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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

3 Novembre 2016
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. 
C. 4110 Governo. 

(Parere alle Commissioni riunite V e VI). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI avrà luogo nella seduta odierna.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustrando la sua proposta di parere, si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute, che riguardano, rispettivamente, la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti delle società del Gruppo Equitalia, chiarendone anche l’inquadramento previdenziale, nonché, a fronte dell’utilizzo a fini di copertura delle risorse non utilizzate per il finanziamento dei sette interventi legislativi di salvaguardia in materia previdenziale, richiamano l’esigenza che, nell’ambito del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, si proceda ad una revisione dei contenuti dell’ottavo intervento di salvaguardia, al fine di garantirne il carattere definitivo e di assicurare la tutela di tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare delle misure previste dai vigenti provvedimenti legislativi in materia.
Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), pur condividendo l’intento della relatrice di mettere in luce, nella sua proposta di parere, l’impatto pratico del decreto-legge sui dipendenti delle società del gruppo Equitalia, intende soffermarsi sugli effetti diretti del provvedimento sulle imprese. Infatti, nonostante il decreto-legge sopprima le società del gruppo Equitalia, le aziende continueranno a essere esposte nei confronti della pubblica amministrazione, dal momento che non sono previste sospensioni del pagamento delle rate o una dilazione dei versamenti. A suo avviso, il provvedimento non contribuirà a migliorare le difficoltà delle aziende, che non potranno garantire il mantenimento dei loro livelli occupazionali. Si tratta di un’evidente ingiustizia ai danni di tali dipendenti, a fronte delle tutele previste per i lavoratori di Equitalia. A suo avviso, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di dilazionare ulteriormente i tempi di pagamento dei debiti, attraverso l’aumento del numero delle rate, e prevedere la possibilità di compensazione anche con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. A tale proposito, ricorda che, a fronte di pubbliche amministrazioni con tempi di pagamento delle fatture estremamente ristretti, ve ne sono altre che onorano i propri debiti solo a distanza di anni. Esprime critiche anche sull’articolo 4 del decreto, che, introducendo modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell’evasione dell’IVA, finisce per aggravare gli oneri burocratici a carico delle imprese, le quali devono dedicare un gran numero di unità al personale ad attività burocratiche, anziché alle loro funzioni produttive. A suo parere, piuttosto che disposizioni per che realizzano una semplificazione più di principio che di contenuto pratico, sarebbero stati necessari altri provvedimenti per incidere positivamente sull’attività delle imprese, quali, ad esempio, la revisione degli studi di settore e la previsione di norme per l’introduzione della fattura fiscalmente nulla, come disposto da una proposta di legge da lui presentata. Infine, dopo avere rinnovato le critiche, già espresse nella seduta di ieri, sull’articolo 11, che prevede l’erogazione di contributi straordinari per il ripianamento dei debiti del settore del trasporto pubblico locale in Campania e nel Molise, con effetti positivi limitati ai dipendenti delle aziende di trasporto solo di tali regioni, osserva che l’impianto dell’intero provvedimento appare improntato più all’intento di distribuire regalie che a quello di risolvere effettivamente i problemi.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi a quanto affermato dal collega Prataviera, osserva l’incongruità di quanto disposto dall’articolo 1, che prevede l’assorbimento del personale delle società del gruppo Equitalia nell’Agenzia delle entrate che, a seguito delle pronunce della magistraturaPag. 199e della Corte costituzionale, deve ancora provvedere a regolarizzare la posizione dei propri dirigenti. Sottolinea, inoltre, la mancanza di previsioni in merito al trattamento stipendiale di tali dipendenti che, una volta assorbiti dall’Agenzia delle entrate, potrebbero percepire un trattamento economico assai difforme rispetto a quello dei loro pari grado già in servizio presso l’Agenzia, con evidenti disparità di trattamento tra personale che esercita le medesime mansioni. Pur concordando con alcune delle osservazioni proposte dalla relatrice, chiede chiarimenti sulla valenza della selezione preventiva cui dovranno sottoporsi i dipendenti di Equitalia per transitare nell’Agenzia delle entrate, interrogandosi sulla possibilità che tale selezione possa avere esito negativo, creando in tal modo nuovi disoccupati. Ricordando quanto detto dal collega Prataviera sui debiti della pubblica amministrazione, sottolinea l’assurdità dell’attuale situazione, nella quale le agenzie della riscossione, enti facenti parte della pubblica amministrazione, pretendono il pagamento dei debiti da aziende che, spesso, si trovano nell’impossibilità di pagare le imposte proprio a causa dei ritardi della pubblica amministrazione medesima nei pagamenti delle fatture. Ricorda, a tale proposito, il caso dell’ANAS, che risulta esposta per un ammontare di circa 20 milioni di euro verso fornitori ai quali Equitalia ha ingiunto il pagamento di debiti tributari. Infine, dichiara di non condividere la creazione di un nuovo ente per la riscossione, essendo, a suo avviso, preferibile organizzare la riscossione a livello locale, in modo da garantire una migliore conoscenza della situazione dei
contribuenti e della loro effettiva possibilità di regolarizzare la propria posizione.
Cesare DAMIANO, presidente, osserva che le criticità evidenziate dal collega Prataviera, al di là di ogni valutazione circa il loro contenuto, non attengono a profili di competenza della XI Commissione e per queste ragioni, con tutta evidenza, non potranno essere prese in considerazione nel parere che la Commissione medesima è chiamata ad esprimere. Con riferimento a quanto osservato dal collega Rizzetto, inoltre, tiene a puntualizzare che i dipendenti delle società del gruppo Equitalia non sono assorbiti dall’Agenzia delle entrate, ma da un nuovo ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione».
Antonella INCERTI (PD), relatrice, associandosi a quanto testé affermato dal Presidente, sottolinea che nella sua proposta di parere le osservazioni sono limitate a profili relativi a materie di competenza della XI Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata. 
Nuovo testo unificato C. 3258 e abb. 

(Parere alla X Commissione). 
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l’espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 ottobre 2016. 
Dà quindi la parola al relatore, onorevole Tiziano Arlotti, per la sua relazione introduttiva e per illustrare la sua proposta di parere.
Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di sette articoli, è volto, come previsto dall’articolo 1, che individua l’oggettoPag. 200e le finalità della proposta, a disciplinare l’attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, allo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l’utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio. 
Segnala che l’articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, tra cui segnala, in particolare, quella relativa al «gestore», che garantisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici, e all’»utente operatore cuoco», che, attraverso la piattaforma digitale, svolge l’attività di home restaurant. 
Fa presente che il successivo articolo 3 indica le prescrizioni in capo al gestore, tra le quali segnala, in particolare, l’obbligo di verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’attività e che l’unità abitativa in cui essa si svolge sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi. 
Osserva, poi, che l’articolo 4, dopo avere escluso dall’applicabilità del provvedimento le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa, dispone che gli utenti operatori cuochi si avvalgano della propria organizzazione familiare e utilizzino parte di una unità immobiliare ad uso abitativo in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente. Inoltre, la norma, che attribuisce carattere saltuario all’attività di home restaurant, pone precisi limiti al volume di coperti annuali nonché ai proventi generati e prevede la necessità di rispettare le procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). 
Segnala, infine, che l’articolo 5 individua i requisiti richiesti con riferimento all’immobile in cui è esercitata l’attività di ristorazione privata, l’articolo 6 riguarda le sanzioni da irrogare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del provvedimento, mentre l’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. 
Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI
Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.30.

5-08819 Cominardi: Personale impiegato negli appalti relativi ad attività di logistica integrata nella sede di Fidenza della società Bormioli Rocco Spa.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esauriente, constata che, purtroppo, quando si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo tra le parti, l’unica interlocuzione cui si assiste è quella tra lavoratori e forze dell’ordine. 
Pur non volendo in alcun modo mettere in cattiva luce queste ultime, che fanno il loro dovere, auspica che in futuro non si creino più situazioni analoghe a quelle descritte nel suo atto di sindacato ispettivo.

5-09842 Polverini: Articolazione per genere dei dati relativi all’accesso ai provvedimenti di salvaguardia rispetto all’incremento dei requisiti per l’accesso al pensionamento previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell’atto di sindacato ispettivo, sottolinea che l’intento dell’interrogazione era quello di ottenere, attraverso questa via, dati che la Commissione avrebbe dovuto conoscere attraverso un’apposita relazione, che, come previsto dalla legge, il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento, così come anche con riferimento alla sperimentazione relativa alla cosiddetta «Opzione donna». I dati oggi forniti dal sottosegretario serviranno alla Commissione per la formulazione di appositi emendamenti volti a correggere alcuni punti delle disposizioni riguardanti l’ottavo provvedimento di salvaguardia, contenuto nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2017, recentemente presentato dal Governo, in particolare per quanto attiene l’ampliamento di ventiquattro mesi del periodo richiesto per la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti da parte dei prosecutori volontari, a suo avviso, penalizzati dal testo del disegno di legge.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Atto n. 348. 

(Rilievi alla I Commissione). 
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione. 
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 
C. 4127-bis Governo (per le parti di competenza). 

(Relazione alla V Commissione). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l’esame, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge Atto Camera n. 4127-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza. 

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio. 
Fa presente che, in questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all’unanimità dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell’applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. 
In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. 
Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l’esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. 
Ai fini dell’esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio. 
Per quanto riguarda la XI Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche quella relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), contenute nella seconda sezione. 
Ricorda che l’esame si concluderà con l’approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. 
Fa presente, poi, che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge al documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XI Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella Commissione medesima sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all’interno di parti di competenza della XI Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità. 
Segnala che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest’ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. 
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XI Commissione sarà effettuata dalla Presidenza di questa Commissione prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. 
In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l’emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. 
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l’indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. 
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Marialuisa Gnecchi, per la sua relazione introduttiva.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che la legge n. 163 del 2016, adottata in attuazione dell’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, a sua volta attuativa della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, ha apportato rilevanti innovazioni alla disciplina della manovra di finanza pubblica, tanto con riferimento alla sua articolazione quanto con riferimento ai suoi contenuti. 
Con particolare, riferimento all’articolazione della manovra, giova ricordare che la legge n. 163 del 2016 – nel rivedere i contenuti della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) in conformità a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 81 della Costituzione introdotta nel 2012 – ha disposto l’accorpamento in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, come disciplinati dal testo previgente della legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo al contempo la sua presentazione alle Camere entro il 20 ottobre, anziché entro il 15 ottobre. Il disegno di legge – come a suo tempo previsto dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012 – si articola in due sezioni: la prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, disposizioni in materiaPag. 204di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene invece le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenendo conto anche delle proposte di rimodulazioni da introdurre, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge. 
Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge di bilancio, la principale innovazione rispetto alla disciplina applicabile alla legge di stabilità è costituita dalla possibilità di includere nella prima sezione del disegno di legge anche norme di carattere espansivo, recanti minori entrate o maggiori spese rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, poiché non sono state riproposte le disposizioni contenute nel previgente articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, che limitava il contenuto proprio della legge di stabilità a norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa. 
Venendo ora al contenuto del provvedimento all’esame, osserva che su un piano generale il disegno di legge – nell’ambito dell’autorizzazione concessa dal Parlamento a rivedere il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine – fissa l’indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2017, all’1,2 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è quindi determinato nel limite massimo di 38,6 miliardi nel 2017, 27,2 miliardi nel 2018 e 8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza, e di 102,6 milioni nel 2017, 77,5 milioni nel 2018 e 57,2 milioni nel 2019, in termini di cassa. Occorre segnalare, altresì, che nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge si evidenzia che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate nel disegno di legge, anche le disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, attualmente all’esame della Camera. 
In termini di competenza, i provvedimenti della manovra comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato pari a circa 15 miliardi di euro nel 2017, 10,6 miliardi di euro nel 2018 e 6,3 miliardi di euro nel 2019, a testimonianza dell’impronta espansiva impressa alla politica di bilancio per il prossimo triennio. 
Con riferimento alla parte tabellare del bilancio di previsione per il 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la XI Commissione è chiamata ad esaminare, come di consueto, per le parti di propria competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2). 
Per quanto attiene ai dati di bilancio, rinvia alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera. Segnala, in particolare che nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32). Merita di essere ricordato, per la sua rilevanza, il rifinanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Nel complesso, quindi, gli stanziamenti del Fondo sono pari a 1 miliardo ePag. 20530 milioni di euro nell’anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro in ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), tra le voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, in particolare, gli stanziamenti relativi alle Missioni Politiche previdenziali (25) e Politiche per il lavoro (26). 
Preannuncia, quindi, che, nella relazione si soffermerà, invece, principalmente sulle disposizioni della prima sezione del disegno di legge che hanno maggiore incidenza sulle materie di competenza della Commissione. 
La gran parte delle disposizioni di competenza della XI Commissione sono raccolte nel Capo IV, relativo a lavoro e pensioni, del Titolo II della parte prima del disegno di legge, recante misure per la crescita. 
Tra le norme non ricomprese in tale ambito segnala, in primo luogo, l’articolo 17, il quale prevede che l’INAIL, previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministeri dell’economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start up innovative, ovvero costituire e partecipare a start up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico. 
I commi da 1 a 10 dell’articolo 18 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine, di durata pari ad almeno 5 anni, nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali, introdotta dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge di stabilità 2015 e disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 giugno 2015. 
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Venendo alle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo II, segnala in primo luogo che l’articolo 23 reca misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cosiddetto welfare aziendale. In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano, quindi, esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità, nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. 
L’articolo 24 riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati. L’aliquota, fissataPag. 206al 27 per cento per l’anno in corso, è definitivamente stabilita in misura pari al 25 per cento, in luogo del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall’anno 2018. 
L’articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale). 
L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. 
Come anticipato, l’APE è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. 
Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell’APE; non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. 
Il soggetto richiedente presenta domanda all’INPS di certificazione del diritto all’APE. L’INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile. Una volta ottenuta dall’INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di APE e di pensione da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge, indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa per la copertura del rischio di premorienza. 
La domanda di APE e di pensione non è revocabile, fatto salvo il diritto di recesso previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal codice del consumo. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste dalla legislazione vigente sono fornite dall’INPS per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa sulla base della documentazione da questi fornita. 
L’entità minima e massima dell’APE richiedibile sono determinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la durata minima è di 6 mesi. L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. 
Le somme erogate dall’INPS nell’ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sullePag. 207ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. 
L’INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore. Si prevede, inoltre, la possibilità per i datori di lavoro privati, per gli enti bilaterali e per i fondi di solidarietà di incrementare, con il consenso del richiedente, il suo montante contributivo individuale versando all’INPS in unica soluzione al momento della domanda di APE un contributo non inferiore a quello previsto, nei casi di prosecuzione volontaria, dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997. 
È prevista l’istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80 per cento del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’APE. 
L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Anch’essa è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. 
Possono accedere all’APE sociale i soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di età anagrafica minima di 63 anni rientranti in una della seguenti fattispecie: soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione, in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (cosiddetti lavori gravosi) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. 
Quanto all’individuazione delle categorie di lavori considerati gravosi, riportata nell’allegato C, ritiene che la Commissione debba valutare se essa possa considerarsi esaustiva delle categorie da considerare o se vi sia l’esigenza di una loro integrazione nell’ambito dell’esame parlamentare. Si riferisce, ad esempio, ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo, non rientranti nelle categorie di marittimi di cui al regime speciale oggetto del regolamento di armonizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, ai lavoratori in altezza in settori diversi dall’edilizia, agli operai agricoli, ai lavoratori esposti all’amianto e agli stuntman. Analogamente, dovrebbe valutarsi la possibilità di riconsiderare il requisito dell’anzianità contributiva di 36 anni richiesto a tali categorie di lavoratori. Parimenti, specialmente per i lavoratori dell’edilizia, la cui occupazione presenta carattere discontinuo, andrebbe valutata l’adeguatezza della disposizione che richiede lo svolgimento di attività gravose da almeno sei anni in via continuativa. 
L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi: mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; titolarità di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; titolarità dell’assegno di disoccupazione (ASDI); titolarità dell’indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui. 
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. 
Per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l’attività lavorativa per richiedere l’APE sociale i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente. 
Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l’anno 2017; 609 milioni di euro per l’anno 2018; 647 milioni di euro per l’anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità, da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 
Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’APE sociale. 
L’articolo 26 interviene sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima», istituto introdotto a decorrere dall’anno 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone a decorrere dall’anno 2017 l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. A tale ultimo riguardo, in particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, pari, per il 2016, a 501,89 euro, ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di due volte il trattamento minimo INPS. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, a tale intervento, nel complesso, sono destinati 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. 
L’articolo 27 introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. Come per l’APE e per l’APE sociale, l’istituto ha carattere sperimentale e si applica a decorrere dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018. 
La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. 
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1o gennaio 2007. Anche in questo caso, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l’attività lavorativa e accedono alla RITA i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base della disciplina vigente.
L’articolo 28 prevede l’esclusione, a regime, dell’applicazione della riduzione percentuale, la cosiddetta penalizzazione, prevista dalla manovra pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, a carico dei trattamenti pensionistici anticipati. Per effetto delle disposizioni della legge di stabilità 2015 e della legge di stabilità 2016 le penalizzazioni non si applicano, infatti, alle pensioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. La riduzione, che si applica alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. 
L’articolo 29 interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all’istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso del requisito autonomo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e si estende altresì l’istituto del cumulo ai soggetti che accedono alla pensione attraverso la pensione anticipata di anzianità. La facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta «opzione donna» di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, le quali, pur essendo soggette al calcolo interamente contributivo della pensione, sono di fatto escluse dalla possibilità di cumulare i contributi nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l’accesso alternativo all’istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Non sono previste, invece, disposizioni in favore di quanti, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha introdotto le ricongiunzioni onerose, sono andati in pensione ricorrendo, loro malgrado, alla ricongiunzione onerosa dei contributi, sopportando pesantissimi oneri sulla pensione stessa oppure di quanti hanno optato per la totalizzazione dei contributi, con una perdita secca del reddito pensionistico, a causa del calcolo contributivo della pensione stessa. 
L’articolo 30 introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1o maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridottoPag. 210i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: lo stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; lo svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; la riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; lo svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’ambito di determinate professioni di cui all’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lo svolgimento di attività lavorative definite come usuranti. 
Segnalato che, per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori gravosi di cui all’allegato E, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all’allegato C, osserva che il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. 
Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario per il conseguimento del trattamento a prescindere dall’età anagrafica e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento. Anche in questo caso per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. 
L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui, se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
L’articolo 31 contiene misure volte ad agevolare ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cosiddette «finestre»); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017, in luogo del 2018, la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026. 
L’articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. All’intervento sono destinati – come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – 212,7 milioni di euro perPag. 211l’anno 2017, 247,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 246,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. 
Fa presente che l’articolo 33 prevede l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie. La salvaguardia è volta a garantire l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti con un onere totale di 1.519 milioni di euro. Al riguardo, è noto che a decorrere dal 27 luglio 2016 la Commissione lavoro ha avviato l’esame delle proposte di legge Damiano n. 3893 e Simonetti n. 3991, assumendo come testo base la prima di tali proposte, che prevedeva un provvedimento per un’ottava salvaguardia per ulteriori 32 mila soggetti, utilizzando i risparmi provenienti dalla precedenti sette salvaguardie. L’esame è stato successivamente interrotto, nella fase di esame delle proposte emendative, in attesa del completamento della conferenza dei servizi chiamata a quantificare puntualmente le economie di carattere pluriennale riferite ai precedenti interventi di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Parimenti non è stata trasmessa alle Camere la relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, elaborata sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS. Tali dati sono invece riportati nella relazione tecnica riferita alla norma in esame, la quale precisa che, stante la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell’intenzione di includere in via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, si è ritenuto di includere le risultanze della predetta attività nel presente disegno di legge. Nel complesso, dalla tabella 2, sezione A, riportata nella relazione tecnica, si evince che i limiti programmati di spesa, rideterminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell’ambito della legge di stabilità 2016, per i sette provvedimenti di salvaguardia, pari a 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti. Si tratta, quindi, di un’ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell’approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento alle spese e alle platee dei possibili beneficiari. Anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell’ambito dei precedenti interventi di salvaguardia, che ammontano complessivamente a 1.886,4 milioni di euro nel periodo tra il 2016 e il 2023. Di questi 1.293,8 milioni di euro sono destinati ad alimentare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, mentre 592,62 milioni di euro sono destinati, nell’anno 2016, al finanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016, attualmente all’esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Nel complesso, quindi, le risorse complessivamente destinate alle salvaguardie sono rideterminate in 10.788 milioni di euro, a fronte degli 11.433,3 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, mentre i beneficiari delle tutele sono 164.795, a fronte dei 172.466 previsti in precedenza. Quanto alle platee individuate, limitandosi a segnalare le principali criticità, osserva che, con riferimento ai lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, la cessazione dell’attività dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2014, anziché al 31 dicembre 2012, in linea con quanto previsto, tra l’altro, dalla settima misura di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di stabilità 2016. Dovrebbe, inoltre, prevedersi che anche per i soggetti di cui al comma 3, lettera c), il perfezionamentoPag. 212dei requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente intervenga entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e non entro il settantaduesimo, come allo stato previsto. 
Rileva che l’articolo 34 riduce da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018 il limite massimo di spesa previsto per il cosiddetto part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l’istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La relazione tecnica evidenzia che il ridimensionamento dell’autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per le misure in esame, garantendo al contempo elementi di prudenzialità. 
Fa presente che l’articolo 35 interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l’assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l’importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l’accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme. Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o ai gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresì, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Per quanto concerne le altre disposizioni in materia di occupazione e lavoro, non comprese nel Capo IV del Titolo II della parte I, ricorda che l’articolo 42 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi. 
L’articolo 46, comma 1, riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L’esonero èPag. 213riconosciuto nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi, nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. 
Osserva che l’articolo 48, comma 2, proroga per il 2017, stanziando 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni analogamente a quanto già disposto per il 2016, fruibili anche in via non continuativa. 
L’articolo 49, commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico – il cosiddetto voucher per asili nido o baby-sitting – in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 40 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 alle lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici autonome o imprenditrici. 
Fa presente che l’articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative. Nel complesso, le benedetta sradicarebenedebenedeprevisioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019. 
Segnala, poi, che l’articolo 55 prevede la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2017, dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tale addizionale era stata prevista dall’articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 e le relative risorse erano destinate al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, cosiddetto «Fondo volo». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà provvedere a compensare la riduzione di entrate che deriveranno all’INPS dalla predetta soppressione. A tal fine l’articolo in questione prevede l’iscrizione, nello stato di previsione del Ministero stesso, di risorse pari a 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018. 
Per quanto riguarda il personale pubblico, osserva che l’articolo 52 prevede l’istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare: la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità, e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l’attuazione della disciplina vigente in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull’assegno straordinario del personale militare. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il concorso alle finalità sopra richiamate, si prevede l’iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2017 e di 400 milioni diPag. 214euro a decorrere dall’anno 2018 da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia previsto dalla legge n. 107 del 2015, relativa alla cosiddetta «Buona scuola». 
Fa presente, inoltre, che l’articolo 56 proroga il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, fino al 31 agosto 2017 autorizzando una spesa di 128 milioni di euro per l’anno 2017, riferita al periodo da gennaio ad agosto del prossimo anno. In particolare, si è prevista una spesa mensile di 16 milioni di euro, che dovrebbe garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti con riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi di pulizia e nel progetto «Scuole belle». 
Segnala, infine, che l’articolo 61, comma 5, prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento. 
Conclusivamente, preannuncia la presentazione di emendamenti sugli argomenti sui quali la Commissione si è più fortemente impegnata nel corso di quest’anno, osservando che, con riferimento alla disposizione sull’ottava salvaguardia, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che alla Commissione non siano stati trasmessi in tempo utile i dati necessari a consentire l’esame e l’approvazione delle proposte di legge. Come già accaduto in passato, quindi, la Commissione dovrà discutere del testo delle disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo. Richiama, inoltre, le considerazioni formulate dalla collega Incerti con riferimento all’utilizzo delle risorse non spese nel corso dell’esercizio 2016, disposto dal decreto-legge n. 193 del 2016, per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, sottolineando l’esigenza che l’ottavo provvedimento di salvaguardia abbia carattere definitivo e dia una risposta soddisfacente a tutte le esigenze più volte segnalate in questi anni in relazione al brusco incremento dei requisiti per l’accesso al pensionamento previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per martedì 8 novembre.
La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 3 novembre 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 716 del 2 novembre 2016, a pagina 88, prima colonna, trentanovesima riga, la parola «legislativo» è soppressa.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Atto n. 348. 

(Rilievi alla I Commissione). 
(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala preliminarmente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 18 novembre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della I Commissione. 
Dà, quindi, la parola al relatore, on. Giuseppe Zappulla, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è resa necessaria per adeguarne la struttura alle modificazioni introdotte nell’assetto dell’amministrazione dall’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015. I provvedimenti istitutivi dell’Ispettorato e dell’ANPAL hanno, infatti, espressamente stabilito che, a seguito della loro istituzione e del conseguente trasferimento presso di essi del relativo personale ministeriale, il Ministero debba provvedere, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell’articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a modificare la propria organizzazione e rideterminare le dotazioni organiche del personale. Tali decreti legislativi hanno, infatti, disposto la soppressione di due direzioni generali, quella per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e quella per l’attività ispettiva, a favore dell’ANPAL e dell’Ispettorato. Anche l’articolazione periferica del Ministero dovrà essere adeguata al nuovo assetto amministrativo, dal momento che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto la confluenza nell’Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro. 
Nel nuovo schema non sono, pertanto, previste la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la direzione generale per l’attività ispettiva, mentre è soppressa la disciplina relativa all’articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Alla luce di tali premesse, lo schema di decreto in esame, pertanto, ridetermina la dotazione organica del Ministero, ridefinisce l’assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretario generale e Direzioni generali), la loro articolazione interna in uffici dirigenziali non generali (Divisioni), nonché le relative funzioni e attribuzioni, mantenendo invariato il saldo delle posizioni all’interno del Ministero. 
Infatti, come si legge nella relazione tecnica, il decreto dispone, mantenendo sostanzialmente invariata l’architettura istituzionale, che il Ministero sia costituito da un Segretario generale, con funzioni di coordinamento, con sei posti di livello dirigenziale non generale, con la riduzione di un posto, rispetto all’ordinamento vigente; otto direzioni generali, anziché dieci, con complessivi trentasette posti di livello dirigenziale non generale, in luogo degli attuali quarantasei. Rimangono confermati: un posto di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; due posti funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento; sette posti di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro. 
Sempre la relazione tecnica rileva che, relativamente ai dodici posti della dotazione organica di prima fascia, in conseguenza della nomina del Direttore generale dell’Ispettorato e del collocamento fuori ruolo del dirigente generale dei ruoli dal Ministero, è stato reso indisponibile, per tutta la durata triennale dell’incarico, un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell’attuale dotazione organica del Ministero. 
Passa, quindi, a illustrare più dettagliatamente il contenuto dello schema di decreto, che constadi sedici articoli, suddivisi in tre Capi. 
Al Capo I, che riguarda l’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’articolo 1 conferma sostanzialmente le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, prevedendo che le funzioni esercitate dal Ministero sono quelle di cui agli articoli 45 e 46, lettere 
c) e d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali. 
L’articolo 2 dispone la riorganizzazione della struttura centrale del Ministero, che risulta, in particolare, articolato in un segretariato generale con funzioni di coordinamento; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale, per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione, per quelli di responsabile della trasparenza, nonché di responsabile dell’Autorità di 
audit, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; due posti funzione dirigenziale di livello generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, sei presso il Segretariato generale e trentasette per le direzioni generali. Segnala che, a seguito della riorganizzazione, la norma dispone la riduzione delle Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta. Di questi sette permangono incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, mentre sei sono collocati presso il segretariato generale, a fronte dei sette attualmente previsti, e trentasette sono collocati presso le direzioni generali, a fronte degli attuali quarantasei. A seguito del riordino, sono, inoltre, soppressi i riferimenti all’amministrazione territoriale del Ministero. 
L’articolo 3 ridetermina le funzioni del Segretario generale, attualmente disciplinate dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2014. In particolare, non sono più previste le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro Spa, il cui controllo azionario, sulla base dell’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è passato all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, segnala che la norma attribuisce al Segretario generale anche funzioni propedeutiche all’atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di 
performance e della corretta gestione delle risorse dell’Ispettorato e dell’ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche nazionali e del lavoro. Si prevede, inoltre, che il Segretariato operi, in qualità di audit anche con riferimento al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e che sia responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero. Sulla base della norma, inoltre, è soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio ispettivo incardinato presso il Segretariato generale. 
Segnala, quindi, che gli articoli da 4 a 11, relativi alle singole Direzioni generali, adeguano la disciplina delle stesse alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero. 
In particolare, rileva che l’articolo 4 disciplina la nuova struttura della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenendo conto del passaggio degli uffici territoriali del Ministero all’Ispettorato. Si sopprime, inoltre, il riferimento alle competenze della Direzione in ordine al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, mentre si stabilisce che la direzione curi il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Rileva che il numero delle posizioni dirigenziali non generali è ridotto da sette a sei, coerentemente con la soppressione di una posizione, sulla base dei decreti istitutivi e attuativi dell’ANPAL. 
Fa presente, poi, che il successivo articolo 5 provvede a rinominare la Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, aggiungendovi il riferimento al monitoraggio dei dati, in conseguenza dell’attribuzione, anch’essa disciplinata dall’articolo in esame, delle funzioni di monitoraggio e elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. 
Passa all’articolo 6, che rinomina la Direzione generale della tutela della condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Segnala che a tale Direzione generale è attribuita la cura della gestione del diritto di interpello, in precedenza attribuita alla soppressa Direzione generale per l’attività ispettiva. 
Osserva che l’articolo 7 riguarda la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, cui sono attribuite residue funzioni in materia di formazione, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015. Di conseguenza, la Direzione è rinominata in Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e a essa è attribuito un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale,
il cui numero, pertanto, passa da quattro a cinque. Segnala, inoltre, che dal novero delle competenze finora esercitate dalla Direzione è eliminata quella, ora attribuita all’ANPAL, relativa all’attuazione degli interventi in materia di incentivi per l’occupazione nell’ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all’inserimento occupazionale. Tra i nuovi compiti assegnati alla Direzione segnala quelli in materia di vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale, di promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, di autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali, di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione, di riconoscimento delle qualifiche professionali e di ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione. 
Il successivo articolo 8 riguarda la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui numero di uffici di livello dirigenziale non generale è ridotto da sette a sei. I compiti ad essa attributi rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014. 
Rileva che l’articolo 9 riguarda la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che succede alla Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali. Nel segnalare che il numero di uffici di livello dirigenziale non generale rimane invariato, osserva che lo schema provvede a riorganizzare le competenze della Direzione, alla luce dell’attribuzione all’ANPAL di quelle relative all’attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l’inserimento e il reinserimento nel lavoro e l’inclusione attiva delle persone con disabilità e di quelle relative alla promozione e al monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e al coordinamento delle politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità. 
Fa presente, poi, che l’articolo 10 riguarda la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, recando, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo, mentre l’articolo 11, che non apporta sostanziali modifiche alla normativa vigente, riguarda la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. 
Rileva che il Capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione del personale, segnalando, in particolare, che l’articolo 12 reca la tabella della nuova dotazione organica del Ministero, rinviando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. In particolare, la nuova tabella relativa alle dotazioni organiche del Ministero prevede 12 dirigenti di I fascia, 50 dirigenti di II fascia, 652 personale di Area III, 433 di Area II e 22 di Area I, per un totale complessivo di 1.169 unità di personale. La relazione tecnica evidenzia come la dotazione organica del Ministero, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, sia pari a 7.331 unità di personale, di cui 14 dirigenti di I fascia, 145 dirigenti di II fascia, 4.337 unità di personale di Area III, 2.780 di Area II e 55 di Area I. Di tali unità 6.046 sono transitate o devono transitare nella dotazione organica dell’Ispettorato (un dirigente di I fascia, 88 di II fascia, 3.648 unità di personale dell’Area III, 2.278 di Area II, 30 di Area I) e 117 a quella dell’ANPAL (un dirigente di I fascia, 7 di II fascia, 37 unità di personale di Area III, 69 di Area II e 3 di Area I). 
Fa presente, poi, che anche l’articolo 13 rinvia a successivi decreti l’individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, per tenere conto del passaggio all’Ispettorato delle strutture periferiche del Ministero. 
Segnala, infine, che nell’ambito del Capo III, intitolato «norme di abrogazione
e finali», l’articolo 14 reca norme transitorie, relative al periodo precedente l’emanazione di questi ultimi decreti, e norme finali. Al riguardo, si prevede che fino all’adozione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. L’articolo 15 dispone l’abrogazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014, mentre l’articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede inoltre che, ogni due anni, l’organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza, stabilendo che resti fermo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Istituto di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo alla seduta di domani, 3 novembre.
La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.55.
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. 
C. 4110 Governo. 

(Parere alle Commissioni riunite V e VI). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 26 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI, avrà luogo nella seduta convocata per domani, 3 novembre. 
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il testo consta di sedici articoli, suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure urgenti in materia di riscossione, il Capo II attiene a misure urgenti in materia fiscale, il Capo III contiene le misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili, mentre il Capo IV reca le misure finanziarie e finali. 
Passando all’esame del contenuto del provvedimento, segnala che, nell’ambito del Capo I, l’articolo 1 dispone lo scioglimento, a decorrere dal 1
o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione. Il comma 1 prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il divieto per tali società di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dalla medesima data – si dovrebbe trattare, con ogni evidenza della data del 1o luglio 2017 – sulla base dei commi 2 e 3, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, contestualmente riattribuito all’Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica e i poteri di agente della riscossione. Gli organi dell’ente sono il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. 
Con riferimento, in particolare, alle competenze della Commissione, osserva che il comma 9
prevede che, a decorrere dal 1
o luglio 2017, il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sia trasferito, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, alla Agenzia delle entrate-Riscossione, previo superamento di una apposita procedura di selezione e di verifica delle competenze. Ad esso si applica l’articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. In particolare, il primo comma prevede che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario e il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. Il terzo comma prevede, invece, che il cessionario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario, precisando che l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 
Osserva che, per quanto riguarda il personale del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche, il comma 10 stabilisce il suo ricollocamento nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione di provenienza, che, prima di potere effettuare nuove assunzioni, deve provvedere al riassorbimento di tale personale mediante il ricorso alle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. La norma dispone, inoltre, che il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. In mancanza di posti vacanti, il personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. 
L’articolo, inoltre, introduce disposizioni che disciplinano la fase transitoria e l’attività di riscossione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. Tra l’altro, segnala che il comma 11 stabilisce che l’Agenzia delle entrate acquisti, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e che, a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino a tale data. 
Segnala, quindi, che gli articoli 2 e 3 recano disposizioni relative, rispettivamente, alla riscossione delle entrate locali e al potenziamento della riscossione. In particolare, segnala che l’articolo 3 consente all’Agenzia delle entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell’INPS per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Analoghi poteri sono riconosciuti all’ente Agenzia delle entrate – Riscossione per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione normativa regolamenta le modalità di accesso ai dati dell’INPS, già consentito, in via generale, in base all’articolo 35, comma 26, del decreto-legge n. 223 del
2006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati e informazioni. 
Passa al Capo II, che reca disposizioni in materia fiscale. In particolare, l’articolo 4 introduce modifiche alla normativa vigente per favorire il recupero dell’evasione dell’IVA. L’articolo 5, nel recepire l’orientamento consolidato della giurisprudenza espresso nella sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, estende la possibilità per il contribuente, già prevista dall’ordinamento vigente, di presentare una dichiarazione integrativa, con riferimento all’IRAP, all’IRPEF e ai sostituti di imposta, a lui favorevole anche oltre il termine di un anno, utilizzando l’eventuale credito in compensazione dei debiti maturati nel periodo di imposta successivo e con l’applicazione di sanzioni ridotte. L’articolo 6 prevede la possibilità della definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive. In tal modo – come evidenzia la relazione illustrativa – la definizione permette di evitare il pagamento delle sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale. È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione. Sono escluse dalla definizione agevolata le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’isoglucosio, nonché l’IVA armonizzata UE, l’IVA riscossa all’importazione), le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 
Segnala che il successivo articolo 7 dispone la riapertura, fino al 31 luglio 2017, dei termini per esperire la procedura della collaborazione volontaria (la cosiddetta «
voluntary disclosure») con riferimento sia all’emersione di attività estere sia alle violazioni dichiarative relative a imposte erariali. 
Al Capo III, recante disposizioni per il finanziamento di esigenze indifferibili, osserva, in particolare, che l’articolo 8 dispone l’incremento di 592,6 milioni di euro nel 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Agli oneri si provvede mediante l’utilizzo delle economie accertate, per il medesimo 2016, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica delle misure di salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. 
L’articolo 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 17,3 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Missione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata 
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL). L’articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni di euro per il 2016 e di 400 milioni di euro per il 2018 a titolo di contributo al contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. 
Fa presente, poi, che l’articolo 11 attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro. 
L’articolo 12 dispone, al comma 1, l’aumento di 600 milioni di euro nel 2016 delle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri. Il comma 2 autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2016 a titolo di concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. 
Il successivo articolo 13, recante norme per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare, prevede l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un importo pari a 895 milioni di euro nel 2016, nonché misure per facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole, attraverso, tra l’altro, la concessione da parte dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di garanzie a titolo gratuito, per il finanziamento delle quali la norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2016. 
L’articolo 14, infine, dispone l’incremento di 30 milioni per l’anno 2016 del limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008. 
Passa, infine, al Capo IV, riguardante le misure finanziarie e finali. In particolare, l’articolo 15, recante norme finanziarie, dispone, al comma 1, l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Segnala che la compensazione di tali maggiori oneri nonché di quelli recati dagli altri articoli del provvedimento, prevista dal comma 2, è realizzata anche, quanto a 417,83 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di alcuni Ministeri, nelle misure indicate nell’elenco allegato al decreto-legge. 
A tale proposito, osserva che, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale elenco espone la riduzione delle dotazioni finanziarie predeterminate per legge per un ammontare pari a 5 milioni di euro per il 2016, di cui 2 milioni di euro riferiti al Programma «Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione» nell’ambito della Missione 26 (Politiche per il lavoro); 1 milione di euro nel 2016 riferito al Programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» nell’ambito della Missione 25 (Politiche previdenziali); 2 milioni di euro nel 2016 riferiti al Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» nell’ambito della Missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia). Segnala che, poiché l’elenco allegato è formulato per missioni e programmi, non è possibile individuare nel dettaglio i capitoli di spesa incisi e quindi le singole autorizzazioni di spesa che vengono ridotte. 
Da ultimo, ricorda, che l’articolo 16 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) rileva che il decreto-legge in esame rappresenta l’occasione per la Commissione di avviare una riflessione sulle potenziali positive ricadute del provvedimento sull’economia. A suo avviso, è, infatti, innegabile che numerose aziende non riescono a superare la crisi in cui versano anche a causa della loro esposizione debitoria nei confronti di Equitalia. In questa occasione, intende, tuttavia, soffermarsi sull’articolo 11, che attribuisce contributi straordinari per il 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico locale alle regioni Campania e Molise, pari, rispettivamente, a 600 milioni di euro e a 90 milioni di euro. A suo giudizio, si tratta di una norma non condivisibile, sulla quale il Parlamento dovrebbe avviare un dibattito serio e costruttivo, con particolare riferimento alle responsabilità di coloro che hanno causato debiti così elevati. Si tratta, infatti, dell’occasione per riflettere su quali strumenti adottare per risolvere in maniera definitiva tali situazioni, evitando il loro ripetersi nel tempo. Sottolinea che la sua critica non ha carattere localistico, in quanto applica il medesimo metro di giudizio anche ad una delle due aziende di trasporto pubblico locale della provincia di Venezia, da cui lui stesso proviene, i cui servizi continuano ad essere garantiti nonostante la loro palese insostenibilità, nella convinzione che, comunque, saranno i contribuenti a provvedere. Si tratta di disposizioni che, a suo parere, non solo sono ingiuste per i motivi illustrati ma che danno anche un segnale distorto alle altre regioni, i cui servizi di trasporto non versano in condizioni migliori, senza tuttavia essere beneficiate dal decreto-legge in esame.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.
La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 2 novembre 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

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