215ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CARBONE
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta di ieri è stato presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul quale ha avuto inizio il dibattito.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) si esprime criticamente in relazione all’articolo 14 del decreto-legge in esame, in quanto teso ad estendere la fruizione del Reddito di emergenza, sulla base di autocertificazioni, con il rischio concreto di agevolare anche occupanti abusivi di abitazioni.
La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) rileva la parzialità dell’esame sinora svolto, in considerazione delle profonde modifiche che saranno prevedibilmente apportate al decreto-legge n. 137 nel prosieguo dell’esame da parte delle Commissioni 5a e 6a riunite. Ritiene pertanto maggiormente utile riprendere l’esame successivamente, quando sarà possibile disporre di maggiori certezze circa la definizione dei contenuti normativi proposti.
Ha quindi la parola la relatrice CAMPAGNA (M5S), la quale presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto dei contenuti di competenza recati dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, già presentato al Senato per l’inizio dell’iter di conversione, nonché degli interventi svolti nella seduta di ieri.
La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) giudica lo schema di parere appena presentato presentato sostanzialmente poco connesso con il testo del decreto-legge in esame ed esprime pertanto perplessità sull’opportunità di porlo in votazione.
Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) dà atto alla relatrice di aver accolto la sua richiesta di integrazioni formulata nella seduta di ieri riguardo l’estensione della NASpI. Aggiunge tuttavia che il nuovo schema di parere, notevolmente modificato rispetto alla versione precedente, costituisce una sintesi di contenuti presenti nel decreto-legge n. 149, del quale si tenta così di ottenere un’approvazione anticipata, in contraddizione con la dichiarata volontà di collaborazione con le forze di opposizione. Annuncia infine che il proprio Gruppo abbandonerà immediatamente la seduta.
Il presidente CARBONE dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento da parte di tutti dei contenuti del nuovo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.
Il presidente CARBONE avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere.
La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), specificato di non ritenere condivisibile il metodo adottato per l’esame del provvedimento, in assenza di certezze in ordine al complesso delle disposizioni effettivamente recate, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, lamentando la mancanza di coinvolgimento dei Gruppi di opposizione in fase di definizione dello schema di parere.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva infine lo schema di parere posto in votazione.
La seduta termina alle ore 16,10.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994
L’11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;
condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all’ambito lavoristico;
considerato che l’articolo 12 prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge Cura Italia, per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al comma 2 dell’articolo 1 del cosiddetto decreto-legge agosto, decorso il periodo autorizzato;
considerato altresì che l’intero Titolo II reca interessanti misure in materia di lavoro,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
La Commissione invita preliminarmente a una valutazione dettagliata riguardo alle categorie interessate dalle misure di ristoro, al fine di garantire trattamenti omogenei a favore della totalità dei lavoratori operanti in una stessa filiera produttiva.
Con riferimento all’articolo 12, si fa presente l’utilità di un differimento dei termini nelle procedure relative all’accesso all’integrazione salariale e di un’estensione dell’ambito di applicazione dei medesimi trattamenti.
Risulta inoltre auspicabile un ampliamento delle possibilità di utilizzo dello stanziamento disposto per l’assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riguardo alle erogazioni relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.
Con riferimento al Titolo II Disposizioni in materia di lavoro, appare opportuno, al fine di tutelare i cosiddetti “lavoratori fragili”:
a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall’articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 31 gennaio 2021, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;
b) includere nel novero di tali lavoratori anche coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.
In relazione all’articolo 13, la Commissione suggerisce l’estensione dell’ambito dei beneficiari della sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre del 2020 a favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con riguardo ai settori di attività e alla sussistenza di unità operative in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità.
La Commissione suggerisce inoltre l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo, disposta dall’articolo 16, alla mensilità relativa a dicembre 2020.
La Commissione invita poi a valutare l’opportunità di una modifica dell’articolo 17, recante disposizioni in favore dei lavoratori sportivi, al fine di prevedere che la condizione a cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità ivi prevista si consideri in ogni caso soddisfatta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati, e che il limite di spesa sia incrementato dalle eventuali risorse residue, già stanziate per l’erogazione delle precedenti indennità in favore dei medesimi soggetti.
Riguardo l’articolo 22, si segnala alle Commissioni di merito l’opportunità di prevedere misure di indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado e – in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata – in relazione ad altre fattispecie di sospensione dell’attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, nonché per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo.
Per quanto concerne le zone ad alto rischio epidemiologico, si suggerisce di riconoscere ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
Si rappresenta inoltre l’opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo straordinario finalizzato al sostegno degli enti del Terzo settore e in particolare a quelli che non svolgono attività di impresa, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Si segnala altresì la congruità di una proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dell’applicazione della norma transitoria di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente all’INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, a 200 medici specialisti e a 100 infermieri.
Si segnala, inoltre, l’opportunità di prevedere una proroga dell’indennità di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) per ulteriori due mensilità.
Con riferimento alla grave perdita di posti di lavoro femminili a causa del Covid 19 la Commissione rileva, infine, l’importanza di attivare la valutazione dell’impatto di genere ex ante sull’uso delle risorse del provvedimento, affinché intervenga su tutte le scelte che il Governo e il Parlamento si accingono a compiere rispetto ai provvedimenti mirati a dare sostegno alle categorie più colpite dalle chiusure decise per rallentare la corsa dei contagi.
214ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CARBONE
La seduta inizia alle ore 15.
SU UN LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE NOCERINO
Il presidente CARBONE, a nome della Commissione, esprime vicinanza alla senatrice Nocerino, colpita nei giorni scorsi da un grave lutto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.
Il presidente CARBONE, intervenendo in sostituzione della relatrice Campagna, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
La senatrice FEDELI (PD), espresso apprezzamento riguardo ai contenuti dello schema di parere presentato, propone di aggiungervi un’ulteriore osservazione relativa alla valutazione ex ante dell’impatto occupazionale di genere delle misure recate.
Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) suggerisce di integrare lo schema di parere con una sollecitazione volta al prolungamento della NASpI a favore di coloro che hanno perso l’occupazione in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente CARBONE avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta della Commissione prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 11 novembre, non avrà più luogo, mentre resta confermata quella convocata per le ore 14, o comunque nell’intervallo dei lavori dell’Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,15.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994
L’11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;
condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all’ambito lavoristico;
considerato che l’articolo 12 prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge Cura Italia, per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al comma 2 dell’articolo 1 del cosiddetto decreto-legge agosto, decorso il periodo autorizzato;
considerato altresì che l’intero Titolo II reca interessanti misure in materia di lavoro,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 12, al fine di tutelare i lavoratori assunti successivamente al 12 luglio, si suggerisce di prevedere una disposizione che permetta di estendere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che – avendo scommesso sulla ripartenza dell’economia nazionale e proceduto, durante il periodo estivo e inizio autunno, all’assunzione di nuovo personale – hanno dovuto bloccare in tutto o in parte le proprie attività̀ in osservanza dei provvedimenti emanati nel mese di ottobre. In particolare occorre consentire l’utilizzo delle misure di sostegno salariale anche in favore dei lavoratori che sono stati assunti fino al 12 ottobre, data antecedente alla firma del primo D.P.C.M. relativo alla seconda ondata.
Con riferimento al Titolo II Disposizioni in materia di lavoro, appare opportuno, al fine di tutelare i cosiddetti “lavoratori fragili”:
a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall’articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 31 gennaio 2021, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;
b) includere nel novero di tali lavoratori anche coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.