**251ª seduta: martedì 19 luglio 2016, ore 15
*252ª e 253ª seduta: mercoledì 20 luglio 2016, ore 8,30 e 15
254ª e 255ª seduta: giovedì 21 luglio 2016, ore 8,30 e 14
ORDINE DEL GIORNO
AFFARI ASSEGNATI
Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
Canali d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato – Relatore alla Commissione SACCONI
(n. 789)
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
1. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 8a, della 10a, della 12a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2233)
2. SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 7a, della 10a e della 12a Commissione)
(2229)
– Relatore alla Commissione SACCONI
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 – Relatore alla CommissionePAGANO
(Previe osservazioni della 1ª Commissione)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
(n. 311)
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati – Relatrice alla Commissione MANASSERO
(Osservazioni alla 1ª Commissione)
(n. COM (2016) 378 definitivo)
II. Esame del disegno di legge:
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri) – Relatrice alla Commissione D’ADDA
(Parere alla 1ª Commissione)
(2271)
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO
SACCONI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
i lavoratori stagionali sono una realtà lavorativa fortemente radicata nell’organizzazione aziendale in molti settori produttivi del Paese, che si caratterizza con rapporti di lavoro a tempo determinato e con la peculiarità di alternare, nel corso dell’anno, periodi di attività lavorativa e periodi di non lavoro in corrispondenza di esigenze produttive intrinsecamente connaturate all’attività svolta, quali per esempio flussi turistici concentrati in alcuni mesi dell’anno;
soltanto nel 2015, in Italia risultano complessivamente attivati 520.000 rapporti di lavoro stagionali; di questi 353.000 sono relativi ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, mentre 167.000 relativi a tutti gli altri settori;
questa particolare tipologia di lavoratori, analogamente ai lavoratori subordinati a tempo determinato, è stata sempre destinataria di tutele contro la disoccupazione;
considerato che:
prima del decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo del legge delega n. 183 del 2014, la tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria garantiva, anche ai lavoratori stagionali, una tutela del reddito per l’intero periodo in cui non veniva svolta attività lavorativa in via uniforme, sia in regime di disoccupazione ordinaria, sia in regime di ASpI;
l’introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo della prestazione con l’ampliamento da 2 a 4 anni del periodo di osservazione della contribuzione utile, ha consentito di ampliare la tutela dei lavoratori (stimata in 100.000 beneficiari) e la sua durata: in particolare, nell’anno 2015 la durata media teorica della NASpI è risultata di mesi 10,5, a fronte di una durata media teorica di indennità in ambito ASpI di mesi 8,7;
la nuova disciplina ha legato l’indennità di disoccupazione, non più ad una anzianità anagrafica, ma ad una anzianità contributiva del lavoratore e il meccanismo di calcolo che prevede anche il “non computo” dei periodi contributivi già utilizzati ha comportato impatti importanti in termini di durata della prestazione per i rapporti di lavoro stagionali e comunque brevi;
per alcuni lavoratori stagionali, che nel quadriennio di osservazione avevano fruito di indennità disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, si sono prodotti effetti penalizzanti sulla durata della prestazione, a causa del meccanismo di calcolo di dette indennità, che utilizzavano totalmente la contribuzione nell’anno solare di riferimento;
il meccanismo speciale di calcolo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che attraverso l’utilizzo della contribuzione che aveva dato già luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, consente di percepire una prestazione di durata mediamente superiore ai 3 mesi generalmente spettanti fino ad un massimo di 6 mesi, ha riguardato soltanto i rapporti di lavoro stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non quelli di altri settori produttivi, in cui tale tipologia di lavoro è presente, né altre tipologie di rapporto di lavoro discontinuo o a tempo determinato;
sono stati infatti coinvolti negli effetti della tutela speciale, 35.709 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con una spesa complessiva di 146,314 milioni di euro, di cui 70,500 milioni di euro costituiti dal maggior importo disposto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 ai quali si aggiunge l’onere per la contribuzione figurativa;
poiché il meccanismo correttivo aveva un’applicazione esclusivamente per le tutele del 2015, nelle prossime tutele riferibili all’anno corrente, con i criteri di calcolo ordinario, se si prende a riferimento un rapporto di lavoro stagionale di 6 mesi, la spesa complessiva per i 3 mesi di prestazione generalmente fruibili è pari a 5.088,8 euro (di cui 3.603,8 euro per indennità e 1.485,0 euro per contribuzione figurativa),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda, per quanto di sua competenza, assumere, nell’immediato, iniziative per far sì che venga garantita un’applicazione interpretativa unica e uniforme, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;
se non intenda assumere iniziative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un’estensione del trattamento NASpI.
(3-02980)
SACCONI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
il contenzioso civile in Italia ammonta a circa 4,5 milioni di cause pendenti, la cui durata media del primo grado di giudizio supera i 530 giorni. Numeri, questi, molto negativi tanto più se messi a confronto con quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea con pari o maggior numero di abitanti (Francia, Spagna e Germania);
non avulso da questo contesto negativo è il contenzioso in materia di lavoro e previdenza, che ammonta ad oltre 576.000 cause pendenti dinanzi ai giudici del merito (primo e secondo grado, con esclusione dei giudizi in Cassazione), la cui durata arriva a superare in primo grado anche i 2 anni;
sono note le conseguenze socio-economiche di una giustizia inefficiente: sfiducia tanto dei cittadini quanto delle imprese (italiane e straniere) nei confronti del sistema Paese; impatto negativo sulle casse dello Stato in termini di minori entrate, a causa dei mancati investimenti privati, e maggiori uscite, a causa degli indennizzi dovuti, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), per l’irragionevole durata dei giudizi (il debito complessivo dello Stato per questa voce supera i 400 milioni di euro). Numeri inaccettabili per un Paese che stenta a riprendersi dalla crisi economico-finanziaria del 2008;
la celerità nella risoluzione delle controversie, invece, garantisce il principio di legalità e la certezza del diritto. Principi, questi, che oltre ad essere espressamente sanciti dalla nostra Costituzione e a livello internazionale hanno un impatto positivo anche sull’attrattività del nostro Paese in termini di investimenti (anche stranieri);
nel contesto descritto, un ruolo decisivo può essere svolto da forme di risoluzione delle controversie alternative rispetto a quella classica. In particolare, l’arbitrato, che altro non è che un procedimento (privato) di soluzione della controversia mediante rinuncia alla giurisdizione ordinaria e ricorso ad “arbitri” nominati dagli stessi litiganti, permette una gestione rapida e condivisa delle controversie con vantaggi anche per il sistema giurisdizionale, che si traducono in un minor carico di lavoro e in assenza di costi;
con il cosiddetto collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) il legislatore ha tentato di rilanciare l’istituto dell’arbitrato in materia di lavoro innovando fortemente il quadro normativo di riferimento. In particolare, il legislatore del 2010 ha mostrato di avere un nuovo e diverso approccio rispetto al contenzioso sul lavoro, facendo venir meno il principio della centralità del giudice ordinario, oltre alla controproducente obbligatorietà del tentativo di conciliazione, e fornendo diversi tipi e modalità di strumenti alternativi alla giurisdizione statale;
l’indubbio effetto dell’introduzione ed incentivazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi è la riduzione del carico di cause pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria, come confermato dai dati contenuti nella relazione ministeriale sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2015;
nelle legislature successive non è stata data continuità né piena attuazione alla riforma del 2010. Basti pensare che nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) è stato reso permanente il sistema di incentivi fiscali previsti dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, per i procedimenti arbitrali di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, con espressa esclusione dell’arbitrato in materia di lavoro. Ciò a riprova dell’inspiegabile sfiducia del legislatore nel ritenere tale strumento prezioso anche per il contenzioso sul lavoro;
nel disegno di legge delega al Governo per rendere più efficiente la giustizia civile, si afferma genericamente di voler “potenziare l’istituto dell’arbitrato”, in particolare in materia societaria, ma non si fa riferimento all’ambito giuslavoristico. L’unica disposizione che attiene alla relativa disciplina (art. 2 del disegno di legge) si preoccupa soltanto di abrogare il cosiddetto rito Fornero;
anche a legislazione vigente risulta un grave errore di prospettiva la decisione politica di lasciare inattuato l’art. 31, comma 11, del collegato lavoro del 2010 secondo cui, in assenza di accordi interconfederali o di contratti collettivi che permettano e disciplinino la stipula di clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-quater del codice di procedura civile, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve convocare le parti sociali interessate, al fine di promuovere tale accordo, e, in caso di mancata stipula, è tenuto ad adottare un decreto che predisponga una disciplina sperimentale che permetta l’effettiva operatività delle clausole compromissorie,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 31, comma 11, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro) e potenziare e rendere realmente operativo l’istituto dell’arbitrato anche in materia di lavoro, essendo questo uno strumento di fondamentale importanza non solo per la soluzione, efficace e condivisa, delle controversie tra privati, ma anche per il miglioramento complessivo del sistema giustizia.
(3-02981)