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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Gennaio17/ 2023

21ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di AGENAS, il dottor Domenico Mantoan, direttore generale, e la dottoressa Silvia Crisalli, dirigente.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, l’eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tale argomento o che sarà richiesta dalla Segreteria della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di AGENAS

Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell’indagine conoscitiva.

Il dottor MANTOAN ha quindi la parola.

Intervengono successivamente il presidente ZAFFINI (FdI), il senatore MAGNI (Misto-AVS), la senatrice ZAMPA (PD-IDP), i senatori MAZZELLA (M5S) e ZULLO (FdI) e la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), ai quali replica il dottor MANTOAN.

Intervengono quindi il presidente ZAFFINI (FdI), le senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az) e PIRRO (M5S) e il senatore ZULLO (FdI).

Ha quindi nuovamente la parola il dottor MANTOAN.

Seguono ulteriori interventi del presidente ZAFFINI (FdI) e delle senatrici ZAMPA (PD-IDP) e FURLAN (PD-IDP).

Il PRESIDENTE conclude l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.


20ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Per quanto riguarda i profili di competenza, la relatrice LEONARDI (FdI) menziona in primo luogo l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame, recante una norma d’interpretazione autentica riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 concerne anche i titolari dei due uffici, ferma restando la durata massima degli incarichi dirigenziali in base alla disciplina generale.

Il successivo comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

Inoltre, gli articoli 1 e 5 recano misure di semplificazione procedurale per interventi relativi, rispettivamente, agli eventi sismici dell’aprile 2009 in Abruzzo e agli eventi alluvionali del settembre 2022 nelle Marche.

L’articolo 2 modifica la procedura per la nomina del Commissario straordinario per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati da una serie di eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e individua nel medesimo Commissario, per le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, il commissario ad acta.

Il comma 1 dell’articolo 4 dispone in ordine al finanziamento del fondo regionale di protezione civile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) rileva che la 4a Commissione non ha ancora espresso le proprie osservazioni sull’Atto del Governo in esame.

Il presidente ZAFFINI fa rilevare che, essendo in imminente scadenza il termine per l’espressione del parere, la Commissione è comunque in condizione di procedere.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) osserva che le tabelle di cui allo schema di decreto legislativo in esame prevedono limiti alla presenza di sostanze inquinanti meno stringenti di quelli disposti dalla regione Veneto. Pertanto, il suo Gruppo valuterebbe negativamente una proposta di parere priva di richiami all’esigenza di un adeguamento conseguente dello schema di decreto legislativo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottolinea l’adeguatezza dei limiti previsti dalla disciplina della regione Veneto, come emerso dalle audizioni, considerato l’obiettivo tendenziale della fissazione di livelli limite pari a zero. Risulta inoltre fondamentale prevedere il massimo impegno nei confronti del monitoraggio sulla presenza e sugli effetti dei PFAS.

Il relatore ZULLO (FdI) chiarisce che il provvedimento in esame è conseguente alla stringente disciplina posta dalla direttiva europea. L’articolo 24 reca disposizioni adeguate alla necessità di monitoraggio richiamata dal senatore Magni, per cui inserire ulteriori disposizioni in materia sarebbe ridondante e contrario al bisogno di semplificazione normativa.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto anche tenendo conto delle osservazioni contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.

Il senatore MAZZELLA (M5S) osserva che, relativamente ai valori limite, l’Atto in esame non comporta alcun miglioramento rispetto alla disciplina della regione Veneto e in generale non è adeguato rispetto al principio di precauzione. Le disposizioni sull’invarianza finanziaria sono inoltre ostative riguardo all’effettuazione di controlli efficaci.

Esprime di conseguenza l’orientamento contrario del proprio Gruppo nei confronti dello schema di parere del relatore e presenta, come primo firmatario, uno schema di parere alternativo (pubblicato in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere alternativo presentato dal senatore Mazzella.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

La relatrice LEONARDI (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sugli aspetti di competenza il senatore ZULLO (FdI), il quale nota innanzitutto che l’articolo 5 del decreto-legge in esame modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e sull’esclusione della medesima responsabilità. La lettera a) del comma 1 introduce una nuova fattispecie per la quale il giudice dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario. La disposizione concerne l’ipotesi di attività svolta in uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. La successiva lettera b) esclude che le sanzioni interdittive siano applicatequalora esse pregiudichino la continuità dell’attività svolta in stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale e l’ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati, oltre a porre la definizione di modello idoneo. La lettera c) prevede una disposizione analoga a quella di cui alla lettera a) per il caso di applicazione in via cautelare di una misura interdittiva che possa pregiudicare l’attività. La lettera d) concerne i sequestri preventivi rispetto alla confisca di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o di strutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva.

L’articolo 6 prevede per i casi di sequestri penali che l’attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario. Ai fini del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente, prevede che il giudice detti le relative prescrizioni. È esclusa la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica o per la salute o la sicurezza dei lavoratori. Il giudice può tuttavia autorizzare la prosecuzione dell’attività qualora, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano state adottate misure idonee al bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, salvaguardia dell’occupazione, tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.

L’articolo 7 prevede un’esclusione di punibilità riguardo l’esecuzione di un provvedimento che autorizzi la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L’articolo 8 concerne l’ambito temporale della norma di esclusione di punibilità per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto. Tale stabilimento è oggetto anche dell’articolo 1, relativo al finanziamento della continuità produttiva.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede chiarimenti in ordine all’articolo 7, in materia di esclusione di punibilità.

Il presidente ZAFFINI invita a evitare che la discussione generale consista in interlocuzioni con relatore e Governo su aspetti specifici, particolarmente nel caso di materie non di stretta competenza della Commissione.

Il relatore ZULLO (FdI) considera congrua la previsione di cui all’articolo 7, relativa a casi di condotte aderenti alle prescrizioni dei provvedimenti di autorizzazione dell’attività di stabilimenti industriali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati all’art. 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127;

visto il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riguardo alla definizione del valore massimo ammissibile delle deroghe di cui all’articolo 16 del decreto, si segnala l’opportunità di valutare il coordinamento dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, atteso che il comma 1 dispone che le deroghe ai valori parametro possano essere stabilite fino a un valore massimo ammissibile definito “sulla base dei criteri di cui al comma 3“, mentre il comma 3 non fa alcun cenno ai criteri anzidetti, limitandosi a prevedere che tale valore massimo sia stabilito con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma.

Con riferimento al periodo “o un relativo alla condizione dell’acqua…”, riportato all’articolo 2, comma 2, lettere bb), si invita a eliminare la parola “un”.

All’articolo 5, comma 1, lettera d), dopo la parola “consumo” si suggerisce di inserire la parola “umano”; inoltre, alla lettera e) dello stesso comma, si consideri l’opportunità di sostituire l’espressione “nel punto di consegna” con la locuzione “nel punto di utenza della casa dell’acqua”.

All’articolo 11, comma 5, dopo le parole: “per l’espletamento degli obblighi di cui al comma”, si segnala altresì l’opportunità di inserire la seguente: “4”.

Con riguardo al comma 1, lettera b) dell’articolo 23, si suggerisce di aggiungere all’inizio del periodo la parola “il”.

Nell’Allegato I Parte B, con riferimento al “Clorito”, dopo il periodo “Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026” si valuti l’opportunità di aggiungere il seguente: “per quelli che non utilizzano il diossido di cloro”. Nello stesso Allegato I, Parte B, si suggerisce inoltre di prevedere che i Cianuri – da definire in tale ambito preferibilmente come “Cianuri totali – siano analizzati secondo il metodo descritto nel Rapporto ISTISAN 07/31.

Infine, nell’Allegato I Parte C, tabella C2, dopo le parole: “Parametri indicatori raccomandati” si invita a inserire le seguenti: “come valori indicativi”.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 10 Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

premesso che:

il provvedimento all’esame, sulla base dei principi e criteri espressi nella delega contenuta all’articolo 21 della Legge di delegazione europea n. 127 del 2022 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

gli obiettivi del provvedimento, indicati all’articolo 1, sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano;

l’articolo 4 stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare e, in ogni caso, tali requisiti, elencati nell’Allegato I, Parti A, B e D (parametri microbiologici, chimici e parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici) non possono avere l’effetto di consentire un deterioramento della qualità esistente delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all’uso potabile;

la predetta Direttiva fissa valori di parametro per nuovi elementi, tra i quali il Bisfenolo A, il Clorato e il Clorito, gli Acidi Aloacetici, la Microcistina-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) totale e somma di PFAS e l’Uranio; per tali sostanze come per altre, il cosiddetto effetto cocktail, relativo a sostanze tossiche e/o cangerogene e/o mutagine e con azione di interferenza endocrina, se anche rilevate singolarmente entro le concentrazioni previste dalla nuova Direttiva, possono tra loro realizzare effetti di sinergia e amplificazione tali da configurare rischio per la salute umana;

l’allegato I, parte B, dello schema di decreto si indica per il bisfenolo A valore di parametro 2,5 μg/l, per la Microcistina-LR valore di parametro 1,0 μg/l, i PFAS totale valore di parametro 0,50 μg/l e somma di PFAS valore di parametro 0,10 μg/l e per l’Uranio valore di parametro 30 μg/l; qualora venissero riscontrati valori superiori allo zero per il Bisfenolo A, la Microcistina-LR, i PFAS e l’Uranio, le acque in questione dovranno essere considerate come inadatte all’uso umano e si dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per il loro disinquinamento e protezione;

il considerando 7 della Direttiva (UE) 2020/2184 rileva che, per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre un meccanismo dell’elenco di controllo;

il successivo considerando 17 della predetta Direttiva europea rappresenta inoltre che gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione come nel caso dell’arsenico, o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto riguarda l’aumento improvviso della concentrazione di un parametro specifico nelle acque non trattate;

nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell’elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana;

l’articolo 17 del provvedimento all’esame prescrive che le Regioni e le Province autonome adottino le misure necessarie “per migliorare l’accesso” di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare i gruppi vulnerabili e gli emarginati, gli utenti che versano in condizioni di documentato disagio economico-sociale; a riguardo, tra le diverse azioni che le Regioni e le Province autonome sono tenute a porre in essere si rileva anche la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

come riportato nel considerando 33 della Direttiva, la Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull’iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli Stati membri a garantire l’accesso a un livello minimo di erogazione idrica “a tutti i cittadini”, in conformità alle raccomandazioni dell’OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l’accesso all’acqua […] e a estenderlo all’intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]»;

con riferimento agli aspetti relativi all’accesso all’acqua, secondo la Direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare;

all’articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria sulle disposizioni complessivo dello schema di decreto, ad eccezione dell’articolo 19, commi 1, lettera b) e 2, disponendo che dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

valutato che

l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano rappresenta un importante passo avanti nella direzione della protezione del consumatore e della corretta gestione della filiera idro-potabile in tutte le sue fasi;

appare condivisibile l’adozione di misure di controllo e gestione per ogni fase della filiera di fornitura dell’acqua e appare altresì rilevante, in quest’ambito, l’estensione esplicita alle reti interne degli edifici;

tuttavia, considerato che

in via preliminare sarebbe opportuno valutare l’inserimento diretto nello schema di decreto di un richiamo al principio di precauzione comunitario come inserito nell’articolo 7 del regolamento europeo n. 178/2002 che tutela la salubrità degli alimenti umani;

nell’ambito dell’individuazione dei valori di parametro per nuovi elementi sarebbe stato necessario fissare il valore limite più basso possibile per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR e altresì di fissare, il valore limite più basso possibile per PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e i suoi isomeri e comunque, non superiore a quello fissato dalla regione Veneto nel 2017 (Delibera Giunta regionale n. 1590 del 3 ottobre 2017) in quanto sono sostanze tossiche, dotate di azione di interferenza endocrina, cancerogene, mutagene e i PFAS hanno anche attività immunotossica e neurotossica, particolarmente nell’età evolutiva;

per l’Uranio in considerazione della sua presenza ubiquitaria nell’ambiente naturale- in quanto si ritiene accettabile e solo temporaneamente, un limite e/o uguale a 30 microgrammi/litro;

l’articolo 24 dello schema di parere prevede che le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’Allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. Sarebbe opportuno valutare una data più vicina in modo da poter intervenire in modo appropriato nel caso in cui ci siano dei valori di parametro non corrispondenti;

in Danimarca nel giugno 2021 sono stati ristretti i limiti per l’acqua potabile a 2 nanogrammi/litro come sommatoria di 4 PFAS, mentre il Veneto ha attualmente come limite 390 nanogrammi/litro come somma di PFAS e 90 nanogrammi/litro per la sommatoria di PFOS e PFOA;

all’articolo 11, commi 4 e 5 sono indicati per la fissazione degli standard dei materiali filtranti, reagenti chimici, da impiegare nel trattamento delle acque e sono stati introdotti termini eccessivamente procastinatori (12 gennaio 2036) per quanto riguarda la conformità delle predette strumentazioni al disposto dello schema di decreto; ciò peraltro, contrasta nel successivo comma 5 dove è indicato come termine il 12 gennaio 2026 e ciò farebbe pensare, peraltro, a un possibile refuso nel comma 4 citato;

l’invarianza finanziaria non appare adeguatamente supportata da analitiche argomentazioni nonostante vi siano nuovi e diffusi adempimenti in capo a tutti i soggetti coinvolti, soprattutto agli enti di governo dei servizi idrici che, occorre ricordarlo, sono comunque organismi di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato oppure in capo alle regioni e finanche a proprietari o amministratori di immobili di grandi dimensioni ad uso pubblico;

in riferimento alle informazioni da rendere al pubblico e all’obbligo per i gestori di fornire ai consumatori numerose informazioni, andrebbe escluso con chiarezza che gli oneri ricadano sugli utenti finali ovvero sui consumatori già in sofferenza per la fornitura elettrica e del gas;

sarebbe stato auspicabile contenere l’eccessiva regionalizzazione delle misure necessarie per affrontare la questione relativa all’accesso all’acqua da parte di tutti i cittadini, per contribuire all’attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua», onde evitare la sperequazione esistente nel territorio nazionale ed eliminando le discriminazioni esistenti anche negli insediamenti informali;

non appare sufficientemente chiara o comunque scevra da qualsiasi dubbio la necessità di garantire un accesso all’acqua universale ed economicamente sostenibile, laddove nel provvedimento in esame si fa riferimento alla generica indicazione di “migliorarne l’accesso”, come peraltro già rilevato proprio in sede di esame della stessa direttiva europea, con una lettera aperta dal Movimento Europeo per l’Acqua EWM e, comunque, il tema sensibile dell’accesso all’acqua pubblica avrebbe avrebbe dovuto contemplare il coinvolgimento dei Forum e Comitati sull’acqua bene comune;

per garantire un accesso all’acqua universale ed economicamente sostenibile avrebbero dovuto essere indicati i quantitativi minimi giornalieri; sul punto la normativa italiana, grazie alla pressione dei movimenti per il diritto all’acqua, con il DPCM del 29/08/2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato), avevano tradotto la determinazione dell’OMS sul quantitativo minimo giornaliero per i bisogni essenziali e di tutela della salute, fissandolo a 50 lt. per abitante al giorno, criterio ripreso dalla regolamentazione ARERA; tuttavia proprio il provvedimento all’esame sarebbe stata l’occasione utile ed idonea per normare in via principale i quantitativi minimi, fissandoli in misura più congrua;

sarebbe opportuno valutare un cambiamento delle modalità dell’effettuazione delle analisi delle acque e dei corpi ricettivi da un sistema tabellare a un sistema di controllo ad ampio spettro dei campioni d’acqua (modalità untarget), finalizzato all’individuazione di ogni sostanza chimica o di sintesi disciolta nelle acque e ciò al fine di garantire una piena e concreta applicazione del principio di precauzione.

esprime parere contrario

19ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

Il presidente ZAFFINI (FdI) avverte che la documentazione riferita all’esame dell’atto del Governo n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, consegnata nell’ambito della seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(463) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione )

Dopo aver riepilogato le motivazioni alla base dell’emanazione del decreto-legge n. 4, il relatore SATTA (FdI) si sofferma sull’articolo 1, che, intervenendo sull’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018, ha posto al 30 aprile 2023 il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano a loro carico.

L’articolo 2 individua nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore del provvedimento.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) suggerisce al Governo di valutare l’adozione di misure di carattere strutturale, idonee a superare le difficoltà alla base dell’emanazione del provvedimento in esame. In particolare appare necessaria una migliore programmazione della spesa per dispositivi medici da parte delle regioni e risulta da affrontare il tema della differenza dei prezzi praticati dai fornitori nei confronti delle diverse regioni.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) riconosce che il decreto-legge in esame risponde all’esigenza di superare i contenziosi in atto tra le amministrazioni regionali e le imprese fornitrici di dispositivi medici. Tuttavia è urgente individuare modalità idonee alla programmazione della spesa al fine di prevenire il determinarsi dell’indebitamento, mentre a monte sussiste una generale insufficienza delle risorse a disposizione del sistema sanitario. La situazione alla base dell’emanazione del decreto-legge n. 4 è tale inoltre da determinare il rischio di delocalizzazione delle produzioni di dispositivi medici; è pertanto opportuno un approfondimento di carattere generale sulla materia.

Il presidente ZAFFINI (FdI) riepiloga le dinamiche che hanno determinato le condizioni alla base della necessità del decreto-legge in esame, caratterizzate da un ampio contenzioso e dal verificarsi di un’emergenza finanziaria di notevole portata, superiore ai 2 miliardi. Pertanto è condivisibile la scelta del Governo di avviare al più presto una serie di confronti per individuare soluzioni stabili alla questione della spesa per dispositivi medici, la cui attuale disciplina prevede un limite tra i più bassi in Europa.

Il senatore ZULLO (FdI) pone in evidenza l’effetto distorsivo sui rapporti tra l’amministrazione pubblica e i fornitori determinato dalla disciplina sulla spesa per dispositivi medici, tale da determinare gravi difficoltà alle imprese, spesso poste nelle condizioni di non interrompere le forniture, a fronte di condizioni svantaggiose. E’ pertanto attuale il rischio dell’insostenibilità economica per numerose imprese italiane, particolarmente di piccole e medie dimensioni, a favore delle grandi multinazionali, che acquisirebbero il controllo del mercato, trovandosi in una situazione di vantaggio anche rispetto al servizio sanitario nazionale. E’ dunque doverosa l’individuazione di una soluzione idonea al superamento dei contenziosi e alla tutela dell’apparato produttivo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) invita a una riflessione sul contesto che ha determinato la necessità del ricorso al decreto-legge in esame, ponendo in particolare la questione della sostenibilità della regionalizzazione della sanità.

La senatrice PIRRO (M5S) rileva l’esito deludente del ricorso a tetti di spesa, a fronte di carenze nella programmazione da parte delle amministrazioni competenti. Da ciò la necessità di individuare strumenti maggiormente razionali nella gestione della spesa in luogo di quelli rigidi, ma inefficaci, finora adottati, nonché di un ripensamento della regionalizzazione del sistema sanitario.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) sollecita il massimo impegno della Commissione al fine di contribuire al superamento di un quadro normativo risultato inadeguato, che fondamentalmente si traduce in una lesione del diritto alla salute della generalità dei cittadini.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) individua nelle carenze nella programmazione da parte delle amministrazioni regionali la causa del superamento dei tetti di spesa, con conseguenze gravi, particolarmente per le imprese del settore dei dispositivi medici. Tale situazione disincentiva gli investimenti e crea i presupposti per la delocalizzazione o la chiusura delle imprese, con evidenti ricadute occupazionali negative. Risultano inoltre compromesse la disponibilità in Italia di dispositivi medici e la qualità generale degli stessi, nonché l’innovazione nel settore, indispensabile per il miglioramento delle prestazioni.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime un orientamento favorevole rispetto al provvedimento in esame, che dimostra la volontà del Governo di affrontare tempestivamente la questione, ponendo le condizioni necessarie all’individuazione di soluzione di carattere stabile. Queste dovrebbero in particolare consentire di superare le carenze nella programmazione della spesa e di garantire il carattere universale delle prestazioni.

Il presidente ZAFFINI (FdI) suggerisce la possibilità che il parere contempli l’auspicio di un’individuazione tempestiva da parte del Governo di soluzioni stabili e strutturali ai problemi posti in luce dal dibattito.

Il relatore SATTA (FdI) richiama a sua volta le carenze nella programmazione della spesa per dispositivi medici, che oltretutto, considerata pro capite, è particolarmente bassa rispetto ai livelli europei. Ritiene inoltre di accogliere il suggerimento del presidente Zaffini e formula di conseguenza uno schema di parere (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente ZAFFINI pone infine in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva unanime.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

In discussione generale interviene il senatore MAZZELLA (M5S), il quale fa riferimento alle audizioni informali svolte ieri, richiamando in particolare i rischi degli inquinanti nella fase evolutiva, nonché delle sinergie tra diverse sostanze e del bioaccumulo. A fronte dell’accertata presenza di sostanze nuove, occorre attenersi al principio di precauzione, specialmente riguardo la tutela della salute delle generazioni future, per cui appare ideale porre il limite zero per gli inquinanti o in alternativa la fissazione del limite più basso possibile. La tecnologia può peraltro contribuire alla soluzione della questione della reperibilità di quantità sufficienti di acqua di buona qualità.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è coerente con la direttiva oggetto di recepimento. Per quanto riguarda i parametri, quelli indicati nel provvedimento sono in linea con la letteratura scientifica, come rilevato dagli esperti del CNR auditi, per cui appare incongruo apportare modifiche che risulterebbero prive di base scientifica. Si può peraltro approfondire la questione del metodo di analisi per la ricerca dei sali di cloro. Inoltre, è da considerare valido e adeguato alla tutela della salute il ricorso a valori limite complessivi per sostanze anche diverse, idoneo a garantire la qualità delle acque anche rispetto all’individuazione di nuove molecole.

Il relatore ZULLO (FdI) osserva l’adeguatezza di quanto previsto in relazione alle analisi conseguenti all’impiego del cloro per la disinfezione dell’acqua.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 463

La 10a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l’auspicio che il Governo individui tempestivamente soluzioni stabili e strutturali alla problematica.

17ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente

CANTU’

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sulla WebTV 5 e YouTube 5 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 13 dicembre 2022.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Intervengono ponendo quesiti le senatrici MANCINI (FdI) e CAMUSSO (PD-IDP), il senatore ZULLO (FdI), le senatrici ZAMPA (PD-IDP) e GUIDOLIN (M5S), il senatore MAZZELLA (M5S), le senatrici PIRRO (M5S), MURELLI (LSP-PSd’Az), FURLAN (PD-IDP) e ZAMBITO (PD-IDP).

Dopo un intervento del presidente ZAFFINI ha la parola il ministro Marina Elvira CALDERONE per la replica.

La presidente CANTU’ rinvia quindi il seguito delle comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La seduta termina alle ore 15,15.

redazione