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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

26 Maggio 2021
in Senato

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2039) VERDUCCI ed altri.  –  Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI.  –  Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri.  –  Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell’artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri.  –  Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Discussione del disegno di legge n. 2218, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente delle Commissioni riunite NENCINI  ricorda che sui disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato. Comunica che è stato assegnato, in sede redigente, ed è all’ordine del giorno il disegno di legge n. 2218, in tema di professioni artistiche e di agenti per lo spettacolo dal vivo.

Il relatore per la 7a Commissione RAMPI (PD) illustra il disegno di legge n. 2218, che riconosce le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra. Viene istituito, presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. Presso il Ministero della cultura sono inoltre istituiti il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. Il disegno di legge disciplina i compensi per gli agenti, i compensi per l’artista e definisce inoltre le caratteristiche dei contratti artistici, le modalità di pagamento degli emolumenti, nonché i vincoli a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, dei festival e delle altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS.

In conclusione propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2218 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127.

Da ultimo, fa presente che, come emerso già nel corso della precedente seduta, sarebbe auspicabile la predisposizione di un testo unificato. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto “Sostegni bis“) contiene alcune disposizioni in tema di previdenza e assistenza del settore dello spettacolo e che il Ministero della cultura è in procinto di presentare un disegno di legge in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio 2021.

La relatrice per la 11a Commissione CATALFO (M5S) si associa alle proposte testé formulate e propone di sollecitare l’invio della documentazione scritta da parte dei rappresentanti dell’INPS intervenuti in audizione lo scorso 18 maggio.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alle Commissioni la proposta di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2218 al seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e quella di conferire ai relatori l’incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

245ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 12,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 24)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) presenta uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), specificando di aver fatto propri i suggerimenti ricevuti per le vie brevi dai Gruppi di maggiore pertinenza rispetto all’oggetto della proposta di direttiva in esame, escludendo invece quelli risultati più estranei alla materia. Fa notare peraltro di aver tenuto conto nella redazione delle premesse di un suggerimento riguardante il tema dell’empowerment femminile, in quanto maggiormente omogeneo ai principi alla base del testo in esame.

La senatrice FEDELI (PD) propone di integrare l’ultimo capoverso delle premesse dello schema di risoluzione con i riferimenti alla paternità, in quanto oggetto di sostegno al pari della maternità, nonché agli investimenti nelle infrastrutture, a partire dai servizi educativi per l’infanzia.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) accede alla proposta, riformulando di conseguenza lo schema di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’opportunità di proporre idonee specificazioni nel testo dell’atto legislativo comunitario, finalizzate a esplicitare che il principio di parità di retribuzione è anche volto alla tutela dei lavoratori di sesso maschile.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ritiene che il contenuto della proposta di direttiva sia adeguato alla finalità indicata dalla senatrice Pizzol. Osserva peraltro che sul piano sostanziale le lavoratrici, in quanto componente più fragile nel mondo del lavoro, risulteranno oggetto di particolare tutela sulla base del complesso delle disposizioni in esame.

Nel fare riferimento ad una specifica proposta già fatta pervenire al relatore e che non risulta accolta nello schema di parere, la senatrice DRAGO (FdI) rileva che le donne risultano particolarmente penalizzate in conseguenza della maternità, che talvolta determina la perdita del posto di lavoro, a fronte di un assetto normativo che, del tutto inadeguato alla valenza sociale della maternità, non garantisce livelli di retribuzione adeguati nei casi di fruizione del congedo parentale. Propone pertanto di integrare lo schema di risoluzione con un’osservazione riguardante la garanzia di un livello retributivo pari ad almeno il 60 per cento nei primi tre anni di età di ciascun figlio.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) richiama l’attenzione sulla questione della differenza del trattamento previdenziale di uomini e donne, che in Italia risulta più ampia rispetto a quella salariale.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) rileva che la proposta di integrazione formulata dalla senatrice Drago è sostanzialmente estranea alla materia oggetto del provvedimento in esame e che andrebbe trattata in una sede specifica. Puntualizza inoltre che la questione della maternità deve essere affrontata tenendo conto altresì della paternità, con la finalità di approntare misure idonee a garantire forme paritarie di accudimento dei figli. Nota infine che la risoluzione del problema della disparità retributiva avrà anche l’effetto di contribuire ad attenuare le disparità sul piano previdenziale.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) riconosce che la parità nelle retribuzioni in un sistema basato sulla contribuzione è necessariamente destinato a limitare le disparità sul piano del sistema previdenziale, che pure, come in altri Stati membri, meriterebbe interventi specifici nel quadro degli interventi finanziati dal Recovery Fund.

La senatrice DRAGO (FdI) fa presente che la fruizione del congedo parentale, già accessibile ai padri, registra uno squilibrio dovuto alle differenze retributive, così che più frequentemente sono le madri a fruire del congedo, allo scopo di limitare la diminuzione del reddito familiare. Chiede quindi che l’inserimento di tale osservazione nello schema di parere possa essere messo ai voti.

La presidente MATRISCIANO osserva che quanto segnalato nell’ultimo capoverso delle premesse di cui allo schema di risoluzione è funzionale a richiamare la necessità di un adeguamento delle legislazione in materia di congedi parentali. Specifica peraltro che la Commissione non potrà che votare sullo schema di risoluzione presentato dal relatore, con le modifiche da questi accolte.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo. Pur esprimendo apprezzamento riguardo all’operato del relatore, ritiene che i suggerimenti del proprio Gruppo, di cui non si è tenuto conto nella redazione dello schema di risoluzione, avrebbero contribuito a migliorarne il testo.

La senatrice DRAGO (FdI), richiamando le considerazioni già espresse, preannuncia l’astensione del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori LAUS (PD) e BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), che ringraziano il relatore per il prezioso lavoro di sintesi.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) giudica lo schema di risoluzione posto in votazione un apprezzabile punto di equilibrio, pur valutando positivamente i rilievi espressi dalle senatrici Drago e Pizzol. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

I senatori ROMANO (M5S)  e CARBONE (IV-PSI) hanno successivamente la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenta del numero legale per deliberare, la presidente MATRISCIANO mette quindi ai voti lo schema di risoluzione presentato dal relatore, come integrato nel corso della seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO

L’11a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che è stato presentato dalla Commissione europea il 10 marzo 2021 e annunciato nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021;

considerato che vi si stabiliscono standard di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori;

osservato che la Commissione europea ha ritenuto che vi sia necessità dell’intervento delle istituzioni dell’Unione per definire un quadro omogeneo rispetto alle misure attualmente eterogenee, di varia efficacia, adottate dagli Stati membri in materia, scarse e frammentarie che determinano disparità e falsano la concorrenza;

premesso che la proposta di direttiva mira a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere, senza peraltro impedire ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore in base a criteri oggettivi, neutri sotto il profilo del genere;

considerato che l’articolo 4 richiede agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di strutture retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e affinché siano sviluppati strumenti o metodologie per valutare e confrontare il valore del lavoro;

rilevate le previsioni concernenti gli obblighi per i datori di lavoro in materia di informazione sui livelli retributivi, anche medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, nonché sui criteri di determinazione dei livelli retributivi e di avanzamento di carriera, di cui agli articoli 5-7;

osservato che ai sensi dell’articolo 11 gli Stati membri sono tenuti a garantire che diritti e obblighi derivanti dalla direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali può essere affidata, a determinate condizioni, l’attuazione della direttiva stessa;

preso atto dell’obbligo di predisporre procedure giudiziarie facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i casi di asserita violazione del principio di parità retributiva;

tenuto conto che è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

rilevato che l’articolo 21 è volto a determinare l’adozione di misure riguardanti il rispetto degli obblighi di parità retributiva anche nell’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni;

osservato che l’articolo 22 dispone che i lavoratori e i loro rappresentanti non possano essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità retributiva;

considerato che al Capo IV è affermata la competenza specifica degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro, e di un organismo nazionale deputato ad attività di monitoraggio e sensibilizzazione sulle questioni oggetto della proposta;

premessa l’opportunità di favorire politiche di empowerment femminile, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di rafforzamento del sistema dei congedi parentali paritari e di sostegno alla maternità anche attraverso infrastrutture per l’infanzia, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione, così come gli strumenti per assicurare lo sviluppo di metodologie idonee ad evitare discriminazioni sul piano della parità salariale.

Si esprimono perplessità con riferimento alla norma di cui all’ultimo periodo dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta, ritenendo che il concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze interpretative e applicative.

Si sottolinea infine l’esigenza di modificare la soglia dei 250 dipendenti prevista dall’articolo 8 della direttiva, abbassandola a 100 dipendenti come, peraltro, già previsto dalla normativa attualmente vigente nell’ordinamento italiano.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 24)

L’11a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che è stato presentato dalla Commissione europea il 10 marzo 2021 e annunciato nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021;

considerato che vi si stabiliscono standard di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori;

osservato che la Commissione europea ha ritenuto che vi sia necessità dell’intervento delle istituzioni dell’Unione per definire un quadro omogeneo rispetto alle misure attualmente eterogenee, di varia efficacia, adottate dagli Stati membri in materia, scarse e frammentarie che determinano disparità e falsano la concorrenza;

premesso che la proposta di direttiva mira a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere, senza peraltro impedire ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore in base a criteri oggettivi, neutri sotto il profilo del genere;

considerato che l’articolo 4 richiede agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di strutture retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e affinché siano sviluppati strumenti o metodologie per valutare e confrontare il valore del lavoro;

rilevate le previsioni concernenti gli obblighi per i datori di lavoro in materia di informazione sui livelli retributivi, anche medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, nonché sui criteri di determinazione dei livelli retributivi e di avanzamento di carriera, di cui agli articoli 5-7;

osservato che ai sensi dell’articolo 11 gli Stati membri sono tenuti a garantire che diritti e obblighi derivanti dalla direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali può essere affidata, a determinate condizioni, l’attuazione della direttiva stessa;

preso atto dell’obbligo di predisporre procedure giudiziarie facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i casi di asserita violazione del principio di parità retributiva;

tenuto conto che è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

rilevato che l’articolo 21 è volto a determinare l’adozione di misure riguardanti il rispetto degli obblighi di parità retributiva anche nell’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni;

osservato che l’articolo 22 dispone che i lavoratori e i loro rappresentanti non possano essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità retributiva;

considerato che al Capo IV è affermata la competenza specifica degli organismi nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro, e di un organismo nazionale deputato ad attività di monitoraggio e sensibilizzazione sulle questioni oggetto della proposta;

premessa l’opportunità di favorire politiche di empowerment femminile, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di rafforzamento del sistema dei congedi parentali paritari e di sostegno alla maternità e paternità, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, a partire dai servizi educativi per l’infanzia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione, così come gli strumenti per assicurare lo sviluppo di metodologie idonee ad evitare discriminazioni sul piano della parità salariale.

Si esprimono perplessità con riferimento alla norma di cui all’ultimo periodo dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta, ritenendo che il concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze interpretative e applicative.

Si sottolinea infine l’esigenza di modificare la soglia dei 250 dipendenti prevista dall’articolo 8 della direttiva, abbassandola a 100 dipendenti come, peraltro, già previsto dalla normativa attualmente vigente nell’ordinamento italiano.

244ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente MATRISCIANO rammenta che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative alla redazione dello schema di risoluzione, che potrà quindi essere oggetto di trattazione nella seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1217) ANASTASI ed altri.  –  Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri.  –  Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente MATRISCIANO constata che non ci sono richieste di intervento in discussione generale. Dà quindi la parola al relatore ROMAGNOLI (M5S), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata all’unanimità.

(1826) Barbara MASINI ed altri.  –  Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) ritiene, in considerazione dell’insufficienza delle risorse finanziarie previste dal provvedimento, che sarebbe più praticabile la via di mettere le medesime risorse a disposizione delle famiglie, consentendo loro di richiedere rimborsi a fronte delle spese sostenute per interventi di sostegno psicologico destinati ai figli.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC), premessa la necessità dell’introduzione della figura dello psicologo scolastico, ritiene tuttavia che le risorse cui fa riferimento il disegno di legge possano essere adeguate al finanziamento di una limitata sperimentazione, mentre il sistema scolastico ha bisogno di essere potenziato per mezzo della presenza stabile della figura dello psicologo.

La presidente MATRISCIANO giudica condivisibile la finalità del provvedimento, rispetto al quale la Commissione dovrebbe con il suo parere garantire un apporto qualificante all’esame svolto dalla Commissione di merito.

La senatrice FEDELI (PD) specifica che le convenzioni con l’ordine degli psicologici stipulate in passato dal Ministero dell’istruzione avevano carattere straordinario, in quanto motivate dalla necessità di interventi urgenti rivolti alla popolazione scolastica in situazioni particolari. Osserva quindi che il contesto attuale, caratterizzato tra l’altro dagli effetti della pandemia da Covid-19, suggerisce piuttosto di mettere a punto un sistema di sostegno psicologico imperniato sulla scuola ma rivolto ai territori, finalizzato al sostegno delle famiglie, oltre che della popolazione scolastica. Suggerisce quindi di avviare le opportune intese con la Presidenza della Commissione di merito al fine di individuare le migliori modalità di interazione riguardo al prosieguo dell’esame del disegno di legge.

Interviene brevemente il relatore FLORIS (FIBP-UDC), il quale ribadisce l’insufficienza del ricorso in forma sperimentale alla professionalità dello psicologo, anche a fronte di fenomeni preoccupanti quali la dispersione scolastica, particolarmente grave in determinate aree.

La presidente MATRISCIANO si riserva di interpellare la Presidenza della 7a Commissione ai fini del migliore approfondimento del testo in esame.

La senatrice DRAGO (FdI) suggerisce il coinvolgimento in merito al disegno di legge in esame della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza.

La presidente MATRISCIANO puntualizza che il coinvolgimento delle varie Commissioni parlamentari nella fase consultiva si radica nell’atto di assegnazione e che non vi è la possibilità di un intervento della Commissione bicamerale nell’iter legislativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

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