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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

25 Ottobre 2017
in Senato

353ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli. 
La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.
Il relatore 
ICHINO (PD) dà conto di un parere, di segno favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) anticipa il proprio voto contrario, motivato in particolare da due profili. Il primo concerne l’osservazione riguardante l’articolo 8 ed il suggerimento di destinare le risorse disponibili al potenziamento delle politiche attive: trattandosi di fondi che sarebbero destinati alla salvaguardia dei lavoratori esodati, si rischia infatti di innescare così una penosa guerra tra poveri. Nutre analoghe perplessità sul suggerimento concernente gli stanziamenti per l’indennità cosiddetta Ape sociale, che andrebbero semmai allocati in un fondo vincolato. Rileva inoltre che nella proposta di parere non si fa riferimento ai fondi destinati al risanamento ambientale dell’area di Taranto, in conseguenza della vicenda dell’ILVA. Fa notare che la messa in sicurezza di tale area, nella quale si stanno verificando addirittura chiusure di plessi scolastici, è molto costosa, e i fondi stanziati dallo Stato con tale finalità rappresentato unicamente una parte di una cifra complessiva più consistente.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) si richiama alle considerazioni già svolte nella precedente seduta. Ribadisce la delicatezza della questione dell’ILVA e gli impegni presi in sede parlamentare per il risanamento dell’area. Coglie l’occasione per sottolineare la sostanziale inutilità delle disposizioni in tema di caregiver che la Commissione sta esaminando. Sottolinea infine la inconsistenza delle dichiarazioni dell’INPS in materia di Ape sociale. Avrebbe ritenuto doveroso che quanto meno su questi punti la Commissione assumesse una posizione decisa e responsabile, da rappresentare adeguatamene alla Commissione di merito. Dichiara conseguentemente il proprio voto contrario alla proposta del relatore.
Il senatore 
PUGLIA (M5S) osserva che il decreto-legge in conversione contiene misure condivisibili, quali l’incremento del Fondo per l’occupazione e formazione e del Fondo di garanzia per le imprese. E’ invece criticabile l’indicazione della diversa destinazione, anche parziale, delle risorse resesi disponibili in conseguenza della ottava salvaguardia, che potrebbero a suo giudizio essere finalizzate, ad esempio, a sostenere le necessità dei lavoratori stagionali. La sua parte giudica indispensabile un cambio di passo, che non riscontra nel provvedimento in esame. E’ d’altro canto sotto gli occhi di tutti la delicata questione politica apertasi ieri nel corso delle votazioni di fiducia svoltesi in Assemblea sul disegno di legge elettorale, e il cambio di maggioranza che si è evidenziato in quella sede. Dichiara conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore AURICCHIO (FI-PdL XVII) dichiara che, in dissenso dal Gruppo, voterà a favore della proposta del relatore.

Il senatore ANGIONI (PD), con specifico riferimento agli stanziamenti rivenienti dall’ottava salvaguardia, fa presente che i lavoratori non ricompresi nelle precedenti salvaguardie rappresentano oramai una categoria residuale, riconducibile essenzialmente ai lavoratori poligrafici e ad alcune lavoratrici postali, con riferimento ai quali il suo Gruppo presenterà specifiche proposte emendative in Commissione di merito. E’ quindi corretto destinare le ulteriori risorse ad altre finalità. Per queste ragioni, pur nella consapevolezza dei limiti complessivi che i conti pubblici presentano, il suo Gruppo voterà a favore della proposta di parere.
Il presidente 
SACCONI (AP-CpE-NCD) fa conclusivamente osservare che ancora una volta il dibattito ha evidenziato le rigidità da lui più volte rimarcate con riferimento alla cosiddetta riforma previdenziale Fornero, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e ribadisce che da anni si sta cercando di riparare a situazioni che quella disposizione ha reso socialmente critiche. Ricorda che, nel momento in cui lasciò la responsabilità del Dicastero del lavoro, la Commissione europea aveva manifestato il convincimento che con la sola correzione della norma che consentiva l’accesso al trattamento pensionistico con 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito dell’età, il sistema sarebbe stato sostenibile. In questo senso, la riforma Fornero ha rappresentato un overshooting, perché ha inteso realizzare un disegno, a suo avviso ideologico, teso al passaggio al sistema contributivo.
Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il 
PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che all’articolo 8 si dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito al citato articolo 8, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di destinare in tutto o in parte le risorse resesi disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro – in considerazione dei ben noti problemi contingenti nel settore siderurgico – anche al potenziamento delle politiche attive, e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive, nonché per l’istituzione del Fondo permanente per il sostegno ai 
caregivers, ovvero alle persone impegnate nell’assistenza a familiari gravemente disabili.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di affrontare i temi della gestione adeguata delle risorse stanziate per l’indennità cosiddetta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti contributivi per i lavoratori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016 nell’articolo 1, commi 179 e 199, per valutare l’ipotesi che, data la novità e sperimentalità degli istituti ivi previsti e considerato che la concreta applicazione amministrativa delle norme sta dando luogo ad una notevole riduzione delle erogazioni effettive rispetto alle previsioni, si possano riutilizzare le somme stanziate per l’adeguamento dei benefici previsti dalla misura, mediante la destinazione delle economie accertate in sede di monitoraggio anche prospettico ad un fondo di apposita costituzione.

352ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI 
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
                 

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE 

(2858) SACCONI.  –  Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate  

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO.  –  Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI informa che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della 1a Commissione permanente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), ritenendo che le risorse recuperate sul Fondo per la formazione e l’occupazione debbano essere destinate a ulteriori interventi di salvaguardia, preannuncia che il proprio Gruppo presenterà emendamenti in tal senso nella Commissione di merito. Con riguardo all’istituto dell’APE social, considera necessario un intervento che possa essere inserito nel provvedimento in esame per recuperare le risorse attualmente disponibili orientandole a scopi specifici. Analoghe osservazioni formula con riferimento alle risorse rese disponibili dal programma “Opzione donna”.

 

         Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) sottolinea che circa il 70 per cento delle richieste di accesso all’APE social non sono state soddisfatte per motivi difficilmente accettabili e chiede pertanto che la Commissione ascolti sul tema il Presidente dell’INPS. Lamenta che nel decreto-legge non sia prevista un’adeguata destinazione del residuo del prestito di 800 milioni di euro, impegnato nel 2015 per il risanamento dell’ILVA.

Il relatore ICHINO (PD) riconosce che si potrebbe sollecitare la Commissione di merito a valutare l’opportunità di destinare particolari risorse del Fondo sociale per la formazione e l’occupazione a determinate finalità, particolarmente meritevoli di attenzione.

Il presidente SACCONI ribadisce l’eccezionalità della situazione della siderurgia italiana e, in particolare, della città di Taranto, ritenendo il provvedimento in esame uno strumento adeguato per interventi in deroga. Riguardo all’APE social, riconosce l’opportunità di un intervento legislativo che possa orientare l’attività amministrativa dell’INPS.

Il relatore ICHINO (PD), pur concordando con l’opportunità di dare indicazioni circa la riutilizzazione di circa 200 milioni di euro derivanti dall’APE social, evidenzia tuttavia la necessità di non avanzare proposte che eccedano il contenuto del decreto-legge.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) auspica che le risorse residue dell’APE social possano essere destinate ad un fondo vincolato e che possano essere impegnati utilmente anche i fondi ancora non erogati per il risanamento dell’ILVA e del territorio di Taranto.

Il presidente SACCONI chiede al relatore di formulare una proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito, richiamando la necessità di un voto entro la giornata di domani, mercoledì 25 ottobre.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2888) Deputato RICHETTI ed altri.  –  Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI, nell’informare che l’espressione del parere dovrà essere resa al più tardi la prossima settimana, fatti salvi ovviamente i tempi della sessione di bilancio, concorda con l’impostazione del relatore Berger, richiamando gli effetti del passaggio dall’autodichia alla legge ordinaria, soprattutto per quanto riguarda il conseguente diritto al ricongiungimento di tutti i periodi assicurativi e contributivi. Invita a tenere in considerazione le posizioni reddituali di chi gode di trattamenti pensionistici plurimi, nelle ipotesi denegate di ricalcolo contributivo o di prelievo straordinario con effetti retroattivi. Si sofferma sulle modalità con cui la giurisprudenza costituzionale limita gli interventi retroattivi.

Il senatore ICHINO (PD), pur concordando con il relatore Berger e il Presidente, invita a considerare discipline pregresse sull’erogazione dei vitalizi che hanno mostrato in passato un abuso nell’esercizio del potere di autodichia delle Camere, producendo ulteriori degenerazioni a livello regionale. Fa riferimento, in particolare, al contenzioso che vede impegnata la regione Lazio, a seguito della riforma con effetti retroattivi della disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali. Chiede che nella proposta di parere del relatore si dia conto di queste istanze di equità, che sono emerse nel corso degli anni.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) domanda al relatore chiarimenti sui fondi cui sono destinati i contributi dei parlamentari a partire dall’entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Si associa alla richiesta la senatrice BENCINI (Misto-Idv) , che pone anche quesiti sulla gestione dei vitalizi dei parlamentari con più legislature.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) giudica il provvedimento confuso e di difficile applicazione e sollecita una disamina specifica e puntuale delle differenti fattispecie, anche al fine di prevenire inutili polemiche.

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ricostruire sinteticamente quanto emerso nelle audizioni tenute nella Commissione di merito, sottolinea che un provvedimento retroattivo è sempre fonte di ingiustizie e, in alcuni casi, può manifestarsi come palesemente incostituzionale. Invita a considerare la normativa sull’indennità e sui vitalizi del Parlamento europeo, ribadendo i profili di contraddittorietà presenti nel testo in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta antimeridiana convocata per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

351ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.                

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA 

(2888) Deputato RICHETTI ed altri.  –  Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l’esame, il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) informa di aver preso parte alle audizioni tenute presso la Commissione di merito, in cui sono emerse sollecitazioni di grande interesse. A tale proposito, rimarca alcuni elementi di valutazione che, a suo dire, non sono stati attentamente presi in considerazione nell’iniziativa legislativa in esame, chiamata a valutare una materia estremamente complessa, come evidenziato ad esempio dall’articolazione dei soggetti interessati. Con riguardo alle specificità del testo proposto, segnala che le disposizioni del disegno di legge si applicano sia ai parlamentari in carica, sia agli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica, sia ai futuri membri del Parlamento. Con l’articolo 1 sono definite le finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, specificando che l’indennità parlamentare si compone anche di un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 3, sull’adeguamento da parte delle regioni e province autonome della disciplina di vitalizi alla disciplina qui introdotta, e 4, che assoggetta i parlamentari al versamento dei contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento stesso. L’articolo 5  disciplina poi i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari, mentre gli articoli 6 e 7disciplinano i criteri di calcolo del trattamento stesso. L’articolo 8indica i termini di decorrenza del trattamento previdenziale in maniera identica alle disposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato, mentre l’articolo 9 prevede la sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione. L’articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, mentre l’articolo 11concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari. Da ultimo, l’articolo 12 prevede che le Camere ridetermino gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti articoli.

A conclusione dell’illustrazione, il relatore sottolinea di ritenere doveroso il superamento di una disciplina previdenziale di favore dei parlamentari, garantendo sia la sostenibilità costituzionale della regolazione che la sostituisce sia evitando una nuova “specialità”. E’ tuttavia dell’opinione che la sostituzione dell’autodichìa con la fonte legislativa determini l’istituzione di una posizione previdenziale ordinaria, con la possibilità, da una parte, della totalizzazione o della ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi e contributivi, e, dall’altra  della definizione di un precedente per l’intero ordinamento, con la possibilità di estensione di questa disciplina a tutti, con legge successiva. Ricorda inoltre chela giurisprudenza costituzionale limita gli interventi sulle pensioni già erogate a prelievi di solidarietà temporanei e “ragionevoli” quando giustificati da straordinarie esigenze di finanza pubblica; giudica pertanto a rischio di probabile incostituzionalità le disposizioni di ricalcolo strutturale delle pensioni erogate o comunque maturate. Inoltre, il criterio dell’applicazione della nuova disciplina alle contribuzioni maturate successivamente all’entrata in vigore della legge è rinvenibile in tutti i provvedimenti di riforma (come la legge Fornero o l’introduzione del calcolo contributivo nel regime previdenziale dei giornalisti), e considera quindi un unicum l’applicazione di questa regolazione anche ai periodi contributivi pregressi.

Il relatore fa presente altresì che il riferimento della nuova disciplina a quella dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può che essere assunto per intero, incluso il rapporto di 1 a 2,7 per i contributi imputati rispettivamente al lavoratore e all’ente di appartenenza, e rammenta che per i dipendenti pubblici il calcolo contributivo si applica dal 1° gennaio 1996.

Infine, sottolinea che l’ipotesi di un prelievo straordinario di solidarietà non può essere seccamente progressiva, in quanto si tratta di una prestazione complementare, e ricorda che l’elevata prestazione previdenziale del titolare di carica elettiva è tale poiché più ampio è il periodo di assenza dal mercato del lavoro, e di conseguenza è minore la pensione primaria maturata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la puntuale disamina, dalla quale già sono emersi elementi sui quali è opportuno un adeguato approfondimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (PD) illustra il decreto-legge in titolo, che reca un complesso di misure in materia finanziaria. Ravvisa gli aspetti di competenza della Commissione negli articoli 8, 9, 11 e 12.
L’articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. I soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità. Dopo aver ricordato gli scopi per i quali il suddetto Fondo è stato istituito, riterrebbe più opportuno destinare tali risorse piuttosto che al finanziamento delle politiche passive del lavoro al potenziamento delle politiche attive, con il relativo incremento del Fondo per le politiche attive.  Il successivo articolo 11 introduce un’ulteriore tipologia di intervento per il Fondo per la crescita sostenibile e prevede un incremento delle risorse del medesimo Fondo per il 2018, destinato a finanziamenti in favore di imprese con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentino rilevanti difficoltà finanziarie per il mantenimento dei livelli occupazionali. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 9, che irrobustisce il  fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e 12, che stabilisce un incremento del finanziamento connesso al completamento della procedura di cessione del “gruppo Alitalia”. Infine, l’articolo 20, comma 5, lettera a), prevede una riduzione, per il 2017, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro pari a 224,5 milioni di euro. Annuncia la presentazione di una proposta di parere di segno favorevole pur con l’invito rivolto alla Commissione di merito volto a potenziare le politiche attive.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), dopo aver fatto riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle recenti audizioni dei rappresentanti sindacali dell’ILVA dinanzi alla Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle crisi aziendali, chiede delucidazioni sulla mancata erogazione dei fondi impegnati per il risanamento di tale azienda. Si sofferma altresì sugli interventi adottati in materia pensionistica nel 2011 e 2012, che richiedono forti correttivi, riportando alcune fattispecie cui essi non hanno dato adeguate soluzioni. Lamenta inoltre che il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito dall’articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato impiegato nel corso degli anni per finalità non omogenee; esprime dunque perplessità sulla proposta del relatore di destinare parte di tale Fondo alla promozione delle politiche attive.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di riferire, già nella prossima seduta della Commissione, sulla modalità d’impiego del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, nonché su eventuali residui del Fondo “opzione donna”. Chiede altresì se i provvedimenti sull’APE sociale facciano emergere differenziali tra entità delle risorse destinate e numero dei beneficiari, anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE 
        

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri.  –  Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani  

(2128) Laura BIGNAMI ed altri.  –  Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare  

(2266) ANGIONI ed altri.  –  Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 139 emendamenti e 5 ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) SACCONI.  –  Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate  

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO.  –  Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Gatti ha presentato i testi 2 degli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI DI LEGGE  

NN. 2048, 2128, 2266

G/2048-2128-2266/1/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato, in sede di esame del provvedimento teso al riconoscimento della figura di caregiver familiare;

preso atto che il testo unificato non contempla l’intervento dello Stato in questioni delicate come il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza familiare ai fini dell’anticipo pensionistico;

ricordato che il disegno di legge cofirmato dalla sottoscritta prevedeva la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in favore del familiare convivente;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza atte al riconoscimento di un prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2048-2128-2266/2/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato, in sede di esame del provvedimento in materia di riconoscimento della figura di caregiver familiare;

ricordato che il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento le cosiddette «ferie solidali», ovvero la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le proprie ferie maturate ai colleghi che necessitano di assistere figli minori bisognosi di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;

constatato che tale facoltà, in alcuni ambiti, stenta a decollare a causa di diverse problematiche spesso riscontrate nel settore privato, come impedimenti di natura contabile o contrattuale, ecc.;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza atta a semplificare e favorire l’istituto delle «ferie solidali».

G/2048-2128-2266/3/11

ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato, in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l’intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l’articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo permanente che abbia la finalità di sostenere il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

G/2048-2128-2266/4/11

ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato, in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266, premesso che:

il principale obiettivo del riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare è quello di consentire la conciliazione della sua attività di assistenza al disabile con quella legata alla sua attività lavorativa e professionale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di favorire una intesa tra il Ministero del lavoro e politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni al fine della stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale;

b) l’istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiverfamiliare.

G/2048-2128-2266/5/11

FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Il Senato, in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266, premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l’intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l’articolo 2 prevede che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo a:

destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del disegno di legge.

Art.  1
01.1
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01»

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del caregiver familiare.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. – (Riconoscimento e tutela). – 1. La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Art. 2. – (Definizione di caregiver familiare). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce “caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e dì vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. – (Consenso alla scelta del caregiver familiare). – 1. L’assistito di cui al comma 1 dell’articolo 2, presta personalmente o attraverso l’amministratore dì sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (Certificazione della qualità di caregiver familiare). – 1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all’articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui all’articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all’articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all’articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiverfamiliare o per morte dell’assistito.

Art. 5. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). – 1. Al fine dì uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come “caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. – (Delega al Governo). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà dì destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette “long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. – (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. – (Valutazione impatto normativo). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

01.2
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GATTI, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del caregiver familiare».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. – (Riconoscimento e tutela). – 1. La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

Art. 2. – (Definizione di caregiver familiare). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, delta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata, necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. – (Consenso alla scelta del caregiver familiare). – 1. L’assistito di cui al comma 1 dell’articolo 2, presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (Certificazione della qualità di caregiver familiare). – 1. l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all’articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito cui all’articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui all’articolo 2, comma l, rilasciato dalle competenti commissioni mediche dì cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all’articolo 3, comma 3, attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all’articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiverfamiliare o per morte dell’assistito.

Art. 5. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. – (Delega al Governo). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. – (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. – (Valutazione impatto normativo). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

1.1
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 1. – (Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari) – 1.  La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L’assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiverfamiliare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell’assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

1.2
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – (Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari) – 1. La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare p restato re di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L’assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui al comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiverfamiliare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o per morte dell’assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio dì lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 1. – 
(Finalità). – 1. La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con i seguenti:
«Art. 2. – 
(Definizione di caregiver familiare). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita dì ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. – (Consenso alla scelta del caregiver familiare). – 1. L’assistito di cui al comma 1 dell’articolo 2 presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (Certificazione della qualità di caregiver familiare). – 1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all’articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui all’articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all’articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all’articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2. secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiverfamiliare o per morte dell’assistito.

Art. 5. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. – (Delega al Governo). – 1. AI fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. – (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. – (Valutazione impatto normativa). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

1.4
ANITORI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato riconosce l’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di relazioni».

1.5
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, al sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l’attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

1.6
SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Lo Stato», fino a: «gravi,», con le seguenti: «Lo Stato riconosce la cura non gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa dì malattia o infermità,».

1.7
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «Lo Stato riconosce», con le seguenti: «La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela»;

b) dopo le parole: «nei confronti di persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti»;

c) dopo le parole: «di malattia, infermità o disabilità gravi,», inserire le seguenti: «non in grado di prendersi cura di sé»;

d) sopprimere le parole: «affettive e»;

e) dopo la parola: «collettività,» sostituire le parole: «la tutela», con le seguenti: «rimuove ogni ostacolo».

1.8
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce», con le seguenti: «La Repubblica, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela».

1.100
IL RELATORE
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «l’attività di cura», inserire le seguenti: «e di assistenza»;

b) dopo la parola: «prestata», inserire la seguente: «volontariamente»;

c) sostituire le parole: «ne riconosce il», con le seguenti: «in considerazione »;

d) sostituire la parola: «trae», con le seguenti: «da essa derivano per»;

e) dopo la parola: «collettività,», inserire la seguente: «e»;

f) sostituire le parole: «conciliarla alle», con le seguenti: «consentirne un esercizio compatibile con le»;

g) dopo la parola: «lavorativa», inserire le seguenti: «del suo prestatore».

1.9
LUMIA, D’ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

1.10
GATTI, GRANAIOLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e gratuita».

1.11
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.12
ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.13
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti di persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti».

1.14
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «di malattia, infermità o disabilità gravi,», inserire le seguenti: «non in grado di prendersi cura di sé».

1.15
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettive e».

1.16
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la parola: «collettività,», sostituire le seguenti: «la tutela» con le parole: «rimuove ogni ostacolo».

1.17
ANITORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell’Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, in particolare alla lettera x) del Preambolo ed all’articolo 19, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e 22, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e veder sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, piena partecipazione ed inclusione sociale nell’ambito del proprio progetto individuale di vita».

1.18
PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell’Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione ed inclusione sociale ed al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità ed a un degno ed adeguato livello di qualità di vita».

1.0.1
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di caregiver familiare.

2. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l’assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

Art. 1-ter.
(Tutela previdenziale)

1. Al caregiver familiare, come individuato all’articolo 2, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l’accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall’età anagrafica.

Art. 1-quater.
(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare, come individuato all’articolo 2, deve esibire:

a) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra caregiver e familiare assistito;

b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell’invalidità al 100 per cento;

c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all’assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l’accesso del caregiver familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della valutazione dello stato di non auto sufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle recate dall’allegato A alla presente legge. Lo stato di non autosufficienza è certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sia pari a 0 punti;

e) documenti che attestino la cittadinanza italiana del caregiver e del familiare assistito».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.0.2
PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Definizione delle prestazioni assistenziali)

1. Nell’ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai caregivers familiari, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.

1.0.3
PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità gravi. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

Conseguentemente, all’articolo 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver)».

Art.  2

2.1
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. – (Definizione di caregiver familiare) – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. – (Consenso alla scelta del caregiver familiare) – 1. L’assistito di cui al comma 1 dell’articolo 2, presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (Certificazione della qualità di caregiver familiare) – 1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all’articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito cui all’articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui all’articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all’articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all’articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiverfamiliare o per morte dell’assistito.

Art. 5. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza) – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. – (Delega al Governo) – 1. AI fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni dì cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, ì medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. – (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare) – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. – (Valutazione impatto normativa) – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. – (Entrata in vigore) – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

2.2
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). – 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stressfisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza dì base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare” al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso».

2.3
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell’attività dei caregivers). – 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell’attività dei caregivers, di seguito denominato ”Fondo”. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 1 milione di euro per l’anno 2017. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L’accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è destinato all’attuazione delle seguenti finalità:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l’accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza e di inclusione sociale;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l’organizzazione dei servizi sanitari».

2.4
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Definizione di caregiver familiare). – 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

2.5
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso».

2.7
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.8
RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» inserire la seguente: «garantiscono»;

b) alla parola: «identificano» premettere la congiunzione: «e».

2.9
SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea:

1) sopprimere le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili»;

2) sostituire lo parola: «assicurare», con la seguente: «garantire»;

b) sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

«a) problematiche dell’assistito, bisogni assistenziali, cure necessarie, criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità formative gratuite non gestite dal terzo settore al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante lo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire ed evitare rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) assistenza in caso di emergenza personale segnalata dal caregiver;»

c) sopprimere la lettera h);

d) alla lettera i), sopprimere le parole: «consulenze e».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

1-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

1-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.

1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’82 per cento».

1-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1-septies. Le modifiche introdotte dai commi 1-ter e 1-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

2.10
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «identificano», con le seguenti: «riconoscono, promuovono e sostengono».

2.11
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le parole: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) all’articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua»;

b) ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano;

2) all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».

2.12
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le seguenti: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) all’articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

c) ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano.

2) all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».

2.13
ORELLANA, URAS, MOLINARI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1 e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «Caregivers», con le seguenti: «Prestatori gratuiti di cura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), e ovunque ricorra sostituire la parola: «caregiver», con le seguenti: «prestatore gratuito di cura».

2.14
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiari».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettere c), d) e g), dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiare»;

b) alla rubrica, dopo la parola: «caregiver», inserire la seguente: «familiari».

2.15
LUMIA, D’ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere la parola: «volontariamente».

2.35
ORELLANA, URAS, MOLINARI, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, sostituire la parola: «volontariamente», con la seguente: «gratuitamente».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «Prestatore», sostituire la parola: «Volontario», con la seguente:«gratuito», e alla rubrica, sostituire la parola: «Volontario», con la seguente: «gratuito».

2.16
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a persone non autosufficienti», con le seguenti: «ai soggetti di cui all’articolo 1».

2.17
SACCONI

All’articolo 2, alinea, sostituire le parole: «non autosufficienti», con le seguenti: «di cui all’articolo 1».

2.18
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «puntuale», aggiungere la seguente: «, comprensibile».

2.100
IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) sostituire la parola: «problematiche» con la seguente: «condizioni»;

2) espungere la parola: «diverse»;

3) sostituire le parole: «che possono essere di» con le seguenti: «per»;

b) alla lettera b):

1) sostituire la parola: «elementi» con le seguenti: «competenze e pratiche»;

2) sostituire le parole: «allo svolgimento delle azioni» con le seguenti: «per lo svolgimento delle attività»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «il suo domicilio» con le seguenti: «il domicilio dell’assistito»;

d) alla lettera g), sostituire la parola: «assicurandogli» con le seguenti: «assicurando loro»;

e) alla lettera i), sostituire le parole: «per l’adattamento dell’ambiente domestico» con le seguenti: «per adeguare l’ambiente domestico alle esigenze»;

f) alla lettera l), prima della parola: «domiciliarizzazione» inserire la seguente: «la» e dopo le parole: «personale medico e» inserire la seguente: «con».

2.19
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.20
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.21

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

        «e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo ì casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei salì casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»

2.22
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiverfamiliare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

2.23
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»

b) alla lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.

2.24
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

A comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»

2.25
ANITORI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e con necessità di sostegno intensivo»

2.26
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»

2.27
SACCONI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.28
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.29
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.30
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma ,1 lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.

2.31
SACCONI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell’ambito delle competenze regionali».

2.32
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori nell’ambito delle competenze regionali».

2.33
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver famigliare, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza».

2.34
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell’ambito delle competenze regionali».

Art.  3

3.1
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 4 con i seguenti:

«Art. 3. – (Consenso alla scelta del caregiver familiare). – 1. L’assistito di cui al comma 1 dell’articolo 2, presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. – (Certificazione della qualità di caregiver familiare). – 1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di caregiver familiare, alla persona di cui all’articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare e l’assistito di cui all’articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell’assistito di cui all’articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all’articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell’attività svolta a favore dell’assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell’assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all’articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di caregiver familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del caregiverfamiliare o per morte dell’assistito.

Art. 5. – (Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). – 1. AI fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al caregiver familiare:

a) un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell’assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri dì accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all’assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l’impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell’assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l’assistito o attraverso l’amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti al/a mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. – (Delega al Governo). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver famigliare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datare di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. – (Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). – 1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l’anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. – (Valutazione impatto normativo). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. – (entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

3.2
GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere l’articolo.

3.3
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Sostituire l’articolo  con il seguente:

«Art. 3
(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver familiare)

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, il caregiver familiare è la persona che si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di patologie, infermità o disabilità gravi, necessita di sostegno intensivo e a lungo termine.

2. L’assistito di cui al comma 1 deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del caregiver familiare salvo i casi abbia difficoltà o impossibilità di autodeterminarsi. In tali casi il consenso è espresso dal curatore, tutore o amministratore di sostegno.

3. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura».

3.4
ANITORI
Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il caregiver familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi. Il sostegno prestato dal caregiver familiare, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento della attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

3.5
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce ”caregiver familiare” il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

3.100
IL RELATORE
Apportare le seguenti modificazioni:

1) AI comma 1 sostituire le parole: «Ai soli fini di eventuali diritti» con le seguenti: «Ai soli fini del riconoscimento di eventuali benefici».

2) AI comma 2 sostituire la parola: «precedente» con la seguente: «1».

3.6
ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale», con le seguenti: «del riconoscimento di diritti economici e tutele previdenziali, assicurative, per malattie e del reddito di competenza dello Stato, i cui oneri sono individuati dalla legge di bilancio annuale».

3.7
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di eventuali», con la parola «dei».

3.8
SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «eventuali diritti», con lo seguente: «diritti»;

b) sostituire le parole: «la persona che gratuitamente si prende cura», con lo seguente: «la persona che si prende cura».

3.9
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», con le seguenti: «si definisce caregiver la persona che si prende cura».

2) sopprimere le parole da: «per almeno», fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver»;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: ”caregiver”;

e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti;

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ”di 3,5 punti percentuali”, sono sostituite dalle seguenti: ”di 4,5 punti percentuali”;

b) al comma 67, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 93 per cento”».

4-quater. All’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

3.10
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», con le seguenti: «si definisce caregiver la persona che si prende cura».

2) sopprimere le parole da: «per almeno», fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma l, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

3.11
RIZZOTTI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BRUNI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona», con le seguenti: «si riconosce il ruolo di Prestatore Volontario di Cura alla persona».

3.12
LUMIA, D’ADDA, FAVERO

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente «prestatore di cura».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «prestatore di cura».

3.13
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983. n. 184»;

all’articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «prestatore di cura familiare»

3.14
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All’articolo 3, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

3.15
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Definizione di caregiver familiare)»;

b) all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

3.16
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’assistito presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

sopprimere i commi 3 e 4.

3.17
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito)

1. Il caregiver, come individuato dalla presente legge, non titolare di reddito ovvero titolare di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, può richiedere un contributo mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 9000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE della situazione economica familiare del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.

5. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.

7. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.18
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele per malattie)

1. Al caregiver, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ”di 3,5 punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: ”di 4,5 punti percentuali”;

b) al comma 67, le parole: ”nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 93 per cento”.

4. All’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

Conseguentemente, all’articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.19
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Pensionamento anticipato)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, cui è riconosciuta la qualifica di caregiver, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l’anticipo dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 7.

3. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.

4. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.20
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritto al lavoro)

1. Il caregiver, come individuato dalla presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore caregiver, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l’obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ”di 3,5 punti percentuali”, sono sostituite dalle seguenti: ”di 4,5 punti percentuali”;

b) al comma 67, le parole: ”nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 93 per cento”.

4. All’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ”nella misura del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

Conseguentemente, all’articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.21
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con lo seguente: «caregiver».

3.22
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

Conseguentemente, all’articolo 4, sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

3.24
ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

3.25
RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il secondo grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».

3.26
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.27
SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia» a: «5 febbraio 1992, n. 104,», con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) invalidità;

b) handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) disabilità grave».

3.28
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia», a: «5 febbraio 1992, n. 104,» con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) invalidità;

b) handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) disabilità grave».

3.29
SACCONI

All’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con le seguenti: «invalido, anche per causa di lavoro,».

3.30
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con la seguente: «invalido».

3.31
SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell’assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell’articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965. n. 1124».

3.32
FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell’assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell’articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.33
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell’assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.34
ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni».

3.35
SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.36
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.37
ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore settimanali», con le seguenti: «150 ore mensili».

3.38

ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI
Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore» con le seguenti: «20 ore».

3.39
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. l’assistito presta personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiverfamiliare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all’ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

b) sopprimere i commi 3 e 4.  

3.40
SACCONI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» aggiungere le seguenti: «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.41
ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» inserire le seguenti: «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

3.42
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.43
ANITORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, curatore o amministratore di sostegno».

3.44
CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ”di 3,5 punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: ”di 4,5 punti percentuali”;

b) al comma 67, le parole: ”nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 93 per cento”.

4-quater. All’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ”nella misura del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

3.45
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

3.46
BAROZZINO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 3.

3.47
GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

3.48
PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Sopprimere il comma 3.

3.49
ANITORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, il coniuge o i figli, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito».

3.50
SACCONI

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «fatta eccezione per i genitori», aggiungere le seguenti: «e del coniuge»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il decreto di cui all’articolo 4 disciplina altresì i casi di particolare gravità per i quali è riconosciuta la facoltà di altri familiari lavoratori, diversi dal Prestatore Volontario di Cura, di godere delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3.51
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 3, dopo le parole: «per i genitori», inserire le seguenti: «, per il coniuge, per una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,».

3.52
SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali altresì operano periodicamente gli opportuni controlli sul suo operato» .

3.0.1
RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare”, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto medesimo, in particolare dei seguenti atti:

a) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare”, da svolgere presso il domicilio dell’assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee;

b) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare” e per l’assistito;

c) apposita tessera di riconoscimento come prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare”, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare” stesso».

3.0.2
PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di caregivers familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extra scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata ”Conferenza Stato-regioni”, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregivers familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi per l’impiego».

Art.  4
4.1
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l’articolo.

4.2
GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere l’articolo.

4.3
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l’occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile). – 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

4.100
IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «90» con la seguente: «novanta»;

b) sostituire le parole: «d’intesa» con le seguenti: «di concerto»;

c) dopo le parole: «con decreto», inserire le seguenti: «avente natura non regolamentare»;

d) dopo le parole: «di cui all’articolo 3», inserire le seguenti: «nonché le modalità di manifestazione del consenso da parte dell’assistito».

4.4
RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con il seguente: «30 giorni».

4.5
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone che svolgono l’attività di assistenza e di cura riconosciuta ai sensi dell’articolo 1».

4.6
FAVERO, ANGIONI, D’ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute»,inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «Caragiver familiare».

4.8
ANITORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione dei requisiti il decreto individua le modalità di valutazione e quantificazione della necessità di sostegno intensivo e a lungo termine che ne consentano la graduazione tenuto conto delle patologie, infermità o limitazioni gravi, del correlato impegno assistenziale, del contesto ambientale e dei servizi.».

4.9
RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono individuate le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore volontario di cura alla persona ”caregiver familiare”, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura ed assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

4.10
ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce con decreto l’istituzione di un Fondo speciale destinato a garantire i diritti di cui al comma 1 dell’articolo 3.

1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a complessivi 25 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.11
RIZZOTTI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MANDELLI, ZUFFADA, MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la formazione del prestatore volontario di cura alla persona. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le risorse finanziarie necessarie per alimentare il Fondo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e le modalità con cui enti e associazioni di volontariato, riconosciuti dalla Regione in cui essi hanno sede, possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione di risorse per l’organizzazione di corsi per prestatore volontario di cura della persona. Il decreto definisce altresì i princìpi e i criteri che il Ministero adotta per la valutazione delle richieste e per l’assegnazione delle risorse annualmente disponibili».

4.12
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio dell’assistito di cui all’articolo 3».

4.0.1
ANITORI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell’attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l’Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti ed effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell’adeguamento delle politiche in materia».

4.0.2
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell’attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri incarica l’Istituto Nazionale di Statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell’adeguamento delle politiche in materia».

4.0.3
SACCONI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell’attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell’assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell’attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull’intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.4
ANGIONI, PARENTE, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell’attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell’assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell’attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull’intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.5
FAVERO, D’ADDA, MATTESINI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del Prestatore Volontario di Cura, è istituita, in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dell’assistenza familiare, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del Prestatore Volontario di Cura, da celebrare ogni anno l’ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado campagne d’informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell’attività di cura e di assistenza familiare».

4.0.6
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con l’obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

d) facoltà per i prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme dì copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette «long term care», deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L’attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”.

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.7
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con l’obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L’attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”.

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.8
SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(lncentivazione del part-time)

1. I lavoratori dipendenti cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura di cui all’articolo 3 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2. La richiesta di cui al comma 1 non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro prevedono specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: ”di 3,5 punti percentuali”, sono sostituite dalle seguenti: ”di 4,5 punti percentuali”;

b) al comma 67, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 93 per cento”.

6. All’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ”nella misura del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 93 per cento”».

4.0.9
BAROZZINO, PETRAGLIA

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis.

(Rideterminazione ISEE)

1. Nelle more di un processo di revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel regolamento stesso sono recepite disposizioni volte al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui all’articolo 2-sexies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non autosufficienza;

3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 95, le parole: ”19 per cento”, sono sostituire dalle seguenti: ”21 per cento”».

4.0.10
PETRAGLIA, BAROZZINO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazioni per assistenza alla non autosufficienza)

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

”e-ter) le spese effettivamente sostenute nell’arco dell’anno d’imposta per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all’importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All’articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”24 per cento” sono sostituire dalle seguenti: ”25,5 per cento”».

4.0.11
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l’occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)

1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del p restato re di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi resi dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività dì intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datare di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

d) individuare modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestato re di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

e) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l’attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell’assegno sociale;

f) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette ”long term care”, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno. i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata. in vigore dei provvedimenti legislativi stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

4.0.12
ANITORI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo del Prestatore Volontario di Cura, l’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di Prestatore Volontario di Cura, inserito in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti normativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata ”Conferenza Stato-regioni”, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione del prestatore Volontario di Cura al termine della sua attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi per l’impiego.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni favorisce la stipula di intese e di accordi tra le associazioni, al fine di garantire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale;

b) l’istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell’attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiverfamiliare».

4.0.13
BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D’AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l’obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l’attività di caregiver familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di uno dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1».

 

  

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  N. 2858

Art.  2
2.10 (testo 2)

GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l’equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.».

2.11 (testo 2)
GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista».

2.12 (testo 2)
GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. I parametri per la liquidazione sono utilizzati esclusivamente in sedi di contenzioso.».

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