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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

9 Luglio 2025
in Senato

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025
318ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il presidente ZAFFINI rammenta che le Commissioni 1a e 5a hanno entrambe espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Propone quindi di porre sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 15 luglio.

La Commissione conviene.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale dissente in ordine alla tendenza ormai consolidata all’istituzione di giornate nazionali su temi specifici, pur riconoscendo l’importanza del tema oggetto del disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) condivide in linea generale la critica espressa. Il disegno di legge n. 1531 ha tuttavia un contenuto notevolmente più ampio e significativo, in quanto mirato alla prevenzione del melanoma. In tale ambito, la giornata nazionale può comunque risultare uno strumento di notevole efficacia.

Il senatore ZULLO (FdI) fa presente l’elevata pericolosità del melanoma, in considerazione della quale l’istituzione della giornata nazionale è uno strumento di grande utilità ai fini della diffusione al pubblico delle necessarie conoscenze.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il sottosegretario GEMMATO manifesta condivisione rispetto alla posizione del senatore Zullo. Il Ministero della salute è infatti fortemente impegnato, in generale, sul piano della prevenzione. Questa, in ragione dell’invecchiamento della popolazione, è irrinunciabile in un’ottica di sostenibilità del sistema sanitario. La previsione della giornata nazionale è quindi funzionale a diffondere con maggiore efficacia le informazioni necessarie ad abituare la popolazione ai comportamenti indispensabili alla prevenzione del melanoma.

Svolgono quindi interventi sull’ordine dei lavori le senatrici CASTELLONE (M5S) e ZAMBITO (PD-IDP), alle quali replica il presidente relatore ZAFFINI (FdI), che fa presente la propria apertura alla possibilità di apportare modifiche al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1483) Deputato PELLA. – Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, approvato dalla Camera dei deputati

(1074) ZULLO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente

(1510) Daniela SBROLLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell’obesità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il presidente ZAFFINI dà conto dei pareri pervenuti. Avverte quindi che si procederà all’illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1483, adottato come testo base, a partire da quelli riferiti all’articolo 1.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene sul complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario, richiamando l’attenzione sulla necessità di prevedere la presa in carico multidisciplinare, in ragione della comorbilità frequentemente associata ai casi di obesità. Le proposte presentate sono inoltre tese al riconoscimento legislativo della cronicità dell’obesità, nonché dell’interesse sociale di tale patologia, peraltro in coerenza con gli orientamenti ormai da tempo prevalenti a livello internazionale.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 1.3, recante la previsione della tempestiva presa in carico multidisciplinare.

I rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 1 sono quindi dati per illustrati.

Intervenendo per l’illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore MAZZELLA (M5S) lamenta la mancanza di portata concreta della formulazione dell’articolo 2 del disegno di legge n. 1483. Le proposte emendative presentate hanno pertanto l’obiettivo dell’inserimento del trattamento dell’obesità nei livelli essenziali di assistenza.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) illustra l’emendamento 2.3, con il quale si intende inserire gli interventi correlati alla cura dell’obesità nei livelli essenziali di assistenza. La proposta emendativa riguarda altresì i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e tiene conto delle coperture garantite dagli stanziamenti già disposti.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ha la parola sull’emendamento 2.4, finalizzato all’inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle cure rivolte ai soggetti affetti da obesità.

Intervenendo sugli emendamenti di cui è firmatario, il senatore ZULLO (FdI) rileva la competenza del Governo in ordine alla definizione dei livelli essenziali di assistenza e sostiene l’opportunità dell’inserimento dell’obesità nel Piano nazionale della cronicità.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) aggiunge la propria firma all’emendamento 2.1.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025
317ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 luglio.

Il relatore ZULLO (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente ZAFFINI (FdI) suggerisce un’integrazione della prima osservazione, volta a mettere in evidenza l’insufficienza del termine previsto di 30 giorni per il versamento delle quote a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente di avere presentato un disegno di legge di delega in materia di payback, suggerendo di procedere al relativo esame.

Il presidente ZAFFINI osserva che l’Ufficio di Presidenza è la sede idonea per la trattazione della questione.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) suggerisce di tenere conto, nell’ambito del parere, delle esigenze di regolamentazione uniforme in materia di fornitura di farmaci non biologici.

Il relatore ZULLO (FdI) specifica che è preferibile trattare la questione nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento dell’Unione europea in materia di approvvigionamento di farmaci critici, già in corso di svolgimento.

Riformula quindi lo schema di parere precedentemente proposto, in accoglimento della proposta di integrazione del presidente Zaffini.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è posto in votazione.

La Commissione approva.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 luglio.

La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, rilevando l’inadeguatezza degli interventi del Governo rispetto ai bisogni dell’università e della ricerca. Questi richiedono infatti un programma di investimenti organico, teso tra l’altro a recuperare lo svantaggio dell’Italia rispetto ad altri paesi con riguardo alla quota di spesa in rapporto al PIL.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice Castellone e facendo presente lo stato di incertezza nel quale si trovano molti giovani ricercatori a causa dell’insufficienza del sostegno al settore e della mancanza di una visione strategica sull’università.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione e approvato dalla Commissione.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che il proposto superamento del sistema basato sull’abilitazione scientifica nazionale non comporta l’adozione di un sistema soddisfacente. La trasparenza e la meritocrazia nell’ambito delle nuove procedure di valutazione non risulterebbero infatti adeguatamente garantite, mentre sarebbe privilegiata la quantità, anziché la qualità, dei lavori scientifici dei candidati. A tale riguardo è piuttosto auspicabile una riflessione circa i sistemi di reclutamento europei, basati sulla valutazione del curriculum.

La riforma proposta – non condivisa dall’ambiente universitario – non fornisce inoltre alcuna chiarezza in merito alle prospettive di coloro che hanno già conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, a causa dell’assenza della definizione di un’adeguata fase transitoria.

Il presidente ZAFFINI (FdI) giudica meritevoli di considerazione le preoccupazioni espresse relativamente ai soggetti che hanno conseguito l’abilitazione in forza della normativa vigente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565

La 10a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L’articolo 7, comma 1, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

A tale riguardo, occorrerebbe: 1) ampliare in maniera congrua il termine a disposizione delle aziende per il predetto versamento, apparendo insufficiente il termine previsto di 30 giorni; 2) prevedere che la quota succitata del 25 per cento debba essere calcolata sull’ammontare degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali così come ridotto in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 e della relativa giurisprudenza costituzionale.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565

La 10a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L’articolo 7, comma 1, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

A tale riguardo, occorrerebbe: 1) ampliare in maniera congrua il termine a disposizione delle aziende per il predetto versamento; 2) prevedere che la quota succitata del 25 per cento debba essere calcolata sull’ammontare degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali così come ridotto in applicazione dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 e della relativa giurisprudenza costituzionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1553

La 10a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.

L’articolo 6 concerne l’inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta. Il comma 1 del predetto articolo prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell’applicazione dei contratti collettivi del comparto dell’Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto dell’Istruzione e della ricerca. Si valuti l’opportunità di chiarire, anche al fine di evitare ipotesi di contenzioso interpretativo, se il cambiamento di inquadramento contrattuale in questione riguardi esclusivamente il personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, considerato che la specificazione di cui al comma 2 concerne esclusivamente il personale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie in oggetto.

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Intervenendo anche a nome del correlatore Rosa, la relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) dà conto delle modifiche operate dalla Camera. Segnala, in primo luogo, un’integrazione nell’ambito delle norme di cui all’articolo 3, volta a specificare che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà del dibattito democratico rispetto a interferenze illecite; si è introdotto anche un richiamo al principio di tutela degli interessi della sovranità dello Stato nonché dei diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione europea.

Nel successivo articolo 4 la Camera ha integrato la previsione sull’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici, richiedendo il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale anche per il conseguente trattamento dei dati personali.

Nell’articolo 5 la Camera ha inserito un riferimento all’applicazione della robotica, nell’ambito dellapromozione dello sviluppo e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, nonché un riferimento specifico al supporto del tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente da microimprese e da piccole e medie imprese.

Nell’articolo 6 la Camera ha soppresso la previsione che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.

Nell’articolo 8, nell’ambito della disciplina sui trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, la Camera ha soppresso la condizione che tali trattamenti siano approvati dai comitati etici interessati.

Nell’articolo 12 la Camera ha modificato la formulazione della clausola di invarianza finanziaria relativa all’istituzione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Riguardo all’articolo 16, la Camera ha riformulato l’oggetto della disciplina di delega ivi prevista, escludendo che si prevedano obblighi ulteriori negli ambiti già disciplinati dal citato regolamento (UE) 2024/1689.

Nell’articolo 19, ai commi da 6 a 8, la Camera ha inserito l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale. La composizione del Comitato è disciplinata dal comma 6. Il comma 7 specifica le funzioni del Comitato, mentre il comma 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Nell’articolo 20 la Camera ha inserito una norma di salvezza delle competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale soggetto coordinatore dei servizi digitali.

Nell’articolo 28, comma 1, la Camera ha integrato una novella relativa alle funzioni e attività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in riferimento alla partecipazione a consorzi, fondazioni o società.

Il presidente ZAFFINI, dichiarata aperta la discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 15 luglio.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda il regime di ammissibilità degli emendamenti previsto dall’articolo 104 del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025
316ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (FdI) segnala che l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 95 prevede, nell’ambito della quota delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici o privati e titolari dell’accreditamento sanitario, per l’erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

I successivi commi 3 e 4 incrementano l’autorizzazione di spesa relativa all’istituto di pensionamento anticipato APE sociale nella misura di 55, 60, 85 e 50 milioni, rispettivamente per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Alla copertura si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva.

Il comma 5 incrementa di 10 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale di soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il successivo comma 6 incrementa di 1,2 milioni annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato, mentre il comma 7 incrementa di 10 milioni la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore.

I commi 1 e 2 dell’articolo 6 prevedono per l’anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione dell’esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto – ma non ancora attuato – a decorrere dallo stesso anno e di cui viene differita la decorrenza al 2026. Per quanto riguarda le lavoratrici madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito concerne esclusivamente i mesi in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tale esclusione è posta in quanto, per l’anno 2025, resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l’esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’articolo 1, commi 180-182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’integrazione al reddito di cui ai commi 1 e 2 in esame è riconosciuta, su domanda, dall’INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese – o frazione – oggetto del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua. Per l’esonero contributivo integrale di cui alla citata disciplina transitoria non sussistono invece condizioni relative al reddito. L’integrazione al reddito di cui ai commi 1 e 2 è inoltre riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o del diciottesimo anno nel caso di madre con tre o più figli.

L’articolo 7 modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni da 2015 a 2018 cosiddetto payback. Il comma 1 riduce la quota di ripiano, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

Ai sensi del comma 2 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze l’avvenuto recupero integrale degli importi a carico delle aziende fornitrici; in caso di inadempimento da parte delle aziende, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole Regioni e Province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle medesime aziende inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare.

Il successivo comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 360 milioni di euro per l’anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l’anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il comma 4 prevede l’assegnazione a ciascuna Regione e Provincia autonoma di una quota del fondo di cui al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che le Regioni e le Province autonome operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell’anno 2025.

In base al comma 6, fermo restando quando previsto dalla legge di bilancio per il 2025 in merito al governo dei dispositivi medici, per le attività introdotte dall’articolo 7 il Ministero della salute si avvale dell’Agenas.

L’articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate cosiddetta Sugar Tax, introdotta dalla legge di bilancio per il 2020.

L’articolo 14 dispone l’erogazione di contributi destinati alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, nonché al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni per il 2025 e a 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In conclusione preannuncia l’intenzione di presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni riguardanti l’ampliamento del termine per il versamento alle Regioni delle quote a carico dei fornitori di dispositivi medici, nonché l’adeguamento della base di calcolo delle medesime quote.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) valuta negativamente il provvedimento in esame, caratterizzato dall’ampiezza e dall’eterogeneità dei contenuti, sul quale sarà preclusa la possibilità di un reale confronto di merito, in conseguenza dei tempi di esame già prospettati.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) ritiene opportuno che sia chiarito se la previsione relativa allo stanziamento destinato agli IRCCS per l’erogazione in ambito dermatologico configuri un effettivo aumento delle risorse destinate alla sanità.

Inoltre, appare ingiustificata l’esclusione delle lavoratrici madri di un solo figlio dall’ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito di cui all’articolo 6. Peraltro, l’intervento è particolarmente limitato, mentre tale ambito richiede la predisposizione di misure di carattere strutturale.

Infine, le disposizioni volte al sostegno all’esportazione vengono introdotte in assenza di un’effettiva valutazione dell’impatto dell’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti.

Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ZULLO (FdI) replica rilevando che le risorse destinate agli IRCCS per le prestazioni in ambito dermatologico sono aggiuntive rispetto a quelle già a disposizione dell’assistenza sanitaria sul territorio. La scelta di destinare le misure di sostegno alle lavoratrici madri con almeno due figli risponde invece alla necessità di individuare criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse destinate alle politiche sociali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (FdI), per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 90, segnala in primo luogo l’articolo 5, il quale, relativamente alle grandi imprese in amministrazione straordinaria, introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto. In particolare, in base al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy può autorizzare modifiche al piano industriale per consentire al nuovo acquirente di non essere vincolato a scelte imprenditoriali di terzi, a condizione che le modifiche non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.

Il successivo articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l’applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L’esclusione concerne i casi di concessione, per l’anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio non spetta qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale, una procedura di licenziamento collettivo. L’articolo provvede altresì alla copertura finanziaria, riducendo la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 9,3 milioni per l’anno 2025.

L’articolo 7 prevede la possibilità – nel limite di spesa di 30,7 milioni, 31,3 milioni e 32 milioni rispettivamente per gli anni 2025, 2026 e 2027 – del riconoscimento di un intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga ai vigenti limiti di durata massima, in favore di imprese appartenenti a gruppi societari con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità, impiegati sul territorio italiano, e che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Il trattamento in deroga può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027, anche in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite si provvede mediante identica riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’articolo 8 dispone un nuovo stanziamento, pari a 20 milioni per il 2025, per la concessione, previo accordo in sede governativa, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, in relazione a fattispecie in cui sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività. Lo stanziamento costituisce un’integrazione del limite di spesa stabilito dall’articolo 1, comma 191, della legge di bilancio per il 2025, pari a 100 milioni per l’anno 2025 e relativo al riconoscimento di trattamenti straordinari di integrazione salariale, nel limite di dodici mesi, per il medesimo anno 2025, per le fattispecie in oggetto o per le ipotesi in cui siano individuati interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro. Per le medesime fattispecie in esame è disposta una disciplina specifica di decadenza dai relativi trattamenti, per le ipotesi in cui i lavoratori non partecipino a corsi di formazione o riqualificazione o non accettino un’offerta di lavoro. La copertura del nuovo stanziamento di 20 milioni è reperita mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’articolo 9 incrementa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il limite di spesa per il trattamento di sostegno al reddito previsto per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria e per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’articolo 10 consente per un ulteriore periodo non superiore a dodici settimane, nell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento da parte dell’INPS di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nell’ambito della moda. La possibilità dell’ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l’anno 2025, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l’anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Viene inoltre modificata la procedura di erogazione del trattamento, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) segnala che alla base delle questioni poste dal provvedimento in esame è la perdurante mancanza di una politica industriale. Nel caso specifico delle acciaierie del gruppo ILVA, si pone l’urgenza dell’intervento pubblico, con finalità di conciliazione dell’occupazione con la tutela ambientale e della salute. Il Governo si limita invece a misure di portata limitata, che concorrono a mantenere lo stato di incertezza sul destino dei siti produttivi.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) afferma la necessità di un approccio allo stato di crisi che veda prioritariamente il coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali interessate e contempli una seria verifica della sussistenza di soggetti disposti a subentrare, nonché di procedere secondo il piano di decarbonizzazione del processo produttivo. Occorrerebbe allo scopo, tuttavia, agire sulla base di una politica industriale organica, basata sulle reali esigenze della produzione e della tutela ambientale e occupazionale. Le stesse previsioni in materia di ammortizzatori sociali risentono di un eccesso di ottimismo sull’andamento della produzione, il quale è però messo in dubbio dai processi di riorganizzazione in atto. Ulteriori preoccupazioni dovrebbero derivare dalla consapevolezza che gli annunci dell’amministrazione statunitense in materia di dazi hanno determinato una decisa contrazione degli investimenti.

Risulta infine discriminatorio subordinare interventi di integrazione salariale straordinaria alla sottoscrizione in sede governativa dei relativi accordi.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) osserva che il decreto-legge in esame consiste sostanzialmente in un complesso di misure di proroga, del tutto inadeguate alla situazione allarmante del gruppo ILVA. In tale quadro appare ancora più grave il ritardo del Governo nell’affrontare la questione energetica, particolarmente a fronte dell’aumento dei costi che penalizza i settori produttivi.

Il senatore ZULLO (FdI) pone in evidenza l’impegno costante del Governo al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici, tenendo conto della necessaria tutela dell’ambiente. A tale riguardo è in atto uno sforzo teso all’obiettivo della decarbonizzazione, a fronte del quale è indispensabile l’apporto costruttivo e responsabile di tutti i soggetti coinvolti, e pertanto anche degli enti territoriali, al fine di consentire il necessario approvvigionamento di gas.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az), dopo essersi soffermata sulle direttrici complessive del provvedimento, segnala, riguardo ai profili di più stretta competenza, che all’articolo 3, comma 1, si prevede la possibilità, per il Ministero dell’università e della ricerca, di bandire una o più procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente già autorizzato, semplificando le procedure concorsuali disciplinate dall’articolo 1, commi 938 e 939, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Il comma 2 dell’articolo 3 interviene sulle modalità di svolgimento delle stesse procedure, eliminando il requisito necessario di accesso costituito dal possesso del dottorato di ricerca o di master universitario di secondo livello o di diploma di scuola di specializzazione postuniversitaria. Si prevede inoltre che le procedure di selezione si articolino in due fasi (anziché in quattro), dunque nella prova scritta e nella prova orale. Non è comunque preclusa all’Amministrazione la facoltà di valorizzare il possesso dei titoli summenzionati nell’ambito della valutazione dei titoli.

Il successivo comma 3 modifica l’articolo 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allineando, per mero coordinamento normativo, la dotazione organica relativa alle figure dirigenziali generali, in ragione delle diverse disposizioni legislative succedutesi nel tempo.

In base al comma 4, fino al 31 dicembre 2026 può essere autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell’università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai relativi oneri si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 reca interventi in materia di incremento della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165.

L’articolo 6 concerne l’inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta in “aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale”. Il comma 1 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino i contratti collettivi del Comparto sanità, in luogo dell’applicazione dei contratti collettivi del Comparto istruzione e ricerca.

Le assunzioni oggetto della disciplina di cui al comma 1 sono operate sulla base dei piani dei fabbisogni, determinati nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; il concorso di risorse delle università, previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999 per le aziende ospedaliero-universitarie, resta invariato.

Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

Osserva che, per ragioni di chiarezza applicativa e per evitare incertezze interpretative con possibili contenziosi, si potrebbe valutare l’opportunità di precisare se il cambiamento di inquadramento contrattuale di cui al comma 1 riguardi esclusivamente il personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerato che la specificazione di cui al comma 2 concerne esclusivamente il personale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025
15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

– e petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente ZAFFINI ricorda che nella precedente seduta è stata avviata la discussione generale sul testo unificato adottato come testo base, e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato posticipato alle ore 11 di domani, mercoledì 9 luglio.

Il senatore BERRINO (FdI) esprime anzitutto il proprio rammarico per le dichiarazioni rese a margine della scorsa seduta delle Commissioni riunite da alcuni componenti dei Gruppi di opposizione in quanto un tema così delicato, legato a posizioni differenti – rappresentate dai diversi Gruppi dell’arco costituzionale in Parlamento – non può essere ridotto a mere polemiche propagandistiche, peraltro offensive nei confronti anche di sensibilità di carattere personale. Occorre ribadire che con il testo proposto dai relatori non si vuole introdurre il suicidio assistito, ma, più correttamente, i criteri di non punibilità di chi in determinate situazioni assiste una persona nel processo di fine vita. Le norme proposte ricalcano in larga misura le indicazioni delle sentenze della Corte costituzionale, pur differenziandosene in parte, anche perché tali sentenze riconoscono al Parlamento la piena libertà di intervenire nel modo che ritiene più opportuno. Per esempio, anche la Corte costituzionale ha sottolineato l’importanza delle cure palliative affinché nessuno debba essere lasciato solo nella scelta di voler morire perché non ha altra possibilità per lenire le proprie sofferenze. E’ evidente che il compito e la responsabilità delle Commissioni riunite nell’intervenire su un tema così delicato è enorme: ogni persona deve essere libera di poter accedere ai percorsi di cure palliative, ed è questo uno dei punti fondamentali. In tutte queste pronunce il punto nodale è rappresentato dalla necessità di bilanciamento anche con la libertà di scelta. Sono molteplici, infatti, anche nei Paesi che hanno regolamentato l’eutanasia come il Belgio, le criticità riscontrate. In conclusione, le pronunce della Corte costituzionale impongono al legislatore di intervenire e auspica che il dibattito nelle Commissioni riunite possa concentrarsi, nell’ambito del perimetro delineato dal testo predisposto dai relatori, sulla definizione di una normativa che consenta il miglior bilanciamento dei diritti fondamentali coinvolti.

La senatrice GELMINI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) auspica a sua volta una condivisione ampia sul tema del fine vita anche se certamente non possono essere taciute le difficoltà dovute a sensibilità differenti in questa materia. Anche laddove dovessero essere approvati degli emendamenti correttivi al testo proposto dai relatori, è comunque fondamentale dotare il Paese di una legislazione nazionale omogena nei principi ispiratori, che possa superare la legislazione regionale. Nel suo intervento della scorsa settimana aveva fatto riferimento alla circostanza evidente che una legislazione sul fine vita ha necessariamente un’implicazione etica; tuttavia, non intendeva inserire forzosamente il tema religioso nella discussione, fermo restando che il principio dell’indisponibilità della vita rappresenta un punto fermo per coloro che sono credenti. Il tema di fondo è che, accogliendo il principio dell’indisponibilità della vita, il ricorso al fine vita dovrebbe rappresentare una scelta residuale: anche questo profilo evidenzia l’importanza delle cure palliative e la necessità di garantirle su tutto il territorio nazionale. Al riguardo ritiene importante la soluzione individuata dal testo proposto dai relatori della nomina di un commissario ad acta che possa verificare la disponibilità delle cure palliative nei territori con maggiore difficoltà a garantirle. Conclude auspicando una discussione costruttiva e serena che, anche attraverso gli emendamenti, possa migliorare ed offrire al Paese una normativa coerente su un tema delicatissimo.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP), proprio per poter discutere serenamente di un tema così delicato come quello del fine vita, ritiene che il campo debba essere sgomberato, nel dibattito pubblico, dalla divisione tra coloro che ritengono di essere il partito della vita e che al contempo accusano chi sostiene la dignità del fine vita di essere il partito della morte. È evidente che una descrizione di questo tipo rende il clima del dibattito rissoso e inutilmente divisivo. Ritiene inoltre, in generale, che la normativa che il Parlamento si accinge ad approvare non debba attestarsi – sul piano dei diritti – al di sotto di quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con le sue sentenze. Va infatti sottolineato che la normativa in discussione dovrebbe dare una risposta a persone che si trovano in una situazione di grande sofferenza e per le quali è necessario un profondo rispetto. È ovvio che per tutti in gioco c’è sempre il tema della vita, che va tutelata fino all’ultimo momento: questa è la ragione per cui l’esclusione del Servizio sanitario nazionale appare incomprensibile. Su questo tema si è sviluppato anche sulla stampa un interessante dibattito tra esperti di diritto costituzionale ed alcuni di essi, come per esempio il professor Mirabelli, hanno dato suggerimenti sul coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, che potrebbero rappresentare una buona mediazione per l’approvazione del testo. Dichiarando di condividere molte delle osservazioni già svolte nel dibattito dal senatore Bazoli, intende a sua volta sottolineare alcune delle maggiori criticità del testo. In particolare, per quanto riguarda il Comitato di valutazione, sorvolando sulla sua composizione di cui altri hanno già evidenziato i limiti, vanno sottolineati i tempi troppo lunghi entro i quali questo organismo è chiamato ad esprimersi. Infatti, molte delle persone che si rivolgeranno ad esso probabilmente non faranno in tempo ad acquisirne il parere. Ritiene inoltre molto discutibile che il provvedimento, invece di far riferimento al sostegno vitale, per formulare l’esimente di cui all’articolo 580 del codice penale inserisca un concetto più restrittivo che è quello di trattamento sostitutivo di funzioni vitali. Da ultimo sottolinea come nel provvedimento proposto dai relatori risulti del tutto assente la voce dei malati, ovvero di coloro che inviano la richiesta al Comitato di valutazione, che non risulta avere alcun obbligo di ascoltarli. Probabilmente si tratta di una mancanza non voluta, ma a questa lacuna bisogna sicuramente porre rimedio. Fa inoltre presente che nel procedimento è prevista una relazione del medico curante: non è tuttavia possibile individuare questo soggetto anche alla luce dell’esclusione del Servizio sanitario nazionale. Infine, una volta acquisito il parere positivo del Comitato di valutazione, tale parere è sottoposto all’autorità giudiziaria: il procedimento assomiglia al gioco dell’oca in quanto non è chiaro che cosa succederebbe alla persona che ha assistito il malato in caso di valutazione negativa. Tutti questi rilievi dovranno essere attentamente considerati al fine di dare al Paese una risposta concreta su un tema di grande delicatezza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

 

 

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