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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

26 Maggio 2016
in Senato

Riunione n. 83
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

Presidenza della Vice Presidente

CATALFO 
Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 298 (ESPOSIZIONE RISCHI AGENTI FISICI)

Riunione n. 82

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE          

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

 

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 298 (ESPOSIZIONE RISCHI AGENTI FISICI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 82
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE           

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 298 (ESPOSIZIONE RISCHI AGENTI FISICI)

238ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.                                     

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI           

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute documentazioni relative all’atto del Governo n. 296 (sistema di informazione del mercato interno), nonché sui disegni di legge n. 2233 e 2229 (lavoro autonomo) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che in tale occasione il relatore Berger, dopo aver esposto i contenuti del provvedimento, aveva proposto l’espressione di un parere favorevole.

Intervengono in senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SERAFINI (FI-PdL XVII) e PAGANO (AP (NCD-UDC)) e la senatricePEZZOPANE (PD); in senso contrario si pronuncia invece il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) rileva che la complessità della materia e del testo stilato dalla relatrice richiedono un approfondimento adeguato, non consentendo una pronuncia da parte della Commissione nella seduta odierna.

La relatrice SPILABOTTE (PD) fa osservare che il tema è noto e ad esso sono state dedicate più sedute; un programma di audizioni ha consentito inoltre l’approfondimento dei punti di maggiore complessità. Si dichiara comunque disponibile a valutare l’accoglibilità nel testo del parere di ogni considerazione avanzata nel dibattito odierno.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime analoga posizione, ricordando altresì che fin dall’incardinamento dell’atto è stato chiarito il termine a disposizione per l’espressione del parere. Fa inoltre osservare che su analogo argomento la Commissione ha già esaminato l’Atto comunitario COM (2016) 128 DEF, su cui ha espresso una risoluzione favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 125). Sottolinea che né in questo caso, né mai in passato, è stata operata alcuna forzatura del dibattito, ma che è doveroso che la Commissione si esprima nel tempo dato.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene che le osservazioni contenute nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice andrebbero trasformate in altrettante condizioni. Segnala altresì la necessità di porre una particolare attenzione al personale di volo o comunque operante nel comparto aereo, che presenta delicate peculiarità.

La relatrice SPILABOTTE (PD) interviene a confermare l’espressione della proposta di parere già formulata, che correttamente a suo avviso propone alcune osservazioni sul testo. Nota altresì che nell’atto non esiste alcun riferimento al personale di volo.

Concorda il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), osservando che, pur se assai rilevante, il tema proposto dalla senatrice Catalfo non si riferisce a fattispecie integranti distacco dei lavoratori.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) lamenta che l’Atto di Governo in esame dia luogo a inutili appesantimenti burocratici, sottolineando la necessità di distinguere tra settori a rischio e ambiti meno problematici, con specifico riferimento a quelli specializzati. Anche l’osservazione finale contenuta nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice, in cui si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento, con riferimento a talune imprese, degli oneri previsti, risulta assai poco stringente e dovrebbe semmai integrare una vera e propria condizione. Ogni richiesta o sollecitazione ai fini di una autentica semplificazione burocratica risulta altrimenti del tutto velleitaria.

La senatrice CATALFO (M5S) insiste che la dizione dell’articolo 1, comma 1, relativa al campo di applicazione del decreto legislativo può riguardare anche il personale di volo.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che la fattispecie del distacco dei lavoratori è codificata e che l’atto in esame intende unicamente disciplinare le modalità di tutela dei lavoratori interessati. La fattispecie, largamente utilizzata nella dimensione transnazionale, è invece più contenuta in quella nazionale; in questo senso, le imprese italiane si avvalgono fortemente del distacco di propri lavoratori. Si tratta dunque di una regolazione a maggior tutela del lavoratore; le esigenze manifestate dal senatore Berger non sono invece tipiche unicamente delle regioni transfrontaliere. Le osservazioni sulla semplificazione amministrativa dovranno dunque contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori, da un lato, e, dall’altro, di non appesantire le imprese con inutili passaggi burocratici.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) conferma le proprie perplessità.

La senatrice MANASSERO (PD) giudica assai importante mantenere un livello che consenta da un lato la tutela dei lavoratori e dall’altro quella dell’economia delle aziende, identificando il miglior equilibrio possibile tra adempimenti burocratici e controlli, eventualmente ricorrendo alla strumentazione informatica.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) segnala semmai l’opportunità di invitare il Governo ad una maggiore attenzione ai lavoratori del settore dell’edilizia, dell’autotrasporto e della logistica, suggerendo l’inserimento di tale previsione nel testo del parere.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) si sofferma sull’opportunità di tutelare adeguatamente i dipendenti delle compagnie low costrispetto a lavoratori che svolgono le stesse mansioni per le altre compagnie aeree.

Il senatore PUGLIA (M5S) ricorda che già in altra occasione si era segnalata l’opportunità di approfondire adeguatamente le problematiche riguardanti il personale marittimo, caldeggiando una ripresa della questione. In merito al provvedimento in esame, propone di sostituire all’articolo 1, al comma 1 la locuzione “altra unità produttiva” con “altro ufficio”, al fine di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito in merito al settore del trasporto aereo.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) non concorda con la proposta del senatore Puglia, ritenendola non congrua rispetto all’ambito di applicazione della direttiva.

La relatrice SPILABOTTE (PD) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) mette quindi ai voti la proposta di parere testé formulata.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REFERENTE 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 2233 quale testo base per il prosieguo dell’esame.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE relatore propone altresì di fissare a mercoledì 8 giugno alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene che il termine, apparentemente ampio, risulti tuttavia insufficiente in considerazione del forte impegno di tanti parlamentari in relazione al prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative in numerose ed importanti città italiane.

Dopo un dibattito, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 9,30 di lunedì 13 giugno.

Il PRESIDENTE relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ICHINO (PD) nel soffermarsi in particolare sul disegno di legge n. 2233, ne sottolinea il grande rilievo, plaudendo alla circostanza che finalmente il legislatore intervenga a dettare norme di protezione nell’area del lavoro autonomo, tradizionalmente considerata come meno bisognosa di tutele. Si tratta di un pregiudizio, a maggior ragione perché esistono rapporti di lavoro subordinato che hanno caratteristiche comuni a quello autonomo, possibilità di alternanze temporali tra l’una e l’altra forma e rapporti che hanno caratteristiche di agilità, ma sono classificati come subordinati. Occorre però porre grande attenzione alla nuova disciplina: alcune disposizioni del provvedimento rappresentano una grande opportunità, mentre di altre si stenta ad individuare lo stesso contenuto pratico, oppure si limitano a ripetere norme già vigenti. Il disegno di legge va innanzitutto criticato, sotto il profilo della tecnica legislativa, per la sua eccessiva lunghezza, anche perché molte delle disposizioni non meriterebbero di essere inserite in questo contesto. Tutti auspicano una semplificazione della disciplina, mentre in questo caso si riscontra un eccesso di normazione rispetto alle pratiche conseguenze. Egli esprime dunque apprezzamento per i contenuti dell’articolo 3, in materia di clausole e condotte abusive, ritenendo necessario un congruo preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo abbia carattere di durata. Analogo apprezzamento esprime con riferimento all’articolo 4, in materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore, e all’articolo 5, riguardante la deducibilità delle spese di formazione e l’accesso alla formazione permanente. Avanza invece forti perplessità sull’articolo 7, riguardante la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, ritenendo la fattispecie dell’appalto inapplicabile al lavoro autonomo. Replicando ad una osservazione del Presidente relatore, il quale ritiene che la disposizione si riferisca a lavoratori autonomi operanti nella fase progettuale, egli sottolinea che in tal caso non ci si trova di fronte ad un appalto, bensì ad una commessa, potendosi la fattispecie giuridica dell’appalto applicare unicamente all’imprenditore. Egli critica inoltre la disposizione dell’articolo 13, comma 2, in materia di lavoro agile, ritenendo che la lettera b), riguardante la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, integri un contenuto tipico del rapporto di lavoro autonomo e che l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali, di cui alla lettera c), risulti del tutto irrilevante ai fini della normazione in questione. D’altro canto, a suo avviso, l’intero articolo 13 si limita a ribadire una disciplina già vigente ed ha un contenuto che rasenta l’ovvietà. Ritiene inoltre incomprensibile la formulazione e l’oggetto dell’articolo 14, in materia di forma dell’accordo e recesso dal medesimo, e giudica superfluo l’articolo 15. Altrettanto ovvio è a suo avviso il contenuto dell’articolo 16, in materia di potere di controllo e disciplinare, il cui comma 2 è addirittura da evitare, atteso che la materia è già disciplinata dal contratto collettivo. Nulla a suo giudizio innova rispetto alla disciplina esistente l’articolo 17, in materia di protezione dei dati, custodia e riservatezza, mentre l’articolo 18, in tema di sicurezza sul lavoro andrebbe evitato, in quanto finisce con l’aggiungere ulteriore e inutile documentazione cartacea. Del pari inutile rispetto alla disciplina già esistente è il contenuto dell’articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali e dell’articolo 20, in tema di contrattazione collettiva.

Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) ringrazia il senatore Ichino, esprimendo apprezzamento per le considerazioni da lui svolte. 

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) chiede delucidazioni in ordine all’applicazione concreta dell’articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni in itinere, al caso del telelavoro.

Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che la prestazione lavorativa svolta dalla propria abitazione inevitabilmente ha l’effetto di ridurre il numero di incidenti in itinere. Rileva che in questo caso l’obbligo non è tanto orario quanto di prestazione.

Il senatore ICHINO (PD) richiama l’attenzione sulla disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 13, in materia di lavoro agile.

Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva la necessità di regolare in questi casi le modalità e il luogo di svolgimento della prestazione.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) domanda chiarimenti in ordine all’applicabilità della disciplina ai rappresentanti di commercio.

Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) segnala la necessità di approfondire le evoluzioni delle modalità della prestazione, che sono in continuo mutamento, sottolineando che l’agilità sostanzia anche una maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione stessa. L’affermazione del telelavoro in Italia non è avvenuta, in ragione della pesante regolamentazione del settore; il disegno di legge n. 2233 rievoca dunque una modalità che di fatto è già superata dalla storia.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sollecita un’audizione del presidente dell’INPS Boeri a proposito delle sue dichiarazioni in ordine alle prospettive pensionistiche e all’invio delle cosiddette “buste arancioni”.

Il presidente SACCONI concorda con la necessità di approfondire la questione, che riveste profili di grande delicatezza, assicurando che darà corso alla richiesta nei tempi più brevi, compatibilmente anche con la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 296

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva Enforcement), che pone un complesso di misure ai fini dell’applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;

valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l’individuazione dell’autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell’attuazione della disciplina in oggetto;

considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l’adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell’impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio didumping sociale;

preso atto delle osservazioni della 14a Commissione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all’articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell’ambito di un appalto, come era previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un’impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell’articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro – pubblicate, ai sensi dell’articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese – sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.

In merito all’articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli “indici” di sfruttamento di cui all’articolo 603-bis del codice penale, concernente il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l’entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all’articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.

Con riferimento all’articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.

Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 296

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva Enforcement), che pone un complesso di misure ai fini dell’applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;

valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l’individuazione dell’autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell’attuazione della disciplina in oggetto;

considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l’adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell’impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio didumping sociale, come il trasporto, la logistica e l’edilizia cui deve essere prestata una specifica attenzione;

preso atto delle osservazioni della 14a Commissione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all’articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell’ambito di un appalto, come era previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un’impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell’articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro – pubblicate, ai sensi dell’articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese – sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.

In merito all’articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli “indici” di sfruttamento di cui all’articolo 603-bis del codice penale, concernente il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l’entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all’articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.

Con riferimento all’articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.

Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

redazione

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