GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2025
348ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,15.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 22)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il relatore SATTA (FdI) presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che viene quindi posto in votazione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene che lo schema di risoluzione, pur tenendo conto dell’importanza della tutela dei lavoratori, sia eccessivamente cauto in relazione all’effettivo adeguamento delle imprese ai limiti posti dalla proposta di regolamento. Tale impostazione suscita perplessità in considerazione degli aumentati rischi connessi alle patologie oncologiche. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) richiama l’attenzione sull’importanza da accordare, nella materia in esame, al rispetto del principio di precauzione. Evidenzia quindi l’ambiguità caratterizzante i rilievi contenuti nell’ultima parte dello schema di risoluzione, che a suo avviso dovrebbe essere soppressa. In conclusione, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) ravvisa la sussistenza di una contraddizione fra le conclusioni dello schema di parere e le relative premesse, le quali pongono in evidenza l’obiettivo di accrescere la sicurezza dei lavoratori.
Il sentore ZULLO (FdI) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ponendo in evidenza l’equilibrio che contraddistingue la formulazione dello schema di risoluzione. La proposta in votazione è infatti volta a contemperare l’individuazione e la fissazione di limiti di esposizione con l’attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, le quali inevitabilmente risentono in misura maggiore delle misure legislative che incidono sull’organizzazione dei processi produttivi, fermo restando l’obiettivo prioritario della protezione dei lavoratori.
Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) dichiara il voto contrario sullo schema di risoluzione. Sottolinea che l’impostazione alla base di tale proposta postula la legittimazione di livelli di tutela della salute dei lavoratori differenziati in base alla dimensione delle imprese, in aperta contraddizione con l’ordinamento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, notando come lo schema di risoluzione sia funzionale al consolidamento di un sistema di tutela della salute dei lavoratori armonizzato con le caratteristiche strutturali del sistema delle imprese. Esso si inserisce in una più complessiva opera di innovazione legislativa in materia, volta tra l’altro a un adeguamento culturale e alla promozione degli investimenti utili a innalzare i livelli di protezione dei lavoratori. Reputa inoltre apprezzabile il riferimento della proposta del relatore alle conclusioni dell’esame svolto in 4a Commissione.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE), intervenendo sull’ordine dei lavori, osserva che la questione del sostegno alle piccole e medie imprese meriterebbe il reperimento di risorse dedicate, tema rispetto al quale non risultano riferimenti nella formulazione dello schema di risoluzione.
Il relatore SATTA (FdI), nel replicare alle osservazioni sullo schema proposto, fa riferimento ai contributi acquisiti dalla 4a Commissione, nell’ambito del suo esame della proposta di regolamento, come quelli forniti dall’Istituto superiore di sanità e dall’INAIL, in base ai quali risultano tuttora in corso l’interlocuzione e l’approfondimento necessari a individuare i limiti relativi a nuove sostanze, che ancora non sono oggetto della normativa. Tali approfondimenti dovranno riguardare, oltre agli effetti sulla salute, l’impatto sull’adeguamento dei sistemi produttivi, comunque senza rinunciare all’uniformità nei livelli di tutela della salute dei lavoratori.
In conclusione, conferma il proprio schema di risoluzione.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva che l’impostazione del relatore, testé precisata, non garantisce un’efficace e generale tutela nei confronti dei rischi connessi all’esposizione a sostanze nocive sul lavoro. Pertanto, rettificando quanto precedentemente dichiarato, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Le senatrici FURLAN (IV-C-RE) e ZAMBITO (PD-IDP) rettificano a loro volta le dichiarazioni di voto già effettuate, annunciando il voto contrario dei rispettivi Gruppi.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva infine lo schema di risoluzione posto in votazione.
La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 10,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (n. 301)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Rinvio del seguito dell’esame)
Considerata anche l’impossibilità della senatrice Murelli, relatrice sull’atto del Governo in titolo, di partecipare ai lavori odierni, il presidente ZAFFINI propone di rinviare il seguito della trattazione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,20.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA COM(2025) 418 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 22)
La 10a Commissione permanente,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418), che mira a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
sottolineata l’importanza della proposta che rappresenta la sesta revisione della direttiva 2004/37/CE (cosiddetta “CMRD”: Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro e propone valori limite e osservazioni pertinenti per il cobalto e i suoi composti inorganici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e l’1,4-diossano; include anche i fumi di saldatura all’ “Elenco di sostanze, miscele e procedimenti”, di cui all’allegato I della CMRD;
richiamato quanto espresso nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SWD (2025) 193), secondo cui, per quanto concerne i lavoratori, i valori limite proposti comporterebbero effetti estremamente rilevanti in tema di prevenzione di malattie (oncologiche e non). Le opzioni prescelte comporterebbero, inoltre, vantaggi per le imprese in termini di riduzione dell’assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative. Inoltre, ne beneficerebbero anche le autorità pubbliche in termini di ingenti risparmi sui costi connessi alla spesa sanitaria;
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che reca una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta, ritenuta anche conforme all’interesse nazionale;
vista la risoluzione adottata dalla Commissione Politiche dell’Unione europea di questo ramo del Parlamento, nella quale si dà atto che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e si ravvisa la conformità della proposta medesima al principio di sussidiarietà, mentre la si ritiene suscettibile di miglioramenti per renderla maggiormente conforme al principio di proporzionalità;
evidenziato che nella suddetta risoluzione si paventa, in particolare, il preoccupante impatto che il pacchetto di opzioni prescelte avrebbe sulle piccole e medie imprese (PMI), maggiore rispetto a quello che concerne le imprese più grandi;
tenuto conto delle indicazioni contenute nei documenti trasmessi a questo ramo del Parlamento dalle associazioni di categoria, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
esprime sulla proposta parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.
Premesso che l’obiettivo prioritario è rappresentato dalla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro, si rileva l’opportunità di approfondire le richiamate considerazioni della Commissione Politiche dell’Unione europea in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, da intendersi qui integralmente fatte proprie e riportate e valevoli anche come considerazioni problematiche sul merito della proposta esaminata. Si valuti attentamente, nel prosieguo dell’iter della proposta, la portata dei relativi effetti sulle imprese attive nei settori interessati, con particolare riguardo alle PMI, tenendo conto delle esigenze connesse all’adeguamento ai nuovi livelli previsti e fermo restando l’obiettivo prioritario summenzionato.
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2025
347ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
Il presidente ZAFFINI ricapitola lo stato dell’esame della proposta di direttiva in titolo. Quindi, verificato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell’Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile) (COM(2025) 548 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE rammenta che la discussione generale è già stata aperta. Specifica quindi che la stessa potrà proseguire in una successiva seduta.
In assenza di richieste di intervento, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (n. 301)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (n. 322)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale è già stata chiusa.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) avanza la proposta di procedere, in tempi brevi, all’audizione delle parti sociali, segnalando che queste non risultano essere state interpellate dal Governo in sede di predisposizione dello schema in esame.
Ha la parola per la replica la relatrice MANCINI (FdI), la quale fa presente che le parti sociali, in base alla documentazione disponibile, risultano invero essere state coinvolte nella fase di predisposizione dello schema di decreto legislativo. Invita a considerare che l’interlocuzione con esse potrà comunque avvenire, con maggiore pregnanza, nel contesto della trattazione del decreto-legge concernente la materia della sicurezza sul lavoro, appena varato dal Governo. Si riserva infine di presentare uno schema di parere, tenendo conto debitamente delle indicazioni scaturite dal dibattito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
346ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell’Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile) (COM(2025) 548 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) fa in primo luogo presente che la proposta di regolamento in titolo intende istituire un quadro integrato per la protezione civile e il finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie, al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di sostenere gli Stati membri nella prevenzione, preparazione e gestione delle catastrofi naturali e di origine antropica.
Essa integra l’attuale quadro giuridico istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale e sul regolamento UE 2021/522 che stabilisce la “EU4Health”, un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027. In particolare, essa si basa anche sulla componente “preparazione e risposta alle crisi” del programma UE per la salute, a sostegno dell’attuazione del regolamento (UE) 2022/2371, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e del regolamento (UE) 2022/2372, che istituisce un quadro di misure per garantire la disponibilità di contromisure mediche di rilevanza in caso di emergenza di sanità pubblica a livello unionale.
Secondo quanto evidenziato dalla Commissione europea nella proposta, l’attuale contesto geopolitico, caratterizzato dalla simultaneità di crisi intersettoriali come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, ha spinto i sistemi nazionali a chiedere un maggiore sostegno all’Europa per rispondere alle crisi e alle sfide in materia di sicurezza, salute, cambiamenti climatici e ambiente, contemplando un più efficiente meccanismo unitario di coordinamento per la prevenzione e la preparazione.
La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 168, paragrafo 5, 196 e 322, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
L’articolo 168, paragrafo 5, disciplina le misure di incentivazione volte a tutelare e migliorare la salute umana, con particolare riguardo al contrasto dei grandi flagelli a diffusione transfrontaliera e alle disposizioni in materia di sorveglianza, allerta e risposta alle gravi minacce sanitarie. L’articolo 196 TFUE costituisce il fondamento delle azioni dell’Unione volte a rafforzare la cooperazione e la preparazione comune degli Stati membri nella prevenzione e nella gestione delle calamità naturali o di origine antropica. Tali basi giuridiche si combinano con l’articolo 322, paragrafo 1, che introduce elementi di flessibilità finanziaria attraverso il riporto degli stanziamenti.
Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà risulta rispettato. Pur essendo gli Stati membri i primi responsabili della prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze, alcune crisi sanitarie e catastrofi di vasta portata possono eccedere le capacità di un singolo Paese. La Commissione ritiene pertanto che un’azione a livello dell’Unione garantisca un coordinamento più efficace e l’accesso a risorse e contromisure mediche comuni, contribuendo a una maggiore sicurezza sanitaria a carattere transfrontaliero. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita, a giudizio della Commissione, a quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati, riducendo per quanto possibile l’onere amministrativo per gli Stati membri e le autorità nazionali e dotando la Commissione degli strumenti indispensabili per l’attuazione del bilancio dell’Unione.
Il testo del regolamento è articolato in quattro titoli.
Il Titolo I (“disposizioni generali”) definisce l’oggetto, l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione del meccanismo, individuando gli obiettivi generali e le forme di finanziamento previste.
Il Titolo II (“Protezione civile”) disciplina il funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile, prevedendo strumenti per la valutazione e la pianificazione dei rischi, misure di prevenzione e preparazione e modalità di risposta coordinata alle catastrofi a livello europeo, come le valutazioni nazionali periodiche da condividere con la Commissione e l’attivazione del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) in caso di crisi.
Il Titolo III (“Preparazione e risposta alle emergenze sanitarie”) introduce disposizioni specifiche per la sorveglianza delle minacce sanitarie, il rafforzamento della capacità di risposta degli Stati membri e la costituzione di scorte strategiche di contromisure mediche, assicurando il coordinamento a livello unionale. Esso introduce la costituzione di scorte strategiche di contromisure mediche (vaccini, dispositivi di protezione, medicinali essenziali) da distribuire rapidamente agli Stati membri in caso di emergenza.
La Commissione è chiamata, in particolare, a sostenere gli Stati membri attraverso: il sostengo a raccolta dei dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza; l’aumento della disponibilità e dell’accessibilità delle contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento; lo sviluppo di capacità; azioni a supporto dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese.
Il Titolo IV reca le disposizioni finali.
Il Governo, secondo quanto si desume dalla sua relazione sull’atto in esame, ritiene che le disposizioni contenute nel progetto possano, in linea di principio, considerarsi conformi all’interesse nazionale, in quanto volte a migliorare la capacità dell’Unione e degli Stati membri di gestire le emergenze e le crisi. Ciononostante, la proposta include alcune previsioni che sono ritenute suscettibili di violare sia la ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri e tra le diverse istituzioni europee, sia la ripartizione di competenze tra le diverse amministrazioni nazionali, nonché di influire negativamente sul funzionamento del sistema sia nazionale sia europeo di gestione delle emergenze e delle crisi.
Sempre con riferimento alla posizione del Governo, nell’ambito della citata relazione sull’atto in esame si rileva che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà per quanto attiene all’ambito della protezione civile. Tuttavia, la presenza di rimandi all’attività di “difesa civile”, nel testo e negli allegati alla proposta di regolamento, è ritenuta suscettibile di travalicare le competenze dell’Unione stabilite nei Trattati in base all’interpretazione che verrà adottata sulla tematica.
Quanto al principio di proporzionalità, il Governo ritiene che esso sia rispettato in relazione alla tematica della protezione civile. Tuttavia, viene segnalato che, laddove è citata la creazione di un “meccanismo europeo di difesa civile”, la proposta è suscettibile di violare il principio dell’Unione secondo cui le misure adottate dall’Unione devono essere necessarie al conseguimento del fine perseguito. Pur nella vaghezza del testo, secondo il Governo, le finalità sembrano rientrare nel concetto di “difesa civile” e nei richiami alla cooperazione civile-militare, materia che i Trattati attribuiscono alla competenza esclusiva degli Stati membri.
Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala l’opportunità di disporre di sistemi di prevenzione e di risposta alle emergenze di carattere sanitario, mentre si pone l’esigenza di ulteriori riflessioni in merito alla questione delle minacce di natura militare, sussistendo dubbi relativamente alla sua congruità rispetto all’impostazione del provvedimento.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) auspica chiarimenti in ordine alla posizione del Governo sulla proposta di regolamento, cui ha fatto cenno il relatore.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) osserva che la recente esperienza della pandemia ha reso evidente la necessità di disporre a livello unionale di sistemi comuni di raccolta e trattamento dei dati. Sottolinea che tale aspetto deve essere tenuto presente in considerazione delle attuali possibilità di diffusione globale di malattie contagiose.
Il presidente ZAFFINI specifica che il relatore ha inteso dare sinteticamente conto dei contenuti della relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame, predisposta ai sensi della disciplina vigente. Aggiunge che il merito della proposta in esame è peraltro tuttora oggetto di valutazione e potrà essere suscettibile di successivi approfondimenti, anche mediante opportune interlocuzioni del relatore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2025 (n. 329)
(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità., ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
Intervenendo in sede di discussione generale, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) fa presente la valutazione complessivamente favorevole del proprio Gruppo sullo schema di decreto in esame. Ritiene peraltro che non possa essere accolto con favore il decremento delle risorse a disposizione rispetto all’anno precedente. Osserva che il provvedimento risente inoltre di un’impostazione di base che limita la ripartizione delle risorse a un numero limitatissimo di comuni, mentre le questioni dell’infanzia e dell’adolescenza riguardano l’intero territorio nazionale. Occorre pertanto un rilancio delle politiche volte a fronteggiare le ampie aree di disagio. A tale riguardo, segnala la necessità di un intervento in Commissione del Governo, anche in riferimento alle motivazioni della menzionata riduzione delle risorse dedicate.
Il presidente ZAFFINI constata che non ci sono ulteriori richieste di intervento. Dichiara pertanto chiusa la discussione generale.
Ha la parola per la replica la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), la quale richiama l’attenzione sull’impegno concreto del Governo riguardo alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, come dimostrato in particolare dall’attività, anche recente, della Presidenza del Consiglio dei ministri. In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è pronunciata all’unanimità.
La seduta termina alle ore 16,30.
Riunione n. 85
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 13 alle ore 13,40
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FERTILITÀ E STERILITÀ E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 949 E 1052 (SOSTITUZIONE MITOCONDRIALE)
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
19ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
indi del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 luglio.
Il presidente MARTI informa che sul testo unificato dei disegni di legge in esame la 5a Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. I relatori hanno di conseguenza presentato l’emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).
Sono inoltre stati presentati i testi 2 degli emendamenti 1.6, 1.7, 1.30, 1.31, 1.32, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.51, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.78 e 1.83 (pubblicati in allegato).
Gli emendamenti 1.33 e 1.72 sono stati ritirati.
Il senatore Paganella ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.20, 1.31 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.53 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.72, 1.78 (testo 2) e 1.83 (testo 2).
Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10a Commissione RUSSO (FdI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2), 1.32 (testo 2), 1.34, 1.36 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.40, 1.41, 1.51 (testo 2), 1.53 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.84 e 1.88.
Per gli emendamenti 1.49, 1.52, 1.55, 1.66, 1.67 e 1.79 il parere è favorevole, subordinatamente a specifiche riformulazioni.
Invita al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.42, 1.43, 1.46, 1.65, 1.68, 1.70, 1.71, 1.73, 1.74, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.85, 1.86, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.29, 1.35, 1.44, 1.45, 1.47, 1.48, 1.50, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.69, 1.75, 1.82, 1.87 e 1.89.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.84 e 1.100.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) chiede delucidazioni sui pareri contrari riferiti agli emendamenti di cui è proponente.
Il presidente ZAFFINI fa presente che la questione potrà essere affrontata in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.
Previa verifica della presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l’emendamento 1.1, che risulta respinto.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.2.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull’emendamento 1.3, lamentando l’assenza di chiarezza circa le ragioni alla base dei pareri di contrarietà espressi.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta emendativa.
L’emendamento 1.3 è quindi messo ai voti, risultando respinto.
Il relatore RUSSO (FdI) rileva che l’emendamento 1.4, al pari dell’emendamento 1.5, non è coerente con l’impianto del testo unificato in esame.
Il presidente ZAFFINI osserva che i pareri espressi dai relatori e dal Governo sugli emendamenti dimostrano la sussistenza di aperture significative nei confronti delle diverse posizioni.
È quindi posto in votazione l’emendamento 1.4, che è respinto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 1.5, finalizzato a una migliore definizione della figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ponendo in evidenza l’opportunità di ricorrere alla definizione dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione quale operatore socio-educativo.
Il presidente ZAFFINI pone in evidenza lo sforzo di sintesi compiuto sul punto dai relatori.
Il relatore per la 10a Commissione RUSSO (FdI) specifica che la definizione di professionista socio-educativo è stata scelta in quanto funzionale a una migliore qualificazione del ruolo nella scuola degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Posto in votazione, l’emendamento 1.5 è respinto.
Gli emendamenti identici 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando la contraddizione della valutazione di relatori e Governo rispetto a quanto espresso sull’emendamento 1.5.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) si esprime in senso analogo, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.
Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2). Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.
Le senatrici CAMUSSO (PD-IDP) e D’ELIA (PD-IDP) aggiungono le rispettive firme all’emendamento 1.8, sollecitando chiarimenti in ordine al parere di contrarietà espresso.
Il relatore per la 10a Commissione RUSSO (FdI) osserva che l’emendamento limita lo svolgimento delle funzioni di assistente per l’autonomia e la comunicazione ai soggetti in possesso della qualifica di educatore.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.
L’emendamento 1.8 è quindi posto in votazione e respinto.
Successivamente, le Commissioni riunite respingono l’emendamento 1.9.
In risposta a una sollecitazione della senatrice D’ELIA (PD-IDP) il relatore RUSSO (FdI) rileva che la questione della sussidiarietà orizzontale è incongrua rispetto alla formulazione della disposizione recata dal testo unificato.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 1.10, rilevando che la mancanza di risorse non consentirà agli enti locali di procedere all’assunzione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per cui continuerà a essere centrale il ruolo del Terzo settore.
Posto in votazione, l’emendamento 1.10 risulta respinto.
Con una successiva votazione le Commissioni riunite respingono l’emendamento 1.11.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene sull’emendamento 1.14, richiamando l’attenzione sull’urgenza di garantire l’inclusione scolastica alle persone affette da malattie rare. Chiede pertanto di accantonare la proposta emendativa, così da consentire l’individuazione di una formulazione alternativa e ampiamente condivisa.
Il relatore RUSSO (FdI) valuta favorevolmente la proposta del senatore Mazzella.
Il presidente ZAFFINI dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 1.14.
Si procede successivamente alla votazione dell’emendamento 1.53 (testo 2), che risulta approvato.
Con una successiva votazione la Commissione approva gli emendamenti identici 1.19 e 1.20. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull’emendamento 1.29.
Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole a nome della propria parte politica la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale osserva che la precedente approvazione degli emendamenti 1.19 e 1.20 pone questioni di coordinamento del testo.
Il presidente ZAFFINI specifica che tale aspetto potrà essere più propriamente affrontato, se del caso, in una fase successiva.
Posto in votazione, l’emendamento 1.29 è respinto.
Gli emendamenti identici 1.31 (testo 2) e 1.32 (testo 2) sono votati congiuntamente e approvati.
Successivamente le Commissioni riunite approvano l’emendamento 1.34.
Sottoscritto dalla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), l’emendamento 1.35 è posto in votazione e respinto.
Gli emendamenti identici 1.30 (testo 2), 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2) sono posti in votazione congiunta, risultando approvati.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) aggiunge la firma all’emendamento 1.38 (testo 2).
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta relativamente all’emendamento 1.49, finalizzata a renderlo identico alle proposte 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2).
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2) sono approvati, con conseguente assorbimento dell’emendamento 1.49.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 1.40 e 1.41, sostanzialmente identici, che risultano approvati. È di conseguenza precluso l’emendamento 1.42.
La senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) sottoscrive l’emendamento 1.43 e lo ritira.
È posto in votazione l’emendamento 1.44, che risulta respinto.
Gli emendamenti 1.45 e 1.46 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) esprime perplessità relativamente al parere contrario sull’emendamento 1.47. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica su tale proposta.
Posto in votazione, l’emendamento 1.47 è respinto.
Con una successiva votazione le Commissioni riunite respingono l’emendamento 1.48.
Il Presidente ZAFFINI, nel riprendere l’esame dell’emendamento 1.14 precedentemente accantonato, invita il relatore Russo a dare lettura della proposta di riformulazione.
Il relatore RUSSO (FdI), anche a nome del correlatore Occhiuto, dà lettura della riformulazione proposta, alla quale è subordinato il parere favorevole.
Il Sottosegretario Castiello si esprime in senso favorevole alla suddetta proposta.
Il senatore MAZZELLA (M5S), accogliendo la proposta dei relatori e del rappresentante del Governo, riformula, quindi, l’emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.14 (testo 2), il senatore Mazzella esprime gratitudine per la sensibilità dimostrata dalla maggioranza e dal Governo nei confronti dei problemi discendenti dall’incidenza delle malattie rare in ambito scolastico.
Ribadito che i bambini rappresentano il 70 per cento dei soggetti affetti da malattie rare e che le malattie rare costituiscono l’85 per cento dei casi di disabilità presenti nelle scuole, evidenzia che la proposta di sua iniziativa risponde all’esigenza, diffusamente sentita, di prevedere il supporto degli operatori socio-educativi a favore degli studenti affetti da malattie rare.
L’emendamento 1.14 (testo 2), posto in votazione, è approvato dalle Commissioni riunite all’unanimità.
Viene indi posto ai voti l’emendamento 1.50, che risulta respinto.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l’emendamento 1.52, secondo le indicazioni dei relatori e del rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 1.51 (testo 2).
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.51 (testo 2) e 1.52 (testo 2) sono accolti.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP), accogliendo la proposta dei relatori e del rappresentante del Governo, riformula l’emendamento 1.55 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 1.54 (testo 2).
Con votazione congiunta, sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2).
Il Presidente ZAFFINI avverte che dalla suddetta approvazione discende la preclusione della votazione dell’emendamento 1.59.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Dopo che la senatrice Camusso vi ha aggiunto la firma al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti, l’emendamento 1.60 è posto in votazione e respinto.
In esito a successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.61, 1.62, 1.63 e 1.64.
Il senatore GALLIANI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l’emendamento 1.65, mentre riformula l’emendamento 1.66, secondo le indicazioni dei relatori e del rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.
Anche la senatrice MINASI (LSP-PSd’Az) accoglie la proposta dei relatori e del rappresentante del Governo e riformula l’emendamento 1.67 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all’emendamento 1.66 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, sono indi accolti gli identici emendamenti 1.66 (testo 2) e 1.67(testo 2).
Il Presidente ZAFFINI avverte che dalla suddetta approvazione discende la preclusione della votazione degli emendamenti 1.68 e 1.69, degli identici emendamenti 1.70 e 1.71, delle identiche proposte 1.73 e 1.74, nonché degli ulteriori emendamenti 1.75, 1.76 e 1.77.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Viene poi posto in votazione e approvato l’emendamento 1.78 (testo 2).
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) accoglie la proposta dei relatori e del rappresentante del Governo e riformula l’emendamento 1.79 in un testo 2, pubblicato in allegato, che le Commissioni riunite approvano.
Il senatore GALLIANI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l’emendamento 1.80, mentre, dopo che tutti i rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico vi hanno aggiunto la firma, è posto ai voti e respinto l’emendamento 1.81, ad esso identico.
La senatrice CASTELLONE (M5S), preso atto che non è stata fornita motivazione del parere contrario espresso sull’emendamento 1.82, interviene per dichiarazione di voto favorevole sullo stesso. Stigmatizzato che il provvedimento in esame è carente di una disciplina della fase transitoria, sottolinea che la proposta di cui è promotrice è intesa a far valere, nella composizione delle graduatorie, il punteggio maturato per anzianità di servizio, nonché ad assicurare la possibilità di assunzione delle figure in discussione da parte delle regioni e degli enti locali anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nell’ottica di garantire una sufficiente ed equa distribuzione degli operatori sul territorio nazionale, che tenga conto delle specifiche esigenze delle regioni in difficoltà.
Posto ai voti, l’emendamento 1.82 è respinto, mentre, con successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.84.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.100, giudica privo di contenuto il provvedimento in esame, in quanto carente delle risorse necessarie a sostenere l’effettiva operatività della figura disciplinata.
Il Presidente ZAFFINI fa presente che la proposta emendativa in esame recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Interviene per dichiarazione di voto contrario sul suddetto emendamento la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale contesta la mancanza di coerenza interna del provvedimento in esame, che, a suo parere, non pone gli enti territoriali in condizione di potersi effettivamente avvalere degli operatori socio-educativi nel contesto scolastico.
L’emendamento 1.100, posto ai voti, viene approvato.
Dopo che il senatore Galliani, previa aggiunta di firma, ha ritirato gli emendamenti 1.85 e 1.86, con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono l’emendamento 1.87, accolgono l’emendamento 1.88, e respingono l’emendamento 1.89.
Concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, si passa all’esame delle proposte emendative volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 1.
Su sollecitazione della senatrice Barbara FLORIDIA (M5S), il presidente ZAFFINI chiarisce che il parere contrario sull’emendamento 1.0.1 è dovuto alla circostanza che le misure in esso proposte hanno impatto su altre misure di natura finanziaria recate dal disegno di legge di bilancio e riferite all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (Asacom).
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento in esame, esprime perplessità nei confronti della motivazione addotta.
Rammentate le contestazioni ricevute per la mancata stabilizzazione degli Asacom nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Sottosegretario, pone ora all’attenzione dei commissari di maggioranza il rifiuto opposto ad un emendamento che propone di stanziare 800 milioni di euro per supportare l’attività delle suddette figure.
Interviene indi per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.1 la senatrice BUCALO (FdI), la quale, pur riconoscendo che l’impegno finanziario è limitato a fronte del rilievo dell’attività della figura in discussione, ricorda che a favore degli Asacom è stato comunque disposto un incremento di risorse pari a 132 milioni di euro a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
L’emendamento 1.0.1, posto ai voti, viene respinto.
Il senatore GALLIANI (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l’emendamento 1.0.2, mentre la senatrice Minasi ritira l’emendamento 1.0.3, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che si riserva di presentare.
La seduta, sospesa alle ore 15.15, riprende alle ore 15.19.
Il Presidente ZAFFINI comunica che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l’espressione dei prescritti pareri.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.6 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo sopprimere la parola:«professionale»;
- b) al secondo periodo sostituire le parole:«è un professionista socio-educativo» con le seguenti:«è un operatore socio educativo»;
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente:«Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto definisce, secondo quanto stabilito dall’accordo in Conferenza unificata di cui al comma 4-quater,le caratteristiche del profilo dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale».
1.7 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso “4”, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo sopprimere la parola: “professionale”;
- b) al secondo periodo sostituire le parole:«è un professionista socio-educativo» con le seguenti:«è un operatore socio educativo»;
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente:«Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto definisce, secondo quanto stabilito dall’accordo in Conferenza unificata di cui al comma 4-quater,le caratteristiche del profilo dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale».
1.14 (testo 2)
Mazzella, Aloisio, Bucalo, Camusso, Cantù, Castellone, Cosenza, Crisanti, D’Elia, Della Porta, Barbara Floridia, Furlan, Galliani, Germanà, Guidolin, Leonardi, Mancini, Marcheschi, Marti, Minasi, Murelli, Occhiuto, Rando, Romeo, Satta, Silvestroni, Speranzon, Ternullo, Verducci, Zaffini, Zullo
Al comma 1, lettera a), “capoverso 4”, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, facilitando anche il diritto all’educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare.».
1.30 (testo 2)
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.31 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso “4-ter“, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire all’alinea le parole:«La professione» con le seguenti:«L’attività» e sopprimere la parola: «altresì»;
- b) all’alinea dopo le parole: «esercitata da» aggiungere le seguenti: «coloro che»;
- c) conseguentemente nelle lettere a) e b) sopprimere le parole: «coloro che».
1.32 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso “4-ter“, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire all’alinea le parole:«La professione» con le seguenti:«L’attività» e sopprimere la parola: «altresì»;
- b) all’alinea dopo le parole: «esercitata da» aggiungere le seguenti: «coloro che»;
- c) conseguentemente nelle lettere a) e b) sopprimere le parole: «coloro che».
1.36 (testo 2)
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.37 (testo 2)
Al comma 1, lettera a) capoverso «4-ter», lettera a) sopprimere le parole: «e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» e le parole «o di educatore professionale socio sanitario».
1.38 (testo 2)
Marti, Paganella, Barbara Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4;»
1.39 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4;»
1.51 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, ovvero che abbiano svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.».
1.52 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso “4-ter“, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«”b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, ovvero che abbiano svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.»
1.53 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione è compresa nell’ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi».
1.54 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.55 (testo 2)
Zampa, D’Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “4-quater“, con il seguente:
«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.56 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “4-quater“, con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.57 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “4-quater“, con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.58 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: «4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.».
1.66 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l’inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo ai sensi dell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36″».
1.67 (testo 2)
Pirovano, Paganella, Minasi, Cantù, Murelli
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l’inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo ai sensi dell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36″».
1.78 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi:
«I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 6-bis, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza».
1.79 (testo 2)
Furlan, D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
“5-ter. Gli enti di cui al comma 5 garantiscono il coordinamento con il progetto di vita di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62″».
1.83 (testo 2)
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- al secondo periodo sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti»;
- in fine aggiungere le seguenti parole:«nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4.»
1.100
I Relatori
Al comma 1, lettera c), capoverso “6-bis.”, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».




























