209ª Seduta (prima antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
MORRA
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.
La seduta inizia alle ore 9,10.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all’interrogazione 3-01436, precisando che nel corso degli ultimi anni la Novaceta spa è stata interessata da una grave crisi economico-finanziaria, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale, e conseguente ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa. In particolare ricorda che dal 5 aprile 2007 al 4 aprile 2009 l’Azienda è stata ammessa al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale in favore di 200 dipendenti e, successivamente, ha usufruito per 12 mesi del trattamento di CIGS per crisi aziendale per 202 dipendenti; nel corso di tale periodo, peraltro, la Società è stata posta in stato di liquidazione. Alla scadenza del limite dei 36 mesi previsto per il ricorso alla CIGS, i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo presso l’Agenzia regionale per il lavoro della regione Lombardia, che ha previsto il ricorso all’istituto della Cassa integrazione in deroga – a zero ore mensili – in favore di un numero massimo di 185 lavoratori per il periodo dal 5 aprile al 4 dicembre 2010. Tuttavia, dopo un periodo di confronto con la proprietà ed i liquidatori che non ha portato a sviluppi positivi, il Tribunale di Milano ha purtroppo dichiarato il fallimento della Novaceta spa. Successivamente, con decreto direttoriale del 21 ottobre 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto, su richiesta del curatore fallimentare, alla concessione, per il periodo dal 23 luglio 2010 al 22 luglio 2011, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinariain deroga per procedura concorsuale in favore dei 169 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Magenta, autorizzando il pagamento diretto ai lavoratori interessati. Al riguardo, l’IINPS ha comunicato che la competente sede di Legnano ha provveduto al pagamento della relativa indennità fino allo scorso mese di gennaio e che i successivi pagamenti verranno regolarmente disposti non appena l’Azienda avrà definito i necessari adempimenti amministrativi.
Nelle scorse settimane un gruppo di manager italiani sostenuti da investitori esteri ha illustrato alle Parti sociali ed alle competenti Istituzioni locali un progetto per l’acquisto e il rilancio industriale del sito produttivo che, oltre a prevedere la riattivazione della produzione di acetato, dovrebbe perseguire l’obiettivo di costruire una nuova centrale termoelettrica, alimentata da olii vegetali.
Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta esauriente del Governo, anticipando che seguirà con attenzione l’evoluzione della vicenda.
Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all’interrogazione 3-01632, che verte sulla situazione aziendale della Nardò Technical Center Srl (NTC), e dei contratti di appalto da essa stipulati con le cooperative Italian Job e All Service per lo svolgimento di attività di collaudo di autoveicoli, in scadenza al 31 dicembre 2008 e successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2011.
Nell’esecuzione dell’appalto, le mansioni svolte dal personale delle cooperative consistevano in particolare nell'”accumulo chilometrico” delle autovetture, nella segnalazione degli eventuali inconvenienti verificati, nella compilazione di una scheda tecnica di rendicontazione e in piccoli interventi meccanici qualora necessari; tali attività venivano effettuate su 3 turni giornalieri di otto ore ciascuno, per 7 giorni alla settimana e 363 giorni all’anno.
Dalla metà del 2009, a causa della crisi economico-finanziaria particolarmente acuta nel settore automotive, l’azienda faceva ricorso agli ammortizzatori sociali, prima in forma di Cassa integrazione guadagni ordinaria e poi in forma di Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto. Alla luce di ciò e su specifica richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della NTC srl, veniva sospesa l’esecuzione dei contratti di appalto, in modo tale da poter utilizzare a pieno regime il personale dipendente della NTC e ridurre, per quanto possibile, il ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Nel giugno del 2009, a causa della sospensione del contratto di appalto tra la NTC e la società cooperativa Italian Job, i lavoratori di quest’ultima impiegati nell’esecuzione del contratto d’appalto hanno beneficiato delle misure di sostegno del reddito. Sebbene ad oggi la società cooperativa All Service non abbia formalmente interrotto il contratto di appalto con la NTC, non riceve da quest’ultima ulteriori commesse; pertanto i soci-lavoratori di tale cooperativa usufruiranno fino al 31 marzo 2011 dell’indennità di integrazione salariale in deroga con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Quanto al quesito posto dall’interrogante relativo alla correttezza delle retribuzioni dei lavoratori appartenenti alle predette cooperative, il Sottosegretario fa presente che, ad oggi, non sono pervenute agli uffici territoriali del Ministero del lavoro specifiche richieste d’intervento in tal senso. Risultano comunque depositate agli atti degli uffici territoriali 36 richieste di tentativo obbligatorio di conciliazione ex articolo 410 del codice di procedura civile, presentate da 39 lavoratori contro la NTC srl ed aventi ad oggetto rivendicazioni di differenze retributive, richieste di riconoscimento di rapporto di lavoro, fenomeni di mobbing e richieste di annullamento di provvedimenti disciplinari. Di queste istanze, 27 sono state abbandonate, 3 si sono concluse con verbale di mancato accordo e 6 si sono concluse con una mancata comparizione delle parti.
Sottolinea inoltre che è da escludere la possibilità di un riconoscimento per i lavoratori delle cooperative di un rapporto di lavoro “diretto” nei confronti della NTC, poichè dalle dichiarazioni rese dai delegati locali delle Organizzazioni sindacali dell’azienda nonché dai soci lavoratori delle due cooperative è emerso che gli ordini e le direttive ai soci lavoratori delle cooperative venivano impartiti esclusivamente dai responsabili delle stesse. Da ultimo, la regione Puglia ha reso noto che il “Contratto di Programma Nardò Technical Center srl” prevede nell’ambito della misura 4.18 POR Puglia 2000-2006 un “Progetto per investimenti industriali” ed un “Progetto di ricerca e sviluppo”. Per quanto riguarda il primo progetto, che prevede la costruzione di una nuova pista di handling e un incremento occupazionale di 23 unità, precisa che risulta erogato dalla regione Puglia alla NTC srl un contributo economico di poco inferiore ai 4 milioni di euro. Per quanto riguarda l’impatto occupazionale dell’intervento finanziato, è stato concesso uno spostamento al 2013 per attuare il previsto incremento occupazionale.
Per quanto concerne, infine, il Progetto per la realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo per la sicurezza dinamica dei veicoli, la regione Puglia ha comunicato che sono stati concessi alla stessa NTC srl 1.269.185,22 euro come finanziamento agevolato ed 846.123,30 euro come contributo a fondo perduto.
La senatrice POLI BORTONE (CN) ringrazia il Sottosegretario della risposta particolarmente accurata, e che tuttavia la soddisfa solo parzialmente, in considerazione della diversità dei dati emersi, tra l’altro, in occasione di un recente confronto pubblico. Sottolinea che molti dipendenti delle cooperative erano utilizzati addirittura per collaudi notturni, senza alcun trattamento né retributivo né previdenziale di carattere aggiuntivo. Esprime inoltre perplessità in ordine alla possibilità di una proroga fino al 2013 dei fondi europei non utilizzati.
Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all’interrogazione 3-01667, rilevando che, in considerazione della particolare congiuntura economica dovuta alla situazione di grave crisi internazionale, il Governo ha messo in campo una serie di interventi straordinari, anche in via sperimentale, volti a tutelare con misure di sostegno al reddito lavoratori sospesi o licenziati.
La legge di stabilità per il 2011 ha disposto un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ed ha previsto che il Ministero del lavoro possa disporre, sulla base di appositi accordi governativi, per periodi non superiori a 12 mesi, la concessone in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a specifici settori produttivi e ad aree regionali. I trattamenti di sostegno del reddito, se prorogati più volte, potranno essere concretamente erogati esclusivamente in caso di frequenza, da parte dei lavoratori coinvolti, di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla Regione.
Relativamente ai dati riportati nell’atto ispettivo, l’INPS ha fatto presente che è opportuno considerare il diverso rapporto che vi è tra le ore di cassa integrazione autorizzate e quelle effettivamente fruite. In particolare, l’Istituto ha evidenziato che le aziende finora hanno agito con prudenza di fronte all’incalzare della crisi, chiedendo un numero di ore di cassa integrazione maggiore rispetto alle reali esigenze, ore che quindi vengono concretamente utilizzate in un periodo temporale più ampio. In tal senso il calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA), stimate in 102.000, è basato sulle ore autorizzate di CIG e non su quelle effettivamente utilizzate nel corso del 2010. Al riguardo l’INPS ha comunicato che i dati rilevabili ad oggi sulle ore di CIG utilizzate in Piemonte nel periodo gennaio-settembre 2010, pari a circa 54,6 milioni di ore, consentono di stimare che il numero ipotetico di lavoratori in cassa integrazione a zero ore nel periodo considerato sia pari a circa 36.000 lavoratori. L’Istituto ha comunque fatto presente che non sono ancora rilevabili le ore utilizzate nell’intero anno 2010.
Per quanto concerne specificamente la regione Piemonte, con decreto interministeriale n. 54923 del 22 ottobre scorso, il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, ha assegnato per il 2010 80 milioni di euro per la concessione o proroga, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori dipendenti da imprese ubicate nella regione. Nel giugno 2010, la Giunta regionale ha comunque varato un Piano straordinario per l’occupazione, al fine di dare impulso al sistema produttivo locale.
Ricorda infine che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, ed ha avviato l’esame di un pacchetto di norme per il rilancio della competitività e per lo sviluppo.
La senatrice NEGRI (PD), pur apprezzando lo sforzo di anamnesi complessiva della risposta del Governo, se ne dichiara parzialmente insoddisfatta, giacché essa non ha colto l’aspetto drammatico della situazione in cui versa una delle più importanti regioni industriali italiane, attesi gli effetti sistemici sul Paese. Sottolinea l’esigenza di una nuova politica industriale, che si concentri in particolare sulla FIAT e sulla filiera ad essa connessa.
Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.
ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il presidente MORRA comunica che l’odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,45, è anticipata alle ore 12,45.
La seduta termina alle ore 9,35.
210ª Seduta (seconda antimeridiana)
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.
La seduta inizia alle ore 12,55.
IN SEDE DELIBERANTE
(2114) Deputato STUCCHI ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ricorda che in tale occasione si è convenuto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate e che, allo scadere del termine fissato, non sono stati presentati emendamenti al testo.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che consta di un articolo unico.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 13.
208ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1843) Deputati FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contrario)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.
Il relatore CASTRO (PdL), premesso un sentito ringraziamento a quanti sono intervenuti nel dibattito consentendo l’instaurazione di un proficuo confronto tra maggioranza e opposizione, illustra una bozza di parere contrario (vedi allegato).
Il senatore NEROZZI (PD) ritiene inaccettabile la prima parte della bozza, nella parte in cui fa riferimento all’impossibilità di attribuire il diritto a partecipare alla elezione delle RSU a soggetti estranei al perimetro contrattuale, ribadendo che la maggioranza sta violando ogni regola in questa materia. Ritiene tuttavia convincente la seconda parte del parere, nella quale si suggerisce alla Commissione di merito una riformulazione dell’articolo 1. Per questo motivo, preannuncia che il suo Gruppo si asterrà nella votazione sulla bozza di parere testé illustrata dal relatore.
Dissente la senatrice CARLINO (IdV), sottolineando che, al contrario, il suo Gruppo dà un giudizio favorevole della attuale formulazione del disegno di legge n. 1843.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere contrario formulata dal relatore.
La Commissione approva.
IN SEDE REFERENTE
(784) Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere
(1405) BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l’integrazione della donna nel mercato del lavoro, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1718) THALER AUSSERHOFER e PETERLINI. – Modifiche all’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice
(1980) BIANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio 2010.
Il relatore MORRA (PdL) fa presente che il 7 marzo 2011 è stato siglato al Ministero del Lavoro da tutte le parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, con l’obiettivo primario di sostenere la crescita dell’occupazione femminile. A tal fine sarà attivato un tavolo tecnico per verificare la possibilità di adottare le buone pratiche di conciliazione da sostenere e diffondere in sede di contrattazione, che dovrà concludere i suoi lavori entro 90 giorni. Nel frattempo occorrerà sospendere l’esame congiunto dei provvedimenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (n. 332)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si è svolto un ciclo di audizioni. Avverte altresì che sono giunte le osservazioni non ostative della 1a Commissione permanente.
Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore CASTRO (PdL) illustra una bozza di parere favorevole (vedi allegato).
Il senatore PASSONI (PD) rileva che il tema dei lavori usuranti è stato oggetto nel corso degli anni di diversi interventi, spesso parziali, che di fatto hanno rinviato la definitiva risoluzione del problema, dando luogo ad una sostanziale iniquità nei confronti di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Con l’Atto in esame, facendo seguito allo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della precedente legislatura, si porta a compimento, peraltro con grave ritardo, un percorso iniziato negli anni Novanta e proseguito con la legge n. 247 del 2007, attuativa del protocollo del 23 luglio 2007, che, all’articolo 1, comma 3, prevedeva una delega legislativa volta a consentire l’accesso anticipato alla pensione ai lavoratori impegnati in attività caratterizzate da un particolare indice di stress psico-fisico che avessero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008. Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione è emersa una sostanziale condivisione del testo, ma sono state richiamate problematiche specifiche. In questo senso, sarebbe opportuno recuperare i finanziamenti già disposti per il 2009 e il 2010, allargando così la platea degli interessati, anziché far partire l’attuazione della delega dal 2011. La disposizione che consente l’accesso al trattamento pensionistico anticipato solo a quanti abbiano svolto lavori usuranti anche nell’anno di maturazione dei requisiti rischierebbe inoltre di escludere dal beneficio i lavoratori adibiti ad altra mansione unicamente nella fase finale dell’attività lavorativa. Egli ritiene altresì che il numero minimo delle notti all’anno da effettuare nel periodo notturno andrebbe espresso anche in termini di ore lavorate. Sottolinea inoltre la pesantezza burocratica cui lo schema appare ispirato e la necessità di disporre l’estensione della tutela ad altri settori lavorativi, allo stato esclusi. Per queste ragioni, il suo Gruppo presenta una proposta di parere alternativa, che, pur ugualmente favorevole nel dispositivo, fa riferimento nella parte iniziale alle esigenze da lui accennate (vedi allegato).
Il PRESIDENTE, atteso il tenore della proposta di parere illustrata dal senatore Passoni, chiede al relatore di valutare la possibilità di giungere alla predisposizione di un documento condiviso.
Il relatore CASTRO (PdL), pur riconoscendo che nella proposta di parere testé illustrata dal senatore Passoni confluiscano alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle parti sociali, si duole che esse non consentano di pervenire alla stesura di un parere unitario.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice CARLINO (IdV) evidenzia che il testo in esame rappresenta un atto di civiltà che rende finalmente giustizia a quei lavoratori che per gran parte della carriera sono stati esposti ad elevati livelli di rischio in mansioni particolarmente usuranti. Non si tratta semplicemente di garantire a tali soggetti una forma di prepensionamento o uno “scivolo” verso il trattamento previdenziale, quanto di portare a compimento un lungo percorso normativo, riconoscendo la particolare condizione di questi lavoratori, derivante dalle caratteristiche oggettive dell’attività lavorativa svolta. Reputa positivo che il provvedimento si ponga di fatto in continuità con l’azione svolta dal Governo Prodi e riprenda sostanzialmente, seppure con tre anni di ritardo rispetto alla delega iniziale, il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura e non approvato a causa dell’interruzione anticipata della legislatura stessa. Nonostante la presenza nel testo di alcuni aggiornamenti dovuti alle modifiche normative introdotte in materia previdenziale con il decreto 78/2010 e sulle quali ribadisce la propria contrarietà, esprime consenso sull’Atto in esame. Sottolinea comunque che esso non appare risolutivo, non ricomprendendo tutte le categorie di lavoratori sottoposti ad attività usuranti e lasciando ancora aperte talune questioni riguardanti i criteri di valutazione delle situazioni pregresse. Invita conclusivamente il Governo ad assicurare un impegno concreto per lo stanziamento di risorse ulteriori, al fine di consentire di ampliare l’ambito di applicazione del testo.
Il senatore ZANOLETTI (PdL), nel manifestare piena adesione alle considerazioni del relatore, annuncia il voto favorevole del Gruppo PdL nei confronti della bozza di parere da lui illustrata.
Il senatore ROILO (PD) dichiara l’astensione del suo Gruppo nei confronti della bozza di parere del relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che è approvata, risultando di conseguenza assorbito lo schema di parere a firma dei senatori Passoni ed altri.
La seduta termina alle ore 16,25.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1843
La 11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
sottolinea che l’attribuzione del diritto a partecipare all’elezione delle RSU prima, e poi di quello ad esercitare le cosiddette “agibilità sindacali” (permessi, aspettative e quant’altro), a soggetti estranei al perimetro legale e contrattuale, di cui la rappresentanza non può non essere espressione, rappresenterebbe un vulnus grave e irrimediabile ai principi fondanti della regolazione del lavoro italiana in materia di relazioni industriali.
Godrebbero infatti dei diritti sindacali soggetti non sottoposti né alla legge italiana né al contratto collettivo, di cui dovrebbero essere insieme garanti ed esecutori nel loro ruolo di rappresentanti sindacali. Verseremmo in una situazione analoga a quella di un’azienda nella quale i dipendenti di una ditta fornitrice o appaltatrice si vedessero riconosciuto il diritto a svolgere il ruolo di rappresentanti sindacali dei lavoratori non già della loro impresa, bensì di quella fornita o appaltante: una patente assurdità funzionale, generatrice di profonde distorsioni nell’assetto della rappresentanza e dei modelli contrattuali.
Se poi si volesse ritenere prevalente la considerazione dell’unicità soggettiva del datore di lavoro, l’esito interpretativo non muterebbe: è infatti evidente che lo stesso datore di lavoro, laddove impieghi nel medesimo sito dipendenti appartenenti ad articolazioni societarie o divisionali diverse fra loro, applicando contratti collettivi diversi (nel nostro caso, addirittura leggi nazionali diverse!), ad esempio, il chimico per un’autonoma unità organizzativa e il metalmeccanico per un’altra, non potrebbe consentire si generi una contaminazione nella rappresentanza, mischiando aree contrattuali differenti, pena la perdita di “radicamento giuridico-funzionale” della rappresentanza stessa.
In questa prospettiva, la Commissione ritiene inoltre di dover ribadire il principio della primazia delle parti sociali nella regolazione in via di autonomia delle aree e delle modalità di esercizio della rappresentanza, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva.
Alla luce di quanto argomentato, la Commissione ribadisce di ritenere positiva ogni azione del Ministero degli affari esteri tesa, in coerenza con i conformi esiti di un previo confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali italiane competenti a livello nazionale, a promuovere prassi di relazioni industriali che valorizzino il ruolo della rappresentanza sindacale dei dipendenti stranieri assunti nei diversi Paesi, riconoscendole le agibilità previste dai modelli locali di rapporti sindacali.
Parimenti, la Commissione ritiene opportuno che il Ministero, ancora una volta a valle di un adeguato confronto sindacale, individui una comune “piattaforma” di diritti sindacali minimi da riconoscere alle rappresentanze attivate nei Paesi la cui legislazione lavoristica non sia allineata ai migliori standard internazionali.
Pertanto, la Commissione lavoro, previdenza sociale esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
Tale contrarietà potrebbe essere superata ove la Commissione di merito cassasse l’articolo 2 e riformulasse come segue la disposizione di cui all’articolo 1:
“Art. 1.
1. A tutto il personale assunto con contratto regolato dalla legge locale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli Istituti italiani di cultura viene riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, con le relative prerogative, laddove intervengano conformi atti propri della contrattazione collettiva in applicazione della medesima legge locale.”
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 332
L’11a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
a) lo schema di decreto legislativo n. 332 costituisce attuazione della delega prevista dall’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 per la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti, e perciò dette “usuranti”, il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
b) il medesimo articolo 1 rinvia, per l’individuazione dei principi e dei criteri direttivi per l’esercizio della delega, all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
c) lo schema rappresenta l’esito di un lungo, complesso e articolato processo di consultazione e di confronto realizzato con le parti sociali, e risponde ad una intensa e diffusa domanda sociale;
d) anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, è emersa una larga convergenza e confluenza degli attori sociali intorno ai principali contenuti del provvedimento, nella consapevolezza che esso individua un’equilibrata mediazione tra le risorse disponibili in una stagione di contenimento severo della spesa pubblica e la necessità di portare a compimento un processo normativo e contrattuale avviato a metà degli Anni Novanta;
e) è stata ravvisata una piena corrispondenza tra i criteri della delega ed i contenuti dello schema di decreto;
f) all’articolo 2, comma 2, la lettera g) fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003) al fine di utilizzare, per l’accertamento delle condizioni e dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio, anche l’eventuale documentazione prodotta in ottemperanza della disposizione stessa nei periodi della sua vigenza;
g) all’articolo 6, comma 1, andrebbe espressamente previsto che restino comunque ferme quelle sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato;
h) nella ravvisata corrispondenza tra i criteri di delega ed i contenuti dello schema di decreto, che allo stato non consentono l’estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi pur se caratterizzati anch’essi dall’onerosità delle prestazioni, si raccomanda al Governo che tale estensione sia valutata in successivi provvedimenti, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO E TREU SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 332
La 11ª Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto del Governo n. 332),
premesso che:
il tema relativo all’individuazione dei lavori usuranti è stato oggetto nel corso degli anni di diversi interventi, spesso parziali, da parte del legislatore che, di fatto, hanno rinviato nel tempo la soluzione del problema dando luogo ad una situazione di sostanziale iniquità proprio nei confronti di quei lavoratori più svantaggiati in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
in linea con quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura si porta finalmente a compimento – anche se con grave ritardo – il percorso iniziato negli anni novanta e proseguito con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”) che all’articolo 1, comma 3, prevedeva un’apposita delega legislativa volta a consentire l’accesso anticipato alla pensione ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che avessero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008;
il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato lavoro”), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette “attività usuranti”, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
il testo dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo riproduce sostanzialmente i contenuti dello schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura;
il principale elemento distintivo del nuovo testo è rappresentato dalla presa d’atto degli effetti che si determineranno a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla decorrenza dei trattamenti pensionistici;
con tre anni di ritardo – che hanno rappresentato la mancata utilizzazione di 83 milioni per l’anno 2009 e di 200 milioni per l’anno 2010, già stanziati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, – il provvedimento in esame dà finalmente una risposta in termini di rivalutazione del valore del lavoro manuale, specie di quello più gravoso, e a migliaia di lavoratori la possibilità di vedere riconosciuta la peculiarità del loro lavoro ed eliminate quelle iniquità che derivano dal trattare nello stesso modo situazioni profondamente diverse;
preso atto che:
nonostante la piena condivisione e l’apprezzamento dei contenuti e delle finalità del provvedimento in esame, si evidenziano alcuni profili critici ed alcune disposizioni suscettibili di miglioramento;
sono condivisibili le osservazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alla necessità di sopprimere o modificare la disposizione in base alla quale l’accesso al trattamento pensionistico anticipato sia possibile solo per quei lavoratori che abbiano svolto lavoro usurante anche “nell’anno di maturazione dei requisiti”. E’ evidente che una limitazione di questo tipo rischia di escludere dall’accesso al beneficio tutti quei lavoratori che nella fase finale dell’attività lavorativa possono essere adibiti ad altra mansione, anche a causa dell’età avanzata, pur avendo svolto, in precedenza e per il tempo richiesto, lavori usuranti;
sono altresì condivisibili le osservazioni in merito alla esigenza di prevedere che il numero minimo delle notti all’anno da effettuare nel periodo notturno sia espresso anche in termini di ore lavorate al fine di ampliare l’area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che altrimenti verrebbero esclusi, pur svolgendo nel periodo notturno un numero di ore mediamente più lungo rispetto ad altri settori (si pensi, ad esempio, alle professioni socio-sanitarie che comportano lo svolgimento di turni notturni mediamente più lunghi in termini di orario);
si ritiene opportuno prevedere il riconoscimento della “disponibilità” sul luogo di lavoro come orario di lavoro vero e proprio al fine di includere nella norma sul lavoro notturno professioni che altrimenti non sarebbero ricomprese. Tale riconoscimento è stato, d’altra parte, già affermato dalla sentenza C-151/02 del 9 marzo 2003 della Corte UE che interpreta la direttiva n. 93/104 sull’orario di lavoro, recepita dal decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66;
sia le associazioni delle imprese che le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione sulla quantità di documentazione necessaria per identificare i beneficiari delle norme ed, al contempo, per accedere ai benefici previsti dal provvedimento in esame;
riguardo il meccanismo di salvaguardia, rispetto allo schema di decreto legislativo predisposto nel corso della XV legislatura, è stato aggiunto quale fattore discriminante, ai fini della fruizione del beneficio, la data di presentazione della domanda. A parità di condizioni, si ritiene che affidare ad un elemento meramente temporale la possibilità di fruire dei benefici previsti sia un fattore che determina una disparità di trattamento a parità di condizioni;
parimenti condivisibili sono le istanze delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente ed autonomo in merito alla necessità di disporre l’estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi – ora esclusi – nonostante trattasi, in modo del tutto evidente di attività che, per la modalità di svolgimento del lavoro e per una serie di fattori di logoramento fisico e di patologie ad esso connesse, dovrebbero rientrare nella tipologia di “lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” non potendo certo essere considerate dal legislatore attività “ordinarie”, esprime parere favorevole.