MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
90ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE REDIGENTE
(226) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(Seguito e conclusione della discussione )
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI fa presente che la relatrice Minasi ha presentato l’emendamento 2.1 (testo 2)/5a Commissione, pubblicato in allegato, conseguente al parere espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.1 (testo 2), precedentemente approvata.
Sull’emendamento 2.1 (testo 2)/5a Commissione il parere del sottosegretario Gemmato è favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, l’emendamento 2.1 (testo 2)/5a Commissione è posto in votazione, risultando approvato.
Il presidente ZAFFINI pone in votazione l’articolo 1 del disegno di legge in discussione, così come modificato.
La Commissione approva.
L’articolo 2, così come modificato, è posto quindi in votazione e approvato.
Viene posto in votazione l’articolo 3 con le modifiche ad esso apportate.
La Commissione approva.
L’articolo 4, così come modificato, è posto in votazione.
La Commissione approva.
E’ quindi posto in votazione l’articolo 5, che è approvato.
La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 226, con le modifiche apportate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 13,50.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 2
2.1(testo 2)/5a Commissione
La Relatrice
All’emendamento, sostituire le parole: «sono valorizzate» con le seguenti: «possono essere valorizzate».
Riunione n. 18
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,20
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE REFERENTE
(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici
(Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alle Commissioni riunite in sede referente.
Non essendoci obiezioni, si danno per acquisite le fasi già svolte in sede redigente.
Dà inoltre conto della presentazione di 47 emendamenti e 11 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e avverte che si procederà alla trattazione delle proposte emendative.
Il senatore MAZZELLA (M5S), premesso l’intendimento di dare conto dei criteri che hanno presieduto alla formulazione del complesso delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, fa presente innanzitutto che il testo in esame necessita di una più esatta definizione del contesto normativo nel quale si inquadra. Reputa, al riguardo, fondamentale che si faccia riferimento ai vigenti regolamenti europei che disciplinano la materia, menzionando, in particolare, il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 – cosiddetto “regolamento novel food” – al quale fanno riferimento gli emendamenti riferiti all’articolo 1, che incidono sull’oggetto e sulle finalità del provvedimento in esame.
Specifica poi che la normativa europea prescrive la trasmissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di dossier sui quali l’Autorità di regolazione è tenuta ad esprimere un parere. Poiché ad oggi non risulta che siano stati trasmessi all’EFSA dossier relativi ai prodotti oggetto del disegno di legge in esame, ne risulta che il medesimo interviene su materia che non presenta alcuna attinenza con reali esigenze di normazione.
Per quanto concerne le proposte emendative riferite all’articolo 2, avente ad oggetto il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, dissente da una metodologia normativa che vieta al consumatore di esercitare la propria libertà di scelta, rilevando che, per quanto l’articolo 2 menzioni il principio di precauzione, la sostanza della disposizione appare imporre piuttosto una limitazione. Nel sottolineare l’importanza di assicurare ai consumatori una corretta informazione scientifica, evidenzia che gli emendamenti del proprio Gruppo sono tesi a sostituire l’imposizione di un divieto con un procedimento che garantisce l’informazione e la sicurezza dei consumatori.
Giudica in proposito rilevante consentire all’Istituto superiore di sanità e ai Ministeri della salute e dell’agricoltura, in quanto organismi deputati a controllare il rispetto delle condizioni di sicurezza alimentare, la promozione e realizzazione di progetti di ricerca relativi alla sicurezza alimentare, in tal modo evitando che siano esclusivamente gli operatori dell’industria alimentare a gestire i progetti medesimi. In tale prospettiva, la proposta del suo Gruppo è intesa a istituire un Fondo per il sostegno dello studio di alimenti coltivati con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.
Dopo aver evidenziato l’apporto costruttivo delle proposte illustrate, invita, conclusivamente, a consultare il portale PubMed per avere precisa cognizione della consistenza e del livello di approfondimento dei contributi scientifici presenti in materia di alimenti coltivati, specificando, in proposito, che l’aggettivo “coltivati”, ricorrente negli emendamenti del suo Gruppo, intende sostituire il termine – meno appropriato – “sintetici” presente nel testo in esame.
Interviene poi la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) la quale, nell’illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, chiarisce che l’approccio seguito nella formulazione dei medesimi è stato quello di offrire risposte concrete agli operatori del settore zootecnico.
Dopo aver condiviso l’osservazione del senatore Mazzella in merito alla opportunità di sostituire il riferimento agli alimenti sintetici con quello agli alimenti coltivati, menziona taluni contenuti delle proposte oggetto di illustrazione, tra i quali la volontà di assicurare una giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell’agroecologia, l’incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi.
Concorda, inoltre, con il senatore Mazzella sulla esigenza di richiamare espressamente la vigente e imprescindibile normativa europea, evitando di approvare un testo dal quale, a suo parere, si riceve l’impressione che la materia risulti ad oggi del tutto non normata.
Richiama poi l’attenzione sulla proposta intesa ad introdurre il divieto, per gli operatori del settore alimentare, di impiegare alimenti prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell’EFSA e di loro inclusione nell’elenco dei novel food.
Sottolinea, infine, la necessità di introdurre nel testo in esame una espressa dichiarazione che faccia salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica.
Anche il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, ribadendo la necessità di garantire lo sviluppo della ricerca, al fine di consentire all’Italia di stare al passo con gli altri Paesi che, in taluni casi, hanno raggiunto livelli già molto avanzati.
La senatrice NATURALE (M5S) dichiara che le proposte emendative di cui si è fatta promotrice sono volte a valorizzare la tutela della filiera degli animali di allevamento e della produzione di carne. Ritiene che la tutela della zootecnia non possa essere condotta tramite l’imposizione di un divieto di consumo di carni coltivate, ma debba essere perseguita con la promozione di attività di ricerca e di avvio di start up dedite alla produzione della carne coltivata, grazie alle quali i ricercatori italiani possano proseguire gli studi nel territorio nazionale e non siano costretti a rivolgersi all’estero.
Condivide poi quanto asserito nei precedenti interventi in merito alla necessità di conformarsi alla vigente normativa europea.
Fa presente altresì che dalle proposte del suo Gruppo emerge chiaramente la connessione tra la tutela del patrimonio agroalimentare, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere alimentare, divenuto anche oggetto di disposizione costituzionale, nonché l’obiettivo di fornire un’alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo.
Dopo aver posto in evidenza il valore costruttivo delle proposte illustrate, auspica su di esse l’attenzione della maggioranza.
Interviene brevemente la senatrice Sabrina LICHERI (M5S) in merito alle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 4 del provvedimento in esame.
Rileva, al riguardo, i problemi interpretativi e applicativi che potrebbero sorgere dalle medesime, facendo particolare riferimento alle disparità (e conseguente contenzioso amministrativo) cui potrebbe dare luogo la disposizione che assoggetta la violazione di quanto previsto dall’articolo 2 alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, qualora tale importo sia superiore a 60.000 euro. Paventa infatti il rischio che proprio le aziende con un fatturato più basso siano soggette alla sanzione pecuniaria maggiore.
Nessun altro chiedendo la parola per illustrare gli emendamenti, si passa alle votazioni.
Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 1.1, che è respinto.
In esito a successive e distinte votazioni, risultano quindi respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 1.12 e 1.13, mentre l’emendamento 1.7, in assenza dei firmatari, è dichiarato decaduto.
La relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.4. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.6, segnalando che il suo contenuto assorbe quello dell’emendamento 2.7. Invita al ritiro dell’emendamento 2.14 e propone una riformulazione dell’emendamento 2.0.3.
Il sottosegretario LA PIETRA si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sull’emendamento 2.12.
Il senatore BERRINO (FdI) ritira l’emendamento 2.14.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) accetta di riformulare l’emendamento 2.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L’emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
All’esito di successive, distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
Posto in votazione, l’emendamento 2.6 è approvato. Risulta conseguentemente assorbito l’emendamento 2.7.
Sono successivamente e distintamente posti in votazione gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che risultano respinti.
Le Commissioni riunite approvano quindi l’emendamento 2.12 e, successivamente, respingono gli emendamenti 2.13, 2.0.1 e 2.0.2.
L’emendamento 2.0.3 (testo 2), posto in votazione, è accolto.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.0.4 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale pone in evidenza l’elevata utilità della predisposizione di linee guida per la valutazione e l’analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati, da parte del ministro della Salute, che in tale ambito potrebbe opportunamente giovarsi dell’apporto dell’Istituto Superiore di Sanità.
Posto in votazione, l’emendamento 2.0.4 è respinto.
La relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole sull’emendamento 3.1 e invita al ritiro dell’emendamento 3.2. Il parere è invece contrario sull’emendamento 3.3.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.
L’emendamento 3.1 è quindi posto in votazione, risultando accolto.
Il senatore BERRINO (FdI) ritira l’emendamento 3.2.
L’emendamento 3.3, messo in votazione, è respinto.
La relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 4.
Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, posti successivamente e separatamente in votazione, sono respinti.
La relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Propone inoltre la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 5.0.5.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.0.5 per trasformarlo in ordine del giorno.
È quindi posto in votazione e respinto l’emendamento 5.1.
Successivamente le Commissioni riunite respingono l’emendamento 5.0.1.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.0.2, volto alla promozione di sistemi digitali di etichettatura, finalizzati alla migliore informazione dei consumatori.
L’emendamento 5.0.2 è posto in votazione e respinto.
Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.0.6 interviene la senatrice NATURALE (M5S), la quale rileva l’utilità della proposta emendativa ai fini della promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
Posto in votazione, l’emendamento 5.0.6 è respinto.
Le Commissioni riunite respingono successivamente l’emendamento 5.0.7.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.0.8, volto al coordinamento con l’ordinamento dell’Unione europea, particolarmente in relazione al principio della libera circolazione delle merci.
L’emendamento 5.0.8 è posto in votazione e respinto.
Posto in votazione, è altresì respinto l’emendamento 5.0.9.
Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.
La relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.
Il senatore NAVE (M5S) aggiunge la firma all’ordine del giorno G/651/10/9 e 10.
La senatrice PIRRO (M5S) sollecita la votazione di tutti gli ordini del giorno.
Gli ordini del giorno G/651/1/9 e 10, G/651/2/9 e 10, G/651/3/9 e 10, G/651/4/9 e 10, G/651/5/9 e 10, G/651/6/9 e 10, G/651/7/9 e 10, G/651/8/9 e 10, G/651/9/9 e 10, G/651/10/9 e 10 e G/651/11/9 e 10, in esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,05.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) presenta l’ordine del giorno G/651/12/9 e 10 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell’emendamento 5.0.5.
L’ordine del giorno G/651/12/9 e 10, sul quale è favorevole il parere della relatrice per la 10ª Commissione CANTU’ (LSP-PSd’Az), è accolto dal GOVERNO.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,10.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/651/1/9 e 10
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge “Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (AS 651),
premesso che;
nella sezione “Documenti acquisiti in Commissione”, il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9a e 10a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell’impatto sulla ricerca e competitività del Paese;
i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti “novel foods”, ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;
l’Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
con l’emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bireattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell’ambito dell’ingegneria dei tessuti;
l’eventuale marginalizzazione dell’Italia in questo settore scientifico e l’esclusione come Paese da un’industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;
considerato che:
la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’agricoltura (FAO) in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
i pericoli associati alla generazione di tumori, all’utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bireattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;
la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell’applicazione dello stesso principio che regolamenta gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;
l’evidenza scientifica prodotta dall’analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l’impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;
la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata;
impegna il Governo:
a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;
valutare l’opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l’attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.
G/651/2/9 e 10
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge “Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (AS 651),
premesso che;
la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’agricoltura (FAO) in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
l’Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
l’eventuale marginalizzazione dell’Italia in questo settore e l’esclusione come Paese da un’industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;
considerato che:
l’utilizzo generico del principio di precauzione all’interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l’attivazione;
il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all’articolo 34 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;
l’evidenza scientifica prodotta dall’analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l’impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l’opportunità di trasformare le pratiche intensive con l’integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
vietare sia l’importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati;
impegna il Governo:
a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.
G/651/3/9 e 10
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
il provvedimento in esame è volto all’introduzione – nell’ordinamento interno – di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;
l’articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l’interesse nazionale;
nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;
considerato che:
gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano – al contempo – problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all’interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;
l’obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l’impatto sull’ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l’inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;
sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell’allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO2 (metano e protossido di azoto);
considerato che:
i polli “broiler” sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni ’50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;
i tori “blu belga”, frutto di un’azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;
considerato, altresì, che:
anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l’ottenimento di carni o di pesci destinati all’alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l’improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;
negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media “maiali hulk”. Questi suini, appartenenti alla razza “duroc”, selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all’obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;
il salmone “AquAdvantage”, commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l’allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d’acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall’impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all’innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l’esemplare come “pesce Frankenstein”;
valutato che:
le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all’interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riconosce gli animali quali “esseri senzienti”;
sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;
per quanto concerne il diritto interno ed i princìpi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All’articolo 9, infatti, è ora esplicitato – nero su bianco – che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;
tenuto conto che:
il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatoriale più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell’antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;
il SQNBA prevede l’adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell’intera fase allevatoriale e le emissioni nell’ambiente;
più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia “Farm to Fork“, che si pone l’obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;
quest’ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 percento entro il 2030 delle vendite complessive nell’Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l’acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;
il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,
impegna il Governo a:
1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all’alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell’Unione europea, in un’ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;
2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;
3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell’esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l’effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell’allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;
4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all’allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell’uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell’ambiente e nell’uomo;
5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed attualizzare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;
6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;
7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l’introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l’intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un’ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.
G/651/4/9 e 10
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
l’articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l’interesse nazionale;
considerato che:
il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;
alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;
al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l’individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;
il miglioramento dell’efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l’ottimizzazione degli input e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità;
impegna il Governo a:
promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
G/651/5/9 e 10
Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
l’articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell’Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
considerato che:
il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). All’uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un’ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l’esame dei vantaggi e degli oneri, l’esame della valutazione scientifica;
valutato che:
l’invocazione generica del principio di precauzione all’interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l’attivazione;
le valutazioni scientifiche disponibili – quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall’EFSA sul tema – non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento “Novel Food”;
le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all’invocazione del menzionato principio;
impegna il Governo a:
stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla “Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione”.
G/651/6/9 e 10
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
l’articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
considerato che:
il predetto divieto generalizzato, così come formulato all’articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea;
sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l’immissione nell’Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. “coltivati”;
valutato che:
a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l’eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l’eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;
l’adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell’UE e il marchio CE,
impegna il Governo a:
al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.
G/651/7/9 e 10
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
il provvedimento in esame è volto all’introduzione – nell’ordinamento interno – di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;
l’articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.
considerato che:
tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi – in particolare quello dei bovini – che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;
è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l’attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare – in una visione ineluttabilmente anticipatoria – ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;
al riguardo, nell’ambito di “Orizzonte Europa”, il programma di finanziamento dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l’obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;
se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell’agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all’Italia – in maniera del tutto aprioristica – l’accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;
valutato che:
secondo il diritto unionale, per “nuovo alimento” si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;
partendo dall’anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l’immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell’Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;
tenuto conto che:
in risposta ad un’interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che “poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione” e che “non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore”;
in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell’Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di “cultured meat”, la carne coltivata in laboratorio, nell’Unione europea;
stante l’assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l’intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;
tenuto conto, altresì, che:
a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla start up californiana “Upside Foods”, per quanto riguarda i nuggets di carne di pollo coltivata, e alla società “GOOD Meat”, per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;
tenuto conto, infine, che:
la Fondazione “Umberto Veronesi”, in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che “dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c’è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne”;
impegna il Governo a:
1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo – compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati – volto ad apportare vantaggi all’ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un’ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;
2) al fine di sostenere fattivamente l’evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;
3) lungi dall’appoggiare forme di chiusura ai limiti dell’embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l’adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l’allagamento del quadro conoscitivo in tema di novel food, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;
4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l’abuso della vitale risorsa dell’acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.
G/651/8/9 e 10
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
l’articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali – sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo – di allevamento;
considerato che:
secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da input esterni (materia ed energia), attraverso l’utilizzo delle sinergie biologiche dell’ecosistema in cui l’attività agricola è inserita;
l’agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare – nello stesso tempo – la produzione di cibo in linea con il rispetto dell’ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell’agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;
valutato che:
l’uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l’ecosistema;
il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l’ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d’uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d’acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo – che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo – non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall’uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l’uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;
secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell’Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, l’Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;
la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l’agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il “Rodale Institute”, tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell’energia stessa, al contrario – ancora una volta – dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. carbon sink), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l’anno. In questo senso, l’agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;
considerato, altresì, che:
nel comparto zootecnico, l’applicazione dei principi dell’agroecologia comporta l’inclusione dell’allevamento in un processo di economia circolare all’interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell’ambiente circostante;
impegna il Governo a:
promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i princìpi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l’utilizzo delle sinergie biologiche dell’ecosistema in cui l’attività agricola è inserita.
G/651/9/9 e 10
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
la rubrica dell’articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi definiti “sintetici”;
considerato che:
sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l’Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;
nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari cell-based non sono commercializzati nell’Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell’Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;
una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L’autorizzazione eventualmente rilasciata dall’EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l’autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti similari o affini;
valutato che:
lo stesso utilizzo della locuzione “alimenti e mangimi sintetici” presente nel testo del disegno di legge in esame appare inappropriato;
più pareri scientifici – emersi anche nella fase delle audizioni relative al disegno di legge in parola – hanno infatti rilevato che l’aggettivazione “sintetico” richiamerebbe la “sintesi chimica”, ovvero “la preparazione di un composto chimico a partire da sostanze a struttura più semplice” (definizione Treccani). Nel caso di specie, invero, l’ottenimento dei detti alimenti e mangimi è conseguente a un processo biotecnologico di proliferazione controllata di cellule animali e non può quindi essere considerato un processo di sintesi chimica;
impegna il Governo a:
lungi dall’avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.
G/651/10/9 e 10
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 651 “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”
premesso che:
con tale disegno di legge, all’articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
considerato che:
tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;
l’allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell’ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l’utilizzo di enormi quantità di acqua;
le colture di cereali destinati all’alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell’aria;
l’eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell’uomo e l’attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,
impegna il Governo a:
- a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;
- b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l’alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.
G/651/11/9 e 10
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
l’articolo 4 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti posti dall’articolo 2 del presente provvedimento;
nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;
considerato che:
l’articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico;
al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non pienamente in linea con la finalità espressa dall’articolo 1 del disegno di legge in esame di “preservare il patrimonio agroalimentare”, considerato, quest’ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;
inoltre, il richiamo all’articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al “riesame entro un periodo di tempo ragionevole” delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all’articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;
considerato, inoltre, che:
le due finalità espresse nell’articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall’altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell’Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l’individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;
valutato, infine, che:
nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all’articolo 4, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il “fatturato totale annuo realizzato nell’anno precedente” nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;
veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell’applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell’articolo 4 “potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a 10.000 euro o 10 per cento del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a 60.000 euro. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a 10.000 euro) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100.000 euro”;
sempre con riferimento all’articolo 4, il comma 2 dispone che “per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso”;
tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all’agente contravventore siano già state imposte, all’atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all’autorità competente (e quindi all’organo accertatore), sull’entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell’operatore basate su elementi “non oggettivi”; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l’organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;
nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell’ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,
impegna il Governo a:
ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.
G/651/12/9 e 10 (già em. 5.0.5)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Murelli, Minasi, Paroli, Pogliese
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” (A.S. 651);
premesso che:
il Paese si trova oggi esposto ad un grande rischio di autonomia strategica rispetto al comparto alimentare;
risultano particolarmente carenti le materie prime necessarie all’alimentazione animale che il Paese si trova costretto ad importare, con una inevitabile sofferenza sull’intera filiera;
si ritiene pertanto opportuno promuovere le filiere interne, specie quelle legate all’economia circolare che riutilizzano e valorizzano le materie create dagli scarti alimentari;
allo stato attuale il comparto mangimistico impiega circa 10 milioni di tonnellate di sottoprodotti all’anno, fra cui sottoprodotti alimentari ritirati dalla distribuzione per motivi commerciali, generando un valore dei soli sottoprodotti di circa 4 miliardi di euro;
in un contesto di strutturale carenza di materie prime nel nostro Paese, i sottoprodotti rivestono un ruolo primario per la filiera agro-zootecnica-alimentare,
impegna il Governo a:
valutare l’opportunità di sostenere le filiere agro-zootecniche-alimentari, anche attraverso l’adozione di misure che promuovano e valorizzino i sottoprodotti impiegati nella produzione alimentare destinata al consumo animale.
Art. 1
1.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere l’articolo.
1.2
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
- La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
- Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
- Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell’immissione sul mercato, l’etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l’uso previsto dell’alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
- Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
- Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
- Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
- Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-octies.
(Mangimi)
- Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.
Art. 1-novies.
(Controlli e sanzioni)
- Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull’applicazione della presente legge.
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
- Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Conseguentemente:
- a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».
1.3
Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
- La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
- Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
- Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell’immissione sul mercato, l’etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l’uso previsto dell’alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
- Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
- Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
- Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
- Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-octies.
(Controlli e sanzioni)
- Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull’applicazione della presente legge.
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
- Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Conseguentemente:
- a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».
1.4
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
- La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
- Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
- Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell’immissione sul mercato, l’etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l’uso previsto dell’alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
- Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
- Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
- Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)
- Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull’applicazione della presente legge.
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
- Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Conseguentemente:
- a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».
1.5
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
- La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
- Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
- Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell’immissione sul mercato, l’etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l’uso previsto dell’alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
- Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
- Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
- Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)
- Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull’applicazione della presente legge.
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
- Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Conseguentemente:
- a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».
1.6
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
- Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un’alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell’università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all’impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell’utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
- Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato “Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati”.
- Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.
Art. 1-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)
- Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell’Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
- La Commissione nazionale ha il compito di:
- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all’articolo 1.
- La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 1. L’elenco è consultabile sul sito webdel Ministero della salute.
- La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 1-ter.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
- Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
- Le linee guida devono contenere l’indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
- Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all’articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».
Conseguentemente:
- a)sopprimere gli articoli da 2 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:«Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati».
1.7
Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Sopprimere il comma 1.
1.8
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» aggiungere le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»
1.9
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» aggiungere le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l’educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»
1.10
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» aggiungere le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell’agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l’incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l’innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».
1.11
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» aggiungere le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l’innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».
1.12
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».
1.13
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» aggiungere le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».
Art. 2
2.1
Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Sopprimere l’articolo.
2.2
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Sopprimere l’articolo.
2.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».
Conseguentemente:
- a) sostituire l’articolo 3 con il seguente:
«Art. 3.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.»;
- b) sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
(Etichettature)
- Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell’immissione sul mercato, l’etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l’uso previsto dell’alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
- Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.».
- c) sopprimere l’articolo 5;
- d) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».
2.4
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».
Conseguentemente:
- a) sostituire l’articolo 3 con il seguente:
«Art. 3.
(Obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
- Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.»;
- b) sopprimere gli articoli da 4 a 6;
- c) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».
2.5
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
- Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».
Conseguentemente:
- a) sopprimere gli articoli da 3 a 6;
- b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».
2.6
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Alla Rubrica, sostituire la parola: « sintetici» con le seguenti: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».
Conseguentemente, al Titolo della legge sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».
2.7
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Alla rubrica, sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».
Conseguentemente, al titolo, sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».
2.8
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell’elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.
1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».
2.9
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».
2.10
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» aggiungere le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell’assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’UE».
2.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».
2.12
I RELATORI
Al comma 1, dopo le parole: «distribuire per il consumo alimentare,» aggiungere le seguenti: «promuovere ai suddetti fini».
2.13
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell’elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».
2.14
Tubetti, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zullo
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le importazioni e gli acquisti intracomunitari di materie prime o prodotti finiti dovranno essere corredate nelle fasi di ingresso, circolazione, deposito e cessione sul territorio nazionale del contratto d’acquisto originario con specificazione delle suesposte caratteristiche richieste dall’acquirente, della certificazione bancaria di pagamento al fornitore, del certificato di origine e analisi chimico-biologica tradotto che accompagna la partita riferendola al citato contratto d’acquisto.».
2.0.1
Mazzella, Pirro, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)
- Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell’Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
- La Commissione nazionale ha il compito di:
- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
- Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell’università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:
- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all’impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell’utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.
- La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 2-ter. L’elenco è consultabile sul sito webdel Ministero della salute.
- La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 2-ter.
(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)
- Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato “Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati”.
- Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
2.0.2
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
- Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un’alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell’università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all’impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell’utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
- Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato “Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati”.
- Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
2.0.3 (testo 2)
Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Murelli, Minasi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
- Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l’uso di:
- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
- c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
- d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
- Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
- L’uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell’alimento.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla presente disposizione normativa.»
Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, al primo periodo e al quarto periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2» con le seguenti: «di cui agli articoli 2 e 2-bis».
2.0.3
Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Murelli, Minasi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
- Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all’informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamenteproteine vegetali è vietato l’uso di:
- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
- c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
- d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
- Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
- L’uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell’alimento.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla presente disposizione normativa.»
2.0.4
Mazzella, Pirro, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
- Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
- Le linee guida devono contenere l’indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
- Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.
- Il Ministro della salute, d’intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell’università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».
Art. 3
3.1
Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Murelli, Minasi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire la parola: «CUF» con la seguente: «CUFA»;
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità di cui al precedente periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.»
3.2
Tubetti, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zullo
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,», aggiungere le seguenti: «le forze di polizia territorialmente competenti,»;
- b)dopo le parole «ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono», aggiungere le seguenti: «,in aggiunta agli ordinari controlli prescritti dalla legge»;
- c)aggiungere in fine le seguenti parole «anche attraverso il potenziamento degli stessi presso le dogane».
3.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere i commi 2 e 3.
Art. 4
4.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere l’articolo.
4.2
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell’elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».
4.3
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».
Art. 5
5.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere l’articolo.
5.0.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)
- Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, specificatamente per l’aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato “Fondo per gli allevamenti sostenibili”, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
5.0.2
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
- Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
5.0.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)
- Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l’incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all’articolo 11-bisdel decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
5.0.4
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
- Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 6.
5.0.5
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Murelli, Minasi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Semplificazioni per l’economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)
- All’articolo 12-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,” sono aggiunte le seguenti: “qualora non abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia”.
- b)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.
1-ter. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all’impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.
1-quater. Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità di controllo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 1-ter.”».
5.0.6
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
- Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l’anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.7
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
- Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all’articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
5.0.8
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
- Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.»
5.0.9
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
- L’efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023
89ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 18,45.
IN SEDE REDIGENTE
(226) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.
Il presidente ZAFFINI informa che la relatrice Minasi ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 (pubblicati in allegato), formulati in base alle condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di cui al parere sul testo della Commissione bilancio.
Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1.
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, l’emendamento 1.1 è posto in votazione e approvato, con l’astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, delle senatrici GUIDOLIN (M5S) e CAMUSSO (PD-IDP) e del senatore MAGNI (Misto-AVS).
Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell’emendamento 2.1.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) accetta di riformulare l’emendamento 2.1 in un testo 2, nel senso proposto.
L’emendamento 2.1 (testo 2), sul quale è favorevole il parere della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), è quindi messo ai voti.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Voto di astensione è altresì annunciato dal senatore MAGNI (Misto-AVS) e dalla senatrice CAMUSSO (PD-IDP).
La Commissione approva infine l’emendamento 2.1 (testo 2).
Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull’emendamento 2.100, che viene posto in votazione.
L’emendamento 2.100 è infine approvato dalla Commissione.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole sull’emendamento 3.1.
Il parere del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1.
L’emendamento 3.1 è sottoscritto dalle senatrici MURELLI (LSP-PSd’Az) e CANTU’ (LSP-PSd’Az) e dai senatori GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e ZULLO (FdI).
In esito a successive e distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 3.100 e 3.1.
Viene poi posto in votazione l’emendamento 4.100, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.
La Commissione approva l’emendamento 4.100.
Il presidente ZAFFINI specifica che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a ai fini dei rispettivi pareri.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18,55.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 226
Art. 2
2.1 (testo 2)
Cantù, Murelli, Zullo, Furlan, Mazzella, Sbrollini, Silvestro
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l’importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare sono valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.».
2.100
La Relatrice
Al comma 1, sostituire le parole: «sono previste» con le seguenti: «possono essere previste» e sostituire le parole: «sono organizzati» con le seguenti: «possono essere organizzati».
Art. 3
3.100
La Relatrice
Al comma 1, sostituire le parole: «sono chiamate a» con la seguente: «possono» e sostituire le parole: «nonché a promuovere» con le seguenti: «nonché promuovere».
Art. 4
4.100
La Relatrice
Al comma 1, sostituire la parola: «assicura» con le seguenti: «può dedicare».
Riunione n. 4
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
MARTI
indi del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 15,45 alle ore 18,15
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI E COMITATI DI SETTORE, SINDACATI DI CATEGORIA, ENTI ISTITUZIONALI E ORDINI PROFESSIONALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 49 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40).