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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

12 Maggio 2010
in Senato

 

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza della 11a Commissione, facendo preliminarmente presente che esso si pone l’obiettivo di riformare l’assetto degli enti afferenti al settore lirico sinfonico, che da anni versa in un paralizzante stato di passività economica.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1º gennaio 2011. Al comma 2, per i corpi artistici – ferma restando la facoltà di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 367 del 1996, di costituirsi in forma organizzativa autonoma se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività della fondazione – viene espressamente previsto che il mancato adempimento dell’impegno (concernente il riconoscimento alla fondazione di alcuni vantaggi economici) di cui alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 23, in quanto riportato nell’atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione, costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile. Il comma 3 novella l’articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 3-ter e con il medesimo contratto collettivo nazionale, non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti. Conseguentemente i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 4 prevede che, fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 50 per cento. Il comma 5 vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2012, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; in ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Il comma 6 conferma l’applicazione alle fondazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. I commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge n. 426 del 1977 stabiliscono che sono vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni attuate in violazione di tale divieto sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte. Il comma 7 si occupa dell’età pensionabile dei danzatori che viene fissata sia per gli uomini che per le donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica di 57 anni. Il comma 8 reca la copertura finanziaria del comma precedente, a cui si provvede, a decorrere dal 2010, con una riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). L’ENPALS provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7, riferendone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a quello per i beni e le attività culturali e a quello dell’economia e delle finanze.
L’articolo 7 disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), in relazione alla messa in liquidazione dell’IMAIE precedentemente istituito. Il nuovo Istituto è un’associazione avente personalità giuridica di diritto privato e svolge i compiti già attribuiti all’Istituto in liquidazione, al fine di garantire i diritti degli artisti, interpreti o esecutori e di esercitare attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L’attività del nuovo Istituto mutualistico è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I predetti soggetti ne approvano lo statuto, il regolamento elettorale e di attuazione dell’articolo 7 della legge n. 93 del 1992 assicurandosi, quindi, che l’assetto organizzativo sia strutturato in maniera tale da garantire efficaci forme di tutela degli artisti, interpreti ed esecutori. Il Ministero del lavoro, inoltre, nomina il presidente del collegio dei revisori. Il comma 2 specifica che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE tutti i compiti e le funzioni attribuiti all’IMAIE in liquidazione. Il nuovo IMAIE procede alla determinazione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell’istituto, sulla base delle determinazioni di cui all’articolo 82 della legge n. 633 del 1941. Il personale dell’Istituto in liquidazione viene trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE. Inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l’eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Al fine di regolamentare tale aspetto si fa ricorso alle disposizioni dell’articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il comma 3precisa, infine, chel’IMAIE procede alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco degli aventi diritto ai compensi.

In qualità di PRESIDENTE , fa infine presente che la discussione potrà essere avviata la settimana prossima, facendo tesoro della intensa attività conoscitiva e della discussione generale sul provvedimento che la Commissione di merito si appresta a svolgere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore CASTRO (PdL) illustra il decreto-legge in esame, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in prima lettura dalla Camera. Con riferimento alle parti di competenza della 11a Commissione, evidenzia l’articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica – anche con riferimento al parco immobiliare esistente – ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La dotazione del Fondo è stabilita in 300 milionidi euro per il 2010. In attuazione della norma in esame, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, che ha definito le tipologie di spesa oggetto dei contributi, le modalità di erogazione degli stessi e i limiti massimi dell’intervento finanziario complessivo per ciascuna tipologia.
L’articolo 5 del decreto-legge è volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, cioè nell’attività eseguibile senza alcun titolo abilitativo – anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). A tale riguardo ricorda che la procedura di denuncia di inizio attività comporta anche l’obbligo di presentazione presso l’amministrazione ricevente la denuncia della certificazione di regolarità contributiva dell’impresa edile, mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Di interesse della Commissione sono altresì alcuni commi dell’articolo 1 del decreto-legge. In particolare, il comma 5 estende all’IPSEMA e all’Agenzia delle entrate l’applicazione di norme già vigenti in favore dell’INPS, intese a garantire la riscossione di somme nei confronti di imprese di navigazione marittima. I commi 6-bis e 6-ter – inseriti nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati – consentono il recupero coattivo mediante ruoli delle somme indebitamente erogate dall’INPS e dei crediti vantati dall’INPS nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici e riconosciuti dagli stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. In base a quest’ultimo comma, le istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che eroghino prestazioni di natura sanitaria – direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle aziende sanitarie locali – possono adempiere il pagamento dei premi e contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori mediante la cessione all’ente previdenziale dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROILO (PD) dichiara di condividere i contenuti della relazione del senatore Castro sottolineando la necessità di garantire il valore della sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto sottostante al rapporto di lavoro. Rileva tuttavia la consistenza minima di un provvedimento che vuole affrontare, con esiguità di mezzi, problematiche di ampio respiro. La crisi economica non si combatte infatti soltanto con il rigore sul versante del deficit e del debito pubblico ma anche e soprattutto intervenendo sui meccanismi che incentivano la crescita allo scopo di affrontare il crescente e drammatico fenomeno della disoccupazione. Sottolinea poi la scarsezza delle risorse destinate a finanziare le misure contenute nel provvedimento: i 900 milioni di euro dello scorso anno si sono ridotti ad un terzo, appena 300 milioni di euro nonostante la crisi economica si manifesti ancora viva e persistente. Alcuni interventi come quelli indirizzati al settore agricolo sono certamente positivi ma risultano insufficienti se si tiene conto della assenza di misure in altri settori di valenza strategica, non risultando neanche certa la circostanza che le imprese possano beneficiare degli incentivi per tutto l’anno in corso. Conclude infine ribadendo il parere contrario del suo Gruppo sull’intero provvedimento e, in particolare, sulle parti di competenza della 11a Commissione.

La senatrice CARLINO (IdV) fa presente che tra le criticità più rilevanti del decreto-legge in esame risulta esservi quella relativa alla copertura finanziaria. Più di un terzo dei fondi messi a disposizione per finanziare il fondo per il sostegno alla domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro provengono infatti dalle maggiori entrate che il Governo prevede di incassare attraverso la lotta alla evasione fiscale. Tali importi sono pertanto incerti nel an e nel quantum.
Con riferimento all’articolo 5, manifesta perplessità nel merito della disposizione che deregolarizza le ristrutturazioni edilizie, permettendo che alcuni interventi possano essere svolti senza la preventiva denuncia di inizio attività (DIA) e senza l’intermediazione di tecnici abilitati poiché l’assenza di controllo determinerà la proliferazione di interventi progettuali di scarsa qualità in dispregio alle norme sulla qualità e sulla sicurezza dei lavori.

Il senatore ORSI (PdL) fa presente la necessità di approfondire l’ipotesi di ampliare il numero dei possibili interventi di edilizia libera. Ritiene poi che il meccanismo sottostante al DURC esplichi i suoi effetti positivi nel sistema dei lavori pubblici laddove è vietata qualsiasi forma di subappalto. Al contrario, per quanto riguarda i lavori privati – laddove il subappalto è possibile – ed i lavori sottoposti al regime dell’edilizia libera, tale meccanismo appare un onere che grava inutilmente sul cittadino.

Il presidente GIULIANO ritiene necessario verificare che gli interventi in edilizia libera vengano realizzati nel pieno rispetto dei requisiti di capacità e di sicurezza sul lavoro prevenendo possibili fenomeni di evasione fiscale.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore CASTRO (PdL) illustra una proposta di parere favorevole sottolineando la necessità di valutare i possibili effetti negativi in tema di lavoro sommerso e di sicurezza sul lavoro che deriverebbero sulla base delle previsioni dell’articolo 5 che circoscrive l’ambito della procedura della DIA limitando indirettamente anche il connesso obbligo di presentazione del DURC.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIULIANO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, illustrata dal Relatore e riportata in allegato al resoconto della seduta odierna, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonchè deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il senatore NEROZZI (PD) interviene in discussione generale facendo presente che il disegno di legge in titolo mira a stabilizzare le condizioni di lavoro dei giovani lavoratori che, in maniera diversa nel Paese, sono interessati dalle problematiche della precarietà e del lavoro sommerso. A tal fine, l’atto Senato 1110 propone una riforma degli ammortizzatori sociali volta a favorire i lavoratori che attualmente non godono di sistemi di protezione sociale. Un punto qualificante del disegno di legge consiste poi nel valore che si intende conferire alla formazione del lavoratore, non soltanto nel momento dell’ingresso nel mondo del lavoro ma anche – per finalità di riqualificazione – nel corso della sua vita lavorativa per l’esigenza di una sua eventuale ricollocazione. Allo scopo di far fronte alla perdurante crisi economica è inoltre prevista la istituzione di un salario minimo per i lavoratori precari che permetta di fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni di difficoltà economica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2165

La 11a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo,
rilevato che l’articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il sostegno della “domanda finalizzata” a determinati obiettivi, tra cui il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
considerato che l’articolo 1, commi 5, 6-bis e 6-ter, reca norme che agevolano la riscossione di somme da parte dell’INPS e dell’IPSEMA (nonché da parte dell’Agenzia delle entrate);
rilevato che l’articolo 5 amplia le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, cioè nell’attività eseguibile senza alcun titolo abilitativo, anziché mediante denuncia di inizio attività,
esprime parere favorevole, invitando, tuttavia, a valutare i possibili effetti negativi, in tema di lavoro sommerso e di sicurezza sul lavoro, dell’intervento di cui all’articolo 5, che, circoscrivendo l’ambito della procedura della denuncia di inizio attività, limita indirettamente anche il connesso obbligo di presentazione (all’amministrazione ricevente la denuncia) del documento unico di regolarità contributiva dell’imprese edile.

 

153ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il sottosegretario VIESPOLI risponde innanzitutto all’interrogazione n. 3-01269 riguardo alla situazione concernente le vicende occupazionali della Teleperformance, rendendo noto che, sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio provinciale del lavoro, il ricorso alla procedura di mobilità costituirà oggetto di specifici incontri tra le parti sociali, ad oggi in via di definizione. Al riguardo, rileva tuttavia che la citata società non potrà beneficiare dei trattamenti CIGS e CIGO, non rientrando nel relativo ambito di applicazione. Ciò nondimeno, dichiara la disponibilità del Governo a valutare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda e delle loro famiglie, facendo ricorso – ove possibile – ad ogni idoneo strumento di tutela del reddito attivabile, ivi compresi quelli in deroga.
Quanto alla possibile introduzione di una nuova regolamentazione del mercato del lavoro evidenziata dall’interrogante, eventuali iniziative in tal senso dovranno essere oggetto di un’attenta valutazione di compatibilità con il quadro economico complessivo. Al riguardo, fa presente che il Governo presenterà a breve un Piano triennale per il lavoro con l’obiettivo di far crescere l’occupazione, la produttività e le remunerazioni dei lavoratori, anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il senatore ROILO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Viespoli per la tempestività della risposta offerta alla Commissione, si dichiara soddisfatto degli elementi informativi forniti, in considerazione della disponibilità manifestata da parte del Governo a individuare possibili strumenti di intervento in deroga volti a tutelare la posizione dei lavoratori. Ciò nonostante esprime preoccupazione per l’impossibilità di ricorrere a strumenti diversi, quali i trattamenti di CIGS e di CIGO, auspicando al riguardo che la soluzione che si appresta a valutare l’Esecutivo si riveli idonea a fronteggiare la situazione occupazionale complessiva, soprattutto per quanto concerne la realtà sociale di Taranto. Reputa infatti doveroso che il Governo ponga la massima attenzione al fine di scongiurare l’attuazione di eventuali procedure di mobilità, anche mediante l’individuazione di idonee misure di natura sociale, nella prospettiva di garantire i livelli occupazionali esistenti.

Il sottosegretario VIESPOLI risponde quindi all’interrogazione n. 3-01293 concernente la richiesta di concessione della CIGS da parte della Nuova Renopress S.p.A., facendo preliminarmente presente che tale azienda ha già usufruito del trattamento di CIGS, per crisi aziendale, per il periodo decorrente dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.
Comunque, il nuovo procedimento di concessione risulta essere ancora in fase istruttoria, ma, dall’esame della documentazione prodotta dall’azienda, non sembrerebbero sussistere i requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza posto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991, non può essere concessa una nuova erogazione, per la medesima causale, prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
In proposito, coglie l’occasione di far presente che non si esclude la possibilità che la società in parola possa fare ricorso agli strumenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.

La senatrice GHEDINI (PD) ringrazia preliminarmente il sottosegretario Viespoli per la tempestività del suo intervento in Commissione, contegno che a suo giudizio non è parimenti riscontrabile tuttavia per gli atti di sindacato ispettivo presentati in Assemblea.
Dichiara quindi di non ritenersi soddisfatta dalla risposta, in quanto le informazioni rese dal sottosegretario confermano la scelta operata dall’Esecutivo di non intervenire in maniera strutturale attraverso una riforma organica degli ammortizzatori sociali, preferendo invece accompagnare le imprese per l’uscita dalla crisi attraverso l’esclusiva applicazione di strumenti in deroga. Al riguardo, rileva come anche l’utilizzo della CIGS abbia mostrato i suoi evidenti limiti, poiché, nel caso di specie, nel periodo in cui l’azienda in argomento ha potuto usufruirne, per un verso, non è stata in grado di risolvere i problemi di produttività di fondo e, per altro verso, ha perso i requisiti per accedere ad una nuova concessione.
Al riguardo, coglie l’occasione per sollecitare chiarimenti in merito alla quantificazione delle imprese che in Italia versano nella medesima condizione, posto che dall’inizio della crisi occupazionale legata alla crisi produttiva l’accesso ordinario agli strumenti in deroga non si è rivelato idoneo ad accompagnare le imprese in un percorso di rilancio e ad evitare i rischi di default. In proposito, sottolinea come l’annunciata riforma del lavoro nonché il progetto di accompagnamento delle imprese per l’uscita dalla crisi non possano essere ulteriormente procrastinati, posto che la necessaria ristrutturazione complessiva del sistema non può a suo giudizio attendere l’evoluzione della congiuntura economica internazionale.

Il presidente MORRA dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,45.

 

 

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