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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
Camera C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone un adeguamento della disciplina legislativa della libertà religiosa in consonanza con la costituzione e le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo. Si propone poi di attuare compiutamente l’articolo 8, comma 3, della Costituzione, tenendo conto della legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge n. 400 del 1988) ed anche delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose a decorrere dal 1984, definendo e regolando le procedure per la stipulazione d’intense tra Governo e rappresentanze delle confessioni religiose interessate.
Segnala che il disegno di legge si compone di quattro capi: il primo riguarda la libertà di coscienza e di religione, il secondo si occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro eventuale riconoscimento giuridico, il terzo è dedicato alla procedura per la stipulazione delle intese, mentre il quarto contiene disposizioni finali e transitorie.
Il capo I del disegno di legge intende concretare le garanzie costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, firmate e ratificate dall’Italia, ma non sempre tenute nel dovuto conto nella concretezza dell’esperienza giuridica. Nel momento in cui si definisce il contenuto della libertà di religione e di coscienza si chiarisce anche che in esso vanno ricomprese oltre alle confessioni religiose anche le credenze o le convinzioni di carattere filosofico e non convenzionale. Il capo I contiene poi una serie di disposizioni relative alla garanzia dell’esercizio di questo diritto riconosciuto dalla Costituzione, quali la libertà di associazione religiosa, la libertà di appartenenza confessionale, la libertà di educare la prole in conformità alle credenze religiose o non religiose, dei genitori che devono essere impartite nel rispetto della personalità e senza pregiudicare la salute dei figli. In proposito, l’articolo 4 stabilisce al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere scelte inerenti alla libertà di religione, senza ovviamente interferire con l’esercizio della potestà dei genitori regolata dal codice civile.
Per quanto di competenza della Commissione lavoro, osserva che l’articolo 9 richiama le vigenti disposizioni volte ad impedire discriminazioni nei luoghi di lavoro a causa dell’appartenenza ad una determinata confessione o associazione religiosa; in proposito, i contratti di lavoro, sia collettivi che individuali, devono tener conto delle specificità relative all’esercizio della libertà religiosa.
Richiama poi l’attenzione sugli articolo 16 e seguenti che forniscono alle confessioni religiose che lo desiderino gli strumenti giuridici necessari a cominciare dalla personalità giuridica, per poter agire nei diversi settori della vita associativa e dei rapporti patrimoniali. Il decreto legge prevede, quindi, l’iter procedurale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, attenendosi ad un criterio di snellezza che mantenga gli accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti costituzionali. In base all’articolo 16, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le confessioni religiose che intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto e quelle indicazioni necessarie alla propria identificazione normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente ed implica l’accertamento che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo.
Il capo III del disegno di legge definisce il procedimento per la stipulazione delle imprese tra Stato e confessioni diverse dalla Cattolica, previste dall’articolo 8, comma 3 della Costituzione. Si tratta di un procedimento che, nella prima fase di attuazione di tale norma e prima dell’emanazione della legge che disciplina l’attività di governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988 n. 400), era stato avviato in via sperimentale al fine di verificare nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione della Costituzione. Si è pertanto definito un sistema di predisposizione delle intese che riserva al Presidente del Consiglio la rappresentanza del Governo e la stipulazione delle intese stesse, delegando al sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri la conduzione delle trattative con il rappresentante della confessione religiosa interessata, onde garantire la bilateralità della negoziazione. Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale negoziazione, è prevista l’istituzione di una Commissione di studio costituita pariteticamente da dirigenti di prima fascia o equiparati delle amministrazioni statali interessate in relazione ai temi da trattare e, per ogni singola intesa, da altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il disegno di legge prevede poi che l’istanza diretta alla stipulazione di un’intesa possa essere presentata sia da confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica, sia da confessioni che non la abbiano acquisita. In tal caso, il Ministero dell’interno, acquisendo il relativo parere del Consiglio di stato, verificherà che lo statuto della confessione non contrasti con l’ordinamento giuridico come previsto dalla Costituzione, restando al Presidente del Consiglio la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni acquisite, le procedure negoziali.
Infine osserva che l’articolo 27 salvaguarda, in conformità agli indirizzi legislativi vigenti, la possibilità e le modalità di iscrizione dei ministri di culto all’apposito fondo previdenziale, estesa anche, dalla legge n. 488 del 1999, ai ministri di culto stranieri.
Alla luce delle considerazioni esposte, reputando opportuno che l’organizzazione del lavoro sia sempre compatibile con il principio sacrosanto della non discriminazione in base all’appartenenza religiosa, preannuncia la formulazione di un parere favorevole con una osservazione relativa all’articolo 9, argomento di stretta competenza della Commissione lavoro: occorre segnalare alla Commissione di merito l’opportunità di introdurre, al secondo comma dell’articolo 9, una clausola di salvaguardia dell’efficienza delle strutture lavorative, prevedendo che l’esercizio della libertà religiosa venga contemperato con le esigenze culturali nel quadro di una flessibilità del lavoro.

Carmen MOTTA (DS-U) fa presente che nella contrattazione collettiva è già contenuta l’osservazione suggerita dal relatore, posto che è evidente che la possibilità e l’autonomia riconosciute a ciascuna persona di esprimere la propria libertà religiosa o di pensiero nel luogo di lavoro non deve rappresentare un elemento di contrasto con l’attività e con l’organizzazione lavorativa stessa. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 fanno infatti riferimento alle norme che regolano di fatto questa materia.
Tuttavia ritiene che la proposta di parere del relatore sia sufficientemente convincente.

Giovanni DIDONÈ (LNP), nell’esprimere la netta contrarietà del gruppo della Lega nord Padania sul provvedimento in esame, formula rilievi critici con specifico riguardo ai problemi che si potrebbero porre in relazione al mondo islamico.

Giudica negativamente l’articolo 8, che prevede il rispetto per le pratiche religiose anche sotto il profilo alimentare, sottolineando che ciò renderebbe necessario un adeguamento organizzativo delle forze armate, delle forze di polizia, delle strutture sanitarie e carcerarie, con notevoli incrementi di spesa per il bilancio pubblico. Esprime contrarietà anche sull’articolo 9, sottolineando la pericolosità in termini di orari, turni e mansioni, di una disposizione volta a garantire la libertà religiosa nei luoghi di lavoro, peraltro a discapito dei datori di lavoro.
Richiama l’attenzione sull’articolo 11, in materia di celebrazione del matrimonio davanti ad un ministro di culto, ritenendo inaccettabile che si osservino le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile omettendo la lettura degli articoli riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, sulla base della considerazione che la cultura islamica non riconosce uguaglianza di diritti e di doveri ai coniugi nell’ambito del matrimonio e dell’educazione dei figli.
In conclusione, ribadisce la netta contrarietà del gruppo della Lega nord Padania su un provvedimento che oltretutto rischia di minare la tradizione e gli ideali italiani.

Alfonso GIANNI (RC), premesso che si tratta di un provvedimento corposo e rilevante per le implicazioni che comporta nella tradizione culturale italiana, sul quale occorrerebbe sviluppare un ampio ed approfondito dibattito, ritiene opportuno in questa sede, posto che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza, limitarsi a formulare una considerazione generale e di buon senso in merito all’articolo 9. In proposito, ritiene tautologica e dunque pleonastica la formulazione contenuta nell’articolo 9 e dichiara di non condividere il parere favorevole con osservazione preannunciato dal relatore.

Dario GALLI (LNP), nell’esprimere un giudizio assolutamente contrario sul provvedimento in discussione, dichiara innanzitutto di non comprenderne la necessità, posto che la libertà religiosa è garantita in modo chiaro e definito dalla Costituzione. Ritiene scontato che nel paese ognuno debba professare la propria religione o convinzione filosofica senza altre interferenze, posto che la questione riguarda la sfera dei diritti individuali.
Formula quindi rilievi critici anche in merito al principio del riconoscimento di qualsiasi confessione religiosa, senza specifici requisiti di tradizione e diffusione. Tale misura potrebbe generare ripercussioni negative non solo sull’organizzazione del lavoro, ma anche sul piano degli assetti sociali.

Roberto GUERZONI (DS-U), posto che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti del provvedimento di propria competenza, ritiene necessario in questa sede rinviare ad altro momento la discussione generale sulla portata del disegno di legge volto a regolamentare questioni relative alla coscienza religiosa e concentrare invece l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’articolo 9. Al di là del carattere ridondante del comma 1, come evidenziato dal deputato Gianni, ritiene che il merito della questione sia posto dal comma 2, che è in linea con quanto già stabilito in ordine a problemi di tal natura. Ricorda infatti che l’esercizio concreto della libertà religiosa è regolato dalle parti attraverso i contratti, e di questo reputa che il parere dovrebbe tenere conto.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che le perplessità sollevate abbiano un fondamento dal punto di vista giuridico, posto che il rinvio alla contrattazione collettiva o individuale comporta precisi problemi; infatti, se una legge di principio stabilisce come prevalente il diritto della libertà religiosa senza che si sia sottoposti a pregiudizi o discriminazioni di alcun genere per una determinata appartenenza confessionale, il contratto collettivo non ha alcun potere di incidere su tale principio, anzi, ad esso si deve adeguare.



Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ribadendo la necessità che la Commissione esprima il parere sulle parti di propria competenza, tralasciando al momento di intervenire sul merito di un provvedimento assai rilevante (tanto da essere presentato dalla quasi intera compagine governativa), in ordine all’articolo 9 ribadisce la necessità di sottoporre alla Commissione di merito un’osservazione secondo la quale il principio fondamentale della libertà religiosa deve essere coniugato con altre esigenze quali, per esempio, quella di una sana organizzazione del lavoro.
Precisa che, se è vero che i contratti collettivi disciplinano nella fattispecie il modo in cui il principio in discussione deve essere applicato, è anche vero che in materia esiste già un precedente dato dalla legge n. 101 del 1989, recante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l’unione delle Comunità ebraiche italiane. Pertanto, ritiene che si possa stabilire il principio, salvo poi specificare concretamente come si possano coniugare il diritto alla libertà religiosa e il diritto ad una buona organizzazione del lavoro.

Antonino LO PRESTI (AN) condivide le considerazioni espresse dal relatore e ritiene pertinente e funzionale ad una corretta lettura dell’articolo 9 la preannunciata osservazione al parere da trasmettere alla Commissione affari costituzionali.
Posto che sul merito del provvedimento ogni deputato avrà la possibilità di esternare le proprie posizioni durante l’esame in Assemblea, confrontandosi anche attraverso la presentazione di proposte emendative volte a modificare se non addirittura a sopprimere il testo in esame, per quanto riguarda le parti di stretta competenza della Commissione, ribadisce la piena condivisione del parere preannunciato dal relatore.
Ritiene possibile un intervento nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda le garanzie da offrire a coloro che facessero parte di altre confessioni religiose, pur salvaguardando i valori e i principi della libertà di impresa e della flessibilità dell’organizzazione del lavoro.
Reputa pertinente l’osservazione del deputato Gianni in merito al carattere tautologico del comma 1 dell’articolo 9, ma ritiene che il disegno di legge intervenga in modo innovativo per assicurare l’effettività dei principi sanciti dalla Costituzione.
Infine, per evitare che possano determinarsi fraintendimenti interpretativi di natura giurisprudenziale in merito alla prevalenza di determinate previsioni rispetto a quelle vigenti, prospetta l’opportunità che al comma 1 dell’articolo 9 le parole «sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia» vengano sostituite con le parole «continuano ad essere regolati dalle vigenti disposizioni in materia».

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, in considerazione anche dell’organizzazione dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame di questo e degli altri provvedimenti in sede consultiva al termine della seduta pomeridiana dell’aula.

La Commissione consente.

Alfonso GIANNI (RC) fa notare che non potrà essere presente alla ripresa serale dei lavori della Commissione, per concomitanti impegni politici.

INDAGINE CONOSCITIVA


Mercoledì 19 marzo 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d’impresa – Audizione di rappresentanti di CIDA e CONAPA.
(Svolgimento e conclusione).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, introduce l’audizione.

Cesare MANFRONI, presidente CIDA, Giovanni CARDEGNA, segretario generale CIDA e Franco DI GRAZIA, presidente Conapa e presidente Apa-Acea-Enel, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
C. 2144-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).


La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Dario GALLI (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca il conferimento di un’ampia delega legislativa al Governo per riformare l’intero sistema fiscale statale, allo scopo di renderlo maggiormente efficace e snello, nonché di ristabilire un corretto rapporto tra Stato e cittadini contribuenti. Il nuovo modello fiscale, infatti, si articolerà in sole cinque imposte, ordinate in un unico codice: imposta personale sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi e l’accisa.
Ricorda che la delega in esame, già approvata dalla Camera dei deputati in data 8 maggio 2002, è stata modificata dal Senato senza però intaccarne l’impianto originario.
Soffermandosi solamente sulle modifiche del Senato che rientrano nella competenza della XI Commissione, osserva che all’articolo 3, relativo alla istituzione della nuova «imposta sul reddito», per quanto riguarda la individuazione dell’imponibile fiscale e dei criteri per la determinazione delle deduzioni, si evidenzia che, alla lettera c), numero 7), viene fissato, in relazione al previsto regime fiscale di favore da applicare sulla parte di retribuzione, o compenso, commisurata ai risultati d’impresa, anche l’obiettivo di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili, finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell’andamento economico dell’impresa. Tale previsione potrebbe riguardare non solamente i lavoratori dipendenti, i quali verrebbero retribuiti anche in funzione dei risultati ottenuti dall’impresa, attraverso meccanismi quali quello delle stock option. All’uopo ricorda che sono attualmente all’esame della XI Commissione le proposte di legge n. 2023 ed abbinate, dirette ad introdurre misure incentivanti (anche di carattere fiscale) finalizzate alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa.
All’articolo 4, relativo all’imposizione delle società, è stato aggiunto un nuovo principio di delega, con cui si prevede l’introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante su società che sostengono spese per l’innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione professionale.
Tale previsione sembra riconducibile alla finalità di inserire una forma di incentivazione stabile volta a sostenere le spese richiamate, stante il carattere transitorio delle disposizioni costituenti la cosiddetta Tremonti-bis. Tuttavia l’agevolazione, pur avendo un carattere permanente, sarebbe attivabile in base alle disponibilità finanziarie all’uopo previste in sede di legge finanziaria. Potrebbe pertanto verificarsi anche il caso, per qualche annualità, di una pratica inattività della disposizione, per l’assenza di stanziamenti nella legge finanziaria.
L’articolo 8 conferisce una delega per la progressione abolizione dell’IRAP, indicando come prioritaria la esclusione dalla base imponibile del costo di lavoro. Il Senato ha integrato la norma, rimettendo al legislatore delegato la valutazione sull’opportunità di dare la precedenza per la riduzione dell’IRAP a quei soggetti la cui base imponibile è determinata dalla prevalenza del costo del lavoro sugli altri costi. Si intende attenuare uno degli effetti più evidenti dell’IRAP, quello di gravare in maniera più marcata sulle imprese meno capitalizzate e quindi ad alta intensità di manodopera. Tuttavia la formulazione della modifica appare non vincolante, potendo il legislatore delegato valutare discrezionalmente se effettivamente applicare tale correttivo. In realtà potrebbe ritenersi preferibile eliminare tale discrezionalità, formulando la modifica in termini vincolanti, in considerazione dell’opportunità di ridurre il carico dell’IRAP prioritariamente per le imprese a più alta intensità di lavoro.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole con la seguente osservazione: in considerazione dell’opportunità di ridurre il carico dell’IRAP prioritariamente per le imprese a più alta intensità di lavoro, valuti la Commissione di merito se non sia opportuno, all’articolo 8, formulare in termini vincolanti per il legislatore delegato il principio di dare la precedenza, per la riduzione dell’IRAP, a quei soggetti la cui base imponibile è determinata dalla prevalenza del costo del lavoro sugli altri costi (vedi allegato 4).

Roberto GUERZONI (DS-U) conferma l’opinione fortemente negativa già espressa dal suo gruppo sul provvedimento in esame, anche perché nel parere predisposto dal relatore non si fa alcun riferimento alla necessità, più volte evidenziata, di consentire a migliaia di pensionati, che si trovano nella condizione di vedersi ridotto il proprio trattamento pensionistico, di non dover aspettare il 31 dicembre per avere riconosciuti i benefici che il combinato disposto delle disposizioni applicative delle misure fiscali contenute nella legge finanziaria e di altri diversi meccanismi di calcolo ha prodotto.

Dario GALLI (LNP), relatore, pur reputando condivisibile il principio evidenziato, non ritiene che si debba intervenire in una legge di delega, determinando questioni di copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
Camera C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).


La Commissione prosegue l’esame, rinviato nelle parte antimeridiana della seduta odierna.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi questa mattina e tenuto conto della complessità del provvedimento, con particolare riferimento all’impatto sulla convivenza collettiva delle modalità individuali di esercizio del diritto alla libertà religiosa che le norme in esso contenute potrebbero avere, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole, rimettendo alla Commissione di merito le necessarie valutazioni sulle modalità di contemperamento dei vari interessi coinvolti dal disegno di legge, nonché la valutazione sull’opportunità di introdurre, al comma 2 dell’articolo 9, una clausola di salvaguardia per l’efficienza delle strutture lavorative, prevedendo che l’esercizio della libertà religiosa venga comunque contemperato con le esigenze di tali strutture nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro.

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere su una questione di sua specifica competenza, ferma restando la possibilità per ciascun deputato di discutere sul merito del provvedimento nella sede più appropriata e cioè in Assemblea.
Pertanto, si appella al buon senso della maggioranza di Governo affinché la Commissione possa licenziare un parere positivo nella formulazione prospettata dal relatore, senza che ciò pregiudichi la libertà di ciascuno di esprimersi in altra sede sul merito del provvedimento.

Dario GALLI (LNP), premesso che la Commissione è chiamata ad esprimere comunque un parere sulle parti di competenza del provvedimento in esame, osserva che, anche se il disegno di legge è stato sottoscritto da quasi tutti gli esponenti della maggioranza, ciò non toglie che presumibilmente non si siano valutate a pieno le ripercussioni che possono determinarsi dall’applicazione delle norme contenute nel provvedimento. Ribadisce pertanto la netta contrarietà del suo gruppo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzate le circostanze, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta.

Antonino LO PRESTI (AN), ritenuto che le questioni sollevate nel corso del dibattito richiedono un maggior approfondimento, prospetta l’opportunità di rinviare l’esame del provvedimento in vista di ulteriori valutazioni volte a risolvere la complessa tematica in discussione.

Giovanni DIDONÈ (LNP), pur confermando il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso e sull’articolo 9 in particolare, ritiene di poter condividere la proposta avanzata dal deputato Lo Presti.

Angelo SANTORI (FI), a nome dei deputati del gruppo di Forza Italia, concorda sull’opportunità di rinviare la trattazione dell’argomento, al fine di giungere ad un ulteriore approfondimento di una tematica di non facile soluzione.

Luigi MANINETTI (UDC), alla luce delle considerazioni svolte ritiene opportuno procedere agli approfondimenti richiesti, facendo presente che, in merito all’articolo 9, l’osservazione proposta dal relatore dovrebbe avere un carattere più incisivo e dunque essere mutata in condizione.

Renzo INNOCENTI (DS-U) ritiene di non poter condividere la richiesta di rinvio dell’esame del provvedimento, non perché reputi inutili gli approfondimenti, ma perché la Commissione competente dovrebbe licenziare il provvedimento nella giornata di domani. Del resto, ricorda come in altre circostanze – per esempio in occasione della legge Cirami o della riforma della scuola – l’espressione del parere è avvenuta in tempi ristrettissimi. Ritiene pertanto che la maggioranza non possa far finta di non vedere le questioni politiche sollevate dalla stessa nella Commissione competente per materia.
Per quanto riguarda l’opposizione, esprime un giudizio positivo sul provvedimento in discussione volto a regolamentare la libertà religiosa e ad evitare che qualunque lavoratore possa essere perseguito o discriminato per il solo fatto di appartenere ad un determinato credo religioso.
Ritiene che la Commissione debba comunque pronunciarsi sull’articolo 9, contenente una norma di sua pertinenza.
L’esercizio dell’opinione religiosa non può essere subordinato all’esigenza produttiva; semmai le due esigenze devono essere contemperate. In proposito, ritiene possibile mutuare talune indicazioni utili provenienti da accordi intervenuti fra lo Stato e altre confessioni religiose.

Carmen MOTTA (DS-U) auspica che il relatore e la maggioranza tengano conto del contributo e della fattiva collaborazione forniti dall’opposizione nell’intento di giungere alla formulazione di un parere il più possibile condiviso. Ribadito che il suo gruppo ha colto l’esigenza di un approfondimento delle questioni in discussione, ritiene che spetti ora alla maggioranza assumere il giusto comportamento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, posto che dalle questioni sollevate emergono rilevanti perplessità meritevoli di approfondimento, ritiene di poter accedere alla richiesta di rinvio dell’esame del provvedimento, invitando nel frattempo il relatore a predisporre un parere che si faccia carico di recepire tutte le esigenze espresse.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

Renzo INNOCENTI (DS-U) chiede al presidente di specificare i tempi del rinvio.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che la questione sarà valutata in base alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Legge comunitaria 2003.
C. 3618 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione procede all’esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria trasmessi dalla XIV Commissione per l’espressione del parere di competenza.

Daniele GALLI (FI), relatore, ritenendo preferibile la formulazione dell’emendamento 16.8 del relatore della XIV Commissione rispetto a quella dell’emendamento XI/16.8 Trupia, propone di esprimere parere favorevole sull’emendamento 16.8 del relatore e parere contrario sui restanti emendamenti (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

ALLEGATO 6


Legge comunitaria 2003 (C. 3618 Governo).


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La XI Commissione,
esaminati gli emendamenti Motta 16.9, 16.6 e 16.7, e l’emendamento 16.8 del relatore;
ritenuta preferibile la formulazione dell’emendamento 16.8 del relatore rispetto a quella dell’emendamento XI/16.8 Trupia;
intendendosi implicitamente revocata la deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta del 5 marzo 2003 sull’emendamento Trupia 16.8;
esprime


PARERE FAVOREVOLE


Sull’emendamento 16.8 del relatore


PARERE CONTRARIO


Sui restanti emendamenti.

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