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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

7 Marzo 2012
in Camera

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 7 marzo 2012.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.
C. 4859 Poli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Luigi BOBBA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 4859 (Poli ed altri) detta norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.
Fa presente che il provvedimento è volto a uniformare la disciplina delle modalità di versamento delle ritenute previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli a quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, attraverso la soppressione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e la mensilizzazione degli adempimenti contributivi.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto, in particolare, a consentire la riduzione del lasso di tempo intercorrente tra l’adempimento contributivo e la riscossione, con conseguente incremento di efficacia, per la brevità dei tempi, delle attività di recupero coattivo dell’eventuale credito; una maggiore tempestività nella segnalazione di comportamenti illeciti (quali il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori); la costituzione del titolo per il pagamento delle prestazioni non più sulla base di elenchi compilati a un anno di distanza, ma sulla base di flussi contributivi e assicurativi inviati dai datori di lavoro ogni mese; l’aggiornamento in tempo reale del conto assicurativo dei lavoratori (con maggiore efficacia nella correzione di errori e di anomalie, nonché una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni); la disponibilità simultanea e non sfasata nel tempo di un quadro di informazioni relative sia alla posizione contributiva del datore di lavoro che a quella assicurativa dei suoi dipendenti (con la possibilità di predisporre azioni di verifica più sollecite e mirate).
Fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in 4 commi.
Sottolinea che il comma 1 prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 2012, per i datori di lavoro agricoli, l’assoggettamento, per la manodopera occupata, alla disciplina generale concernente il sistema di denunzia e di versamento dei contributi dovuti all’INPS dai datori di lavoro. Fa notare che la disposizione prevede, poi, la trasmissione mensile per via telematica all’INPS (direttamente o tramite gli incaricati individuati dalla normativa vigente, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, i periti ed esperti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e i CAF) dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi relativi alle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni nei riguardi dei lavoratori.
Infine, osserva che la disposizione introduce il calcolo trimestrale dei contributi dovuti sulla base delle denunce mensili, con termini di pagamento che rimangono fissati alle scadenze previste dalla normativa vigente (ossia 10 settembre, 10 dicembre, 10 marzo e 10 giugno).
Mette in evidenza che il comma 2 prevede, sempre a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2012, la soppressione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell’agricoltura, tenuti e compilati dai Comuni, di cui all’articolo 12 del R.D. 1949/1940 (con la contestuale abrogazione delle norme che a tali elenchi rinviano a vario titolo).
Rileva che il comma 3 chiarisce che i riferimenti agli elenchi nominativi annuali contenuti in disposizioni vigenti si intendono effettuati alle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché alle domande di integrazione delle giornate di lavoro per i piccoli coltivatori diretti.
Osserva che il comma 4, infine, stabilisce che sempre a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2012, i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli a tempo determinato trattamenti economici per malattia e per congedi di maternità o di paternità a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.
Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell’attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una nuova proposta di testo unificato (vedi allegato).
Fa presente che il nuovo testo unificato è frutto di un approfondimento effettuato dal Comitato ristretto, il quale ha valutato il precedente testo unificato, anche alla luce dei numerosi emendamenti ad esso presentati; in esito a tale lavoro, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno, in primo luogo, semplificare il precedente testo, mantenendo nel suo contenuto esclusivamente le disposizioni che si ritengono non onerose, che sono state modificate e integrate alla luce degli emendamenti presentati, nonché inserendo – all’interno dell’articolo 2 – una delega al Governo per l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Segnala, infatti, che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno – anche in ragione della complessità tecnica dell’intervento normativo in questione e dell’esigenza di rimettere all’Esecutivo una valutazione sulle più idonee modalità di copertura degli oneri che dovessero eventualmente derivarne – delegare l’attuazione delle relative misure al Governo, che dovrà esercitare la delega in tempi piuttosto rapidi: sarà poi compito del parere parlamentare, espressamente previsto dal medesimo articolo 2, effettuare le necessarie valutazioni sul decreto delegato.
Lucia CODURELLI (PD), dopo aver giudicato importante la presenza del rappresentante del Governo in Commissione in occasione dell’esame di un provvedimento così delicato, ritiene opportuno che l’Esecutivo – al quale il testo in discussione, peraltro, conferisce una importante delega – manifesti quanto prima il proprio orientamento sulla materia, affinché fornisca alla Commissione elementi di conoscenza utili allo svolgimento dell’iter parlamentare, di cui auspica una rapida e positiva conclusione. Ritiene necessario, infatti, individuare con sollecitudine misure normative adeguate che diano al Paese il segnale di una forte attenzione del Parlamento al tema della tutela delle donne lavoratrici.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sul contenuto del testo in esame, dichiara che il Governo è seriamente intenzionato a collaborare con il Parlamento al fine di elaborare interventi normativi condivisi sulla materia.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, propone, pertanto, di adottare il predetto nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534, 3815 e 4838, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, facendo seguito a quanto convenuto nell’ultima riunione del Comitato ristretto, propone quindi che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 11 di martedì 13 marzo 2012.
La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4988).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, comunica preliminarmente che – secondo quanto preannunciato dai proponenti – è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4988 Di Giuseppe e Paladini: vertendo tale proposta su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l’esame, la presidenza ne ha, pertanto, disposto l’abbinamento, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Silvano MOFFA, presidente, chiede ai presentatori se intendano illustrare brevemente le novità.
Giovanni PALADINI (IdV) illustra il progetto di legge in esame, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso si pone in una linea di continuità rispetto agli altri provvedimenti ai quali è stato testé abbinato, mirando a contrastare con forza il fenomeno odioso delle dimissioni in bianco. Dopo essersi soffermato ad illustrare le modalità di sottoscrizione delle dimissioni volontarie, sottolinea che il provvedimento in questione reca importanti disposizioni in materia di recesso del prestatore d’opera e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare, osserva che l’articolo 1 inserisce nell’articolo 2118 del codice civile tre nuovi commi, con i quali si stabilisce che il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale sono nulli in mancanza di forma scritta. Osserva, inoltre, che l’articolo stabilisce che tanto le dimissioni volontarie, quanto la risoluzione consensuale sono revocabili entro tre giorni dalla loro comunicazione o stipulazione. Soffermandosi poi sull’articolo 2, rileva che esso introduce l’articolo 2118-bis del codice civile, per estendere la forma richiesta dall’articolo 2118 per le dimissioni o il recesso consensuale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche. In conclusione, auspica una convergenza di tutti i gruppi sull’argomento in discussione, in prospettiva dell’elaborazione di un testo unificato condiviso.
Giuliano CAZZOLA (PdL), nello svolgimento di talune considerazioni a titolo personale, dichiara di non potersi definire pentito rispetto all’abrogazione della legge sulle dimissioni in bianco, che ritiene sia stata disposta dal precedente Governo di centrodestra non per un capriccio, ma a seguito dell’accertamento di taluni elementi di criticità – manifestati a più riprese dagli stessi organismi di rappresentanza degli imprenditori – che ne caratterizzarono la prima concreta applicazione normativa. Fa notare, peraltro, che il Governo di centrodestra, pur procedendo a tale abrogazione, non si è mai sottratto al compito di affrontare il fenomeno in questione, dal momento che ha continuato, finché è stato in carica, ad adottare le opportune misure di contrasto sul piano amministrativo, a cui hanno fatto seguito evidenti risultati positivi. Osserva, inoltre, che – come è stato riconosciuto dallo stesso deputato Bellanova nel suo intervento introduttivo – il fenomeno in questione, che definisce aberrante ed iniquo, appare di dimensioni incerte, dal momento che i dati diffusi a livello statistico non sembrano del tutto chiari ed omogenei. Ritiene necessario, quindi, acquisire maggiori informazioni su tale delicato argomento, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati, proprio in vista dell’individuazione di soluzioni condivise al problema che sappiano salvaguardare tutti gli interessi in gioco. Dichiara, inoltre, di confidare nel ruolo propositivo del Governo – la cui presenza in Commissione nella giornata odierna ritiene che testimoni una costante attenzione al tema – auspicando che esso possa collaborare con il Parlamento, ferme restando le conclusioni a cui lo stesso Esecutivo riterrà di giungere in sede di concertazione con le parti sociali, nell’ambito della discussione sulla riforma del mercato del lavoro.
Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, ritiene che – a prescindere dal reale dimensionamento del fenomeno in questione, che definisce infame nei confronti dei lavoratori – tutti i gruppi convergano sull’esigenza di intervenire con sollecitudine per affrontarlo, svolgendo un iter di discussione serio ed approfondito attraverso il quale individuare strumenti adeguati di contrasto. In tale prospettiva, giudica fondamentale il ruolo del Parlamento e rivendica le sue importanti prerogative soprattutto in materie nelle quali si tratta di intervenire a tutela dei cittadini più indifesi, osservando, peraltro, che al Governo attualmente in carica – sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare, ma non eletto direttamente dai cittadini – è stato conferito un compito prevalentemente di natura tecnica ed economica, più che altro connesso al raggiungimento di determinati obiettivi di finanza pubblica. Dopo aver ringraziato il presidente Moffa per il suo intervento in Assemblea svolto nella giornata di ieri, proprio a garanzia del ruolo della Commissione, si dichiara convinta che il Parlamento rappresenti la sede ideale per affrontare la materia in discussione, anche attraverso lo svolgimento di un’ampia istruttoria che approfondisca i termini della questione e acquisisca i punti di vista di tutti i soggetti interessati. Riservandosi, in conclusione, di approfondire i contenuti della proposta di legge a prima firma del deputato Di Giuseppe testé abbinata e di valutare qualsiasi altra proposta che nel frattempo sarà presentata, auspica che il dibattito possa proseguire secondo modalità che garantiscano, oltre che seri approfondimenti, una rapida conclusione dell’iter.
Ivano MIGLIOLI (PD) ricorda di avere assunto sull’argomento in discussione una posizione chiara e coerente, sia quando si trattò di condividere la scelta assunta dal Governo di sinistra, nel corso della XV legislatura, di intervenire con un atto legislativo a reprimere il triste fenomeno in esame, sia quando si trattò di schierarsi contro le decisione del successivo Governo di centrodestra di abrogare tale importante strumento legislativo di contrasto. Non manifestando, pertanto, alcun pentimento di fronte a tali scelte – al pari di quanto manifestato dal deputato Cazzola rispetto a scelte di carattere contrapposto – ritiene necessario tornare ad affrontare il problema con serietà ed attenzione, a prescindere dalla sua reale dimensione, in vista dell’elaborazione di misure incisive di contrasto. Invita, pertanto, ad evitare sterili argomentazioni di natura ideologica, concentrandosi sull’obiettivo finale, per il quale ritiene possa rivelarsi fondamentale sia il contributo del Governo che quello del Parlamento, nel rispetto della dignità dei rispettivi e specifici ruoli.
Maria Grazia GATTI (PD) si chiede, innanzitutto, come sia stato possibile esprimere un giudizio critico sulla legge sulle dimissioni in bianco, approvata nel corso XV legislatura, dal momento che essa ha dispiegato i suoi effetti per un periodo di tempo troppo breve, durante il quale non sarebbe stato possibile rilevare eventuali difficoltà di applicazione. Non comprendendo, pertanto, le motivazioni che sono state addotte dal Governo di centrodestra in occasione dell’abrogazione di tale provvedimento, fa notare che il medesimo Esecutivo, in risposta a taluni atti di sindacato ispettivo, nel corso della corrente legislatura, ha peraltro ammesso implicitamente che quella legge aveva cominciato a funzionare con efficacia. Fa presente, inoltre, che il precedente Governo di centrodestra era ben consapevole della necessità di colmare il vuoto legislativo determinato da quella abrogazione, atteso che istituì un organismo con il compito di monitorare il fenomeno delle dimissioni in bianco a livello nazionale. Ritiene, pertanto, che il problema vada affrontato con forza e decisione – a prescindere dalla sua effettiva diffusione, che ritiene sia in ogni caso estesa – dal momento che la tutela delle donne lavoratrici rappresenta una questione di civiltà, che investe aspetti sociali ed economici del vivere comune. Dichiarandosi sorpresa per le dichiarazioni rese dal Ministro Fornero sull’argomento nella giornata di ieri, che giudica in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, in occasione dell’inizio del presente iter di esame, auspica che Parlamento e Governo possano collaborare insieme in vista dell’elaborazione di misure condivise ed efficaci, attraverso un ampio dibattito pubblico nel quale sia possibile assicurare adeguata rappresentanza politica agli inderogabili ed inviolabili diritti delle donne.
Cesare DAMIANO (PD) ritiene opportuno che i gruppi abbandonino inutili schematismi ideologici e collaborino in vista del raggiungimento di un unico obiettivo comune, rappresentato dal contrasto ad un fenomeno che definisce aberrante. Ricorda, quindi, che la stessa legge sulle dimissioni in bianco, approvata con una larga maggioranza nella XV legislatura, fu l’espressione di tutti i gruppi parlamentari e venne sostenuta con spirito bipartisan anche da autorevoli donne esponenti del centrodestra – tra le quali cita Gelmini, Prestigiacomo e Carfagna – poi entrate a far parte del successivo Governo di centrodestra, che decise di abrogarla. Sottolineato che la pur legittima esigenza di semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese non possa andare a scapito della salvaguardia di fondamentali diritti dei cittadini, osserva che il precedente Governo Berlusconi si è limitato ad abrogare la legge sulle dimissioni in bianco senza individuare una soluzione alternativa al problema, che rimane di dimensioni rilevanti. Per tali ragioni, ritiene necessario proseguire con speditezza nell’iter di esame parlamentare, del quale rivendica la pari dignità rispetto a qualsiasi altra forma di concertazione sociale intrapresa dal Governo, agli esiti della quale, peraltro, si dichiara eventualmente disponibile a rimettersi, in nome dell’interesse generale, qualora da quella sede dovessero derivare proposte immediatamente efficaci nel contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco.
Lucia CODURELLI (PD) osserva che l’abrogazione della legge sulle dimissioni in bianco ha determinato un vuoto normativo che richiede di essere colmato, affinché venga assicurata un’adeguata tutela dei diritti delle lavoratrici – a prescindere dalla reale consistenza del fenomeno in questione – soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale. Ricordato che il suo gruppo si è lungamente battuto per il ripristino di tale importante normativa, anche con la presentazione di atti di sindacato ispettivo, giudica inaccettabile qualsiasi azione di semplificazione burocratica portata avanti secondo modalità suscettibili di pregiudicare diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce il forte interesse del Governo alla tematica in discussione, manifestando l’intenzione di valutare con serietà ed attenzione il lavoro svolto in sede parlamentare, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza utili all’individuazione delle misure di contrasto al fenomeno. Ricorda che sulla materia in questione è in corso anche una consultazione con le parti sociali, in esito alla quale il Governo si riserva di elaborare proprie proposte, sulle quali sarà in ogni caso possibile avviare un confronto con la Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, pur confidando nella capacità del Governo di approfondire la problematica in oggetto nell’ambito del tavolo di confronto con le parti sociali, ritiene doveroso ricordare, in qualità di presidente di Commissione, che il ruolo del Parlamento su tematiche di tale portata appare sovrano e richiede il massimo rispetto da parte dell’Esecutivo. Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione prosegua celermente nel proprio iter di esame, a prescindere dagli esiti della richiamata consultazione avviata dal Governo, affinché, anche in collaborazione con quest’ultimo, si giunga alla predisposizione di adeguate misure di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco.
Teresa BELLANOVA (PD), relatore, ritiene innanzitutto irrilevante interrogarsi sulla precisa quantificazione della diffusione delle dimissioni in bianco, dal momento che è la gravità del fenomeno – una vera e propria estorsione ai danni del lavoratore – a richiedere un intervento immediato e forte, che prescinde dall’accertamento del numero dei soggetti coinvolti. Ritiene, pertanto, che, così come avviene per tutti i reati penali più gravi (tra cui cita, ad esempio, quelli di mafia), sia fondamentale intervenire con strumenti legislativi efficaci, non limitandosi ad invocare generiche riforme di tipo culturale, che peraltro appaiono di difficile attuazione. Dopo essersi dichiarata sorpresa per le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Fornero agli organi di stampa, con le quali ha manifestato una posizione non favorevole ad un ripristino della legge sulle dimissioni in bianco (sulla base di presunti elementi di criticità inerenti alla sua precedente attuazione), ricorda che il rappresentante dell’Esecutivo, in occasione dell’inizio dell’esame del presente provvedimento, assunse un orientamento diverso, esprimendo l’intenzione di collaborare seriamente con il Parlamento. Auspica, dunque, che, prima di avviare il ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati, il Ministro possa venire a riferire in Commissione per chiarire la sua posizione, indicando quali difficoltà di applicazione avrebbero caratterizzato il breve periodo di vigenza della legge richiamata. Si augura, quindi, una valorizzazione del lavoro del Parlamento, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni, nelle quali l’orientamento contrario del Governo, al termine dell’iter, vanificò gli sforzi compiuti dalla Commissione (come durante l’esame del provvedimento sull’allungamento della durata della CIG). Ritiene in ogni caso necessario che – a prescindere dalla sede nella quale si riterrà opportuno svolgere i necessari approfondimenti – sia individuata al più presto la modalità migliore di intervento per contrastare una forma di barbarie che lede i fondamentali diritti delle donne lavoratrici.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non aver compreso la posizione del Governo in ordine alle modalità di prosecuzione dell’iter di esame, dal momento che non appare chiaro se l’Esecutivo intenda seguire i lavori della Commissione, riservandosi di presentare nella sede parlamentare eventuali proposte di modifica, o se, al contrario, abbia in mente di procedere unilateralmente, approfondendo le relative questioni nell’ambito della trattativa in corso con le parti sociali sulle riforma del mercato del lavoro. Osserva che, in questo secondo caso, si sarebbe di fronte ad un comportamento del Governo gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento, facendo notare che lo stesso Esecutivo ha preferito finora interloquire con organi di stampa piuttosto che avviare un leale rapporto con le istituzioni (basti pensare, ad esempio, a quanto avvenuto in occasione dell’esame sul provvedimento «Salva Italia» con riferimento alle misure previdenziali). In conclusione, auspica che il Governo possa avere maggiore rispetto del Parlamento, evitando di porre in essere un atteggiamento «autoreferenziale» che lo induce a guardare ai problemi della gente dall’alto verso il basso, in spregio delle competenze del massimo organo di rappresentanza dei cittadini.
Silvano MOFFA, presidente, secondo quanto convenuto nella precedente seduta, ricorda che l’esame preliminare si concluderà nella prossima settimana, facendo presente che l’ulteriore istruttoria dei provvedimenti e lo svolgimento di audizioni informali sulla materia proseguiranno comunque a partire dalla settimana successiva – anche in assenza dell’assegnazione delle ulteriori proposte di legge preannunziate – secondo modalità che saranno definite nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Auspica, quindi, che l’iter di esame possa proseguire secondo modalità che garantiscano una proficua collaborazione tra Parlamento e Governo.
Rinvia, infine, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).

NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).
1. Dopo l’articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).
1. Nel periodo di congedo di maternità e nel periodo di congedo parentale, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un’idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell’articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove non sia rinviabile l’inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati.
3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei commi 1 e 2, per il congedo di maternità e il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo medesimo».
Art. 2.
(Congedo di paternità e delega al Governo per l’istituzione del congedo di paternità obbligatorio).
1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni e nei medesimi casi ivi previsti, al padre lavoratore anche nell’ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell’ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento al padre lavoratore dell’obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre giorni, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
b) individuazione del numero di giorni continuativi per i quali il padre lavoratore è tenuto ad astenersi anche in coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) previsione della previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro, da parte del lavoratore padre che si avvale del congedo obbligatorio;
d) posizione a carico del sistema previdenziale di appartenenza dell’indennità prevista per il periodo di congedo obbligatorio del lavoratore padre;
e) applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 201 per l’eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.
4. Qualora dal decreto legislativo di cui al comma 2 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell’ambito del medesimo decreto legislativo delegato, il Governo è autorizzato ad utilizzare parzialmente, a tal fine, le risorse di cui all’articolo 21 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
5. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 2, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione del medesimo schema.
Art. 3.
(Congedo parentale).
1. All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi»;
b) dopo il comma 4 sono aggiungi i seguenti:
«4-bis. Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
Art. 4.
(Adozioni e affidamenti).
1. Al comma 1 dell’articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia».
Art. 5.
(Divieto di licenziamento).
1. All’articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell’articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative il materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «o del reparto» fino a: «autonomia funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta»;
b) al comma 7 , dopo le parole: «di cui all’articolo 28,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento; in entrambi i casi le predette disposizioni sono applicabili fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di affidamento».

COMITATO RISTRETTO
Martedì 6 marzo 2012

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

redazione

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