205ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE DELIBERANTE
(2545) Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Fedriga ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio scorso.
Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GIULIANO dichiara conclusa la discussione generale.
In sede di replica, il sottosegretario ALBERTI CASELLATI ribadisce il parere favorevole del Governo sul disegno di legge in titolo.
I senatori ROILO (PD), CARLINO (IdV), CASTRO (PdL) e MARAVENTANO (LNP) dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.
Poiché non sono stati presentati emendamenti, il presidente GIULIANO – dopo aver verificato la presenza del numero legale – pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che consta di un articolo unico, che risulta approvato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (n. 332)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Esame e rinvio)
Il senatore CASTRO (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, dettata dall’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dalle norme ivi richiamate. La delega è intesa a permettere ai lavoratori rientranti in determinate categorie – lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; lavoratori subordinati notturni; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone – di accedere ad un pensionamento anticipato, fermi restando, in ogni caso, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alle decorrenze dei pensionamenti (cosiddette “finestre”). Tra i criteri di delega sono indicati anche i limiti minimi dei periodi di svolgimento delle attività summenzionate.
In particolare, l’articolo 1 dello schema di decreto definisce le categorie di lavoratori interessati e i requisiti più favorevoli per il pensionamento anticipato. Il comma 2 – attuando il criterio di cui alla citata lettera c) dell’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 247 – specifica che i requisiti più favorevoli concernono, per le pensioni aventi decorrenza iniziale anteriore al 2018, i soggetti che abbiano svolto una o più delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità ivi previste, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; per le pensioni aventi invece decorrenza iniziale successiva al 2017, il limite minimo è pari alla metà della vita lavorativa complessiva. Il comma 3 esclude dal computo, ai fini del conseguimento dei requisiti di permanenza nelle attività in esame, i periodi totalmente coperti da contribuzione pensionistica figurativa. Il comma 4 consente che, a decorrere dal 2013, i lavoratori in oggetto accedano al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico ridotto di tre anni ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva inferiore di tre unità rispetto a quella richiesta, fermi restando, in ogni caso, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alle decorrenze dei pensionamenti (cosiddette “finestre”). Il beneficio della riduzione di tre unità, con riguardo alla somma di età anagrafica ed anzianità contributiva, non è posto esplicitamente nella disciplina di delega – che alla lettera a) dell’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 247 prevede un requisito anagrafico ridotto di tre anni – pur discendendone in materia diretta e coerente. Il comma 4 specifica altresì che le riduzioni in esame si applicano con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa generale a decorrere dal 2013, come eventualmente incrementati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il comma 5 definisce i requisiti per il pensionamento anticipato nella fase transitoria, concernente il periodo 2008-2012, ferme restando, in ogni caso, le condizioni poste dalla delega (cioè, il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva e l’applicazione delle “finestre”); nella fase transitoria, le riduzioni sono di misura inferiore rispetto a quelle summenzionate. I commi 6 e 7 stabiliscono, per alcune categorie di lavoratori notturni, specifici limiti massimi – inferiori rispetto ai precedenti – per la misura della riduzione del requisito anagrafico. Il comma 8 fa salve le norme già vigenti di maggior favore, i cui benefici non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 1. Questi ultimi, come afferma il comma 9, spettano con effetto dalla prima “finestra” utile successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ne discende che – come osserva la relazione illustrativa – la normativa transitoria di cui allo schema non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di arretrati. L’articolo 2 concerne i termini e le modalità di presentazione della domanda per il pensionamento anticipato in esame e la relativa documentazione. L’articolo 3 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di garantire che non vengano superati i limiti di onere, a carico della finanza pubblica, stabiliti dal successivo articolo 7. Si prevede che, qualora si prospetti, in base alle domande accolte, un superamento di tali limiti, la decorrenza iniziale dei trattamenti venga differita, con criteri di priorità relativi al momento di maturazione dei requisiti agevolati stessi e, a parità di termine temporale, in ragione della data di presentazione della domanda; tali criteri sono individuati dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4. Quest’ultimo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale – la definizione delle norme attuative della relativa disciplina. L’articolo 5 concerne alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro. L’ultimo comma dello stesso articolo 5 e l’articolo 6 riguardano le sanzioni ed i controlli. L’articolo 7 valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni per il 2012 e in 383 milioni annui a decorrere dal 2013.
Preliminarmente all’avvio della discussione, il presidente GIULIANO fa presente che è pervenuta alla Commissione una richiesta di audizione sul provvedimento in esame da parte di CGIL, CISL e UIL. Propone quindi di svolgere le relative audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della prossima settimana.
La senatrice MARAVENTANO (LNP) ritiene opportuno coinvolgere il SIN.PA. tra i soggetti da audire.
Il senatore CASTRO (PdL) propone di includere anche rappresentanti di Confindustria e di R.ETE. Imprese Italia.
La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di svolgere un ciclo di audizioni che coinvolga anche le associazioni indicate dalla senatrice Maraventano e dal senatore Castro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
204ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MORRA
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di FIEG, il dottor Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, presidente, e il dottor Roberto Cilenti, responsabile ufficio rapporti sindacali.
La seduta inizia alle ore 14,50.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento normativo ed economico nel settore dell’editoria: audizione di rappresentanti della FIEG.
Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 febbraio scorso.
Il dottor MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG, nel depositare un documento scritto, sottolinea preliminarmente come la Federazione italiana editori giornali rappresenti nel settore editoriale le aziende editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa. Fa presente poi come per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, tale soggetto sia competente a stipulare con la Federazione nazionale della stampa il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Si sofferma quindi sul contenuto del contratto nazionale attualmente in vigore il quale, per la parte normativa, ha validità fino al 31 marzo 2013, mentre per quella economica, fino al 31 marzo 2011. Al riguardo rileva che si sta valutando, in sede sindacale, l’opportunità di prevedere un’unica scadenza triennale sia per la parte economica che per quella normativa.
Dopo aver svolto talune considerazioni sulle caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente nel settore giornalistico si sofferma sulla questione relativa agli aspetti previdenziali e alle caratteristiche di svolgimento del rapporto di lavoro autonomo dei giornalisti. Al riguardo segnala il significativo mutamento delle percentuali contributive dovute alla gestione separata dell’INPGI.
Affronta infine la questione relativa alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro autonomo, soffermandosi in particolare sulla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il senatore CASTRO (PdL) chiede dapprima quale sia la posizione degli editori nei confronti del fenomeno della pluralizzazione contrattuale, che sta determinando, nel settore giornalistico, l’affermazione di un vero e proprio doppio mercato fra insider ed outsider.
Si sofferma quindi sulla questione relativa ai profili finanziari, con particolare riguardo alle prospettive di gestione delle risorse umane.
Conclude domandando in che modo l’incremento dei prezzi possa influire sul volume di vendite.
Il presidente MALINCONICO CASTRIOTA SCANDERBEG fornisce in primo luogo elementi di risposta ai quesiti concernenti l’eventuale implementazione dei prezzi. Al riguardo sottolinea come il semplice incremento dei prezzi dei quotidiani non possa, di per sé, considerarsi una soluzione decisiva. Un aspetto significativo delle entrate invece è indubbiamente rappresentato dalla pubblicità.
Si sofferma poi sulla questione relativa alla posizione degli editori nei confronti dell’affermazione di tale sistema bipolare. In merito, nel sottolineare come tale problematica desti indubbia preoccupazione, fa presente che essa sarà affrontata in sede di contrattazione collettiva.
Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 15,20.