10ª Seduta
Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.
La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 900 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.0.10 (testo corretto), pubblicati in allegato.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Intervenendo in replica, e facendo riferimento alle disposizioni in materia di lavoro recate dal decreto-legge in esame, il sottosegretario Rossella ACCOTO richiama le finalità di difesa dell’occupazione e di sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di carattere sia straordinario, sia strutturale. In particolare, pone in evidenza il rifinanziamento della cassa integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria e rammenta le misure relative ai lavoratori della società Alitalia in amministrazione straordinaria, mentre in materia di congedi parentali richiama l’attenzione sulla possibilità di astensione dal lavoro garantita nei casi di sospensione dell’attività didattica destinata ai figli minori di 14 anni.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rileva l’ampliamento delle competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’adozione di misure volte al coordinamento della pluralità di soggetti dotati di competenze in materia di prevenzione, nonché il rafforzamento e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio.
Passando alle questioni trattate nel dibattito, fa presente, in riferimento all’articolo 8, l’equiparazione alla malattia, fino al 31 dicembre 2021, del periodo trascorso in quarantena per i lavoratori del settore privato. Specifica inoltre che gli oneri a carico dell’INPS connessi con la tutela dei lavoratori in quarantena e fragili sono posti a carico dello Stato, nel limite di 663,1 milioni per il 2020 e di 976,7 milioni per il 2021. Segnala quindi che dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’INPS hanno diritto a un rimborso forfettario di 600 euro per gli oneri sostenuti relativamente ai propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione di malattia presso l’INPS, notando che tali misure, di entità congrua e sostenibile, rendono altresì possibile all’INPS il monitoraggio della spesa.
Fa infine presente di condividere la finalità di riconoscere ai lavoratori fragili o inidonei tutele specifiche e ulteriori, pur rilevando la necessità di un’ulteriore valutazione in merito alla fattibilità tecnica e finanziaria.
Interviene quindi in replica per gli aspetti di competenza della 6a Commissione il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia in premessa la rilevanza dei numerosi interventi di natura fiscale. Con riferimento specifico agli articoli 1, 2 e 3 chiarisce che l’intendimento del Governo era quello di favorire una progressiva ripresa dell’attività di riscossione, anche nel rispetto degli indirizzi formulati dalle Commissioni congiunte 6a e VI, come nel caso dell’estensione da 60 a 150 giorni del termine delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Assicura comunque che le varie proposte emendative verranno attentamente esaminate, distinguendo tuttavia tra quelle onerose, per le quali andranno individuate le relative coperture, e quelle non onerose
Circa l’articolo 6, di semplificazione della disciplina del patent box, riconosce i possibili problemi interpretativi posti dall’attuale formulazione della norma, soprattutto con riferimento alla dichiarazione dei redditi di impresa per il periodo di imposta 2020, e anticipa quindi la necessità di un intervento correttivo.
Evidenzia quindi i commi da 7 a 12 dell’articolo 5, che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, tema sul quale erano emerse numerose problematiche. In proposito garantisce che eventuali, ulteriori proposte saranno valutate dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento.
La PRESIDENTE avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi nella seduta già convocata per giovedì 18 alle ore 13,30, compatibilmente con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo odierna e dei rispettivi impegni legati all’esame dei documenti di bilancio.
Prendono atto le Commissioni riunite
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 2 novembre scorso, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti di Confcommercio, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.
Prendono atto le Commissioni riunite.
La seduta termina alle ore 14,20.
13ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI
La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE REFERENTE
(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre.
Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Piarulli ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/2318/1/7e 11 e agli emendamenti 1.2. 1.4. 1.5. 1.0.8. 1.0.9. 3.0.1 e 4.1
Dopo aver ricordato l’iter finora svolto, chiede se vi siano interventi in discussione generale.
Alla senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) che ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 1231, la cui discussione è stata congiunta a quella dei disegni di legge nn. 2039, 2090, 2127 e 2218 e i cui contenuti tuttavia non sono confluiti nel testo unificato presentato per quelle iniziative, e che rammenta di avere pertanto presentato emendamenti al richiamato testo unificato, risponde il PRESIDENTE.
Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il senatore RAMPI (PD), relatore per la 7a Commissione, e la senatrice CATALFO (M5S), relatrice per la 11a Commissione, rinunciano a svolgere la replicata.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto del 9 novembre e propone di iniziare con l’illustrazione degli emendamenti.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’emendamento 1.2 volto a inserire tra i principi e i criteri direttivi di delega quello di riequilibrio di genere. L’emendamento 1.4 interviene in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche, un settore i cui problemi sono stati acuiti dalla situazione epidemiologica da Covid 19; si propone di interviene sui requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico: occorre infatti a suo giudizio evitare ogni commistione con dinamiche politiche e stabilire modalità di selezione con procedure pubbliche e trasparenti; si prevedono inoltre principi volti ad eliminare possibili conflitti di interesse. Tra i criteri di delega vi è quello volto a istituire un Registro nazionale dei materiali scenici, spesso di grande pregio. La lettera f) dell’emendamento 1.4 prevede il proseguimento del percorso di risanamento di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle Fondazioni, misure di salvaguardia a favore della funzione sociale, del valore culturale e dell’impronta pubblicistica delle Fondazioni e dispone al contempo l’abrogazione di una disposizione del decreto-legge n. 113 del 2016 che prevedeva una misura penalizzante per le Fondazioni che non avessero completato il proprio percorso di risanamento. Al riguardo sottolinea l’importanza di sostenere l’opera lirica, la musica sinfonica e il balletto, attività ed espressioni artistiche fondamentali in termini di diplomazia culturale e per promuovere l’Italia nel mondo. L’emendamento 1.5 interviene dettando principi e criteri direttivi concernenti il riparto dei contributi statali a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche e prevede una premialità nei casi di presenza in organico di un corpo di ballo stabile, promuovendo così la valorizzazione dei talenti. Illustra infine l’emendamento 1.0.8 volto a riconoscere il ruolo dei “Live club“, luoghi capaci di dare linfa vitale alla creatività, all’innovazione e alla sperimentazione in ambito musicale, come dimostrato dal recente ed eclatante successo dei Maneskin.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per ritirare l’emendamento 1.0.6, segnalando che esso rappresenta una versione incompleta della proposta di modifica presentata con l’emendamento 1.0.5.
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, compresi i premissivi e gli aggiuntivi, si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all’articolo 2, compresi gli aggiuntivi.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’emendamento 3.0.1 che propone di istituire il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, che potrà costituire un’utile sede per la verifica dell’efficacia delle politiche di settore; tale proposta è frutto di un lavoro molto approfondito svolto nell’altro ramo del Parlamento, con lo svolgimento di una indagine conoscitiva delle Commissioni riunite VII e XI, in particolare dalla onorevole Carbonaro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.
Il PRESIDENTE avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Su richiesta della senatrice MONTEVECCHI (M5S) e dopo un breve intervento del relatore per la 7a Commissione, senatore RAMPI (PD), il PRESIDENTE chiarisce che l’illustrazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo è rinviata ad altra seduta.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
275ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)
Ha la parola per illustrare gli aspetti di competenza il relatore CARBONE (IV-PSI), il quale dà conto dell’articolo 4 del decreto-legge in esame, che dispone la proroga di un termine nell’ambito della disciplina delle domande relative all’assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.
In conclusione propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere del relatore.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) espone i contenuti dello schema di regolamento in esame, recante la disciplina relativa al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021.
In riferimento al Titolo I, segnala innanzitutto gli articoli da 1 a 3, che istituiscono il ruolo del personale dell’Agenzia, distinto nelle aree “manageriale e alte professionalità” e “operativa”, mentre gli articoli da 4 a 7 delineano dettagliatamente gli ambiti di attività dei diversi segmenti professionali.
Passa quindi al Titolo II, riguardante la disciplina delle assunzioni e i requisiti dei candidati ai vari profili, nonché le procedure per il passaggio dall’Area operativa all’Area manageriale e alte professionalità e l’inquadramento del personale, già appartenente a pubbliche amministrazioni, assunto a tempo determinato.
Dopo aver dato conto degli obblighi e dei divieti concernenti il personale recati dal Titolo III, riferisce in ordine al Titolo IV, il quale dispone in materia di orario di lavoro, anche in relazione al lavoro straordinario, alla flessibilità, alla banca delle ore e alla banca del tempo.
Segnala successivamente il Titolo V, recante la disciplina relativa a congedi, aspettative, assenze, accertamenti, rimborsi e indennizzi, il Titolo VI, che prevede la programmazione di iniziative volte all’inserimento, alla formazione e allo sviluppo professionale, il Titolo VII, volto a disciplinare il sistema di valutazione interno, e il Titolo VIII, contenente le disposizioni riguardanti gli avanzamenti.
Dopo essersi soffermato sulle disposizioni di cui al Titolo IX, concernenti assegnazioni, trasferimenti, incarichi e distacchi, anche relativamente all’attribuzione delle posizioni organizzative di carattere manageriale, segnala i titoli X, XI e XII, riguardanti rispettivamente le sanzioni disciplinari, le cause estintive del rapporto d’impiego e l’acquisizione del personale a contratto e di quello proveniente da altri enti.
Richiama poi l’attenzione sul Titolo XIII, contenente le disposizioni in materia di trattamento economico, basate sul rinvio alle pertinenti disposizioni del regolamento del personale della Banca d’Italia.
Richiama infine i titoli XIV e XV, recanti disposizioni transitorie, varie e finali.
La presidente MATRISCIANO specifica che il termine per l’approvazione del parere è posto a martedì 30 novembre. Informa quindi che la 1a Commissione ha trasmesso osservazioni non ostative.
Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) segnala il carattere di urgenza dello schema di regolamento in esame, necessario alla tutela della sicurezza nazionale.
La presidente MATRISCIANO rileva la sussistenza di tempi congrui per il confronto delle diverse componenti politiche con il relatore ai fini della definizione della proposta di parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
276ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La presidente MATRISCIANO, nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, avverte che i rapporti sul disegno di legge di bilancio nonché sulle tabelle di competenza andranno trasmessi alla 5a Commissione permanente entro martedì 23 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Commissione.
Riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio il relatore ROMANO (M5S), il quale segnala innanzitutto che l’articolo 2 reca uno stanziamento di 8 miliardi per la riduzione della pressione fiscale, che l’articolo 20 incrementa il limite di spesa per il reddito di cittadinanza e che l’articolo 21 reca alcune modifiche alla disciplina di tale istituto.
Dà successivamente conto degli articoli da 23 a 26, relativi alla possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico, all’istituzione di un fondo per l’uscita anticipata dal lavoro, all’APE sociale e alla proroga dell’istituto “Opzione donna”.
Rileva poi che l’articolo 27 reca misure di perequazione pensionistica relative al personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che l’articolo 28 estende, relativamente ai dipendenti della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria il criterio di calcolo della quota retributiva già operante per il personale militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’ex Corpo forestale dello Stato.
Dopo aver notato che l’articolo 29 opera il trasferimento della gestione pensionistica relativa ai giornalisti dipendenti dall’INPGI all’INPS, osserva che l’articolo 30 opera uno sgravio contributivo per le assunzioni di alcune categorie di lavoratori effettuate negli anni 2021 e 2022 con contratto a tempo indeterminato, oltre a prevedere un fondo per l’integrazione salariale in deroga volto a fronteggiare l’impatto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Fa quindi presente che l’articolo 33 pone a regime gli istituti del congedo di paternità obbligatorio e di quello facoltativo, mentre l’articolo 35 riconosce uno sgravio per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri.
Segnala gli articoli 36 e 37, volti rispettivamente all’incremento della dotazione del fondo per il sostegno della parità salariale di genere e all’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere.
Dopo aver fatto riferimento alla definizione dell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali operato dall’articolo 43, specifica che l’articolo 48 incrementa la dotazione di un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riordino e alla ridefinizione delle politiche relative alla disabilità.
Richiama poi l’attenzione sul complesso di modifiche della disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale recato dagli articoli da 52 a 65, nonché sugli articoli da 66 a 71 e 75, operanti modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di integrazione salariale dell’INPS.
Specificato che l’articolo 72 modifica la disciplina del contratto di espansione, osserva che l’articolo 74 estende all’ambito della pesca l’istituto della prestazione di integrazione salariale cosiddetto CISOA, mentre gli articoli 76 e 77 modificano rispettivamente la disciplina del trattamento di disoccupazione NASpI e la disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Rileva quindi che l’articolo 78 eleva nella misura di tre mesi la durata dell’indennità di maternità relativa a determinate categorie e che l’articolo 79 interviene sulla materia dei fondi paritetici interprofessionali.
Dopo aver dato conto degli articoli 81 e 82, recanti misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, passa agli articoli 83 e 84, i quali prevedono un’estensione dell’ambito del programma nazionale “Garanzia di occupabilità dei lavoratori giovani”, nonché all’articolo 85, riguardante le cooperative di lavoratori.
Rileva quindi che l’articolo 115 istituisce il fondo per il sostegno economico temporaneo, concernente le attività di produzione e realizzazione di spettacoli e che l’articolo 161 prevede la proroga di uno sgravio contributivo previsto per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Segnala successivamente gli articoli da 182 a 186, recanti una serie di disposizioni riguardanti il pubblico impiego.
Richiama poi l’attenzione sugli stanziamenti per gli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego di cui all’articolo 22.
Nota quindi che l’articolo 38 concerne l’adozione di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e che l’articolo 50 reca una dotazione per il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, mentre l’articolo 87 prevede l’istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
Rileva l’incremento dell’unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa al contrasto al lavoro nero e irregolare e alla prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, nonché l’incremento delle risorse per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e, a decorrere dal 2022, del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) esprime apprezzamento per l’utile ed efficace sintesi operata dal relatore.
Dopo un dibattito, si conviene di fissare a lunedì 22 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. Entro il medesimo termine, ciascun senatore potrà far pervenire per le vie brevi al relatore osservazioni e spunti che potranno essere inclusi nei rapporti da trasmettere alla Commissione bilancio.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 17 novembre, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9.
11ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.9 (testo 2), 1.0.17 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 5.55 (testo 2), 5.0.54 (testo 2), 5.0.76 (testo 2), 5.0.98 (testo 2) e 13.59 (testo 2), pubblicate in allegato.
Comunica altresì che l’emendamento 5.0.60 è firmato solo dal senatore Carbone.
Dà quindi conto delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento dei seguenti emendamenti: 1.0.1, 2.0.2, 5.47, 5.86, 5.90, 5.91, 5.93, 5.94, 5.0.9, 5.0.41, 5.0.42, 5.0.17, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.60, 5.0.74, 5.0.75, 5.0.86, 5.0.90, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.23, 6.0.25, 6.0.26, 6.0.29, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.16, 7.0.24, 7.0.26, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.37, 7.0.36, 7.0.44, 8.0.2, 8.0.3, 10.0.1, 11.0.8, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.25, 12.0.32, 12.0.33, 12.0.34, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.38, 12.0.40, 12.0.45, 12.0.47, 12.0.48, 12.0.49, 12.0.53, 13.113, 13.123, 13.126, 13.127, 13.0.30, 14.4, 14.5, 14.0.1, 14.0.2, 15.0.2, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 16.0.14, 16.0.15, 16.0.29, 16.0.31, 16.0.35, 16.0.36 e 16.0.47.
Si riserva poi un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 5.95, 5.111, 5.133, 12.0.24 e 12.0.52.
Avverte infine che, per accordo unanime dei Gruppi, nella giornata odierna saranno indicati alla Presidenza gli emendamenti a carattere prioritario per l’esame della prossima settimana. I Gruppi potranno, contestualmente a tale segnalazione, preannunciare anche il ritiro e l’eventuale trasformazione di ordini del giorno dei restanti emendamenti.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il senatore DE BERTOLDI (FdI), denunciando le innumerevoli violazioni di norme di rango costituzionale e primario che stanno caratterizzando l’attuale legislatura, contesta il rigore che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 12.0.49, molto rilevante politicamente, in materia di incentivi del Jobs Act per la promozione di forme di lavoro stabile. A suo giudizio, la valutazione non dovrebbe essere influenzata in alcun modo da elementi esterni, anche in caso di eventuali sentenze in materia della Corte costituzionale, in quanto il Parlamento deve poter svolgere appieno la propria facoltà legislativa. Chiede, quindi, una riconsiderazione del giudizio espresso.
In conclusione segnala che il proprio Gruppo, che pure è intenzionato ad assumere un atteggiamento propositivo, non è stato consultato in merito ai criteri di identificazione degli emendamenti prioritari. Sollecita un cambio di atteggiamento della maggioranza, pena una opposizione molto forte nel prosieguo dei lavori.
Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) segnala l’emendamento 7.0.44, che interviene in materia di logistica, evidenziando l’importanza della materia dei trasporti eccezionali in tempi di ripresa economica e costruzione e manutenzione di grandi infrastrutture.
Il PRESIDENTE delinea i criteri generali che hanno portato alla dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia e prende atto delle segnalazioni dei senatori, che invita comunque a trasmettere alla Presidenza eventuali richieste motivate di un supplemento di esame su un ristrettissimo numero di proposte, dichiarando la disponibilità a rivedere il giudizio espresso.
In merito all’emendamento indicato dal senatore Bagnai, riconosce le numerose problematiche che interessano il settore dei trasporti eccezionali, che, stante l’assenza di tracciati dedicati, affronta innumerevoli adempimenti burocratici e ingenti costi.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma all’emendamento 10.2.
Il PRESIDENTE prende atto.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) chiede informazioni in merito alla tempistica degli adempimenti indicati dalla Presidenza.
Il PRESIDENTE conferma che gli emendamenti prioritari, nel numero indicativo di 300 rispetto ai circa 900 presentati, potranno essere individuati dai Gruppi nel rispetto della loro proporzione numerica in Assemblea, e comunicati alla Presidenza entro la giornata odierna.
Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) domanda quando si riuniranno nuovamente le Commissioni.
Il PRESIDENTE anticipa che la prossima seduta potrebbe essere convocata per mercoledì 24.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2426
Art. 1
1.9 (testo 2)Salvini, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Grassi, Bergesio, Alessandrini, Rufa, De Vecchis, Pizzol
“font-size:medium”>Al comma 1, sostituire le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell’unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.0.17 (testo 2)
Bagnai, Siri, Montani, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
7. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
9. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
11. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell’agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Art. 3
3.0.3 (testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto;
d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.
2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.
Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del temporary framework che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.
Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo, comma 13, del presente decreto.»
Art. 5
5.55 (testo 2)
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
“7-ter. A decorrere dall’anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell’applicazione della deduzione, per un credito d’imposta di importo pari al 24 per cento dell’importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.
13-ter. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “1 milione” sono sostituite dalle parole “2 milioni”.
13-quater. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “cloud computing” inserire le seguenti “nonché ai servizi connessi all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).
13-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 13-ter e 13-quater, valutati in 92,75 milioni di euro per l’anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l’anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l’anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l’anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»
5.0.54 (testo 2)
Faraone, Marino
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riscossione TARI)
1. A decorrere dall’annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell’ambito della potestà regolamentare generale di cui all’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l’imposta di cui dall’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell’importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall’impresa fornitrice dell’energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all’art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all’erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.
5.0.76 (testo 2)
Croatti, Puglia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Esenzione imposta municipale propria e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, nonché per gli immobili e le relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività. L’imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.
2. All’ultimo periodo dell’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2021”. A tale fine è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l’anno 2021.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l’anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari 240.650.000 di euro per l’anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.98 (testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)
1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell’esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l’intero importo delle spettanze dovute.
2. Per l’attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l’anno 2022 denominato “Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi”, finalizzato all’erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l’erogazione in un’unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell’inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l’erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 13
13.59 (testo 2)
Lucidi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) inserire la seguente:
“d-bis) all’articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell’unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l’esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell’orario di lavoro.».”;
b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole “previa definizione dei criteri identificativi“.
Conseguentemente,
all’allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:
“13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.“.