358ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati
(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 ottobre scorso.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, fa presente che allo scadere del termine sono stati presentati 12 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto), riferiti al testo unificato adottato nel corso della precedente seduta, e che sia sul testo unificato che sugli emendamenti si attendono i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a.
Il senatore PASSONI (PD) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte. Sottolinea innanzitutto il rilievo dell’emendamento 1.3, finalizzato a rendere più chiara e pregnante la filosofia ispiratrice del testo. L’emendamento 3.2 ha la finalità di rendere più stringente la tempistica di avvio, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del testo.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, chiede specifici chiarimenti sulla portata testuale dell’emendamento 3.2.
Il senatore PASSONI (PD) ribadisce che la proposta di modifica è finalizzata a ridurre ad un tempo non superiore ai sei mesi la decorrenza della disposizione.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, manifesta il timore che, così come formulato, l’emendamento rischi invece di riferirsi ad un termine più ampio.
Il senatore PASSONI (PD) illustra quindi l’emendamento 3.4, sottolineando che il documento di certificazione della regolarità contributiva, cui si fa riferimento nella proposta, rappresenta il ardine di ogni tutela.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, osserva che la verifica della esistenza della regolarità contributiva dovrebbe essere già effettuata da parte dell’ente che eroga il contributo.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dà conto del proprio emendamento 2.2.
Il senatore CASTRO (PdL) ed il relatore, presidente GIULIANO (PdL), avanzano il dubbio che la proposta emendativa risulti sostanzialmente pleonastica.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dà quindi conto delle ragioni fondanti degli emendamenti 2.3 e 4.1, da lei sottoscritti.
Il senatore MAZZATORTA (LNP) dà conto dell’emendamento 2.1. Coglie comunque l’occasione per precisare la contrarietà del suo Gruppo al testo, che gli pare confliggente con i principi dello Stato liberale, avendo come finalità la determinazione delle politiche retributive adottate dai datori di lavoro, e sproporzionato con riferimento a periodici locali che rappresentano spesso una palestra formativa per giovani, in vista del maturare di possibili vocazioni giornalistiche.
La senatrice CARLINO (IdV) dà conto degli emendamenti 1.2, 1.4, 3.1 e 3.3.
L’emendamento 1.1 è dato per illustrato.
Il senatore CASTRO (PdL) manifesta perplessità sull’emendamento 1.3, segnalando che l’impianto del testo prevede che debbano essere valutati da un lato la natura, il contenuto e le caratteristiche della prestazione e dall’altro i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Entro questi margini, lo spazio di mediazione affidato alla Commissione per la valutazione dell’equo compenso, istituita all’articolo 2, risulta intenso. L’introduzione di un riferimento alla coerenza con i trattamenti previsti dalla medesima contrattazione collettiva inserirebbe dunque il richiamo ad una sorta di minimo e sostanzialmente svaluterebbe l’attività affidata alla Commissione stessa. Ove dunque si voglia superare il testo proposto dal relatore, che egli ritiene comunque preferibile, occorrerebbe semmai inserire un collegamento di equipollenza o analogia tra la prestazione così come dedotta in contratto e svolta e la corrispondente mansione definita dal minimo del contratto di riferimento.
Quanto all’emendamento 3.2, di cui non ritiene chiaro il senso, riterrebbe preferibile non modificare la disposizione corrispondente del testo unificato.
Il senatore PASSONI (PD) interviene brevemente a ribadire la ratio di tale ultimo emendamento.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ritiene che l’emendamento in questione avrebbe l’effetto di un ampliamento della tempistica prevista dalla disposizione.
Il senatore CASTRO (PdL), prendendo nuovamente la parola, precisa che, ove l’intento sia quello di rendere la norma più severa, in relazione al dies a quo, il suo Gruppo manifesterebbe orientamento favorevole; ove invece volesse conseguirsi un’accelerazione della tempistica, la disposizione andrebbe riformulata. Esprime infine avviso favorevole sull’emendamento 3.4.
Coglie infine l’occasione per svolgere alcune considerazioni sull’emendamento 1.1, che a suo giudizio risponde ad una filosofia eccessivamente “morbida”. Ove tuttavia il relatore ritenesse di prendere in considerazione la motivazione alla base della proposta, limitandola ad alcune tipologie di periodici che risulterebbero altrimenti schiacciati da disposizioni particolarmente restrittive, si riserva di esprimere una valutazione specifica.
La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) precisa che il suo Gruppo non ha presentato proposte emendative nel presupposto che il testo unificato predisposto dal relatore venisse giudicato da tutti satisfattorio delle esigenze in campo. Giudica comunque l’emendamento 3.1 una correzione opportuna al testo. Quanto all’emendamento 3.4, riterrebbe utile chiarire che la disposizione si riferisce alla fattispecie che con l’adozione del testo in esame si intenderebbe regolarizzare, suggerendo pertanto di richiamare il rapporto di lavoro di cui all’articolo 1 del testo medesimo.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, nel riservarsi ulteriori considerazioni al momento in cui si pronuncerà sugli emendamenti, ritiene l’emendamento 3.4 disomogeneo rispetto al testo di riferimento.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dichiara di sottoscrivere l’emendamento 1.1.
Il senatore PASSONI (PD) esprime netta contrarietà a tale emendamento, la cui approvazione rischierebbe di compromettere la stessa finalità complessiva della nuova normativa.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 179 di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, il comma 3 dell’articolo 7, che concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente. Al riguardo, premesso che la materia non risulta compresa nella rubrica dell’articolo, osserva che la novella sostituisce l’obbligo di presentazione del certificato al datore di lavoro da parte del dipendente con l’invio in via telematica da parte del medico all’INPS, che l’inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore. Per l’attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 3 prevede che, ai fini della fruizione del congedo, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che ne usufruirà.
Si sofferma quindi sull’articolo 28, contenente norme relative ai rapporti di lavoro subordinato per le società start-up innovative, che trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società; per le società già costituite, le norme si applicano per il periodo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 25. Al riguardo, nota che nel comma 1dell’articolo 28manca un esplicito richiamo di tale comma 3. I commi da 2 a 6 ed il comma 9 dell’articolo 28 riguardano i contratti a termine, mentre i commi 7 e 8 concernono in generale i rapporti di lavoro subordinato. Il comma 10 reca una clausola sul monitoraggio dell’efficacia. In particolare, il comma 2 prevede che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo – che, secondo la disciplina generale vigente, giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato – sussistano per definizione nei casi in oggetto; con l’occasione, il relatore ricorda che la normativa generale non richiede la sussistenza di tali ragioni esclusivamente qualora si tratti di un primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, o, in alternativa, in alcune fattispecie contemplate dai contratti collettivi. Il primo periodo del comma 3 introduce un limite minimo ed uno massimo di durata (pari, rispettivamente, a sei mesi ed a trentasei mesi) del contratto stipulato ai sensi del precedente comma 2. Dal momento che un limite minimo non esiste nella normativa generale sui contratti a termine, egli riterrebbe opportuno chiarire se per le società in oggetto permanga la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi e nel rispetto della disciplina generale.
Il secondo ed il terzo periodo del comma 3consentono che, alla scadenza del contratto, ulteriori contratti a termine siano stipulati, anche senza soluzione di continuità ed in deroga alle norme limitative sulla prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, sulla proroga del contratto e sulla stipulazione di ulteriori contratti a termine; il limite complessivo di trentasei mesi può essere derogato da un ulteriore contratto, a condizione che esso sia stipulato presso la direzione territoriale del lavoro ed esclusivamente nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. Dal momento che anche la disciplina generale prevede una possibilità di deroga al limite complessivo di trentasei mesi, egli riterrebbe opportuno chiarire se e a quali condizioni la società start-up innovativa possa ricorrere a tale normativa. Sotto il profilo letterale, segnala comunque l’opportunità di esplicitare se, come sembra, il livello della direzione territoriale in oggetto sia quello provinciale.
Nei casi di prosecuzione del rapporto, di proroga o di successione di contratti a termine in violazione dei limiti di durata dei 36 mesi o di quelli di cui al comma 1, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, con decorrenza di tale effetto dalla data di stipulazione del contratto che violi il limite o dalla data di prosecuzione o rinnovo oltre il limite. Lo stesso effetto ha luogo qualora venga stipulato un contratto di collaborazione privo dei caratteri della prestazione d’opera o professionale; peraltro, non è chiaro se quest’ultima fattispecie comprenda solo i casi in cui il rapporto di collaborazione determini il superamento dei limiti complessivi summenzionati. Il comma 6 specifica che ai rapporti a termine si applica, fatte salve le diverse previsioni dei commi precedenti, la normativa generale sui contratti a tempo determinato.
Ai sensi del comma 9, qualora sia stato stipulato un contratto a termine da parte di una società non avente i requisiti di società start-up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, il relatore reputa opportuna una formulazione più chiara, atteso che il contratto a termine potrebbe essere stato stipulato senza violazione delle relative norme della disciplina generale.
Il comma 7 prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti da una società start-up innovativa sia costituita da una parte pari o superiore al minimo tabellare, stabilito, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e ferme restando le ipotesi di cui al comma 8, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Ai sensi del comma 8, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché per la definizione della parte variabile, e disposizioni intese all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative.
Infine, il relatore illustra l’articolo 23, in materia di società cooperative e di mutuo soccorso, per le quali viene ampliato tra l’altro il novero delle possibili attività, si rende possibile la “mutualità mediata” e si ammette la categoria dei soci sostenitori. Da ultimo, sottolinea che l’articolo 27 esclude dalla base imponibile, fiscale e contributiva alcune particolari ipotesi di emolumenti degli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle società start-up innovative o degli incubatori certificati di cui al precedente articolo 25, comma 5.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dell’andamento del dibattito.
La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) chiede notizie in ordine al recepimento del regolamento n. 2157 del 2001 e della direttiva n. 2001/86/CE, richiamati all’articolo 25 del decreto-legge in conversione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(3510) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012
(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, relativa all’anno 2012
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2011
(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 3510. Parere alla 14a Commissione sui documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.
Su richiesta del Gruppo PD, che sottolinea l’esigenza di ulteriori approfondimenti, il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) chiede notizie in ordine all’espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti ai disegni di legge nn. 2206 e connessi, riguardanti i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.
Il presidente GIULIANO fa presente che si è ancora in attesa della formulazione di tale parere, ribadendo il proprio impegno a sottolineare al Presidente della Commissione bilancio l’urgenza connessa a tale testo.
La seduta termina alle ore 16.


























