettera f) – introdotta dalla Camera dei deputati – diverse da quelle già elencate alla lettera d). Inoltre, poiché la lettera f) si riferisce a prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, occorrerebbe interrogarsi sull’utilità di inserire un simile principio di delega in una legge che ha per oggetto il riordino del mercato del lavoro medesimo. 
L’articolo 8 reca una nuova delega, per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, introdotta dall’altro ramo del Parlamento. Alla lettera b), tuttavia, occorrerebbe riferirsi non tanto, come è scritto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al raccordo efficace fra le funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali, quanto alla distinzione tra di esse, stante la sostanziale diversità che le caratterizza. 
Sull’articolo 9, che modifica la legge n. 142 del 2001, interverranno nella discussione generale altri senatori del gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo: al senatore Battafarano preme però, in conclusione del suo intervento, ribadire il giudizio già espresso nella precedente seduta, sulle caratteristiche di fondo di tale modifiche, tali da alterare profondamente il delicato equilibrio che la legge n. 142 era riuscita a realizzare tra le esigenze delle centrali cooperative e quelle dei lavoratori, e da risolversi in una sostanziale penalizzazione della posizione di questi ultimi.
Il sottosegretario SACCONI, riservandosi di intervenire più ampiamente in sede di replica, osserva che il Governo intende realizzare un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli operatori pubblici e privati, al fine di rendere più trasparente e più agevolmente verificabile il sistema di intermediazione della manodopera, stimolando al tempo stesso la partecipazione di una pluralità di soggetti per costruire un mercato che attualmente è inesistente. In tale ottica, anche i servizi pubblici all’impiego sono interessati a stabilire un rapporto insieme competitivo e di cooperazione con gli operatori privati, al fine di avviare un processo che oggi stenta a decollare su tutto il territorio nazionale. Chiaramente, tra gli operatori occorrerà distinguere requisiti oggettivi e soggettivi che consentano pervenire ad un unico regime autorizzatorio, modulato, però, in relazione alle caratteristiche ed alla natura di ciascuno dei soggetti interessati. Ciò anche con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Battafarano alla disposizione concernente i consulenti del lavoro.
Il Sottosegretario richiama quindi l’attenzione sul rilievo che assume l’inclusione degli istituti secondari superiori e delle università tra i soggetti suscettibili di essere abilitati allo svolgimento dell’attività di intermediazione: si tratta, infatti, di rendere più trasparenti funzioni che già oggi gli istituti di formazione tecnica superiore esercitano in rapporto con le imprese del territorio e che le università realizzano attraverso il tirocinio: quest’ultimo, svolto spesso in base ad accordi con associazioni di imprese o singole imprese, costituisce in molti casi l’anticamera dell’occupazione. E’ comunque chiaro che l’attività di intermediazione svolta da università ed istituti di istruzione superiore deve intendersi riferita ai rispettivi allievi, e non certo a soggetti esterni. 
Accogliendo una richiesta del senatore BATTAFARANO, il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato per giovedì 14 novembre, alle ore 18, è spostato alle ore 18 di martedì 19 novembre. 
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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