79ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Nell’introdurre l’esame, la relatrice FAVERO (PD) fa presente che lo schema di regolamento ministeriale definisce una nuova disciplina di dettaglio per gli incentivi fiscali e contributivi in favore delle imprese che assumano lavoratori detenuti o internati. I benefici fiscali sono oggetto degli articoli da 1 a 7, mentre gli sgravi contributivi sono definiti dall’articolo 8.
L’articolo 1, per le ipotesi di assunzione da parte di imprese di lavoratori detenuti o internati, prevede un credito d’imposta di importo pari, per ogni soggetto assunto, a 700 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un nuovo regolamento, a 520 euro mensili. Al riguardo, ricorda che l’importo di 700 euro mensili costituisce la misura massima del beneficio, mentre la precedente normativa regolamentare contemplava un importo di 516,46 euro mensili e che la nuova disciplina regolamentare può trovare applicazione anche per il pregresso anno 2013, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014. Tale credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza delle risorse finanziarie annue di cui al successivo articolo 7, commi 1 e 3. Resta fermo, come nell’attuale disciplina, legislativa e/o regolamentare, che tali misure sono attribuite in misura proporzionale alle giornate ed alle ore di lavoro prestate; il beneficio è subordinato alle condizioni che il contratto contempli una durata del rapporto pari ad almeno 30 giorni e che sia corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro; il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti ammessi al lavoro all’esterno. Viene altresì specificato che la misura del credito d’imposta non può superare il costo sostenuto dall’impresa per il relativo lavoratore.
Riguardo all’ipotesi di assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, il comma 2 fissa la misura del credito d’imposta a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili, ferme restando le altre norme summenzionate. Per tale fattispecie, la misura massima del beneficio è pari a 350 euro mensili, mentre la normativa regolamentare finora vigente non contemplava tale specifica fattispecie. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno definire in termini chiari se quest’ultima si applichi anche agli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà.
Il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede tali misure dei crediti d’imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso anteriormente al 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest’ultimo riguardo, riterrebbe peraltro opportuno definire se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio o dal 2 gennaio 2013.
Ai sensi del successivo articolo 4, i crediti di impostasi applicano altresì – sempre che il rapporto di lavoro fosse iniziato antecedentemente – per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione; tale periodo è pari a 24 mesi, ovvero a 18 per i detenuti ed internati assunti durante un periodo in cui beneficiassero della semilibertà o del lavoro all’esterno. Tali disposizioni sono conformi alla recente disciplina di rango legislativo, mentre la normativa regolamentare finora vigente prevedeva che il credito d’imposta spettasse per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Con particolare riferimento al periodo summenzionato di 24 mesi, la relatrice nota che l’articolo 4in esame impiega, per il credito d’imposta, la locuzione “è utilizzabile”, per presumibile errore materiale, in quanto, in base al contesto della norma ed alla corrispondente disposizione di rango legislativo, sembrerebbe doversi far riferimento alla maturazione del diritto all’ulteriore credito d’imposta, mentre le modalità del suo utilizzo sono disciplinate dai successivi articoli 5 e 6.
L’articolo 2dello schema prevede,in favore delle imprese, crediti d’imposta identici a quelli di cui all’articolo 1, nei casi di svolgimento di attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o di detenuti ammessi alla semilibertà, a condizione che la suddetta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati “formati”, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale si è fruito del beneficio, ovvero lo svolgimento di attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria. Al riguardo, riterrebbe opportuno valutare se, nella prima fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli “internati” ammessi alla semilibertà (oltre che ai “detenuti” in tale condizione). I crediti d’imposta di cui all’articolo 2non si applicano alle imprese che abbiano stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa. Tali norme sono conformi all’attuale disciplina, ad eccezione della condizione – introdotta nel presente schema per la prima della due fattispecie – del periodo minimo pari al triplo (mentre la normativa regolamentare finora vigente si limitava a porre la condizione della successiva assunzione): al riguardo, proporrebbe di chiarire gli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione.
Il comma 2 del successivo articolo 3 specifica che le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciute sempre che le imprese abbiano stipulato un’apposita convenzione con la direzione dell’istituto penitenziario.
Gli articoli 5 e 6definiscono i criteri e le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta, mentre l’articolo 7 reca le risorse finanziarie annue disponibili in materia ed altre norme finanziarie e contabili.
L’articolo 8concerne gli sgravi sui contributi previdenziali per le retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate (anche ammesse al lavoro all’esterno) ed agli ex degenti in ospedali psichiatrici giudiziari e dalle aziende, pubbliche o private, a persone detenute o internate, nello svolgimento di attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari. La relativa disciplina (articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, articolo 2 della legge n 193 del 2000 demanda ad un decreto ministeriale la definizione, ogni due anni, della misura percentuale della riduzione della contribuzione in oggetto. Inoltre, lo schema di decreto in esame può trovare applicazione anche per il pregresso anno 2013, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014.
Il comma 1 dell’articolo 8 prevede che la riduzione sia pari al 95 per cento, a decorrere dal 2013 e fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, con riferimento sia alla quota di contribuzione a carico del datore, sia a quella a carico del dipendente, e fermo restando che il beneficio è riconosciuto fino a concorrenza delle risorse finanziarie annue di cui ai commi 3 e 4 e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; la misura precedente di riduzione era invece pari all’80 per cento. Il comma 2 specifica che tali sgravi si applicano altresì – sempre che il rapporto di lavoro fosse iniziato antecedentemente – per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, pari a 24 mesi, ovvero a 18 per i detenuti ed internati assunti durante un periodo in cui beneficiassero della semilibertà o del lavoro all’esterno. Peraltro, per i detenuti o internati alle dipendenze di cooperative sociali ed in regime di semilibertà, le aliquote di contribuzione previdenziale restano pari a zero, mentre la riduzione nella misura del 95 per cento trova per essi applicazione, in base all’articolo 8, per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. In questo quadro, invita la Commissione a valutare se la previsione di una riduzione della contribuzione valida fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede, una cadenza biennale nell’emanazione dei decreti.
Il comma 5 disciplina anche le modalità di rimborso all’INPS, da parte dello Stato, e quelle relative al monitoraggio delle minori entrate.
Conclusivamente la relatrice dà conto di uno schema di osservazioni, favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto.
Il PRESIDENTE, ringraziata la relatrice per l’ampia esposizione, avverte che lo schema verrà posto in votazione nella seduta della Commissione convocata per domani alle ore 15.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile
(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare
(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco
(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro
(203) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
(219) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale
(263) SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese
(349) DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità
(482) DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap
(500) DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori
(555) ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione
(571) BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva
(625) BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura
(716) NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati
(727) BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(893) Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento
(1100) FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo
(1152) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito
(1221) ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
(1279) SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro
(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione
(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.
Il presidente relatore SACCONI (NCD) prega i senatori interessati a comunicare la loro richiesta di intervento in discussione generale agli uffici entro la mattinata di domani, in modo da poter più agevolmente consentire un’adeguata programmazione dei lavori della Commissione.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) domanda chiarimenti in ordine agli ipotizzabili tempi di esame dei provvedimenti.
Il presidente relatore SACCONI (NCD) manifesta l’intendimento di concludere la discussione generale sui disegni di legge nella seduta convocata per giovedì 12 giugno, alle ore 8,30.
Dissente la senatrice CATALFO (M5S), la quale chiede formalmente che la programmazione venga deliberata in un apposito Ufficio di Presidenza. Ritiene inoltre che la complessità e la ricchezza degli argomenti in esame rendano necessario un dibattito per temi e l’eventuale ricorso ad un Comitato ristretto.
Il presidente SACCONI (NCD) dispone pertanto la convocazione di un Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per le ore 14,30 di domani. Dichiara quindi aperta la discussione generale, avvertendo comunque preliminarmente che, allorché sarà esaurito l’elenco degli iscritti a parlare, si darà immediatamente corso alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
A giudizio del senatore ICHINO (SCpI) il disegno di legge presenta tre pilastri fondamentali, costituiti, rispettivamente, dal riordino del contratto di lavoro, dagli ammortizzatori sociali e dai servizi per l’impiego; gli ultimi due risultano anzi così intimamente collegati da essere assimilabili a un tutto unico e appena il meccanismo verrà rafforzato e reso più scorrevole il collegamento sarà ancora più evidente. A ben vedere il collegamento è forte tra tutti e tre gli argomenti, la cui connessione rende il testo del disegno di legge delega di iniziativa del Governo un unico grande progetto di riforma, dalle finalità ambiziose. Al riguardo ribadisce l’esigenza di una disciplina dei contratti di lavoro, segnalando l’importanza che la delega al Governo ne indichi con chiarezza i principi di fondo, individuabili nelle raccomandazioni dell’Unione europea riguardanti la chiarezza, la leggibilità e la traducibilità dei testi normativi. In questa opera di unificazione e legificazione è molto importante un adeguamento agli standard europei, che, proprio per tali ragioni, vanno accuratamente definiti nei criteri della delega. L’esame dei disegni di legge in titolo rappresenta infatti l’occasione di ripristinare quello squilibrio determinatosi per effetto del decreto-legge sul contratto a termine, la cui adozione, pur opportuna, rende a questo punto indispensabile un’adeguata flessibilizzazione del contratto a tempo indeterminato, che, in alcuni casi, può risultare meglio rispondente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Alla security si riferisce tutta la sezione del disegno di legge del Governo dedicata agli ammortizzatori sociali e ai servizi per l’impiego. Al riguardo, ritiene che lo strumento più adeguato sia rappresentato dal contratto di ricollocamento; il fondo ad hoc è stato definito nell’ultima legge di stabilità e il relativo regolamento avrebbe dovuto essere predisposto entro la fine del mese di marzo. Si tratta di un caso in cui la velocità del Governo è mancata: auspica perciò un valido recupero su questo terreno. Si sofferma quindi sui contratti di ricollocazione, evidenziando la necessaria continuità tra servizio pubblico e privato, come già peraltro positivamente sperimentato in alcune regioni italiane, sulla base di un’esperienza mutuata dall’Olanda. Reputa particolarmente positiva l’introduzione di un voucher che risulterebbe assai meno oneroso di una Cassa integrazione “a perdere”, pagabile solo subordinatamente al conseguimento delle finalità. In questo modo sostanzialmente il lavoratore è tenuto ad impegnarsi con l’Agenzia a porre in essere tutto quanto dovuto per conseguire il suo reinserimento nel tessuto produttivo.
La senatrice BENCINI (Misto-ILC) chiede come vadano considerati i disegni di legge il cui esame è stato connesso al disegno di legge n. 1428.
Il presidente relatore SACCONI (NCD) ricorda che, per Regolamento, la Commissione esamina congiuntamente disegni di legge aventi contenuto analogo o affine, ferma restando la possibilità di formulare un testo unificato, ovvero di adottare un testo base. In tale seconda ipotesi, i disegni di legge connessi potranno, quanto meno con riferimento a taluni aspetti, costituire oggetto di emendamenti.
La senatrice D’ADDA (PD), nel riservarsi un successivo intervento in discussione generale, chiede al senatore Ichino di chiarire se la soluzione del voucher condizionato all’adempimento non induca il rischio di un filtro preventivo delle richieste da parte delle agenzie, proprio con riferimento al possibile conseguimento dell’obiettivo medesimo.
Il senatore ICHINO (SCpI) non ritiene possibile tale rischio.
Il presidente relatore SACCONI (NCD) conferma che i voucher verrebbero tra loro differenziati, considerando il pagamento dei servizi con riferimento alla occupabilità della persona.
La senatrice PEZZOPANE (PD) sottolinea l’importanza dell’audizione delle parti sociali che si è svolta la settimana scorsa con particolare intensità e che ha consentito l’acquisizione di sollecitazioni specifiche su tematiche che indubbiamente rappresentano il cuore di questo scorcio di legislatura. Si sofferma quindi in particolare sull’Agenzia nazionale e sulla scelta di trasformare e migliorare il sistema dell’organizzazione attualmente prevista con i Centri per l’impiego, che, al di là di alcune eccezioni, non hanno sortito buon esito. La scelta di uniformare e organizzare la materia attraverso un’unica Agenzia nazionale le appare perciò positiva ed importante. Peraltro il sistema dei Centri per l’impiego, che dispongono al loro interno di notevoli professionalità, è caratterizzato da una forte precarietà, in quanto affidato alle risorse rese disponibili per effetto del trasferimento dei fondi UE. Con l’istituzione dell’Agenzia si creeranno problemi piuttosto con riferimento ai contratti a tempo determinato: è infatti questo il tema da affrontare, e riguarda anche la pubblica amministrazione. Si è infatti creata a livello nazionale una diffusa situazione di precariato, che è sfociata nel consolidamento di alcune graduatorie. In questo senso, anticipa la presentazione di un apposito ordine del giorno, manifestando stupore che il tema non sia stato sollevato nel corso dell’audizione da parte dei rappresentanti dell’UPI.
Anche la senatrice Rita GHEDINI (PD) ritiene che in conseguenza del ciclo di audizioni assai intenso svoltosi la scorsa settimana ciascun senatore abbia potuto approfondire questioni, alcune delle quali peraltro già contenute in iniziative legislative di cui è firmataria. Molto si è parlato del regime della flexsecurity, ma personalmente partirebbe dalla security, avendo già numerosi provvedimenti regolato l’accesso al mondo del lavoro. Il disegno di legge delega del Governo d’altro canto distingue in due diversi articoli il tema dell’accesso e quella della security, che andrebbe invece considerato in modo più strettamente connesso. L’obiettivo è quello di superare la gestione in deroga, come da tempo annunciato. Occorre poi chiarire a quali condizioni e per quanto tempo vanno erogate le prestazioni. Il disegno di legge delega del Governo in particolare, contiene molti temi, tra i quali vanno approfonditi anzitutto quelli del personale e delle condizioni per l’utilizzo delle risorse, incluse quelle rivenienti dalla fiscalità generale. In questo senso andrà altresì approfondito il funzionamento delle tutele rappresentate da ASpI e miniASpI, definendone accuratamente i settori di applicazione e le caratteristiche di riferimento. D’altro canto la condizione economica complessiva è in grado di mettere in moto una riforma di grande impatto sociale in un settore che ancora versa in uno stato di crisi. A tale proposito evidenzia che l’erogazione del finanziamento verrà a cessare solo in caso di esito positivo. L’istituzione di un’Agenzia nazionale per il suo Gruppo rappresenta una soluzione condivisibile. Dopo aver sottolineato lo stretto legame esistente con le politiche attive del lavoro, si dice convinta della centralità dei temi implicati nel disegno di legge delega, considerata la diversità di forme e modalità e ricordando che lo stesso INPS pone in risalto l’estensione dell’utilizzo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Occorre tuttavia verificare alcune competenze specifiche. In questo senso la delega riveste particolare importanza, contenendo temi che vanno senz’altro affrontati in modo deciso ed esaustivo.
La senatrice FUCKSIA (M5S) sottolinea preliminarmente che l’Agenzia dovrebbe essere costituita ad invarianza di spesa. Dubita tuttavia che ciò accada, anche perché, per funzionare, questi organismi richiedono competenze elevate e particolari qualificazioni, in modo da scongiurare il rischio di porre in essere l’ennesimo baraccone. Si domanda inoltre per quale motivo il disegno di legge delega del Governo, anche data la sua ampiezza, non metta altresì ordine nel delicato settore della sicurezza sul lavoro, semplificando tutti gli adempimenti finora prescritti, che spesso non raggiungono neppure le finalità per le quali erano stati pensati. Si sofferma quindi sull’articolo 5, comma 2, lettera c), riguardante la tax credit. Pur concordando sull’opportunità di tali benefici a livello generale, ritiene tuttavia che esso andrebbe riconosciuto tenendo conto del reddito complessivo della famiglia. Conclusivamente ribadisce l’esigenza di una semplificazione dei vari passaggi contemplati e di una migliore puntualizzazione dei costi.
In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente SACCONI (NCD), relatore, dichiara chiusi i lavori, rinviando il seguito della discussione generale alla seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che, ai fini di un’adeguata programmazione dell’esame dei disegni di legge nn. 1428 e connessi, è convocato un Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per domani alle 14,30.
La seduta termina alle ore 16,30.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 97
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di regolamento ministeriale in titolo, esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
– l’articolo 1, comma 2, concernente l’ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, prevede che la misura del credito d’imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fineappare opportuno definire in termini chiari se l’ipotesi si applichi anche agli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
– allo stesso articolo 1 il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d’imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso anteriormente al 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest’ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013 o dal 2 gennaio 2013;
– l’articolo 2,nel prevedere,in favore delle imprese, crediti d’imposta identici a quelli di cui all’articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli “internati” ammessi alla semilibertà (oltre che ai “detenuti” in tale condizione); potrebbe essere ritenuto inoltre opportuno chiarire gli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
– in relazione all’articolo 6, commi 5, 6 e 7, si invita la Commissione di merito a riflettere sulle funzioni affidate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che sembrano eccederne le competenze;
– quanto all’articolo 8, appare opportuno valutare se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell’emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell’accordare i benefici.