(Dal Resoconto Sommario)
275ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate, tutte pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta medesima. Fa inoltre presente che la Commissione bilancio ha espresso il parere solo su una parte degli emendamenti trasmessi, e, tra gli altri, deve ancora esprimere il parere sull’emendamento 1.0.1 e sui relativi subemendamenti. E’ invece pervenuto il nulla osta della Commissione affari costituzionali su tutti gli emendamenti presentati.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di riformulare l’ordine del giorno 11/3135/1, in un nuovo testo che recepisce le proposte di modifica formulate dal rappresentante del Governo in una precedente seduta.
Dopo che il relatore VANZO (LP) e il sottosegretario VIESPOLI hanno espresso parere favorevole sull’ordine del giorno in questione, nel testo riformulato, e dopo che il senatore MALABARBA ha insistito per la votazione, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo stesso, che viene accolto dalla Commissione.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 249.
Con separate votazioni vengono accolti gli emendamenti 1.2 e 1.1.
Dopo che il senatore MALABARBA (Misto-RC) ha dichiarato di ritirare l’emendamento 1.9, interviene il senatore VIVIANI, preannunciando a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine all’emendamento 1.10, ed evidenziando in particolare che lo stesso è volto ad incrementare le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249, al fine di consentire l’adozione di adeguate misure volte a fronteggiare le varie situazioni di crisi occupazionale, citate all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria 2004.
Il sottosegretario VIESPOLI precisa che lo stanziamento di 360 milioni di euro, contenuto al comma 2, risulta sufficiente a coprire gli oneri derivanti dalle misure poste in essere per fare fronte alle situazioni di crisi aziendale in questione.
Posto ai voti, l’emendamento 1.10 viene respinto.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara di ritirare l’emendamento 1.23, al fine di trasformarlo nell’ ordine del giorno 11/3135/2.
Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che l’ordine del giorno in questione viene accolto dal Governo come raccomandazione.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione decide quindi di accantonare la trattazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell’articolo 1 nonché dell’emendamento 1.0.1 del Governo e dei relativi sub-emendamenti – tutti pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta di ieri – con l’eccezione del sub-emendamento 1.0.1/12 che, sempre nella seduta di ieri, il relatore alla Commissione Vanzo si era impegnato a riformulare.
Il relatore VANZO (LP) illustra quindi una nuova formulazione del subemendamento 1.0.1/12, che, fermo restando l’impianto del testo originario, precisa che anche per i lavoratori del comparto del trasporto aereo posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1 dell’emendamento 1.0.1, la sanzione della decorrenza dei trattamenti si applica limitatamente al rifiuto opposto ad una offerta di formazione. Solo per i casi in cui il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori del trasporto aereo viene concesso in relazione ad esuberi strutturali, la sanzione della decadenza dei trattamenti viene irrogata non solo in conseguenza del rifiuto di un’offerta formativa, ma anche in conseguenza del rifiuto di un’offerta di lavoro, sempre alle condizioni indicate nel testo del subemendamento. Va in particolare precisato che il riferimento alle eccedenze strutturali di cui all’articolo 1-bis risulta nel caso di specie necessario, in quanto la disciplina contemplata nella legge n. 223 del 1991 non risulta applicabile al comparto del trasporto aereo.
Il sottosegretario VIESPOLI dichiara di condividere le osservazioni testé espresse dal relatore Vanzo precisando che il subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) è finalizzato a migliorare la qualità del testo normativo, attraverso la chiara distinzione delle situazioni di decadenza dai trattamenti conseguente a un rifiuto di un’offerta di formazione, opposto da lavoratore in cassa integrazione straordinaria, e le fattispecie relative al trattamento di integrazione salariale concesso in conseguenza di eccedenze strutturali, nelle quali la decadenza è connessa a due presupposti alternativi, ossia al rifiuto di un’offerta di formazione ovvero di un’offerta di lavoro. In riferimento alle situazioni di eccedenza strutturale, è necessario precisare che il meccanismo sanzionatorio in questione è attivabile solo nel presupposto che le parti sociali, durante il periodo di cassa integrazione straordinaria, addivengano ad un accordo finalizzato ad individuare eventuali esuberi aziendali.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prospetta la necessità di individuare una formulazione più chiara del testo normativo in questione, che è suscettibile di ingenerare rilevanti dubbi interpretativi. E’ in particolare opportuno riformulare la proposta emendativa in questione al fine di limitare l’applicabilità della disciplina di decadenza dal trattamento alle sole fattispecie di rifiuto senza giustificato motivo ed è inoltre auspicabile circoscrivere la disciplina sanzionatoria in questione ai soli casi di rifiuto dell’offerta formativa, prefigurata dal piano di rilancio aziendale e coerente con la qualificazione posseduta dal lavoratore.
Per quel che concerne la sanzione incentrata sulla mancata accettazione dell’offerta di lavoro, prevista al comma 1, lettera b), del testo in discussione, occorrerebbe limitare tale decadenza ai soli casi in cui il lavoratore non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento – anziché del 20 come previsto dal testo in esame – rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Sarebbe inoltre opportuno inserire nell’ambito della proposta emendativa in esame un riferimento alle competenze normative regionali di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002 e sarebbe necessario ridurre il tempo di percorrenza dal domicilio al luogo di svolgimento dell’attività formativa, indicato nel subemendamento all’esame, da ottanta a sessanta minuti. Dovrebbe inoltre essere soppressa la disciplina sanzionatoria prevista per i casi di sospensione del rapporto di lavoro in cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-quinquies.
Il sottosegretario VIESPOLI pur esprimendo la propria disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti in ordine ai profili contemplati dal subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) in vista della successiva fase dell’esame in Assemblea, dichiara di non condividere la proposta formulata dal senatore Battafarano in ordine alla formazione professionale, precisando che, a suo avviso, qualora venga avanzata un’offerta di formazione, anche ulteriore rispetto a quelle previste dal piano di rilancio aziendale, è opportuno disporre di meccanismi normativi idonei ad indurre il lavoratore ad avvalersi della stessa.
Il senatore VIVIANI (DS-U) osserva che il rinvio alle attività formative previste dal piano di rilancio aziendale, prospettato dal senatore Battafarano, si giustifica alla luce della circostanza che in nessun caso concreto le forze sindacali si sono opposte all’inserimento nel piano stesso di attività formative. I nodi problematici riscontrabili nel subemendamento 1.0.1/12 (testo 2) in ordine a tale profilo ineriscono alla distorsione nell’utilizzo dell’attività formativa, che non viene più inquadrata nella prospettiva delle politiche attive del lavoro, assumendo al contrario una valenza coercitiva particolarmente accentuata, se si considera, tra l’altro, che si costringe il lavoratore ad accettare una offerta formativa anche se situata in luoghi distanti 50 chilometri dal domicilio.
Il senatore MALABARBA (Misto RC) precisa che l’offerta formativa prospettata durante il periodo di cassa integrazione straordinaria dovrebbe essere orientata prevalentemente nella prospettiva di favorire il rientro del lavoratore nell’azienda e non quindi, come purtroppo si verifica in molti casi, ad incentivare l’allontanamento dello stesso dall’attività svolta. Esprime inoltre perplessità in ordine alla nuova formulazione del subemendamento 1.0.1/12 (testo 2), evidenziando che lo stesso non è idoneo a superare i dubbi interpretativi e i profili critici ravvisabili anche riguardo all’originaria versione. In particolare, osserva che la legislazione vigente non prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per la gestione di esuberi strutturali, che sono di regola fronteggiati con lo strumento della mobilità. Nella proposta del relatore persiste quindi un’ambiguità di fondo, suscettibile, inoltre, di dare luogo ad un esteso contenzioso.
Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l’esame del sub-emendamento 1.0.1/12.
Conviene la Commissione.
Si prosegue quindi nella votazione degli altri emendamenti.
Con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.20 e 2.0.5, di identico tenore.
La Commissione, con separate votazioni accoglie poi le proposte emendative 2.1 e 2.2.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Viespoli si è riservato di pronunciarsi sugli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4.
Il sottosegretario VIESPOLI, pur valutando apprezzabili i contenuti della proposta emendativa 2.0.3, esprime parere contrario in ordine alla stessa, anche alla luce dell’avviso sfavorevole formulato in proposito dalla Commissione bilancio. Si riserva comunque di approfondire per la successiva fase dell’esame in Assemblea i profili economico-finanziari connessi alla disciplina in questione.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver precisato che l’impatto finanziario della proposta emendativa in questione risulta piuttosto ridotto, dichiara di ritirare la stessa, al fine di consentire tutti gli approfondimenti necessari in vista della successiva presentazione di tale emendamento in Assemblea. Dichiara inoltre di ritirare la proposta emendativa 2.0.4, sempre in vista di una successiva ripresentazione della stessa in Assemblea, precisando che la disciplina in questione è finalizzata a risolvere i nodi problematici ravvisabili in relazione all’articolo 1, comma 18, della legge n. 243 del 2004, relativa alla riforma previdenziale, in base alla quale si individua un tetto massimo di 10 mila lavoratori beneficiari, collocati in mobilità o destinatari di fondi di solidarietà di settore, ai quali risultano applicabili le vigenti disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità anche dopo il 2008. In particolare, il limite sopracitato dei 10 mila beneficiari risulta del tutto incongruo e conseguentemente l’emendamento 2.0.4 prospetta un’eliminazione dello stesso.
Il sottosegretario VIESPOLI si riserva di approfondire i profili testé evidenziati dal senatore Battafarano.
Il PRESIDENTE avverte che è appena pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e subemendamenti non trattati nel parere da lui richiamato in apertura di seduta. Nel darne lettura, sottolinea che la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sull’emendamento 1.0.1 e sul subemendamento 1.0.1/12 all’introduzione di alcune integrazioni, che potranno essere oggetto di un più approfondito esame nella seduta che la Commissione dovrà convocare domani mattina, alle ore 8.30. Infatti, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Aula, la votazione degli emendamenti non potrà essere esaurita nella seduta odierna e, al tempo stesso, si rende necessario organizzare la prosecuzione dell’esame del provvedimento in titolo in tempi compatibili con l’iscrizione dello stesso all’ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani dell’Assemblea. Sempre in riferimento al parere della Commissione bilancio, il Presidente precisa che la condizione in essa contenuta relativa al subemendamento 1.0.1/12 si deve intendere riferita al nuovo testo dello stesso.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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