INTERROGAZIONI
Giovedì 26 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.35.
5-06132 Giacobbe: Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e adeguamento all’aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Anna GIACOBBE (PD), ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, rileva che la propria interrogazione era volta proprio a verificare l’intenzione del Governo di affrontare il tema dell’aspettativa di vita nell’ambito del confronto con le parti sociali sui temi previdenziali. Cita i numerosi studi in materia, dell’ISFOL, del professore di demografia Carlo Maccheroni, della Banca d’Italia, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’ISTAT, che dimostrano, da un lato, l’esistenza di significative differenze nell’aspettativa di vita di larghe fasce della popolazione, legate principalmente alla tipologia di attività svolta, e, dall’altro, la recente battuta di arresto della tendenza alla crescita della aspettativa medesima. Auspica che il Governo, in vista di un confronto sull’impianto del sistema pensionistico, solleciti l’INPS, che allo stato non ha fornito indicazioni in materia, a rendere disponibili gli elementi di merito utili non solo a superare le attuali distorsioni ma anche a dare maggiore ragionevolezza al sistema.
5-06301 Chimienti: Estensione dell’ambito applicativo delle disposizioni di carattere transitorio relative alla durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Silvia CHIMIENTI (M5S) 148 del 2015, rileva che la Commissione già sta discutendo specifiche risoluzioni su questa materia e che in tale ambito si dovrebbe segnalare al Governo anche l’opportunità di introdurre previsioni per la riqualificazione professionale e la formazione continua dei lavoratori nei periodi di inattività. si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che non ha fornito alcuna reale indicazione in ordine alla tutela di circa trecentomila lavoratori stagionali. Si dichiara perfettamente consapevole del fatto che il problema potrà essere strutturalmente risolto solo con un intervento normativo, per il quale sarà necessario reperire le necessarie risorse, ma evidenzia che la sua interrogazione era diretta proprio a verificare se il Governo abbia l’intenzione di adottare una specifica misura al riguardo. Sottolinea che il superamento del previgente sistema di tutela ha comportato un gravissimo danno economico non solo per i lavoratori e le loro famiglie ma anche per i territori ad economia prevalentemente turistica. Ricordando, inoltre, che il contratto collettivo di tali lavoratori è scaduto da più di tre anni, rileva che se l’ordinamento prevedesse uno strumento universale di sostegno del reddito, come il reddito minimo di cittadinanza, i periodi di inattività non genererebbero problemi tanto gravi. Infine, nell’auspicare un sollecito intervento del Governo per rendere permanente la normativa transitoria recata dall’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 26 maggio 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 26 maggio 2016.
Audizioni nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00948 Rostellato concernente iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.
Rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA Pesca, UGL Agroalimentare e CONFSAL Pesca.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.
Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (AGCI Agrital-Pesca, Federcoopesca e Lega Pesca), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UECoop, UNCI Pesca.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater 165, sul licenziamento disciplinare. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
292. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato lo scorso 3 maggio.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il 16 maggio 2016 si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti della Corte dei conti e dei sindacati e che il termine per l’espressione del parere scade il prossimo 11 giugno 2016.
Anche a nome del presidente della I Commissione, propone, pertanto, se non vi sono obiezioni, di svolgere una seduta per l’espressione del parere nella giornata dell’8 giugno.
Le Commissioni concordano.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.20.
Disciplina dei partiti politici.
Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l’espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, facendo seguito a quanto evidenziato nella seduta di ieri, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.
Irene TINAGLI (PD) osserva che il nuovo testo unificato non incide su materie rientranti nelle competenze della XI Commissione e concorda, pertanto, con la proposta della relatrice.
La Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di sua competenza del disegno di legge europea 2015-5016, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
Fa presente, inoltre, che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato alle ore 16 di giovedì 26 maggio 2016.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, per la sua relazione introduttiva.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice2345). 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ovvero oggetto di procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell’Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2015, finalizzato al recepimento delle direttive dell’Unione europea, che, è stato approvato dalla Camera ed è all’esame presso il Senato (Atto Senato n. , ricorda che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l’esame con riferimento al provvedimento riferito agli anni 2015 e 2016, costituisce lo strumento normativo che, nell’ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. In particolare, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro tempi ristretti in linea con l’obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell’Italia. Ricorda che il sistema EU PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l’inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l’apertura di una vera e propria procedura d’infrazione. Residuando ancora procedure di pre-contenzioso e contenzioso, per le quali si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, l’Esecutivo ha giudicato opportuno fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n.
Passando a esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 37 articoli suddivisi in nove Capi. In particolare, il Capo I riguarda la materia della libera circolazione delle merci. In particolare, l’articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva, l’articolo 2 interviene in tema di etichettatura del miele mentre il successivo articolo 3, sull’immissione in commercio dei dispositivi medici, dà attuazione alla rettifica della direttiva 2007/47/CE.
39). 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, successivamente adottato in via definitiva dal Governo (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 1297/2014. Ricorda che la Commissione, unitamente alla XII Commissione, ha esaminato sul finire dello scorso anno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CEE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 186 del 2011 a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio anche a chi viola le disposizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, si estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. Segnala che l’articolo 4 reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
Il Capo II reca disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento. In particolare, l’articolo 5 reca disposizioni sulla sede delle Società organismi di attestazione e il successivo articolo 6 interviene in materia di tassazione delle vincite nelle case da gioco negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli aderenti allo spazio economico europeo.
286 del 1998, introduce disposizioni in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Nell’ambito della Sezione II, gli articoli da 11 a 16, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (si tratta del cosiddetto caporalato) di cui all’articolo 603- Nel segnalare che il Capo III riguarda la giustizia e la sicurezza, fa presente che, nell’ambito della Sezione I, l’articolo 7 introduce disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, con particolare riferimento all’accesso alle informazioni da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L’articolo 8 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea, mentre il successivo articolo 9 reca disposizioni riguardanti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori. Sempre con riferimento ai minori, osserva che l’articolo 10, modificando il decreto legislativo n. bis 2011/4147. del codice penale, ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale. Segnala che tali disposizioni sono volte alla chiusura della procedura di infrazione n.
Nell’osservare che sul Capo IV reca disposizioni in materia di trasporti, fa presente, in primo luogo, che l’articolo 17 interviene in materia di iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria. L’articolo 18 introduce disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, per quanto di competenza della Commissione, segnala che si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro per l’inosservanza delle disposizioni adottate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie riguardanti i requisiti e le qualificazioni del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
1146 del 1959, in relazione a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci temporaneamente importate dall’Albania, in esecuzione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea. L’articolo 21 e l’articolo 22 introducono modifiche alle aliquote IVA applicabili, rispettivamente, al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all’alimentazione e ai preparati per risotto. Segnala, poi, che l’articolo 23 introduce disposizioni in materia di tassazione degli utili dei consorzi agrari. Segnala che, il Capo V reca norme in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato e, in tale contesto, l’articolo 19, dispone in materia di tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni per l’esenzione dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge n.
Fa presente, poi, che l’articolo 24 introduce modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime e, ai commi da 11 a 15, delega il Governo a un riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell’occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. Il comma 12, in particolare, elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell’emanazione, entro il 31 luglio 2016, del decreto legislativo. La lettera a), in primo luogo, prevede la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l’accesso e la fruizione dei benefìci fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore. La lettera b917 del 1986, di optare per la determinazione con modalità forfetaria ed unitaria del reddito imponibile anche se la 30 del 1998, che prevedono, rispettivamente, un credito di imposta per i datori di lavoro in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La norma, inoltre, estende ai medesimi imprenditori la possibilità, prevista dagli articoli da 155 a 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. ) dispone l’attribuzione di benefìci fiscali e di sgravi contributivi alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax (ovvero, rispettivamente, per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare. La norma, in particolare, fa riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. disposizione fa esplicito riferimento unicamente all’articolo 157 del decreto. La lettera c), infine, dispone la semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica. I successivi commi 13 e 14 disciplinano le modalità di adozione del decreto legislativo e degli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi. Il comma 15, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione all’esercizio della delega di cui al comma 11, disponendo, tra l’altro, che, qualora si determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati all’interno dello stesso decreto legislativo, esso sia emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
L’articolo 25 reca disposizioni in materia di uso dell’informatica nel settore doganale e designa l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione 84, di attuazione della medesima direttiva ed introduce le necessarie disposizioni transitorie. L’articolo 29, infine, introduce modifiche al trattamento fiscale dell’attività di raccolta dei tartufi. 88 del 2001, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Rileva che l’articolo 28, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, dispone l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. competente responsabile a livello nazionale. Osserva che l’articolo 26 introduce disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121, riguardanti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, mentre l’articolo 27 dispone l’abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n.
93 del 2011, per favorire la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Segnalato che il Capo VI, composto dal solo articolo 30, reca disposizioni in materia di occupazione, delle quali darà conto successivamente, in quanto incidenti su materie di competenza della XI Commissione, osserva che il Capo VII riguarda il tema della tutela dell’ambiente. In particolare, l’articolo 31 prevede che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento, mentre il successivo articolo 32 introduce misure relative allo stoccaggio di biossido di carbonio. Rileva, poi, che il Capo VIII reca disposizioni in materia di energia e si compone del solo articolo 33, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 234 del 2012, in materia di aiuti di Stato, delineando una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. L’articolo 36, al comma 1, dispone l’incremento di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 del fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e, al comma 2, dispone l’assunzione da parte della CONSOB di massimo quindici unità di personale, con corrispondente incremento della dotazione della pianta organica. La necessità di assumere è motivata dalla norma stessa con l’esigenza di agevolare l’accesso alle procedure in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sulla base della direttiva 2013/11/UE e della normativa nazionale di riferimento. Per tale ragione, la norma dispone che la selezione riguardi personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all’immediato svolgimento dei compiti richiesti. L’articolo 37, infine, reca le disposizioni finanziarie. Da ultimo, osserva che il Capo IX, reca norme di contenuto eterogeneo, rubricate come «altre disposizioni» e, in tale ambito, l’articolo 34, reca norme volte a superare un difetto di coordinamento della disciplina vigente relativamente alla figura del Segretario del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). L’articolo 35 introduce modifiche alla legge n. 276 del 2003, che attualmente stabilisce che l’acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, del personale già impiegato nell’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Con la novella si specifica, invece, che l’esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d’azienda è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa. Venendo alle disposizioni direttamente riferibili alle competenze della Commissione, segnala che l’articolo 30, con l’intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. Rileva che la norma oggetto della presente novella è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Tuttavia, i servizi della Commissione europea (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL), ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell’Unione europea, hanno reputato insufficiente quest’ordine di considerazioni, in quanto le sentenze della Corte di Cassazione, così come ricostruite dalla Commissione, sosterrebbero un’interpretazione della norma che esclude la configurazione del subentro nell’appalto come trasferimento d’azienda o di parte d’azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro non sia accompagnato, oltre che dal passaggio del personale, da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità». La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, riconosce la sussistenza del trasferimento d’azienda o di parte d’azienda anche «nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili». Secondo i servizi della Commissione, per la motivazione sopra ricordata, la norma violerebbe la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. L’inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda, che può consistere anche in un usufrutto o in un affitto, assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile. In particolare, sottolinea che tale disposizione prevede che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili all’impresa del cessionario.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 15.05.
Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.
Mario MARAZZITI, presidente, prima di passare al seguito della discussione, ricorda che nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII, svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 31 maggio.
Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire nella discussione, oltre al deputato Tiziano Arlotti, che risulta già iscritto a parlare.
Tiziano ARLOTTI (PD), rifacendosi alla ricca letteratura in materia, rileva che i principali difetti evidenziati dal sistema italiano di interventi volti al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale possono essere ricondotti alla residualità, alla frammentazione e all’inefficacia delle misure. Con riferimento alla residualità, il nostro sistema assistenziale si caratterizza, infatti, per l’insufficienza delle risorse investite rispetto alla media degli altri Paesi avanzati e per il fatto che, a causa di ciò, sono le famiglie a doversi fare carico del maggiore peso, sempre più pesante in conseguenza della crisi. All’insufficienza di risorse corrisponde anche la mancanza di un unico strumento universale di contrasto alla povertà, mancanza che accomuna solo l’Italia e la Grecia. In tale quadro, solo i soggetti rientranti in categorie ben definite, quali, ad esempio, gli invalidi e i disoccupati, possono accedere agli istituti di sostegno del reddito previsti dall’ordinamento nazionale, mentre gli altri possono beneficiare unicamente dei sussidi erogati dai comuni, che si caratterizzano, tuttavia, per una limitata esigibilità, essendo di carattere discrezionale e dipendendo strettamente dalle risorse, spesso esigue, a disposizione. A causa della frammentarietà, poi, si evidenziano a livello nazionale forti disparità di trattamento con riferimento alle medesime categorie di soggetti. Infine, quanto all’inefficacia, numerosi studi hanno dimostrato che le già scarse risorse destinate agli interventi assistenziali sono disperse in interventi diretti anche a soggetti in condizioni reddituali relativamente buone, riducendo in tal modo la potenziale capacità di tali strumenti a migliorare la condizione di chi è effettivamente al di sotto della soglia di povertà. A fronte di tali aspetti, il disegno di legge in esame, a suo avviso, si muove nella direzione giusta, aumentando, in primo luogo, l’ammontare delle risorse da destinare all’assistenza e introducendo uno strumento universale di sostegno basato sul coinvolgimento del soggetto preso in carico. In tal modo, sono valorizzate le competenze e l’esperienza degli enti locali e delle reti territoriali. In secondo luogo, è, a suo parere, apprezzabile la previsione di razionalizzare gli istituti attualmente vigenti per superare le diversità esistenti nell’ambito degli strumenti che perseguono le medesime finalità. Infine, con l’intento di superare l’attuale inefficacia del sistema, il disegno di legge àncora l’accesso alle prestazioni alla verifica della situazione reddituale effettuata sulla base dell’ISEE, che combina elementi economici e patrimoniali, in modo del tutto ragionevole ed aderente alla situazione italiana. L’attuale configurazione dell’ISEE, a suo avviso, ha una buona capacità selettiva e garantisce una maggiore equità di accesso alle prestazioni. Infatti, il parametro principale rimane il reddito, ma esso è temperato dalla valorizzazione di elementi che permettono di superare l’attuale situazione di svantaggio di alcune categorie, quali i percettori di redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Richiama, a tale proposito, gli esiti delle verifiche condotte nell’ultimo anno, che hanno portato alla riduzione dal 73 per cento al 16 per cento di coloro che, dichiarando un patrimonio nullo, hanno goduto di benefici cui non avrebbero avuto diritto.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, concorda con la richiesta, emersa da alcune parti, di intervenire sul testo in esame per fare chiarezza, ricordando che l’obiettivo del provvedimento è quello di allargare, e non di restringere, la protezione offerta dal sistema di welfare del Paese.
Manifesta, invece, perplessità rispetto ad altri rilevi emersi nel corso della discussione. In relazione alle competenze regionali, fermo restando quanto previsto dalla Costituzione, sottolinea l’esigenza di superare l’estrema varietà delle prestazioni offerte, assicurando quanto meno un livello minimo di welfare.
Quanto agli strumenti di valutazione dello stato di bisogno, ricorda, anche in risposta al collega Simonetti, che il nuovo ISEE è stato pensato anche per tenere conto di possibili forme di evasione fiscale. In ogni caso, obiettivo del riordino dovrebbe essere quello di fornire sostegno al reddito solo a chi si trova in situazioni di oggettiva difficoltà.
Dissente da quanto affermato dalla collega Ciprini circa il rifarsi a modelli tipici di realtà come gli Stati Uniti, osservando che la delega si muove all’interno di una logica propria dell’Unione europea, con pratiche di inclusione attiva. Si tratta di una visione profondamente diversa da quella assistenziale che, diversamente dalla proposta del reddito di cittadinanza richiamata dal collega Cominardi, prevede meccanismi di condizionalità.
Segnala, in conclusione, il legame del provvedimento in discussione con le politiche attive in materia di occupazione previste dal Jobs Act e le innovazioni normative introdotte in tema di formazione.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, condividendo le considerazioni espresse dalla collega Piazzoni, rileva che sia la discussione sia il ciclo di audizioni hanno fatto emergere numerosi elementi utili alle Commissioni per il successivo lavoro di affinamento del testo con riferimento tanto all’impianto generale del disegno di legge quanto a questioni più specifiche, come, ad esempio, la separazione tra previdenza e assistenza, che, come è noto riveste grande interesse per la XI Commissione.
Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso l’esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.
La seduta comincia alle 15.25.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
298. Atto n.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto legislativo all’ordine del giorno.
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII sono chiamate ad esprimere, entro il 9 giugno prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Al parere dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del Regolamento.
Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l’esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. i e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all’assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l’esercizio della delega e considerato quanto previsto dall’articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
Mariano. Boccuzzi, e per la XII Commissione, onorevole Da, pertanto, la parola ai relatori per la XI Commissione, onorevole
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/35/UE recante disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Ricorda, in particolare, che l’articolo 16 ha introdotto un criterio direttivo specifico, aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall’articolo 1, comma 1, , anche a nome della collega Mariano, rileva che lo schema di decreto legislativo, attuando la delega conferita dall’articolo 16 della legge 9 luglio 2015, n. della stessa legge, per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva. In particolare, il nuovo criterio obbliga gli Stati membri a introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva, che deve essere recepita entro il 1o luglio 2016. Il termine per l’esercizio della delega è fissato al 1o agosto 2016.
Fa presente che nell’analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto si evidenzia che la direttiva 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) non è stata mai trasposta negli ordinamenti nazionali, dal momento che, subito dopo la sua adozione, ne sono stati evidenziati i punti critici, in particolare dagli operatori del settore medico che utilizzano la risonanza magnetica per immagini (RMI), i quali hanno sostenuto che le loro attività sarebbero state ostacolate dai rigorosi valori limite di esposizione da essa stabiliti. Pertanto, l’entrata in vigore della direttiva è stata rinviata per due volte, fino al 31 ottobre 2013, per consentirne un riesame alla luce anche di nuovi dati scientifici, tra cui i nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quindi, il 26 giugno 2013, è stata adottata, su proposta della Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva 2013/35/UE, in base all’articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente al Parlamento e al Consiglio di adottare direttive recanti prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell’ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli standard in tal modo fissati devono essere applicati a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.
In particolare, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che l’obiettivo della direttiva 2013/35/UE è quello di garantire l’efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, impostando valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro adeguate informazioni sulle necessarie misure di gestione del rischio. Infatti, la direttiva in recepimento mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche di creare, per tutti i lavoratori nell’Unione europea, una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.
81 del 2008, su cui incide, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame. I valori limite all’esposizione sono indicati nell’Allegato XXXVI, anch’esso sostituito dal provvedimento in esame. Per quanto attiene all’ordinamento nazionale, la normativa in materia di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è recata dal Capo IV del Titolo VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di recepire la direttiva 2013/35/UE. In particolare, l’articolo è composto di un unico comma, suddiviso in nove lettere e dispone, alla lettera Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di due articoli, segnala in primo luogo che l’articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. a 81, che riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del Capo IV del medesimo decreto legislativo, riguardante, appunto, l’esposizione ai campi elettromagnetici. Con la nuova formulazione del campo di applicazione della disciplina, l’articolo 206, in primo luogo, precisa che i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. In secondo luogo, in attuazione dell’articolo 10 della direttiva), la sostituzione dell’articolo 206 del decreto legislativo n. 90 del 2010. recepita, si rinvia, per il personale di impianti militari operativi e che partecipa ad attività militare, ad un sistema di protezione equivalente e specifico, come disciplinato dagli articoli 245 e 253 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
Fa presente, poi, che la successiva lettera b81 del 2008, aggiorna le definizioni ricorrenti nel Capo IV alla ), sostituendo l’articolo 207 del decreto legislativo n. 81, senza osservazioni della Commissione europea. luce di quanto previsto dalla direttiva 2013/35/UE, pur mantenendo, in luogo della definizione di «Livelli di Azione» (LA), quella di «Valori di Azione» già adottata al tempo dell’emanazione del decreto legislativo n.
Osserva che la lettera c81 del 2008. 81. Segnala, poi, che, in base al comma 3, i VLE si presumono rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che non sono stati superati i pertinenti valori di azione (VA), mentre, sulla base del successivo comma 4, è possibile il superamento dei VA per i campi elettrici e magnetici, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano contemporaneamente verificate determinate condizioni. Allo stesso modo e con gli stessi limiti, sulla base del comma 5, è possibile il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali, durante il turno di lavoro, ove ciò sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo. Tali eccezioni comportano l’obbligo, previsto dal comma 6, per il datore di lavoro di notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente, corredata da una relazione tecnico-protezionistica, contenente, tra l’altro, le motivazioni, il numero dei lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le azioni adottate in caso di sintomi transitori, e le informazioni fornite ai lavoratori. Anche in questo caso nell’AIR si evidenzia che gli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza non presuppongono una nuova procedura, trattandosi di comunicare informazioni già possedute dal datore di lavoro in virtù degli obblighi disposti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che riguarda i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA). In particolare, dopo avere fatto riferimento, nel comma 1, all’allegato XXXVI, parti I, II e III per la determinazione, rispettivamente, delle grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sanitari, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, il comma 2 dispone l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure immediate in caso di superamento di tali valori limite dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Nell’AIR il Governo afferma che l’obbligo in oggetto non introduce nuovi oneri informativi per le imprese, in quanto tale obbligo è già previsto in altre norme del decreto legislativo n. ) sostituisce l’articolo 208 del decreto legislativo n.
Segnala che la successiva lettera d81 del 2008, interviene in materia di valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione. In primo luogo, segnala che il nuovo comma 1 reca il riferimento alle linee guida emanate dalla Commissione europea, dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dall’INAIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici. Il comma 2 prevede, in caso di impossibilità di misurazione dei VLE, la possibilità di effettuare la valutazione con modellazioni, misure e calcoli, che tengano comunque conto dei margini di errore congeniti in tali sistemi di misura. Sulla base del comma 3, la valutazione dei rischi non è dovuta nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, qualora sia già stata fatta a tutela del pubblico o risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. Il comma 4 esenta dalla necessità di effettuare la valutazione, la misurazione), interamente sostitutiva dell’articolo 209 del decreto legislativo n. e il calcolo dei rischi qualora i lavoratori utilizzino attrezzature destinate al pubblico già corredate di una valutazione più rigorosa rispetto ai limiti previsti. Segnala che la riformulazione del comma 5, relativo agli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto in sede di valutazione del rischio, mira a rendere il testo più aderente al contenuto della corrispondente norma della direttiva 2013/35/UE. Infine, il comma 7, fermo restando il sistema di informazione previsto, prevede la possibilità per il datore di lavoro di consentire l’accesso al documento di valutazione dei rischi in tutti i casi in cui vi sia interesse e, viceversa, di negarlo in caso di pregiudizio dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.
Osserva che la lettera e81 del 2008, reca disposizioni per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, sulla base del comma 1, in caso di superamento dei valori di azione, il datore di lavoro, a meno che non dimostri il mancato superamento dei valori limite di esposizione, è tenuto ad elaborare e attuare un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. Il datore di lavoro, inoltre, sulla base del comma 2, è tenuto ad elaborare un programma che preveda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti. Il datore di lavoro, inoltre, nell’elaborazione del programma deve, sulla base del comma 3, adattare le misure in esso contenute alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati o l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici che hanno reso noto il loro stato di gravidanza. Segnala che la relazione illustrativa rileva che i successivi commi 4, 5 e 6 non innovano l’attuale normativa relativa, rispettivamente, alla segnaletica, all’informazione e all’uso di misure di protezione specifiche. Si dispone, in particolare, l’utilizzo di un’apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti a campi elettromagnetici che possano superare i valori limite di azione, richiedendo altresì di garantire l’identificazione di tali aree e una limitazione dell’accesso alle stesse. Oltre a ciò si richiede l’adozione di misure di protezione specifiche quali la formazione e l’informazione dei lavoratori, l’uso di strumenti tecnici e ulteriori accorgimenti, incluso il controllo dei movimenti. Il comma 7 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in caso di superamento dei VLE: in particolare, egli è tenuto ad adottare misure per riportare immediatamente i valori sotto le soglie limite; quindi, ad individuare e registrare le cause del superamento e a modificare le misure di protezione e prevenzione per evitare il ripetersi del superamento. Sulla base del comma 8, infine, quando il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione), sostituendo l’articolo 210 del decreto legislativo n.
La successiva lettera f81 del 2008 l’articolo 210- ) introduce nel decreto legislativo n.bis,recante disposizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori. Come precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione completa la disciplina già prevista in materia, stabilendo che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione ai risultati della valutazione dei rischi, con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione, alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.
Si rileva che lettera g81 del 2008, interviene in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, pur confermandosi, al comma 1, la previsione della periodicità annuale del controllo, fatta salva la possibilità per il medico competente o per l’autorità di vigilanza di disporre periodicità più brevi, la norma, dispone, al comma 2, l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori che accusino effetti indesiderati o inattesi un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Analogo controllo è garantito in caso di esposizione superiore ai VLE sensoriali o a quelli per gli effetti sanitari. Infine, il comma 3 chiarisce che i controlli e la sorveglianza sono effettuati a cura e a spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore. ), che sostituisce l’articolo 211 del decreto legislativo n.
La lettera h81 del 2008, disciplina i casi in cui è possibile derogare al rispetto dei VLE. In particolare, la norma subordina tale possibilità, con riferimento a circostanze debitamente motivate, ad una specifica autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, secondo modalità da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sulla base del comma 2, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto di precise condizioni. La relazione illustrativa precisa che la nuova disciplina mira, da un lato, ad adeguare al sistema generale l’attuale regime autorizzatorio previsto per le risonanze magnetiche e, dall’altro, a salvaguardare eventuali situazioni eccezionali che si dovessero presentare in futuro. ), che sostituisce l’articolo 212 del decreto legislativo n.
Fa presente, poi, che la lettera i81 del 2008, per coordinare con le modifiche introdotte la disciplina relativa alle sanzioni, mentre la lettera) reca alcune modifiche testuali all’articolo 219 del decreto legislativo n. l81 del 2008 con il corrispondente allegato alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.), infine, sostituisce l’allegato XXXVI al decreto legislativo n.
Da ultimo, segnala che l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Matteo DALL’OSSO (M5S) interviene per chiedere ulteriori chiarimenti sul concetto di valore limite di esposizione (VLE) fatto proprio dal provvedimento.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, precisa che essi corrispondono alle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina dei partiti politici.
Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 maggio 2016, l’espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani 25 maggio.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gribaudo, per la sua relazione introduttiva.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il testo unificato consta di dieci articoli, segnala che l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che è volto a promuovere la trasparenza dell’attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e a rafforzare i loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
13 del 2014, riguardante il contenuto dello statuto dei partiti o della dichiarazione di trasparenza, in materia di modalità di partecipazione e garanzia degli iscritti e di ripartizione delle risorse tra organi centrali e periferici. Si prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell’accordo associativo, l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Osserva che l’articolo 2 reca disposizioni in materia di partecipazione politica e prevede, in particolare, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell’indirizzo politico, all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale. La norma prevede che l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e dispone, inoltre, una modifica dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 361, prevede specifici requisiti di trasparenza, puntualmente dettagliati dalla norma, per i Passa, quindi, all’articolo 3, recante norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati. Esso, in particolare, modificando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali.
Segnala che l’articolo 4 prevede l’istituzione di un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno, denominata «Elezioni trasparenti», nella quale, nell’imminenza di elezioni, per ciascun partito o movimento sono pubblicati il contrassegno, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale nonché le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
Il successivo articolo 5 dispone l’obbligo per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati di istituire nei rispettivi siti internet 13, nonché specifiche informazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Nella medesima sezione, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici sono tenuti alla pubblicazione di ulteriori informazioni. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. una sezione, denominata «Trasparenza», in cui sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
Rileva che l’articolo 6 riguarda la trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi e dispone, al comma 1, che nella citata sezione del sito internet denominata «Trasparenza», ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sia tenuto a pubblicare l’elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario. I commi 2 e 3 prevedono l’obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto erogatore e del soggetto ricevente, per i finanziamenti e i contributi di importo pari o superiore a 5.000 euro ricevuti sotto qualsiasi forma da soggetti politici puntualmente indicati dalla norma, che reca un elenco più ampio di quello previsto dalla legislazione vigente. Tali dichiarazioni sono accessibili a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le disposizioni, che prevedono forme di pubblicità nei rendiconti dei partiti delle erogazioni di importo inferiore ad euro 5.000, stabiliscono l’obbligo per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato di pubblicare nella sezione del sito internet denominata «Trasparenza» le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro percepite nel corso di ciascun anno. Le erogazioni di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro possono essere pubblicate esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Si prevede altresì che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati possano essere collegati formalmente a fondazioni o associazioni con rapporti basati su principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
13 del 2014. Gli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività politica, a fronte del rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. L’articolo 7 prevede la possibilità per gli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge n.
L’articolo 7 -bis modifica la disciplina in materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, mentre l’articolo 8 introduce modifiche alla disciplina in tema di sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci.
Il successivo articolo 9 reca le abrogazioni connesse alle modifiche apportate con le precedenti disposizioni del provvedimento.
Conclusivamente, nel rilevare che la proposta di legge non reca disposizioni incidenti sulle materie di competenza della Commissione, propone sin d’ora di esprimere nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 10.05.
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 4 maggio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla legge di stabilità 2016 ed è iscritto nel programma dei lavori dell’Assemblea per il prossimo mese di giugno. Segnala, quindi, l’esigenza di stabilire, nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocato al termine della seduta, le modalità di prosecuzione dell’esame del provvedimento tenendo conto di tale previsione.
Roberto SIMONETTI (LNA) riconosce preliminarmente che il disegno di legge in esame presenta spunti positivi, a partire dalla lodevole finalità del contrasto alla povertà. Tuttavia, nota che esso, al pari di altri provvedimenti adottati dal Governo, comporterà uno svuotamento di fatto dei compiti oggi attribuiti agli enti territoriali, di pari passo con le previsioni delle modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che saranno sottoposte al referendum. A suo avviso, pur essendo necessario sconfiggere il fenomeno della povertà, non può pensarsi di farlo attraverso una centralizzazione delle competenze attualmente attribuite agli enti territoriali. Infatti, come dimostra anche la sua esperienza di amministratore, più i centri decisionali sono vicini alla realtà dei problemi da risolvere, più le proposte diventano aderenti alle esigenze concrete della popolazione. Al contrario, nel provvedimento, si prevede un Piano per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una misura nazionale di contrasto della povertà e un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ai quali fa riscontro, sul piano delle politiche attive, la costituzione di una Agenzia nazionale, l’ANPAL. Del resto, anche il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati, appare seguire il medesimo schema, laddove prevede la centralizzazione delle attività in materia in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Un ulteriore aspetto negativo del provvedimento, che, a suo avviso, necessita di essere corretto, è costituito dalla previsione della razionalizzazione delle prestazioni previdenziali, punto sul quale preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento.
Anche in relazione alla verifica dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni si presenta, a suo avviso, la necessità di correzioni. Infatti, non ritiene corretto ancorare il riconoscimento del diritto alle prestazioni alla verifica non solo dei requisiti economici, ma anche di quelli patrimoniali. Ricorda, infatti, che spesso il possesso di un patrimonio, quale, ad esempio, una casa ereditata dai genitori, non genera reddito ma, piuttosto, spese, considerati anche i livelli di tassazione sulle proprietà immobiliari. Passando, quindi, alla previsione della razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, auspica che questa non comporti una riduzione del livello delle tutele esistenti, che non potrebbe essere sopportato, dati i livelli di disagio raggiunti con la crisi. Esorta, pertanto, il Governo a non volere fare cassa né attraverso il riordino delle prestazioni assistenziali né, tantomeno, attraverso una revisione dell’istituto della pensione di reversibilità.
Passando, quindi, alle modalità di finanziamento del sistema delineato dal provvedimento, condivide la finalità di evitare sovrapposizioni, se esse riguardano trattamenti aventi la medesima fonte, ma si dichiara contrario all’eventualità che a tale razionalizzazione corrisponda il venir meno dei finanziamenti reperiti a livello locale, magari attraverso un inasprimento della tassazione, per garantire livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalla normativa nazionale. Un altro aspetto della razionalizzazione, che introduce il concetto di «media», spesso a scapito dei principi di equità e di responsabilità, interessa l’indice di povertà, che, nel disegno del Governo, deve essere allineato allo stesso livello su tutto il territorio nazionale. Pur dichiarando di condividere in astratto il trasferimento di risorse verso territori con livelli di reddito più bassi, invita il Governo a procedere, contestualmente, all’esame di tutte le ragioni alla base del diverso livello di tutela assicurato, allo scopo di isolare eventuali situazioni di povertà solo apparente. Fa riferimento, in particolare, al lavoro nero o irregolare, che impedisce di certificare il vero livello di reddito dei lavoratori. Infine, rimarca l’esiguità delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità 2016, appena un miliardo di euro, che sono ben poca cosa rispetto ai 72 miliardi spesi nel 2014 per interventi assistenziali. Ricorda, a tale proposito, che le regioni, nel corso delle audizioni, hanno chiesto l’incremento dei livelli di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni per lo meno a sette miliardi di euro annui a regime.
Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che il principio dell’universalismo selettivo, ispiratore del disegno di legge, è un ingannevole ossimoro, ideato per la prima volta nel 2009 dal Ministro Sacconi nell’ambito del Governo Berlusconi e fatto proprio, oggi, dal Governo Renzi. Critica fortemente l’intenzione di sottoporre alla prova dei mezzi l’accesso alle prestazioni attraverso il ricorso all’ISEE, in quanto ciò comporterà il taglio delle tutele oggi assicurate ai poveri, in favore di cittadini ancora più poveri. Nel nome dell’universalismo selettivo, pertanto, l’ISEE sarà trasformato da strumento di inclusione a strumento per escludere larghe fasce di poveri dalle attuali tutele, come è successo per i numerosi studenti che, con l’applicazione dell’ISEE, hanno perso il diritto a fruire delle borse di studio. Si sta, pertanto, andando inesorabilmente verso il modello americano di assistenza, in base al quale ognuno provvede alle proprie necessità con i propri mezzi, secondo un modello di privatizzazione strisciante dello stato sociale. Rimarca, inoltre, la mancanza di chiarezza sul soggetto che dovrà farsi carico dell’erogazione delle prestazioni. Non condivide nemmeno il disegno di reperire risorse con la razionalizzazione delle prestazioni, dal momento che l’esperienza – come quella del fondo destinato al finanziamento di benefici in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti o i risparmi derivanti dall’aumento dell’età di pensionamento per le donne nel settore del pubblico impiego – dimostra che i fondi risparmiati con interventi di razionalizzazione sono sempre stati spesi per finalità diverse da quelle previste. Tuttavia, a suo avviso, è quanto mai necessario reperire risorse da destinare al finanziamento degli interventi in esame, soprattutto alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato sull’ISEE, che, come anche rilevato dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nel corso delle audizioni presso le Commissioni riunite, finiranno per fare gravare ulteriori oneri sulle regioni e sugli enti locali, che dovranno essere finanziati mediante il ridimensionamento delle tutele attualmente da loro garantite.
In posizione diametralmente opposta al modello di assistenzialismo puro delineato dal Governo si colloca, invece, il reddito di cittadinanza, che rappresenta un vero e proprio «welfare generativo», volto a sollecitare l’iniziativa del soggetto, non più preso in carico dalle istituzioni e privato della sua libertà di scelta. Si tratta, infatti, di una misura di politica attiva che riattiva le capacità dei singoli nella ricerca di un posto di lavoro dignitoso, spezzando il circolo vizioso che spinge i giovani a chiudersi in se stessi, che alla base della crescita del fenomeno dei NEET. In tale modello di capitalismo neoliberista, i disoccupati sono, peraltro, funzionali al sistema, in quanto consumano senza produrre, finché durano le risorse familiari a loro disposizione, formando un esercito di manodopera di riserva disposta ad accettare condizioni lavorative sempre peggiori, come dimostra il disegno alla base del Jobs Act.
Claudio COMINARDI (M5S) osserva preliminarmente come l’ISTAT nel corso della sua audizione presso le Commissioni riunite abbia fornito puntuali indicazioni circa le spese sostenute nel nostro Paese per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, che consentono di verificare come in Italia sia destinato a tale finalità un esiguo ammontare di risorse, a fronte dei flussi finanziari ben più consistenti messi in campo nei Paesi del nord Europa. Rileva, peraltro, che tale modesta spesa dovrebbe far fronte alle esigenze di una platea particolarmente ampia e in crescita, considerando che secondo l’Istituto nazionale di statistica i soggetti in stato di povertà assoluta sono circa 4 milioni, pari a circa il 7 per cento della popolazione italiana, mentre versano in condizione di povertà relativa circa 7,8 milioni di persone, che rappresentano quasi il 13 per cento della popolazione residente.
A suo avviso, il provvedimento in esame intende introdurre correzioni agli interventi precedentemente adottati dal Governo, a partire dal bonus fiscale di 80 euro per i lavoratori dipendenti, una misura di carattere elettoralistico che ha determinato un incremento del risparmio privato, anziché tradursi, come sarebbe stato opportuno, in una ripresa dei consumi privati, specialmente di quelli indirizzati all’acquisto di beni di prima necessità. Pur ritenendo che il risparmio privato debba essere adeguatamente tutelato, evidenzia, infatti, che sarebbe stato auspicabile un rafforzamento dei consumi privati, che avrebbe determinato evidenti effetti moltiplicativi e una crescita sensibile del prodotto interno lordo.
Per altro verso, sottolinea che il Jobs Act ha determinato un incremento della precarizzazione nel mondo del lavoro, giustificata sulla base di un paradigma che prevede lo spostamento dalle tutele dal rapporto di impiego al mercato del lavoro, con un conseguente potenziamento delle politiche attive per il collocamento e il ricollocamento dei lavoratori. A suo avviso, tuttavia, la riduzione dell’importo degli sgravi contributivi riconosciuti ha reso evidente che la nuova normativa non ha determinato un effettivo incremento dei posti di lavoro stabili, il cui ritmo di crescita è drasticamente diminuito, mentre destano allarme i dati relativi alla crescita incontrollata deivoucher, relativi a prestazioni occasionali, spesso non configurabili neppure come veri e propri rapporti di lavoro, che possono contribuire alla riduzione del tasso di disoccupazione, ma alimentano il preoccupante fenomeno dei working poors.
Osserva, inoltre, che anche il sostegno per l’inclusione attiva (SIA), sperimentato dal Governo, rappresenta l’ennesimo esempio di un welfare caritativo assolutamente inefficace, privo di carattere universalistico. Sottolinea, invece, che un intervento realmente efficace sul piano del contrasto alla povertà dovrebbe essere strettamente collegato alle politiche attive del lavoro, che nel nostro Paese, nonostante le riforme del Jobs Act, continuano ad essere particolarmente deboli. Nell’evidenziare che nelle proposte di legge avanzate dal proprio gruppo con riferimento all’introduzione di un reddito di cittadinanza si fanno carico in modo puntuale di questo profilo, ricorda che, allo stato, solo una quota ampiamente minoritaria dei soggetti in cerca di occupazione si rivolge ai servizi per l’impiego, ai quali sono, peraltro, destinate risorse assai scarse. Segnala, in particolare, che i centri pubblici per l’impiego hanno una dotazione di personale pari a circa un decimo di quella delle corrispondenti strutture tedesche e che tale personale è in gran parte legato alle amministrazioni pubbliche da rapporti di lavoro precari, che non consentono una adeguata formazione dei lavoratori.
Evidenzia, altresì, che il provvedimento alimenta la confusione esistente tra previdenza e assistenza, richiamando l’esigenza di avvalersi dell’ISEE anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito. A suo avviso, tuttavia, anche alla luce del dibattito a lungo sviluppatosi su questi temi, occorre evitare commistioni tra la spesa previdenziale e quella assistenziale e arrivare, finalmente, ad una migliore separazione di questi due comparti di spesa. Nel complesso, denuncia la carenza degli investimenti nel settore degli interventi per la tutela delle persone, ricordando come anche il finanziere statunitense Bill Gross, gestore di importanti fondi di investimento, abbia evidenziato che, per far fronte alla crisi dell’economia mondiale e alla crescita delle disuguaglianze economiche e sociali, sia necessario riconoscere alla cittadinanza un reddito minimo universale. Ritiene, infatti, che, a fronte delle crescenti sperequazioni nella distribuzione della ricchezza, sempre più concentrata nelle mani di un numero ridotto di soggetti, la risposta non possa essere certamente quella, proposta dal disegno di legge del Governo, di togliere risorse ai poveri, per destinarle a chi è ancora più povero. Occorre, invece, un intervento lungimirante, che consenta di escludere la scomparsa della classe media e dia nuova linfa a un sistema economico che, altrimenti, rischia di avvitarsi su sé stesso.
Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile la discussione in corso di svolgimento al fine di individuare i punti critici da affrontare nel corso dell’esame dell’articolato. Segnala, in primo luogo, l’esigenza di evitare la diffusione di eccessivo allarmismo sugli esiti delle procedure di razionalizzazione previste, causata dalla formulazione del testo in esame, introducendo i necessari chiarimenti. Allo stesso tempo, auspica un utilizzo proficuo delle risorse stanziate con la legge di stabilità al fine di far decollare le politiche di assistenza, almeno per quanto riguarda il contrasto alla povertà.
Passando agli aspetti istituzionali, ricorda che la competenza esclusiva in materia di assistenza spetta alle regioni, mentre lo Stato dovrebbe limitarsi all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche se dal 2001 tali livelli non sono stati individuati, non essendo mai state stanziate risorse adeguate. Alla luce di questo fatto, occorre seguire la difficile strada dell’individuazione di obiettivi di servizio, che costituiscono un livello intermedio di intervento in vista della definizione di veri e propri LEP, scelta adottata, ad esempio dalla XII Commissione, nel corso dell’esame del provvedimento recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, in modo da garantire continuità ai servizi offerti, superando frammentazione ed episodicità. Invita, quindi, ad allineare le disposizioni del provvedimento con le competenze costituzionalmente riconosciute allo Stato e alle Regioni, ricordando che anche la riforma recentemente approvata dal Parlamento non modifica l’attuale assetto delle competenze, a meno che non si interpreti impropriamente estensiva la prevista adozione di norme generali e comuni da parte dello Stato.
Invita a superare errori compiuti anche in un recente passato, definendo con chiarezza il perimetro della delega tramite un elenco puntuale delle prestazioni oggetto di un riordino che dovrebbe essere volto anche a evitare confusione tra prestazioni assistenziali e previdenziali. Valuta positivamente l’apparente intento della delega di superare la logica dei bonus, che non ha portato finora a risultati tangibili né rispetto alla denatalità né per il contrasto alla povertà, privilegiando il rafforzamento dei servizi. Invitando a considerare l’impianto della proposta del reddito di inclusione sociale (REIS), ricorda che la regia delle politiche di assistenza non può che essere affidata ai comuni, eventualmente in forma associata, nel rispetto delle competenze regionali. Auspica in questo contesto una limitazione, attraverso la delega, della tendenza alla «voucherizzazione» delle prestazioni assistenziali. Nel ribadire che occorre tenere in considerazione le risorse a disposizione, ritiene corretto agire con gradualità purché sia rispettato l’impegno relativo a un progressivo incremento della dotazione finanziaria, raggiungendo nei prossimi tre o quattro anni la necessaria cifra di circa 7 miliardi di euro, che non potrà certo essere ottenuta grazie alle eventuali economie derivanti dal riordino delle future prestazioni assistenziali.
Insiste, in questo quadro, sull’individuazione transitoria di obiettivi di servizio che consentano di affrontare la povertà assoluta senza ricorrere alle cosiddette sperimentazioni, che si sono rivelate poco efficaci, diversificando gli interventi sul territorio sulla base delle relative esigenze.
Paolo BENI (PD), precisando che su molti punti si riconosce nell’intervento appena svolto dalla collega Miotto, reputa necessaria l’introduzione di modifiche significative al testo in esame che, in ogni caso, è da valutare positivamente nel suo complesso in quanto colma una grave lacuna del nostro ordinamento, relativa all’assenza di una misura universale per il contrasto alla povertà. Nel ricordare le rilevanti risorse stanziate con la legge di stabilità 2016, osserva che non c’è chiarezza rispetto al necessario graduale incremento del finanziamento per gli anni successi, come ricordato anche dalla collega Miotto. Ritiene, al riguardo, che la revisione della spesa non possa sostituire l’incremento delle risorse a disposizione, ma debba avere come obiettivo un aggiustamento delle strategie, rendendo le politiche di assistenza maggiormente eque, inclusive ed efficaci. Si rende necessario, quindi, superare una visione basata essenzialmente sul mondo del lavoro con interventi prevalentemente monetari e frammentati, spostando l’attenzione sui bisogni delle persone e sui servizi, anche con una maggiore chiarezza rispetto all’ISEE. In questo quadro, condivide l’approccio inclusivo e non assistenziale adottato dal disegno di legge di delega, con progetti personalizzati di presa in carico, sottolineando comunque l’esigenza di dotare il territorio di servizi adeguati.
In conclusione, ribadisce la valenza positiva del «cambio di marcia» delineato dal provvedimento, che deve essere sostenuto da risorse adeguate, in particolare se si intende seguire un approccio come quello richiamato dalla collega Miotto, relativo al reddito di inclusione sociale.
Cesare DAMIANO, presidente, considerato che l’Assemblea della Camera ha avviato i propri lavori antimeridiani, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 11.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 24 maggio 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.