343ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio
(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave
(147) DE LILLO. – Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità
(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.
Il presidente MORRA comunica che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 5a sugli emendamenti presentati.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri
(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente
(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
(2244) RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.
Non essendo ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3180, scelto come testo base, il presidenteMORRA dispone il rinvio del seguito dell’esame congiunto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.
Comitato ristretto per l’esame del disegno di legge nn. 3233 e 2429
Riunione n. 1
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012
Relatore: GIULIANO (PdL)
Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30
(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati
(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico
(Esame e rinvio)
342ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI LAVORO GIORNALISTICO
Il presidente GIULIANO comunica che si è appena conclusa la prima riunione del Comitato ristretto per l’esame congiunto dei disegni di legge in materia di equità retributiva nel settore giornalistico (atti Senato nn. 3233 e 2429), che ha esaminato la complessa situazione nella quale versano gli operatori del settore, peraltro già emersa nel corso di un’indagine conoscitiva sul tema svoltasi nei mesi scorsi. E’ stata in particolare sottolineata la necessità di individuare soluzioni tecnico-giuridiche che rendano compatibile le specificità del settore con la normativa generale contenuta nella legge n. 92 in tema di mercato del lavoro, recentemente entrata in vigore, anche nel quadro della legge di finanziamento al settore dell’editoria. Anche in qualità di relatore sui provvedimenti, assicura che è intendimento suo personale e di tutti i rappresentanti dei Gruppi nel Comitato corrispondere col massimo impegno e con tempestiva celerità a tale compito delicato, ferma restando l’esigenza di non creare né zone franche nella lotta al lavoro irregolare, né ingiustificate sacche protette di specialità.
IN SEDE CONSULTIVA
(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore CASTRO (PdL), premesso che nella sua esposizione si soffermerà sulle disposizioni del decreto in conversione riguardanti la flessibilità in entrata, tema sul quale sono state tra l’altro introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati significative modifiche rispetto al testo originario, ritiene che il provvedimento d’urgenza sostanzi un’operazione di monitoraggio in progress della legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro, recentemente entrata in vigore. In particolare evidenzia i contenuti dell’articolo 46-bis, inserito dall’altro ramo del Parlamento, che modifica le norme sui termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. In base alla lettera a) del comma 1, la riduzione dei termini trova diretta applicazione per le attività stagionali e può essere prevista anche per ulteriori fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tale proposito segnala che, al fine di superare un mero errore materiale, il richiamo al comma 1, lettera a), anziché essere riferito al primo, va invece inteso come riferito al secondo periodo, atteso che solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificata dalla legge n. 92 del 2012, sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto e l’altro. Per analoghe motivazioni, il richiamo all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità e contenuto sempre alla lettera a) del medesimo comma 1 dell’articolo 46-bis, va inteso come riferito al comma 4-ter del medesimo articolo 5. In questo senso, sarebbe auspicabile quanto meno l’emissione di una circolare interpretativa, al fine di non ingenerare possibili torsioni interpretative in sede di applicazione delle disposizioni. Si sofferma quindi sulla disposizione che consente la stipula a tempo indeterminato del contratto di somministrazione tra agenzia e soggetto utilizzatore in tutti i settori produttivi, qualora esso riguardi lavoratori assunti come apprendisti dall’agenzia stessa. Mette quindi in particolare risalto la modifica riguardante le norme che, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, disciplinano la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contenuta al comma 1, lettera c) del predetto articolo 46-bis. Si sofferma infine sulle modifiche riguardanti la disciplina sulla durata dell’indennità di mobilità nella fase transitoria di passaggio al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e miniASpI).
Ha quindi la parola il relatore TREU (PD), che evidenzia in particolare le disposizioni relative all’incremento della quota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata dell’INPS e gli interventi operati dal provvedimento in materia di ricorso alla cassa integrazione. Sottolinea con favore la previsione che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Segnala quindi la nuova disciplina relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento di azienda, che amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale riguardante il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori. Da ultimo, rimarca che l’articolo 24 del provvedimento di urgenza istituisce, in forma di credito d’imposta, un contributo a favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti altamente qualificati. Infine evidenzia le disposizioni in materia di call center contenute nell’articolo 24-bis, inserito dalla Camera dei deputati, nonché quelle riguardanti progetti di investimento nei settori di green economy che contemplino occupazioni aggiuntive a tempo indeterminato di soggetti con età non superiore a 35 anni, contenute nell’articolo 57 del decreto-legge.
Il presidente GIULIANO ringrazia i relatori per l’ampia disamina del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale cede loro dunque nuovamente la parola.
Il relatore TREU (PD) dà conto di una bozza di parere da lui redatta d’intesa con il senatore Castro, di segno favorevole con le osservazioni già evidenziate in sede di illustrazione del provvedimento (pubblicata in allegato al resoconto).
Il presidente GIULIANO si sofferma in particolare sui riferimenti della bozza di parere alle due formulazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 46-bis per le quali si precisa l’interpretazione corretta. A suo avviso sarebbe bene esplicitare che il punto intende riferirsi alla necessità di superare un mero errore materiale.
I relatori CASTRO (PdL) e TREU (PD) concordano, inserendo altresì un nuovo inciso nel quale le Commissioni di merito vengono invitate a suggerire al Governo l’emanazione di un provvedimento interpretativo, al fine di sanare le criticità evidenziate.
Il senatore PASSONI (PD) chiede di modificare il secondo passaggio delle premesse della bozza di parere, in modo da evidenziare che anche con riferimento al dettato dell’articolo 46-bis la Commissione si limita ad una mera presa d’atto.
I relatori CASTRO (PdL) e TREU (PD) dichiarano di accogliere tale proposta, modificando conseguentemente la bozza di parere originaria.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice CARLINO (IdV) dichiara voto contrario, motivato innanzitutto da forti critiche sull’articolo 46-bis, che giudica un ulteriore compromesso al ribasso all’interno della maggioranza che regge il Governo, in cui una parte ottiene tutto ciò che vuole e un’altra fa finta di aver ottenuto una grande vittoria. Anche la riforma del lavoro si basava su un finto compromesso: rinuncia alle garanzie sulla flessibilità in entrata, in cambio di una presunta salvaguardia soltanto di alcune garanzie dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. L’articolo 46-bisripropone un compromesso simile, partendo per giunta da una situazione già fortemente pregiudicata. La prima parte dell’articolo infatti, in nome di un presunto ritorno alla ragionevolezza, continua l’opera di smantellamento delle già deboli garanzie previste dalla legge n. 92 del 2012. Il suo giudizio è particolarmente negativo sulla norma sul contrasto al fenomeno delle false partite IVA, che finisce con il rendere inadeguati i requisiti stabiliti dalla legge n. 92.
La legge sul mercato del lavoro andava certamente modificata, ma per renderla davvero un provvedimento volto a garantire i lavoratori, in particolare, giovani e donne, attraverso un giro di vite serio sui contratti precari, facendo dell’apprendistato un vero contratto di inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando le blande norme sul contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, garantendo congedi parentali degni di un paese europeo: tutti obiettivi dei quali non si trova traccia nel decreto in esame.
Il senatore MAZZATORTA (LNP) reputa che l’assenza dalla seduta del rappresentante del Governo ne dimostri l’insipienza e la superficialità. Ritiene che gli errori materiali presenti nel testo andrebbero corretti dal Parlamento e non affidati all’adozione di circolari interpretative. Rileva che il roboante titolo del provvedimento copre l’inesistenza di interventi destinati alla crescita e trova singolare che la riforma del mercato del lavoro, recentemente approvata, sia già oggetto di continue modifiche e correzioni. Dichiara pertanto il proprio voto contrario.
Il senatore MORRA (PdL), nel rilevare che il decreto-legge in esame realizza quell’opera continua di monitoraggio della legge di riforma del mercato del lavoro che era già stata annunziata dal Governo, esprime forte apprezzamento con specifico riferimento alle disposizioni sugli ammortizzatori sociali e alla flessibilità in entrata. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.
Voto a favore dichiara altresì la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), sottolineando che le modifiche introdotte con il decreto-legge alla legge n. 92 sul mercato del lavoro corrispondono ad altrettanti aspetti migliorativi già evidenziati in Commissione e ampiamente condivisi.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, come modificata nel corso del dibattito (pubblicata in allegato al resoconto).
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,40.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426
La 11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;
valutato il dettato dell’articolo 46-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell’istituto accessorio e durata dell’indennità di mobilità nella fase transitoria fino all’entrata a regime dell’ASpI;
preso atto delle forme di credito d’imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all’articolo 24,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In riferimento all’articolo 24-bis, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l’esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all’estero un call center con almeno venti dipendenti.
In merito all’articolo 46-bis, al comma 1, lettera a), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.
Sempre alla lettera a), si segnala che il richiamo all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-ter del medesimoarticolo 5.
In merito al comma 1, lettera h), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l’emanazione del decreto ministeriale.
Con riferimento alla lettera f) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell’indennità una tantum nella fase transitoria di passaggio da quest’ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.
Quanto alla lettera i), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l’allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 95 del 2012.
Con riguardo al comma 2 dell’articolo 46-bis, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d’azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l’applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.
Infine, si coglie l’occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l’introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di gain-sharing, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestative in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3426
La 11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, allo scopo di fornire un sostegno al sistema produttivo del Paese;
preso atto del dettato dell’articolo 46-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che contiene modifiche alla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro in tema di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partite IVA, termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato, ambito di applicazione dell’istituto accessorio e durata dell’indennità di mobilità nella fase transitoria fino all’entrata a regime dell’ASpI;
esaminate le forme di credito d’imposta in favore di aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori con profili altamente qualificati, previste all’articolo 24,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In riferimento all’articolo 24-bis, al comma 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità delle misure di limitazione previste dal comma in esame, inerenti i dati personali, la riservatezza e la materia lavoristica, di cui al successivo comma 7. In merito al comma 3, è opportuno chiarire se, ai sensi del precedente comma 1, l’esclusione riguardi solo le aziende che trasferiscano all’estero un call center con almeno venti dipendenti.
In merito all’articolo 46-bis, al comma 1, lettera a), si segnala che il richiamo a: «I termini ridotti di cui al primo periodo» va inteso come riferito invece al secondo periodo, poiché è solo nel secondo periodo della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificata dalla legge n. 92 del 2012, che sono previsti i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro.
Sempre alla lettera a), si segnala che il richiamo all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 368, riguardante la definizione di stagionalità va inteso come riferito al comma 4-ter del medesimoarticolo 5.
Trattandosi pertanto di meri errori formali, si invitano le Commissioni di merito a suggerire al Governo l’emanazione di un provvedimento interpretativo, al fine di sanare le criticità evidenziate.
In merito al comma 1, lettera h), del medesimo articolo, si invitano le Commissioni di merito a specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l’emanazione del decreto ministeriale.
Con riferimento alla lettera f) del medesimo comma 1, in tema di disciplina sulla durata dell’indennità una tantum nella fase transitoria di passaggio da quest’ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), si invitano le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di abbreviare detto periodo transitorio, al fine di salvaguardare i giovani titolari di contratto a progetto e, a livello generale, tutti i lavoratori con rapporti di lavoro discontinui.
Quanto alla lettera i), si invitano le Commissioni di merito ad individuare le risorse necessarie per dare soluzione alle situazioni di transizione che stanno riguardando migliaia di lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, anche attraverso l’allargamento della platea dei soggetti beneficiari della norma, di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 95 del 2012.
Con riguardo al comma 2 dell’articolo 46-bis, in tema di disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d’azienda, di cui sia accertato lo stato di crisi, si segnala che l’applicazione della disposizione non deve in alcun modo determinare una violazione degli obblighi comunitari in materia di salvaguardia dei lavoratori soggetti a tale trasferimento.
Infine, si coglie l’occasione per suggerire alle Commissioni di merito di valutare l’introduzione di meccanismi di promozione della produttività, anche attraverso forme di rimodulazione degli incentivi fiscali ai meccanismi contrattualmente definiti di gain-sharing, nonché il rafforzamento dei relativi benefici, nei casi di accordi sindacali funzionali a riforme organizzative e prestative in grado di generare miglioramenti specifici e mirati di efficienza e profittabilità.