INTERROGAZIONI
Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 9.05.
5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Titti DI SALVO (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che il congedo obbligatorio per i padri ha un effetto di promozione della natalità, come dimostrano le evidenze dei Paesi in cui tale istituto è stato da tempo introdotto e ha una durata più lunga rispetto a quella, troppo limitata, dell’Italia.
Nel nostro Paese, piuttosto, la discussione si concentra sull’obbligatorietà dell’istituto, ritenendo molti che la scelta di condividere la responsabilità genitoriale sia e debba rimanere un fatto privato. Al contrario, a suo avviso, tale scelta, da cui dipende strettamente anche il numero di figli che si sceglie di mettere al mondo, ha una valenza pubblica importante, in quanto, come dimostrato dai dati relativi agli altri Paesi, essa si riflette sulla società e perfino sull’economia nazionale.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che il Parlamento e il Governo si debbano impegnare per allungare il periodo del congedo obbligatorio di paternità per lo meno fino a quindici giorni.
5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, a seguito dell’incendio del 7 maggio 2015.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Dino ALBERTI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell’atto di sindacato ispettivo, prende atto della risposta fornita, riservandosi di approfondirne i contenuti.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come concordato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l’espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.
Modifica dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come deciso dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio scorso, nell’odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare della proposta di legge.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.
Titti DI SALVO (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge, che consta di cinque articoli, è volta a ridisegnare la disciplina vigente relativa ai casi di licenziamento illegittimo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli da 83 a 87 della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064, recante «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», di cui la XI Commissione ha avviato l’esame in sede referente lo scorso 9 marzo. Il provvedimento, peraltro, non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, e non sembrerebbe quindi incidere sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.
L’articolo 1, che sostituisce l’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, al capoverso 2, si prevede l’obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali. La reintegrazione si applica anche nei casi di annullamento del licenziamento da parte del giudice che accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare ovvero perché rientra tra le condotte punibili sulla base delle procedure dell’articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. In tutti questi casi, inoltre, sulla base del capoverso 3, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, con il pagamento di un’indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Il capoverso 5 prevede che il giudice, in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all’effettiva reintegrazione condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e che non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione. Ricorda che per i casi di nullità del licenziamento la disciplina si applica, come previsto dalla legislazione vigente, anche ai dirigenti.
Fa presente che il capoverso 7 prevede, inoltre, che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma, variabile da una a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell’impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell’articolo 120 del codice di procedura civile.
Al capoverso 9, si prevede la possibilità per il giudice, con riferimento a dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro, da cinque a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, solo se il licenziamento è dovuto a un fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore o in caso di vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti da considerarsi legittimo.
Il successivo capoverso 10 prevede la possibilità per il giudice di scegliere, motivando espressamente, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, corrispondente ad una somma da dodici a quarantotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti, nel caso di licenziamento economico illegittimo o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Il ricorso a tale disciplina è escluso nel caso in cui sia accertata l’insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali il giudice è obbligato a disporre la reintegrazione del lavoratore. Nella determinazione dell’ammontare dell’indennità risarcitoria, sulla base del capoverso 11, il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell’impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.
L’articolo in esame, inoltre, conferma la disciplina vigente che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le norme relative ai casi di revoca del licenziamento. Inoltre, segnalo che, al capoverso 17, si prevede l’applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno, con il pagamento di un’indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Infine, osserva che, sulla base dei capoversi 18 e 19, la disciplina in esame si applica anche ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione, per quanto riguarda questi ultimi, delle norme relative alla possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, prevista dal capoverso 10, e delle disposizioni applicabili in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Passa, quindi, all’articolo 2 della proposta di legge, che, prevedendo la sostituzione dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, introduce modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici. In particolare, rispetto a tale normativa, che prevede l’esperimento obbligatorio di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, prima che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la norma in esame prevede, in primo luogo, l’estensione dell’obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati; la preventiva comunicazione scritta della volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento alla rappresentanza unitaria sindacale (RUS) o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA); l’obbligo per il datore di lavoro di fornire le motivazioni circostanziate alla base della decisione di procedere al licenziamento; il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.
Segnala, quindi, che gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla procedura prevista per il licenziamento collettivo illegittimo recata dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991.
Con riferimento, in particolare, all’articolo 3, in materia di procedure per la dichiarazione di mobilità, la norma in esame, al comma 1, lettera a), prevede, in primo luogo, la possibilità per l’impresa di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo con la finalità di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro, con il contestuale obbligo della comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze unitarie sindacali alle RSA, alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale, nonché alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente.
Si prevede, inoltre l’obbligo per l’impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto, ed eventualmente approvato, nell’ambito dell’accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento. Si stabilisce che la comunicazione preventiva con cui l’azienda manifesta l’intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall’impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare.
La lettera b) del medesimo comma 1 dettaglia i contenuti del piano sociale, che deve indicare, in particolare, specifiche misure a carico dell’impresa in favore dei lavoratori licenziati, tra cui la ricollocazione in imprese collegate, attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l’attività di supporto, la copertura aggiuntiva alla NASpI nonché misure di accompagnamento alla pensione. Si prevede, inoltre, l’obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.
Rileva che il successivo articolo 4, sostituendo l’articolo 5 della legge n. 223 del 1991, introduce modifiche alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo.
In particolare, il testo vigente dell’articolo 5, precisa che, in mancanza di criteri individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare, è necessario tenere conto dei carichi di famiglia e dell’anzianità dei lavoratori nonché delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’impresa. Tali previsioni sono state confermate nel nuovo testo proposto dall’articolo in esame, così come anche le disposizioni che limitano il numero di lavoratrici oggetto di licenziamento.
Le principali novità introdotte dalla norma, invece, riguardano la procedura da seguire in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Infatti, si prevede, in primo luogo, la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo, laddove tale possibilità è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale. In secondo luogo, al comma 1, capoversi 4 e 5, si prevede l’obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l’inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all’impresa l’esecuzione delle misure mancanti e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché l’applicazione ai fini dell’impugnazione del licenziamento collettivo della specifica disciplina di cui all’articolo 6 della legge n. 604 del 1966.
Inoltre, con riferimento agli oneri a carico delle imprese, al comma 1, capoversi da 6 a 9, si dispone l’obbligo, per l’impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell’INPS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore. È prevista, inoltre, l’inapplicabilità dello specifico beneficio dell’esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l’impresa che procuri offerte di lavoro equivalente alle imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, è tenuta ad offrire ai lavoratori, che possono rifiutare, le richiamate posizioni.
Segnala, poi, che i capoversi 10 e 11, prevedono, rispettivamente, il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo e l’obbligo per le imprese che delocalizzano all’estero nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.
Rileva, da ultimo, che l’articolo 5, sostituendo il comma 1 dell’articolo 24 della legge n. 223 del 1991, modifica la disciplina da esso recata in tema di riduzione del personale, disponendo, in primo luogo, l’ampliamento dell’applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alle imprese che occupano più di dieci dipendenti, in luogo del limite minimo di quindici attualmente previsto. Infine, la norma prevede l’equiparazione a tale tipologia di licenziamenti delle dimissioni incentivate e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima causale della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
Giovanna MARTELLI (MDP), ringraziando la relatrice per l’articolata illustrazione del testo del provvedimento, ricorda che il suo gruppo, firmatario della proposta di legge, si è adoperato perché la Commissione ne iniziasse l’esame per permettere l’approfondimento di una tematica sulla quale milioni di cittadini si sono pronunciati firmando la proposta di referendum della CGIL, che contiene anche le disposizioni oggetto della proposta di legge in esame, come detto dalla relatrice.
In considerazione della complessità dell’argomento nonché della sua importanza anche sul piano politico, reputa opportuno che la Commissione acquisisca i necessari elementi di valutazione attraverso un apposito ciclo di audizioni dei soggetti interessati.
Cesare DAMIANO, presidente, concordando con la deputata Martelli sia sulla complessità del tema sia sull’opportunità che la Commissione svolga uno specifico ciclo di audizioni, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell’esame della proposta di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 11 maggio 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 10 maggio 2017
Audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) con riferimento all’andamento delle gestioni previdenziali dell’Istituto e agli interventi recentemente deliberati per garantire la sostenibilità delle medesime gestioni nel medio-lungo periodo.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 15.20.
Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è avviato l’esame del provvedimento che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 4 maggio scorso, si concluderà nella seduta di domani, giovedì 11 maggio.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, segnala ai colleghi che il termine della presentazione degli emendamenti al provvedimento presso la Commissione di merito è fissato per domani, 11 maggio, alle ore 16.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.
La seduta termina alle 15.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.35.
Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come concordato nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l’espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta convocata il prossimo giovedì 11 maggio.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Antonella Incerti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, rileva, preliminarmente, che il decreto-legge consta di sessantasette articoli, suddivisi in quattro Titoli. In particolare, segnala che, nell’ambito del Titolo I, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, il Capo I contiene norme in materia di entrate. Infatti, l’articolo 1, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, estende, a decorrere dal 1o luglio 2017, l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (il cosiddetto split payment) alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione.
Con la stessa finalità, l’articolo 2 introduce modifiche alla disciplina relativa alla detrazione dell’IVA, stabilendo che questa debba essere effettuata con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e non più, come disponeva la previgente normativa, con la dichiarazione relativa al secondo esercizio successivo alla maturazione del diritto.
Il successivo articolo 3 è volto a contrastare l’abuso dell’istituto della compensazione, attraverso al riduzione a 5.000 euro del limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA nonché attraverso l’introduzione dell’obbligo di avvalersi dei servizi telematici.
L’articolo 4 introduce una specifica disciplina fiscale delle locazioni brevi, ovvero dei contratti stipulati da privati non esercenti attività di impresa, direttamente o attraverso intermediari operanti anche mediante portali online, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni. In particolare, la disposizione stabilisce l’applicazione, a decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti da tali contratti della cedolare secca con aliquota al 21 per cento.
Fa presente che l’articolo 5 dispone, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, la variazione della tassazione sui tabacchi in modo da assicurare un maggior gettito non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L’articolo 6, intervenendo in materia di giochi, dispone l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e della ritenuta sulle vincite al lotto. Come risulta dalla relazione tecnica, il maggior gettito può essere quantificato in circa 143 milioni di euro annui. L’articolo 7 introduce modifiche alla disciplina della determinazione della base cui applicare il beneficio dell’ACE (aiuto alla crescita economica), mentre l’articolo 8 rivede i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo che l’espropriazione possa riguardare anche più beni, fermo restando il fatto che si deve trattare di beni di valore complessivo almeno pari a 120.000 euro. Rileva, infine, che con l’articolo 9 è avviato il processo di graduale eliminazione delle clausole di salvaguardia riguardanti l’IVA e le accise, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia tributaria. In particolare, l’articolo 10 estende fino a 50.000 euro il limite di valore delle controversie tributarie cui applicare l’istituto della mediazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a ridurre il contenzioso tributario presso le commissioni tributarie e presso la Corte di cassazione. Il successivo articolo 11 introduce la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Anche in questo, caso, come si legge nella relazione illustrativa, l’intento è quello di deflazionare il contenzioso tributario, considerata in particolare l’impellente esigenza della Corte di cassazione di diminuire l’ingente numero di ricorsi sottoposti al suo esame e di ridurre l’arretrato, riguardante in assoluta prevalenza le controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate.
Passa, quindi, al Capo III reca disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare, l’articolo 12 dispone la rimodulazione delle risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta concesso alle imprese ubicate nel Mezzogiorno che effettuano l’acquisizione Di beni strumentali destinati alle attività produttive, di cui all’articolo 1, comma 108, della legge n. 208, del 2015.
L’articolo 13, infine, dispone la riduzione per il 2017 delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo, come risulta dall’allegato al disegno di legge, di circa 460 milioni di euro. In particolare, la riduzione che interessa lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta complessivamente a 6,429 milioni di euro, di cui 2,671 milioni di euro predeterminati per legge.
Osserva che il Titolo II reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. In particolare, l’articolo 14 introduce modifiche alla disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione e alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. L’articolo 15 dispone un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
Rileva che l’articolo 16 determina la ripartizione tra città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario del concorso al contenimento della finanza pubblica di tre miliardi di euro annui, disposto dall’articolo 1 comma 418, della legge di stabilità per il 2015. L’articolo 17, invece, determina la ripartizione del contributo in favore dei medesimi enti per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica, previsto dalla legge di stabilità per il 2016. L’articolo 18 introduce disposizioni di natura contabile volte a favorire l’approvazione dei bilanci delle province e delle città metropolitane, mentre l’articolo 19 dispone la sospensione dei termini per l’invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio da parte degli enti locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
Segnala che l’articolo 20 dispone l’attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 110 milioni di euro per l’anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 per l’esercizio delle funzioni fondamentali e di un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per il 2017 per la manutenzione della rete viaria. Il successivo articolo 21 dispone l’incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 delle risorse destinate all’erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione.
Si sofferma, in particolare, sull’articolo 22, che, al comma 1, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, consente ai comuni di assumere personale a tempo determinato per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzo paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibili fissato dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le assunzioni, che devono essere effettuate con la ordinaria procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sono condizionate all’integrale assunzione da parte dei comuni dei relativi oneri, a valere su risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.
Il comma 2 dispone, per il biennio 2017-2018, l’estensione ai comuni con più di 1.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, della possibilità, a legislazione vigente limitata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, di assumere personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al limite di spesa pari al 75 per cento della spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, in luogo del 25 per cento previsto per i restanti enti territoriali.
Il successivo comma 3 innalza dal 75 al 90 per cento la percentuale di sostituzione del personale cessato, posta a limitazione del turn over, con riferimento ai comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che tale innalzamento è dovuto alla necessità di non vanificare l’effetto premiale della misura, introdotta in favore dei comuni che rispettano il patto di stabilità interno dall’articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 del 2016.
Il comma 4 del medesimo articolo 22, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consente di remunerare gli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. La norma si applica nei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente e a condizione che la pubblica amministrazione che conferisce l’incarico remunerato operi in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale il soggetto svolge la sua carica elettiva.
Il comma 5 dispone che il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190 del 2014, non si applichi alle province delle regioni a statuto ordinario per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali.
Il comma 6 autorizza gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2018 e nei limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La relazione illustrativa, rinviando a quanto già disposto per la Soprintendenza speciale di Pompei, precisa che l’intervento si rende necessario per affrontare la specifica carenza di personale, specialmente di quello con competenze amministrative e gestionali, che interessa tali istituti e che non consente di sviluppare appieno l’offerta culturale e di servizi al pubblico.
Con le medesime finalità, il comma 7 consente il rinnovo, per una sola volta e nel limite di ulteriori quattro anni, degli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale, previste dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Infine, il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle attività in occasione del centenario dalla sua fondazione.
Segnala, poi, che l’articolo 23 dispone il consolidamento, a decorrere dall’anno 2017, dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia nei medesimi importi corrisposti nell’anno 2016. L’articolo 24 prevede la predisposizione, a decorrere dall’anno 2017, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2018, fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni. L’articolo 25 dispone l’attribuzione nel 2017 alle regioni di una quota di 400 milioni di euro del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per l’effettuazione di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017 nonché, a valere sul medesimo Fondo, l’attribuzione di una quota pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro per l’anno 2018 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l’anno 2020 alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.
Rileva che l’articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, mentre l’articolo 27, in materia di trasporto pubblico locale, ai commi da 1 a 8, dispone la rideterminazione della consistenza e l’individuazione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e, ai commi da 9 a 11, reca disposizioni per favorire l’acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. Il comma 12, infine, interviene nel settore dei servizi di linea interregionali.
L’articolo 28 modifica le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall’articolo 1, comma 680, della legge n.208 del 2015. Osserva che l’articolo 29 reca previsioni per il monitoraggio della spesa complessiva sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera e l’articolo 30 reca disposizioni interpretative in materia di farmaci. L’articolo 31 introduce disposizioni di natura contabile riguardanti le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria. Il successivo articolo 32 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno dal Ministero dell’interno al Ministero della salute. L’articolo 33 stabilisce, per l’anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. L’articolo 34 introduce disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 35 interviene in materia di competenze dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il successivo articolo 36 riguarda la materia del raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, dell’amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell’organo straordinario della liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio. L’articolo 37 detta, quindi, disposizioni per la conservazione delle risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.
Rileva che l’articolo 38, al comma 1, modifica la tempistica per l’assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell’INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell’ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell’Istituto previdenziale. Infatti, sulla base della normativa vigente, gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo, determinando una disponibilità di cassa da parte dell’INPS che non soddisfa, in alcuni periodi dell’anno e, in particolare, nei primi mesi dell’anno, l’effettivo fabbisogno di liquidità dell’ente, comportando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che, se non regolate mediante restituzione entro lo stesso anno, rischiano di esporre l’ente previdenziale a una situazione debitoria nei confronti della tesoreria, con conseguente registrazione del debito in bilancio, generando inoltre oneri amministrativi aggiuntivi per la gestione di tali operazioni.
Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall’INVIMIT (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.). Sempre la relazione illustrativa precisa che la norma è volta ad accelerare l’azione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell’INPS, per contribuire ad alleviare la situazione di emergenza abitativa che interessa, in modo particolare, le città metropolitane. Si tratta di un patrimonio immobiliare rilevante, nonostante le dismissioni effettuate con le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 e anche per effetto della progressiva incorporazione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali confluiti nell’INPS (in particolare, l’INPDAI e l’INPDAP). Secondo la relazione illustrativa, l’attuale disciplina, che impone l’integrale conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS, si è rivelata inadeguata ad affrontare le complessità derivanti dalla dimensione e dall’eterogeneità del patrimonio immobiliare dell’Istituto. Viceversa, la modifica introdotta dalla norma in esame, a cui l’INPS darà applicazione con le proprie risorse, consentirà l’immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo.
Il comma 3, infine, amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall’INVIMIT. La norma, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata a permettere una più efficiente gestione delle risorse.
L’articolo 39 dispone in materia di trasferimenti regionali a province e città metropolitane per l’esercizio delle funzioni loro conferite, mentre l’articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016.
Passa quindi al Titolo III, che reca ulteriori interventi a favore delle zone terremotate. In particolare, l’articolo 41 dispone, al comma 1, lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi individuati nel provvedimento in esame, necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nell’ambito di tali risorse il comma 2 prevede l’istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l’anno 2017, 717,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l’anno 2019. Tali ultime risorse sono destinate, sulla base dei successivi commi 3 e 4, al finanziamento di interventi di ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto e dei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché di specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile.
Segnala che l’articolo 42, al comma 1, dispone l’incremento di 63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e, al comma 2, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017 per consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle medesime aree.
Con riferimento all’articolo 43, che reca disposizioni per la ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi nelle aree colpite dal terremoto, estendendo la portata della normativa vigente, segnala che, in conseguenza della proroga al 31 dicembre 2017 del termine per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, stabilita dal comma 1, lettera b), della norma in esame, il comma 2 estende la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all’INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti fissata al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori.
L’articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. L’articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
L’articolo 46 dispone l’istituzione, fino alla fine dell’anno 2018, di una zona franca urbana nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. In tal modo, le imprese che hanno subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell’esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che avviano la propria attività nella zona entro l’anno in corso.
Passa al Titolo IV, che reca misure urgenti per il rilancio economico e sociale e rileva che il Capo I contiene disposizioni che intervengono nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. In particolare, l’articolo 47 reca un’articolata serie di interventi in materia ferroviaria, prevedendo: ai commi da 1 a 5, misure per la gestione delle reti ferroviarie regionali; al comma 6, la riprogrammazione delle risorse disponibili per il completamento del Programma Grandi Stazioni; al comma 7, la disciplina delle modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; al comma 8, il pagamento a favore di Trenitalia Spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l’anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014; al comma 9, l’autorizzazione delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; ai commi 10 e 11, infine, l’istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l’ammodernamento dei carri merci.
Il successivo articolo 48 reca, ai commi da 1 a 8, disposizioni relative all’organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale. Tra gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, segnala che il comma 7, lettera e), prevede che l’Autorità di regolazione dei trasporti detti, tra l’altro, regole volte a garantire, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, il trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, con l’esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del nuovo soggetto è versato all’INPS dal gestore uscente. I successivi commi da 9 a 13 recano, invece, misure volte a contrastare l’evasione tariffaria. L’articolo 49 introduce un’articolata disciplina volta a consentire il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.
L’articolo 50 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l’attrazione di investimenti esteri, nella misura massima di 300 milioni di euro nell’anno 2017.
L’articolo 51 autorizza l’ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. L’articolo 52, infine, interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
Passa, quindi, al Capo II, che reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti. Si sofferma, in particolare, sull’articolo 53, che, al fine di specificare i requisiti lavorativi per l’accesso alla cosiddetta APE sociale, nonché per l’applicazione della riduzione del requisito dell’anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica, secondo cui le attività lavorative gravose, che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto ad accedere all’APE sociale, come previsto dall’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di bilancio 2017, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della indennità le medesime attività lavorative, di cui all’Allegato C della medesima legge di bilancio, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Analogamente, con riferimento alla riduzione del requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, il comma 2 specifica che le attività lavorative, che se svolte per almeno sei anni danno titolo a tale beneficio, come previsto dall’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative, di cui all’Allegato E della legge n. 232 del 2016, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. Infine, il comma 3 introduce la possibilità di cedere i finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (la cosiddetta APE di mercato), in tutto o in parte, all’interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito.
Rileva che l’articolo 54 dispone una deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilendo, al comma 1, la possibilità di rilasciare il documento al soggetto che abbia presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, disposta dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. In particolare, sulla base della norma in esame, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina, l’INPS rilascia il DURC all’atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e non successivamente all’adozione del provvedimento di rateizzazione dei debiti contributivi, che, a sua volta, si perfeziona al momento del pagamento della prima rata. Il comma 2 dispone l’annullamento del DURC nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell’ambito della suddetta definizione agevolata.
Osserva che l’articolo 55, sostituendo il comma 189 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività. La normativa previgente, infatti, prevedeva l’innalzamento da 3.000 a 4.000 euro del limite di importo dei premi di produttività cui applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Rimane, comunque, applicabile la disciplina di carattere generale che prevede un limite complessivo di importo di 3.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La norma in esame, invece, con riferimento alle medesime aziende, dispone la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota dei premi di produttività non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La norma, infine, dispone la corrispondente riduzione dell’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni.
L’articolo 56, in materia fiscale, introduce modifiche alla disciplina del patent box, ovvero della tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015. L’articolo 57 introduce disposizioni, di carattere civilistico e fiscale, finalizzate ad agevolare gli investimenti. Segnala che, in tale ambito, il comma 2, lettere da a) a c), rivede la disciplina relativa agli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese degli enti previdenziali e dei fondi pensione, introdotta nella legge di bilancio 2017. In particolare, si prevede che – in caso di cessione degli strumenti finanziari prima di cinque anni dall’acquisto – venga meno il trattamento fiscale agevolato, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista in via ordinaria. Si elimina, inoltre, il riferimento, ai fini dell’esenzione dalle imposte, alla necessità che si tratti di partecipazioni non qualificate, richiedendo al contempo al percettore dei rendimenti esenti dalle imposte di una dichiarazione relativa alla presenza dei requisiti per l’agevolazione e agli enti previdenziali di dare separata evidenza alle somme destinate a tali investimenti. Si disciplina, inoltre, il regime delle perdite e delle minusvalenze relative agli investimenti qualificati.
Il comma 3 dell’articolo in esame estende da quattro a cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro, contenute nell’articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
Ricorda che, sulla base di tale disciplina, per il periodo ora previsto di cinque anni, la retribuzione dei lavoratori assunti da start-up innovative è costituita da una parte pari almeno al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. La norma prevede anche la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di definire criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali a favorire l’avvio delle start-up, o di criteri per la definizione della parte variabile, nonché di introdurre disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative.
Rileva che l’articolo 58 introduce modifiche alla disciplina della tassazione del reddito di impresa (IRI), mentre l’articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) alle indicazioni emerse in sede OCSE per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere. L’articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime, prevedendo che essi si considerino, in ogni caso, redditi da capitale, o redditi diversi, qualora sussistano determinati requisiti.
Passa, quindi al Capo III, che reca norme relative a particolari eventi sportivi. In tale ambito, l’articolo 61 dispone la nomina di appositi commissari di Governo e autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021 per assicurare l’organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Il successivo articolo 62 introduce modifiche alla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, mentre, per permettere la realizzazione in Italia dell’edizione 2022 della Ryder Cup, la più importante manifestazione golfistica internazionale, l’articolo 63 prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027.
Il Capo IV reca, infine, disposizioni, in materia di servizi. Si sofferma, in particolare, sull’articolo 64, che, ai commi 1 e 2, al fine di consentire la regolare conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, autorizza le istituzioni scolastiche, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, mantenendo i livelli occupazionali e i salari esistenti e nei limiti di spesa già previsti. In particolare, risultano risolte le convenzioni riferite ai lotti relativi alle regioni Emilia – Romagna, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lazio (province di Roma, Rieti e Viterbo), Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
Il comma 3 dispone che, nelle more dell’espletamento delle nuove gare di aggiudicazione, da concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, e per consentire il regolare espletamento del prossimo anno scolastico nonché per consentire la tutela dei livelli occupazionali, la Consip, per conto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, svolge la procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia. Osserva che la norma dispone che i soggetti aggiudicatari dell’appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. Il comma 4, infine, dispone un incremento di 64 milioni di euro per l’anno 2017 degli stanziamenti destinati all’acquisizione di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nei lotti nei quali sono ancora attive le convenzioni Consip, utilizzando le risorse del fondo relativo alla «buona scuola».
Il successivo articolo 65 interviene sulle modalità di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, mentre l’articolo 66, ai commi 1 e 2, reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame e il comma 4 destina degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.
Fa presente, infine, che l’articolo 67 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala la necessità di approfondire la possibilità di proporre limitate modifiche che rendano possibile l’applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale, di cui all’articolo 53, anche in quei settori, quale quello dell’edilizia, in cui la possibilità di un periodo di lavoro continuativo di almeno sei anni risulta particolarmente difficoltoso, se non addirittura, impossibile da perfezionare. Si tratta di un’esigenza, già segnalata in occasione della legge di bilancio 2017, della quale si sono fatte portatrici le parti sociali e che, a suo avviso, dovrebbe poter essere soddisfatta, anche all’interno della cornice finanziaria definita in quella sede.
Marialuisa GNECCHI (PD), facendo allo stesso modo riferimento alle istanze provenienti dalle parti sociali, rileva che la mancata emanazione dei decreti attuativi della disciplina dell’APE sociale sta generando confusione e sconcerto tra coloro che, avendo perfezionato i requisiti, vorrebbero accedervi, in considerazione del fatto che la legge, molto chiaramente, indica la decorrenza del diritto dal 1o maggio. Propone, pertanto, che la Commissione, attraverso il suo presidente, si faccia promotrice di un’iniziativa volta a richiedere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’assicurazione che, indipendentemente dalla data di emanazione dei decreti attuativi, il trattamento dell’APE sarà liquidato con decorrenza 1o maggio, in modo, pertanto, da prevedere la corresponsione delle mensilità arretrate.
Cesare DAMIANO, presidente, condividendo le preoccupazioni dell’on. Gnecchi, ritiene che debba verificarsi la possibilità di inserire una specifica osservazione sull’argomento nel parere che la Commissione dovrà esprimere alla Commissione bilancio sul provvedimento.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani, mercoledì 10 maggio.
La seduta termina alle 14.