(Dal Resoconto Sommario)
218a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’ occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati
(421) MAGNALBO’. – Modifiche e integrazioni all’ articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.211, relativo alla incentivazione fiscale del conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari negoziali. L’emendamento 1.213 ha per oggetto la garanzia della trasparenza del rapporto tra i fondi pensione non negoziali ed i loro sottoscrittori, mentre con l’emendamento 1.214 si intendono introdurre condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela. L’emendamento 1.210 realizza condizioni di maggiore garanzia a favore del lavoratore in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione. L’emendamento 1.215 introduce un ulteriore principio di delega, volto a garantire che gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale siano conformi alle finalità enunciate dall’articolo 38, secondo e quarto comma della Costituzione.
Si sofferma quindi sull’emendamento 1.193, soppressivo, al comma 2, di alcune parti della lettera g), e precisamente: del numero 3), sulla destinazione dell’eventuale contributo del datore di lavoro, spettante al lavoratore, da utilizzare per la previdenza complementare; del numero 4), relativo all’equiparazione tra fondi pensione chiusi ed aperti; del numero 5), sul ricorso a persone qualificate ed indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione – in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di partecipazione agli organi di controllo dei fondi stessi -; del numero 6), riguardante la costituzione di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute, e del numero 8), che subordina il conferimento del trattamento di fine rapporto all’assenza di oneri per le imprese, con la previsione non soltanto delle compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, ma anche di una ulteriore riduzione del costo del lavoro, nonché dell’eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto. Illustra poi l’emendamento 1.217 che intende garantire un rendimento minimo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni, pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il datore di lavoro.
Dopo aver illustrato l’emendamento 1.219, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.223, evidenziando che la disciplina prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 4) del disegno di legge in titolo – volta all’equiparazione delle forme pensionistiche complementari – risulta del tutto incongrua ed inaccettabile.
L’emendamento 1.226 è finalizzato a garantire che gli organi di sorveglianza dei fondi aperti abbiano un adeguato grado di rappresentatività degli aderenti, mentre l’emendamento 1.230 prefigura il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all’INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro, ai fini dell’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale scopo.
Riguardo all’emendamento 1.231, l’oratore osserva che la decontribuzione per le nuove assunzioni, prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 7) del disegno di legge in titolo, è suscettibile di ledere gli equilibri economici del sistema previdenziale pubblico attraverso un’inopportuna e inaccettabile diminuzione delle entrate contributive dello stesso, presentando anche rilevanti profili di criticità per quel che concerne la copertura finanziaria.
Dopo aver illustrato l’emendamento 1.232, si sofferma sulla proposta emendativa 1.233, evidenziando che la stessa viene prospettata in subordine rispetto alle proposte emendative, a propria firma, soppressive della disposizione normativa inerente alla decontribuzione.
L’emendamento 1.234 è volto alla ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare, in modo da renderla maggiormente favorevole per le imprese, nella prospettiva di compensare le stesse per la perdita delle risorse finanziarie connesse ai trattamenti di fine rapporto, conferiti ai fondi pensionistici.
L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 1.212, 1.216, 1.218, 1.220, 1.221, 1.222, 1.224, 1.225, 1.227, 1.333, 1.228, 1.229, 1.338, 1.235, 1.236, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) , nell’illustrare l’emendamento 1.317, sottolinea la necessità di predisporre forme adeguate di incentivazione fiscale per favorire il decollo della previdenza complementare, tema sul quale si registra un’ampia convergenza di tutti i gruppi politici. L’emendamento 1.319 mira invece a garantire la trasparenza nel rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, mentre l’emendamento 1.320 è identico all’emendamento 1.214 già illustrato dal senatore Ripamonti. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.318, che estende ai fondi pensione aperti il principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Dopo aver illustrato l’emendamento 1.324, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.325, precisando che lo stesso introduce un miglioramento di tipo tecnico al testo in esame; l’emendamento 1.327 propone invece la soppressione della disciplina prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 4) del disegno di legge in titolo – volta all’equiparazione delle forme pensionistiche complementari – del tutto incongrua ed inaccettabile. L’emendamento 1.335 è finalizzato a garantire al lavoratore, che abbia conferito il proprio trattamento di fine rapporto, un rendimento minimo congruo ed adeguato.
La proposta emendativa 1.336 – prosegue l’oratore – è finalizzata a favorire lo sviluppo della previdenza complementare, attraverso l’adeguamento progressivo delle quote contributive dovute all’INPDAP dalle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro, ai fini dell’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto.
L’oratore, dopo aver illustrato l’emendamento 1.129, evidenzia che il ministro Maroni nella scorsa seduta ha escluso per il momento la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, e pertanto, ad oggi, non sono previste rettifiche alle norme riguardanti la decontribuzione e il brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, decorrente dal 1° gennaio 2008, nonostante i gravi profili problematici riscontrabili in ordine a tali disposizioni, del tutto inopportune ed inaccettabili.
Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.321, 1.322, 1.326, 1.323, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.334, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver dichiarato di aggiungere la firma agli emendamenti 1.28, 1.31, 1.319 e 1.213, osserva che l’emendamento 1.316, identico all’emendamento 1.210 già illustrato dal senatore Ripamonti, introduce un essenziale principio in ordine all’ampliamento della libertà di circolazione del risparmio destinato ai fondi pensione, con particolare riferimento al conferimento del trattamento di fine rapporto. Auspica pertanto che il relatore e il rappresentante del Governo valutino senza alcun pregiudizio l’importanza di tale proposta emendativa.
Soffermandosi poi sull’emendamento 1.231, precedentemente illustrato dal senatore Ripamonti, sottolinea che la misura della decontribuzione, contemplata all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 7) del provvedimento in titolo, presenta profili di iniquità ed è altresì suscettibile di cagionare un rilevante pregiudizio in ordine alla situazione economico-finanziara del sistema previdenziale.
Illustra quindi l’emendamento 1.134, che riconosce al lavoratore, dopo una permanenza non inferiore a tre anni in un fondo pensionistico negoziale, il diritto al trasferimento non solo dei propri contributi, ma anche dei contributi del datore di lavoro e delle quote di trattamento di fine rapporto versati.
L’emendamento 1.130 prospetta la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, con la conseguente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’oratore dà quindi per illustrato l’emendamento 1.131, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.319, 1.213 e 1.31. Illustra quindi l’emendamento 1.132, che propone una riduzione del costo del lavoro, da realizzare attraverso la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sullo stesso, e si sofferma sulla proposta emendativa 1.339, volta alla ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 47 del 2000, che presenta taluni profili di criticità.
L’oratore si riserva di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore PETERLINI (Aut) illustra l’emendamento 1.21 che intende introdurre forme specifiche di garanzia nel lungo periodo, e soprattutto per la fase di attività lavorativa più prossima al pensionamento, relativamente alla protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali. Osserva infatti che, mentre tali garanzie sono previste dal Codice civile per il trattamento di fine rapporto, il trasferimento di questo alla previdenza complementare espone i risparmi dei lavoratori ai rischi connessi all’incerto andamento dei mercati finanziari, nei quali, dal 2001 ad oggi, i risparmi investiti risultano dimezzati. Se si vuole realmente promuovere l’orientamento del risparmio verso la previdenza complementare, occorre costituire adeguate garanzie, in assenza delle quali non si realizzeranno mai le condizioni per l’auspicato decollo dei fondi pensione. Ad analoghe finalità di tutela si ispira anche l’emendamento 1.22.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Peterlini illustra congiuntamente gli emendamenti 1.23, 1.25, 1.24 e 1.27, rilevando che in essi si affronta il tema del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, con uno specifico riferimento alla possibilità, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, di optare per i fondi di categoria a carattere territoriale, ove istituiti, ovvero verso fondi regionali di natura pubblicistica.
Illustra quindi l’emendamento 1.26 che, sempre nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, prevede che il trattamento di fine rapporto sia conferito alla forma pensionistica complementare prevalente, intendendosi per tale quella in cui risultino iscritti la maggior parte dei dipendenti della stessa unità produttiva ovvero della medesima categoria a livello regionale. Aggiunge quindi la sua firma all’emendamento 1.134.
Proseguendo nell’esposizione, il senatore Peterlini illustra l’emendamento 1.28, precisando che lo stesso consente all’aderente a fondi pensioni di trasferire oltre ai propri contributi, anche quelli versati dal datore di lavoro nonché le quote di trattamento di fine rapporto conferite, garantendo altresì la massima trasparenza di tali fondi, soprattutto attraverso l’evidenziazione dei costi di gestione e delle spese amministrative, in modo tale da garantire una facoltà di scelta il più possibile consapevole al lavoratore.
L’emendamento 1.29 prevede che i componenti dei consigli di amministrazione dei fondi pensioni, designati dalle organizzazioni sindacali, siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità, necessari e opportuni atteso la delicatezza e l’importanza delle funzioni svolte da tali organi.
La disciplina contemplata nell’emendamento 1.30 è finalizzata ad evitare che una congiuntura sfavorevole dei mercati finanziari possa avere gravi ripercussioni negative sulla posizione del lavoratore che ha aderito a fondi pensionistici complementari.
La proposta emendativa 1.31 attribuisce ai fondi pensionistici la legittimazione in sede giurisdizionale a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto l’inadempimento di obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro, nella prospettiva di rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori aderenti ai fondi stessi.
In relazione all’emendamento 1.32, l’oratore rileva che, pur risultando condivisibile l’obiettivo perseguito dal Governo attraverso la misura attinente alla decontribuzione per le nuove assunzioni, sono tuttavia incongrue le modalità concrete prescelte per l’attuazione di tali finalità, in quanto in un sistema di calcolo contributivo esiste una stretta correlazione tra contribuzione e trattamento pensionistico, e quindi risulta di difficile applicazione la disciplina prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 7) del disegno di legge n. 2058 – che prospetta il mantenimento del livello delle pensioni spettanti ai lavoratori a fronte di una diminuzione degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro -:
L’oratore si riserva di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore VIVIANI(DS-U) illustra l’emendamento 1.281, volto a favorire la diffusione delle forme pensionistiche complementari, attraverso la previsione di apposite incentivazioni a favore dei fondi chiusi e aperti istituiti tramite adesioni collettive, definite mediante moduli di contrattazione tra le parti sociali.
La proposta emendativa 1.337 – prosegue l’oratore – è volta alla soppressione della disposizione normativa atta a consentire una decontribuzione per le nuove assunzioni, che si pone in contraddizione con gli stessi obiettivi inerenti alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, prefigurati dal Governo in relazione al disegno di legge in questione.
L’oratore si sofferma poi sull’emendamento 1.278, evidenziando che la modifica prefigurata dallo stesso si inquadra in un’ottica migliorativa del testo normativo in esame, che nel subordinare il conferimento del trattamento di fine rapporto all’assenza di oneri per le imprese, sembra attribuire maggiore rilievo agli interessi delle stesse piuttosto che a quelli dei lavoratori.
L’oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.276, 1.277, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti 1.363 e 1.364.
I senatori BATTAFARANO (DS-U), VIVIANI (DS-U), PILONI (DS-U), aggiungono la propria firma all’emendamento 1.31.
Il relatore MORRA (FI) illustra l’emendamento 1.106, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.
Il senatore VANZO (LP) ritira l’emendamento 1.97.
Il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 1.58.
Vengono infine dati per illustrati gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.86 e 1.87.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu