• Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Contatti
mercoledì, 17 Settembre 2025
  • Accedi
No Result
View All Result
Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

Il Diario del Lavoro

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

  • Rubriche
    • Tutti
    • Poveri e ricchi
    • Giochi di potere
    • Il guardiano del faro
    • Giurisprudenza del lavoro
    Trump e Meloni contro l’Europa

    Meloni e Trump e la nostalgia per le Br

    Nemmeno la confessione costituisce prova se il fatto è frutto di un controllo illecito sull’account della posta elettronica del dipendente

    La Cassazione stoppa il datore di lavoro curioso: email off-limits

    Governo, associazioni e movimenti della società civile chiedono a Draghi di continuare

    Il Rapporto Draghi si sta arenando, ma di tempo non ce n’è piu

    Il mondo all’indietro del governo Meloni

    Meloni si prepara alla campagna elettorale e punta, come al solito, sulle paure dei cittadini

    Crescita Eurozona prosegue a ritmi sostenuti

    La netclass, una bomba in attesa di innesco

    Il futuro di Salvini è già passato

    Salvini, il Tafazzi insidiato da Vannacci

  • Approfondimenti
    • Tutti
    • I Dibattiti del Diario
    • L'Editoriale
    • Diario delle crisi
    • La nota
    • Interviste
    • Analisi
    Landini, cosa ci aspettiamo dal confronto con Confindustria

    Landini, cosa ci aspettiamo dal confronto con Confindustria

    I treni che arrivano in orario

    Trasporto ferroviario, sindacati: sciopero di 24 ore del personale Captrain

    Emergenza automotive, imprese e sindacati chiamano Draghi

    Ue, i caldi giorni dell’automotive

    Il cinema ai tempi della destra: quando gli amici miei sono meglio degli amici tuoi

    Il cinema ai tempi della destra: quando gli amici miei sono meglio degli amici tuoi

    Giudici pace e onorari in sciopero contro riforma Orlando

    Giustizia, sciopero nazionale dei precari della giustizia assunti con il Pnrr. Landini: aumentare i posti di lavoro, non perdere quelli che già ci sono

    Confsal presenta le sue proposte per rinnovare le relazioni industriali

    Relazioni industriali, si apre una stagione di fermento, con molte incognite e qualche speranza

  • Fatti e Dati
    • Tutti
    • Documentazione
    • Contrattazione

    Cgil, il monitoraggio del tesseramento 2025

    Cgil, l’estratto dell’analisi WOSM di agosto 2025

    Un anno dopo il rapporto Draghi

    I dati Istat sui prezzi al consumo – Agosto 2025

    I dati Istat su commercio con l’estero e prezzi all’import – Luglio 2025

    Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2025-2029)

  • I Blogger del Diario
  • Biblioteca
    Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city. Editore Baldini+Castoldi

    Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city. Editore Baldini+Castoldi

    Sfruttare i viventi, di Paul Guillibert. Editore Ombre Corte

    Sfruttare i viventi, di Paul Guillibert. Editore Ombre Corte

    Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer, di Goffredo Fofi. Editore Alphabeta

    Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer, di Goffredo Fofi. Editore Alphabeta

    Con la testa e con le mani. Quando la classe si fa racconto. Edizioni Alegre

    Con la testa e con le mani. Quando la classe si fa racconto. Edizioni Alegre

    L’armonia degli sguardi, di Emiliano Manfredonia. Edizioni: San Paolo

    L’armonia degli sguardi, di Emiliano Manfredonia. Edizioni: San Paolo

    Appunti su Gino Giugni, riformista, di Francesco Liso. Editore Cacucci

    Appunti su Gino Giugni, riformista, di Francesco Liso. Editore Cacucci

  • Appuntamenti
Il Diario del Lavoro
  • Rubriche
    • Tutti
    • Poveri e ricchi
    • Giochi di potere
    • Il guardiano del faro
    • Giurisprudenza del lavoro
    Trump e Meloni contro l’Europa

    Meloni e Trump e la nostalgia per le Br

    Nemmeno la confessione costituisce prova se il fatto è frutto di un controllo illecito sull’account della posta elettronica del dipendente

    La Cassazione stoppa il datore di lavoro curioso: email off-limits

    Governo, associazioni e movimenti della società civile chiedono a Draghi di continuare

    Il Rapporto Draghi si sta arenando, ma di tempo non ce n’è piu

    Il mondo all’indietro del governo Meloni

    Meloni si prepara alla campagna elettorale e punta, come al solito, sulle paure dei cittadini

    Crescita Eurozona prosegue a ritmi sostenuti

    La netclass, una bomba in attesa di innesco

    Il futuro di Salvini è già passato

    Salvini, il Tafazzi insidiato da Vannacci

  • Approfondimenti
    • Tutti
    • I Dibattiti del Diario
    • L'Editoriale
    • Diario delle crisi
    • La nota
    • Interviste
    • Analisi
    Landini, cosa ci aspettiamo dal confronto con Confindustria

    Landini, cosa ci aspettiamo dal confronto con Confindustria

    I treni che arrivano in orario

    Trasporto ferroviario, sindacati: sciopero di 24 ore del personale Captrain

    Emergenza automotive, imprese e sindacati chiamano Draghi

    Ue, i caldi giorni dell’automotive

    Il cinema ai tempi della destra: quando gli amici miei sono meglio degli amici tuoi

    Il cinema ai tempi della destra: quando gli amici miei sono meglio degli amici tuoi

    Giudici pace e onorari in sciopero contro riforma Orlando

    Giustizia, sciopero nazionale dei precari della giustizia assunti con il Pnrr. Landini: aumentare i posti di lavoro, non perdere quelli che già ci sono

    Confsal presenta le sue proposte per rinnovare le relazioni industriali

    Relazioni industriali, si apre una stagione di fermento, con molte incognite e qualche speranza

  • Fatti e Dati
    • Tutti
    • Documentazione
    • Contrattazione

    Cgil, il monitoraggio del tesseramento 2025

    Cgil, l’estratto dell’analisi WOSM di agosto 2025

    Un anno dopo il rapporto Draghi

    I dati Istat sui prezzi al consumo – Agosto 2025

    I dati Istat su commercio con l’estero e prezzi all’import – Luglio 2025

    Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2025-2029)

  • I Blogger del Diario
  • Biblioteca
    Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city. Editore Baldini+Castoldi

    Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city. Editore Baldini+Castoldi

    Sfruttare i viventi, di Paul Guillibert. Editore Ombre Corte

    Sfruttare i viventi, di Paul Guillibert. Editore Ombre Corte

    Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer, di Goffredo Fofi. Editore Alphabeta

    Ciò che era giusto. Eredità e memoria di Alexander Langer, di Goffredo Fofi. Editore Alphabeta

    Con la testa e con le mani. Quando la classe si fa racconto. Edizioni Alegre

    Con la testa e con le mani. Quando la classe si fa racconto. Edizioni Alegre

    L’armonia degli sguardi, di Emiliano Manfredonia. Edizioni: San Paolo

    L’armonia degli sguardi, di Emiliano Manfredonia. Edizioni: San Paolo

    Appunti su Gino Giugni, riformista, di Francesco Liso. Editore Cacucci

    Appunti su Gino Giugni, riformista, di Francesco Liso. Editore Cacucci

  • Appuntamenti
No Result
View All Result
Il Diario del Lavoro
No Result
View All Result

Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

25 Ottobre 2017
in Camera

INTERROGAZIONI
Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.15.
5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.

5-12379 Dall’Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e pertanto, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato.
Patrizia MAESTRI (PD), ringraziando la sottosegretaria, osserva che le interrogazioni riguardano una situazione estremamente grave, in cui l’azienda ha avviato le procedure di licenziamento senza essersi previamente confrontata con le rappresentanze sindacali per trovare soluzioni che, al contrario, garantissero il mantenimento dei livelli occupazionali. Ricorda, peraltro, che nel mese di luglio la dirigenza aveva assicurato l’intenzione di non procedere a licenziamenti. Auspica, pertanto, l’impegno del Governo a indurre l’azienda a cambiare i propri programmi, potendo questa, a suo parere, beneficiare della cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale. In tal modo, i lavoratori godrebbero di un sostegno del reddito più significativo rispetto all’indennità di disoccupazione, avendo, inoltre, la prospettiva del mantenimento del posto di lavoro. Se, invece, il Governo non intervenisse, il licenziamento di 120 lavoratori dipendenti e di circa 180 lavoratori stagionali avrebbe un impatto assai grave sul territorio di Parma e, inoltre, costituirebbe un modello negativo di relazioni tra le parti sociali.
Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell’interrogazione n. 5-12379 Dall’Osso, chiede al Governo di procedere all’immediata convocazione di un tavolo tecnico di confronto, per la ricerca di una soluzione alternativa ai licenziamenti. Ritiene inaccettabile il diffuso comportamento delle multinazionali che non tengono in alcun conto i diritti dei lavoratori, l’anello debole della catena produttiva. Ritiene, pertanto, necessario che si intraprenda una politica industriale che invogli le aziende a produrre in Italia, essendo disponibili sia gli strumenti sia i mezzi finanziari. La mancanza di azioni di ampio respiro, infatti, porta al ripetersi di episodi del genere, l’ultimo dei quali è il recente licenziamento di cento trentaquattro lavoratrici da parte dell’azienda Canali, un colosso dell’abbigliamento, che genera utili significativi. Esorta, pertanto, il Governo e la maggioranza a unirsi nel sostegno dei lavoratori per garantire loro un futuro sicuro.
5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.
5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e pertanto, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.
La sottosegretaria 
Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato.
Patrizia MAESTRI (PD), replicando in qualità di sottoscrittrice dell’interrogazione 5-12562 Cominelli, concorda con la sottosegretaria sulla necessità di un intervento normativo specifico, volto a modificare la disciplina degli ammortizzatori sociali, che sani la grave situazione che si è prodotta a scapito di categorie di lavoratori particolarmente deboli. Ricorda che i lavoratori impiegati nelle mense scolastiche, in larga maggioranza donne, sono costretti al tempo parziale verticale, concentrato in alcuni mesi dell’anno, in quanto l’attività è concomitante allo svolgimento dell’anno scolastico. A suo avviso, è pertanto urgente procedere a una revisione della normativa per renderla maggiormente aderente alle diverse situazioni che si producono nel panorama lavorativo, anche se si dichiara consapevole dei limiti derivanti dalla prossima scadenza della legislatura.
Davide TRIPIEDI (M5S), replicando in qualità di sottoscrittore dell’interrogazione 5-12272 Cominardi, dichiara di condividere pienamente l’analisi condotta dalla collega Maestri. A suo giudizio, la necessaria modifica normativa potrebbe essere inserita già nella prossima legge di bilancio, se il Governo e la maggioranza, cui non mancherà il sostegno del gruppo del MoVimento 5 Stelle, saranno uniti nel perseguimento di tale obiettivo.
5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all’attuazione dell’APE volontario e dell’APE sociale.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene che il Governo, nella preparazione della risposta alla sua interrogazione, avrebbe dovuto tenere in maggiore conto quanto affermato dalla direttrice generale dell’INPS, nella sua audizione presso la Commissione dello scorso 19 ottobre. Dai dati forniti in quella sede, infatti, risulta che le interpretazioni estensive delle norme vigenti potrebbero, al massimo, portare all’accoglimento del 50 per cento delle domande di accesso all’APE sociale non accolte. Pertanto, per garantire l’accoglimento del restante 50 per cento, in coerenza con le quantificazioni elaborate in sede di approvazione della legge di bilancio 2017, si rende necessario, a suo avviso, uno specifico intervento normativo, da realizzare già nella prossima legge di bilancio, in modo da superare tutte le incertezze interpretative. Con riferimento, poi, all’APE volontario, a suo parere, il decreto attuativo della disciplina non è pienamente rispettoso della norma di legge, laddove impone la certificazione della situazione patrimoniale del richiedente, al quale, peraltro, l’INPS ha riconosciuto il diritto alla concessione del beneficio. Si tratta, a suo giudizio, dell’ennesimo esempio dell’attenzione riservata dal Governo al sistema bancario, a scapito dei cittadini, che determina un’ingiustificata limitazione della possibilità di fruire di un beneficio riconosciuto dalla legge. A suo avviso, tale cautela sarebbe inutile, dal momento che le banche godono della garanzia dello Stato e che le rate di anticipo della pensione sono versate a valere sul montante contributivo, ovvero su risorse dell’assicurato esistenti e sufficienti. In ogni caso, se il Governo ha inteso garantire le banche rispetto all’eventualità di un pignoramento delle rate di anticipo pensionistico a causa della posizione debitoria del percettore, a suo avviso, si potrebbe introdurre il principio dell’impignorabilità delle rate.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI
Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.40.
7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti. 
(Discussione congiunta e rinvio).
La Commissione avvia la discussione congiunta delle risoluzioni.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che nella seduta odierna avrà luogo l’illustrazione delle risoluzioni, nonché l’eventuale svolgimento di interventi di carattere generale. Segnala, altresì, che il Governo ha comunicato di non poter partecipare con propri rappresentanti alla seduta odierna e che, pertanto, il parere sugli atti di indirizzo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà, quindi, la parola ai presentatori delle risoluzioni perché ne illustrino il contenuto.
Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di firmatario della risoluzione n. 7-01337, auspica la sua celere approvazione.
Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di firmataria della risoluzione n. 7-01371, ricorda che la Commissione si è a lungo occupata della necessità che le graduatorie dei concorsi pubblici non siano chiuse. Quello del reclutamento è uno degli aspetti cui porre mano nel settore del pubblico impiego, dopo che, finalmente, si sono trovate le risorse finanziarie necessarie ai rinnovi contrattuali e dopo che i numerosi cambiamenti che sono stati introdotti in un periodo relativamente breve, come, ad esempio, l’abolizione delle province, la riforma dei centri pubblici per l’impiego e l’istituzione dell’ANPAL, hanno provocato contraccolpi sugli organici delle pubbliche amministrazioni, che devono essere assorbiti. A tale proposito, ricorda che i circa 80 mila idonei iscritti nelle graduatorie attualmente in vigore potrebbero essere proficuamente impiegati in enti, tra i quali, ad esempio, l’INPS, cui sono stati attribuiti nuovi e difficili compiti, ai quali possono fare fronte con gli attuali organici solo con grande difficoltà, come rappresentato anche nella recente audizione della Direttrice generale dell’Istituto. A suo giudizio, comunque, lo stesso sistema di reclutamento nel pubblico impiego dovrebbe essere rivisto, se si pensa che, in occasione dei recenti concorsi banditi dal Ministero della giustizia e dalla Banca d’Italia, il numero delle domande presentate è stato largamente superiore al numero dei posti messi a concorso. Allo stesso modo, occorre affrontare e sciogliere anche il nodo dei lavoratori socialmente utili impiegati nelle pubbliche amministrazioni, la cui situazione è cristallizzata dalle proroghe decise ogni anno con le leggi di bilancio. Si augura, pertanto, che il rappresentante del Governo che si esprimerà sulle risoluzioni in discussione possa chiarire quali sono le situazioni alla cui soluzione definitiva si sta lavorando. Si tratta di un passo importante per restituire prestigio al ruolo svolto dal dipendente pubblico e fiducia nei cittadini, attraverso l’introduzione di disposizioni di carattere generale, da un lato, e la copertura dei posti vacanti, dall’altro, dando, nel contempo, risposta alla richiesta di lavoro da parte dei tanti giovani, che in gran numero presentano domande di ammissione ai pochi concorsi banditi dalla pubblica amministrazione.
Walter RIZZETTO (FdI-AN) preannuncia la prossima presentazione di una sua risoluzione sul medesimo argomento, perché sia discussa congiuntamente a quelle già presentate.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 26 ottobre 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. 
Atto n. 467.
 
(Esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.
Giulia NARDUOLO (PD), relatrice per la VII Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 35 della legge 220 del 2016, la quale si pone come obiettivo di disciplinare il settore del cinema e dell’audiovisivo in materia sistematica ed organica. Sottolinea come il mondo del cinema sia particolarmente esposto all’andamento della domanda e ai meccanismi di mercato, che tendono a favorire le grandi major, a rendere faticoso l’affermarsi di pellicole più impegnate e sofisticate e ad avvalersi di prestazioni lavorative secondo schemi molto precarizzati, sia per estensione temporale sia per mansioni. Da questo punto di vista, l’affermarsi della tecnologia sta inducendo una decisa accelerazione nella modifica dei processi produttivi, che comunque nel settore cinematografico sono sempre stati all’avanguardia (gli effetti speciali e la manipolazione digitale delle immagini costituiscono da tempo un patrimonio acquisito). A chi lavora in questo ambito, si richiede pertanto un costante aggiornamento professionale e una tensione all’innovazione che però non porta necessariamente all’affermazione economica degli addetti, che spesso rimangono senza garanzie effettive. Evidenzia che il decreto legislativo all’esame tenta di offrire chiarimenti interpretativi del decreto n. 81 del 2015 (il cosiddetto jobs act) e prevede poi l’introduzione di linee guida per tutto il territorio nazionale relative alla classificazione delle prestazioni che si articola in 5 classi: sviluppo e pre-produzione; produzione; postproduzione; distribuzione; esercizio. In chiusura, ricorda che il dinamismo e la pluralità di operazioni lavorative e intellettuali interessate dall’industria cinematografica sono ben presenti alla Commissione cultura, la quale si è occupata a lungo di questo mondo tanto ricco e variegato quanto poco identificato sul piano normativo. Si riferisce in particolare alla legge sull’impresa culturale e creativa, che è stata di recente approvata dalla Camera e trasmessa al Senato.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice per la XI Commissione, riallacciandosi all’esposizione della collega Narduolo, segnala preliminarmente che il provvedimento è volto al riordino e all’introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto Jobs Act, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l’ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega si riferiscono, specificamente, al conseguimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al rafforzamento delle opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro, al riordino dei contratti di lavoro per renderli maggiormente coerenti con le esigenze del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla previsione di misure adeguate alle modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la stesura del provvedimento è stata preceduta da una interlocuzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo, seguita da un esame dei temi emersi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si evidenzia come, in tale ambito, sia risultato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative, anche a seguito dell’attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. La relazione sottolinea, quindi, che, all’esito dell’istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto dei criteri di delega, è emersa l’opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull’applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre possibile contenzioso. 
Venendo al contenuto, segnala che l’articolo 1 introduce una modifica all’articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attuativo della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto 
Jobs Act, disponendo che i contratti a tempo determinato conclusi per la produzione di opere audiovisive siano esenti dall’applicazione dei limiti, pari al 20 per cento dei contratti a tempo indeterminato, vigenti, in via generale, per la stipulazione di tali contratti. Al proposito, in base alla disposizione modificata, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. In caso di violazione del suddetto limite percentuale non è prevista la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, ma per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa, graduata in relazione all’ampiezza della violazione del limite numerico. I suddetti limiti nonché eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi non si applicano a diverse categorie di contratti a tempo determinato, tra le quali rileva, in particolare, quella relativa a contratti stipulati per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Richiama l’attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre con riferimento al settore radiofonico o televisivo, la lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 consente l’esenzione dalle limitazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili unicamente in relazione a specifici programmi, l’estensione al settore della produzione di opere audiovisive, disposta dalla norma in esame, appare invece di portata generale, non essendo legata alla realizzazione di specifici prodotti. Ricorda, per completezza, che gli altri contratti a tempo determinato ai quali non si applica il richiamato «tetto» sono quelli stipulati: nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite; per lo svolgimento di attività stagionali; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni; tra università private incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa; tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici (ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale) e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Sottolinea che la relazione illustrativa e l’analisi di impatto della regolamentazione che accompagnano il provvedimento evidenziano che la modifica, al pari di quella recata dal successivo articolo 2, intende fornire un chiarimento interpretativo di quanto già previsto dalla normativa vigente, tenendo conto che la terminologia utilizzata nelle disposizioni che già prevedono deroghe e misure specifiche per il settore dello spettacolo è spesso risalente. Si richiama in particolare l’interpello n. 6 del 2014 nel quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intervenendo in merito alla non applicazione ai lavori stagionali della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine, ha chiarito che nella categoria dei lavori stagionali o a ciclo stagionale rientra anche il settore dello spettacolo, ossia «tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio». Fa presente, poi, che l’articolo 2 precisa che le attività che si svolgono nel settore dello spettacolo rientrano tra le attività svolte in cicli stagionali alle quali la normativa vigente e, in particolare, l’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, riconosce la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, attraverso contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ricorda che il richiamato articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015 disciplina l’apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, disponendo che con tale contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti tra i 18 e i 29 anni di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il suddetto contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento. La durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento, sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La formazione professionalizzante è integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 
Quanto al riferimento alle attività svolte in cicli stagionali nel settore dello spettacolo, la relazione illustrativa richiama nuovamente quanto precisato dall’interpello n. 6 del 2014, ai sensi del quale nel lavoro «svolto in cicli stagionali», rientra anche quello nel settore dello spettacolo, ivi inclusi il cinema e l’audiovisivo Si tratterebbe, in sostanza, di un chiarimento interpretativo di quanto già consentito dalla disciplina vigente, precisandosi che la scelta del termine «spettacolo» è dovuta a ragioni di coerenza interna al decreto legislativo n. 81 del 2015, anche al fine di evitare probabile contenzioso. L’articolo 3 rimette a una intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee guida e criteri per l’adozione di una classificazione nazionale uniforme, anche ai fini dei percorsi di qualificazione professionale, per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo che operano nelle diverse fasi di attività individuate dalla legge n. 220 del 2016, ossia sviluppo e pre-produzione, produzione, post-produzione, distribuzione ed esercizio, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. 
Da ultimo, fa presente che l’articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La procedura per l’adozione del decreto legislativo è recata dall’articolo 36 della legge n. 220 del 2016. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La procedura prevede la previa acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. 
Rispetto alla sequenza temporale indicata, la lettera di trasmissione del provvedimento in esame alle Camere sottolinea tuttavia che, in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza della delega, ovvero dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione, lo schema è stato trasmesso al Parlamento pur in assenza dei pareri previsti. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. 
Ricorda, infine, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
 
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nel ricordare brevemente le tappe dell’iter sin qui seguìto, comprese le audizioni informali svolte dall’11 luglio al 21 settembre 2017, in mancanza di obiezioni da parte dei membri di entrambe le Commissioni, ritiene che si possa dichiarare senz’altro concluso l’esame preliminare. Propone che sia istituito un Comitato ristretto.
(Le Commissioni consentono).
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, invita pertanto i gruppi a designarne i membri e rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
 
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. 
(Parere alla VII Commissione). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta odierna. 
Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere,  soffermandosi, in particolare, sull’osservazione che richiama l’esigenza di assicurare che, anche in sede di attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 2 del disegno di legge, gli interventi in materia di lavoro nel settore dello spettacolo garantiscano un complessivo rafforzamento delle tutele dei lavoratori, anche sul piano previdenziale e assicurativo, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni rese.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
D
isposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. 
Nuovo testo C. 141 Antezza.
 
(Parere alla XII Commissione). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna. 
Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE
Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 
C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato. 

(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento in oggetto.
Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, onorevole Casellato, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in discussione, approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 e modificata dal Senato il 18 ottobre 2017, riguarda il c.d. whistleblowing, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. 
Segnala che il provvedimento integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. 
Al riguardo, rammenta che tale tutela è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con la legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del 
Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption), organo del Consiglio d’Europa deputato al controllo dell’adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation. 
Evidenzia che è peraltro odierna la concomitanza dell’esame del provvedimento in titolo con il voto di una risoluzione al Parlamento europeo sul medesimo tema, ovvero sull’implementazione a livello comunitario, e quindi presso gli ordinamenti di ciascuno Stato membro, di una stringente normativa a tutela del 
whistleblowers. 
Rileva che nell’ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto, in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge citata legge 190 ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l’articolo 54-
bis. Tale articolo (come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014) prevede che «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Il medesimo articolo 54-bis prevede che, in sede disciplinare, l’identità del segnalante non possa essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Invece, quando la contestazione sia fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
Rammenta che l’adozione di misure discriminatorie va segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse misure sono state poste in essere. A tutela del dipendente viene, infine, stabilito che le segnalazioni siano sottratte al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990. L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), al par 3.1.11, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’articolo 54-
bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività. L’Autorità nazionale anticorruzione, all’esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 
Fa presente che, su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall’articolo 361 del codice penale: l’omissione o il ritardo di denuncia all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Il profilo su cui la proposta di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti
nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato. 
Ciò premesso, in riferimento al contenuto della proposta C. 3365-B, come modificata dall’altro ramo del Parlamento, segnala che l’articolo 1 sostituisce l’articolo 54-
bis del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico. La nuova disciplina così proposta prevede, anzitutto, che colui il quale, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012) o all’Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. L’ambito della segnalazione, comunque sottratta al diritto d’accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990, risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego, riferendosi a «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza» il dipendente pubblico. L’adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall’interessato o dai sindacati più rappresentativi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza. 
Evidenzia, in particolare, nel nuovo testo dell’articolo 54-
bis, che: riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, è sostituito il riferimento al «superiore gerarchico» con quello del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (il riferimento anche alla trasparenza è frutto di una integrazione del Senato avente natura di coordinamento con la definizione dello stesso responsabile ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge anticorruzione, n. 190/2012 e dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013); resta ferma l’ipotesi di segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile (comma 1); sotto il profilo soggettivo, il Senato ha soppresso l’estensione della disciplina ai «collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico», già prevista nel testo approvato dalla Camera; di converso, la disciplina dell’articolo 54-bis riguarda – oltre che i dipendenti della pubblica amministrazione, nell’accezione allargata di cui all’articolo 1, comma 2, del TU del pubblico impiego, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico – anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all’articolo 2359 del codice civile), i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica (comma 2); il Senato ha soppresso la locuzione «a qualsiasi titolo», riferita ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, e ha sostituito con la preposizione articolata «delle» la preposizione semplice «di» riferita alle stesse imprese fornitrici, utilizzata nel testo approvato dalla Camera; sotto il profilo oggettivo, si specifica che l’ambito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dal Senato ha soppresso, rispetto al testo approvato dalla Camera, il requisito della «buona fede» dell’autore della segnalazione o denuncia (comma 2); quest’ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha conseguentemente soppresso la definizione legislativa di «buona fede»; viene sancito il divieto di rivelare l’identità del segnalante l’illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell’identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d’indagine di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l’identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare (comma 3). La scelta di fondo è, ad ogni modo, l’esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all’accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (comma 4); viene affidata all’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante; si prevedono a tal fine modalità informatiche e, «ove possibile», strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza del segnalante (comma 5). Si ricorda che l’ANAC ha già adottato linee guida sui suddetti profili con la determina n. 6 del 28 aprile 2015, «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)»; se durante l’istruttoria dell’ANAC sia accertata l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente, l’Autorità anticorruzione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Il Senato ha sostituito il riferimento all’ente, quale soggetto che ha adottato le misure discriminatorie, con quello a «una delle amministrazioni pubbliche» o «uno degli enti di cui al comma 2». All’adozione di procedure non conformi alle citate linee guida o all’assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni consegue una sanzione da 10.000 a 50.000 (il limite edittale è stato aumentato dal Senato; il testo approvato dalla Camera prevedeva una sanzione da 5.000 a 20.000 euro); il Senato ha, poi, introdotto un nuovo illecito: l’ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L’ANAC determina la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione cui si riferisce la segnalazione. Nel registrare favorevolmente l’inasprimento del quadro sanzionatorio così come delineato dal Senato, laddove si valutassero profili di eccessiva rigidità, rileva che è il caso di ricordare che, nel sistema statunitense, gli atti ritorsivi posti in essere dal datore di lavoro sono configurati come reato e puniti con pene detentive fino a 10 anni e con sanzioni pecuniarie di importo fino a 250.000 dollari; il Senato ha aggiunto due nuove disposizioni: in base al comma 7 spetta all’amministrazione o all’ente l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli; la disposizione non specifica quindi su chi gravi l’onere di provare il carattere discriminatorio o ritorsivo delle misure, mentre graverebbe sull’amministrazione dimostrare l’insussistenza del nesso tra tali misure e la segnalazione. Inoltre, la formulazione letterale relativa alla nullità non specifica che si tratta esclusivamente degli atti discriminatori o ritorsivi adottati a seguito della segnalazione. Nonostante il tenore letterale della disposizione, in fine, non pare che l’avvenuta dimostrazione da parte dell’amministrazione possa autorizzare l’adozione di atti discriminatori o ritorsivi da parte dell’amministrazione per ragioni diverse dalla segnalazione di illeciti; il comma 8, introdotto dal Senato, prevede il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice, al risarcimento del danno subito e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione; a tal fine è stabilita l’applicazione alle pubbliche amministrazioni dell’articolo 2 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); è prevista una clausola di esclusione, non modificata rispetto al testo della Camera, in base cui le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9, già comma 7 del testo approvato dalla Camera; disposizione analoga è contenuta nel vigente articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego, dove, tuttavia, è necessaria la definitività della sentenza e non è presente il richiamo ai reati commessi con la denuncia); è stata soppressa dal Senato la disposizione (ex comma 8) secondo la quale, ove al termine del procedimento (penale, civile o contabile) o all’esito dell’attività di accertamento dell’ANAC risulti l’infondatezza della segnalazione e l’assenza di buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare che, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso. 
Rammenta che l’articolo 2 della proposta di legge estende al settore privato, attraverso
modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa degli enti), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Evidenzia che tale articolo consta di un’unica disposizione di modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell’ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all’articolo 6 tre nuovi commi: 2-
bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente, è stato complessivamente riformulato dal Senato e prevede uno o più canali che, a tutela dell’integrità dell’ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente (e a coloro che da questi siano sottoposti a direzione o vigilanza), segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 
Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, fa presente che il Senato: ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell’ente dagli obblighi di segnalazione; ha previsto che i modelli di organizzazione dell’ente – anziché l’obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l’attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell’integrità dell’ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante «anche» con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere «almeno un canale» alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante); ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione
e gestione dell’ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla «ragionevole convinzione» dell’illiceità delle condotte); ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riservatezza dell’informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231 del 2001); è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza – anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all’ambito disciplinare); ha introdotto l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate; confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione. 
Evidenzia che non sono, invece, stati oggetto di modifiche da parte del Senato i commi 2-
tere 2-quater dell’articolo 6. Il comma 2-ter prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all’ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell’interessato, anche da parte dell’organizzazione sindacale indicata dal medesimo (non è, quindi, previsto un obbligo di denuncia); non è invece prevista la denuncia relativa a misure di ritorsione. Il comma 2-quatersancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 
Rileva che, come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o all’adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione – dimostrare che l’adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente. 
Fa presente che l’articolo 3 è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato. La nuova disposizione, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico (articolo 54-
bis del d.lgs. 165/2001) o privato (articolo 6 del d.lgs. 231/2001), introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio (articolo 326 c.p.), del segreto professionale (articolo 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 c.p.) nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 c.c.) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa della rivelazione sembra sostanzialmente operare come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l’interesse all’integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione. Si rammenta che la Corte costituzionale (sent. 5/2004) ha affermato che» formule quali «senza giustificato motivo», «senza giusta causa», «senza necessità», «arbitrariamente» e formule ad essa equivalenti od omologhe sono destinate in linea di massima a fungere da «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti – in assenza di cause di giustificazione vere e proprie – allorché l’osservanza del precetto appaia concretamente «inesigibile» in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare gli interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Nella giurisprudenza di merito (T. Napoli 15.1.2003) si afferma che affinché sussista la giusta causa della rivelazione di segreti professionali è necessario sussista un interesse positivamente valutato sul piano etico-sociale, proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione, e che la rivelazione costituisca l’unico mezzo per evitare il pregiudizio dell’interesse riconoscibile in capo all’autore della stessa». La giusta causa non opera ove l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata (comma 2). Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3). Il comma 3 costituisce quindi una eccezione rispetto alla sussistenza della giusta causa. In presenza di modalità eccedenti rispetto alle finalità della eliminazione dell’illecito non troverebbe più applicazione la giusta causa e sussisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto. 
Conclusivamente, in qualità di relatrice, nonché di prima firmataria dell’originaria proposta di legge, auspica che il provvedimento possa ricevere, anche nel corso di questa terza lettura, il più ampio consenso possibile tra i colleghi, nella convinzione che l’approvazione di un’autentica tutela per i 
whistleblowers rappresenterebbe motivo di orgoglio per l’intero Parlamento, quale tangibile contributo del Legislatore per il contrasto alla corruzione nel nostro Paese.
Donatella FERRANTI, presidente, d’intesa con il presidente della XI Commissione, onorevole Damiano, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo alle ore 16 di giovedì 26 ottobre prossimo.
Marialuisa GNECCHI (PD), unendosi alla relatrice nell’auspicare l’approvazione definitiva e rapida del provvedimento, concorda con la proposta della presidente, pur sottolineando che il ristretto ambito di riferimento per le eventuali proposte di modifica avrebbe permesso di fissare un termine anche più breve.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. 
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
 
(Parere alla VII Commissione). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e deriva dallo stralcio dell’articolo 34 del disegno di legge Atto Senato n. 2287 recante «Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», approvato definitivamente e divenuto la legge n. 220 del 2016.
Venendo al merito del disegno di legge, che consta di sette articoli, rileva che l’articolo 1 inquadra l’intervento normativo nella cornice degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e dei principi di cui all’articoli 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. In particolare, sulla base del comma 1, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, riconosce il suo valore formativo nonché quello delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e, infine ne riconosce l’utilità sociale. Osserva che il successivo comma 2 individua le attività artistiche svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, promosse e sostenute sulla base del provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle attività teatrali; delle attività liriche, concertistiche e corali; delle attività musicali popolari contemporanee; delle attività di danza classica e contemporanea; delle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché delle attività di spettacolo viaggiante; delle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al comma 4 sono elencate le finalità dell’intervento pubblico, tra cui segnala, alla lettera 
i), la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti. 
Passa, quindi, all’articolo 2, che, al comma 1, reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l’adozione di un testo unico, denominato «codice dello spettacolo», al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Segnala che, a fronte dei principi e dei criteri direttivi comuni a tutti i settori elencati al comma 2, i successivi commi introducono criteri specifici per i singoli settori. Infatti, il comma 3, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce sia uno specifico criterio direttivo per l’esercizio della delega, concernente le modalità di ripartizione del contributo statale, sia ulteriori parametri, tra i quali rilevo, alle lettere 
a) e b) in particolare, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle fondazioni nonché la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti di tale figura. Il successivo comma 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Tra questi rileva, in particolare, la lettera a), che prevede l’ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori. Segnala, poi, che, alla lettera g), che riguarda in particolare il settore della danza, si prevede, al capoverso 2, tra l’altro, l’individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione all’insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. 
Si sofferma, in particolare, sulla lettera 
l), che prevede il riordino e l’introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative.
Ricorda che, sulla base del citato articolo 2099 del codice civile, la retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. 
Il comma 5 disciplina l’
iter di approvazione dei decreti legislativi, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dal momento che, ai sensi del successivo comma 6, da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora tuttavia essi si determinino e non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi medesimi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti misure finanziarie. 
Passa all’articolo 3, che dispone l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nell’elaborazione e attuazione delle politiche di settore nonché nell’individuazione della destinazione delle risorse pubbliche. Tra i compiti assegnati al Consiglio, segnala in particolare l’organizzazione di consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull’andamento del settore dello spettacolo, nonché sull’evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni medesime. 
Il Consiglio superiore è composto da undici personalità del settore, di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da quattro membri scelti dal medesimo Ministro nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo. 
Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie sono assicurate dal Ministero stesso nell’ambito di quelle disponibili a legislazione vigente. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del medesimo Ministro per la definizione delle modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore nonché del regime di incompatibilità dei suoi componenti, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Contestualmente, la norma provvede alla soppressione della Consulta per lo spettacolo, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, e all’attribuzione delle sue funzioni al Consiglio superiore. 
Rileva che l’articolo 4 dispone l’incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, contestualmente, autorizza la spesa di 4 milioni di euro nel 2018 per attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. 
Segnala, poi, che l’articolo 5, ai commi 1 e 2, estende il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei 
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Ricorda che i successivi commi 3 e  4 estendono l’applicazione anche a decorrere dal 1o gennaio 2018 del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, introdotto, limitatamente al triennio 2014-2016, dall’articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ampliandone l’estensione anche alle opere terze. 
Fa presente, infine, che l’articolo 6 reca la clausola di salvaguardia dell’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l’articolo 7 differisce al 31 dicembre 2019 il termine per la classificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche come fondazioni lirico-sinfoniche o come teatri lirico-sinfonici, fissato al 31 dicembre 2018 dall’articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
D
isposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. 
Nuovo testo C. 141 Antezza.
 
(Parere alla XII Commissione). 
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l’espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, segnala che il provvedimento, che consta di quattro articoli, definisce, all’articolo 1, la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta come uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Il Piano, infatti, deve proporre indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. 
Rileva che l’articolo 2 rinvia ad uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali individuati dal successivo articolo 3. Le linee guida, in particolare, definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta». Segnala che, tra le caratteristiche che tale modello deve avere, si prevede anche la definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell’ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione. 
Come già segnalato, osserva che l’articolo 3 definisce i compiti delle regioni per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta. In particolare, esse devono procedere alla trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e, a tale fine, organizzano corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l’
équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari. 
Infine, rileva che, sulla base dell’articolo 4, lo stato di attuazione del provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è valutato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifica dell’ordinamento e della struttura organizzativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.
 
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 2 agosto scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria legislativa sulle proposte di legge e che tale comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 19 ottobre, con l’elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell’esame in sede referente. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, perché illustri brevemente il contenuto della proposta di testo unificato.
Titti DI SALVO (PD), relatrice, illustrando sinteticamente il contenuto del testo unificato che propone che la Commissione adotti come testo base (vedi allegato), osserva che esso rappresenta lo sforzo di portare a unità i testi delle proposte di legge originarie e gli spunti forniti dalle tante audizioni che la Commissione ha svolto. Dopo avere osservato che il testo è comunque suscettibile di miglioramenti e modifiche, intende soffermarsi su quelli che giudica gli assi portanti della sua proposta. In primo luogo, sottolinea che l’importanza e il peso degli istituti previdenziali la cui governance è oggetto del provvedimento richiedono che l’assetto dei poteri decisionali sia definito in maniera certa e univoca, superando l’attuale sistema monocratico, con la previsione di un Consiglio di amministrazione, indicato, come del resto anche il presidente, dal Governo e a cui sono attribuite funzioni ben definite. 
In secondo luogo, evidenzia che la proposta di testo unificato si fonda su un assetto duale, in cui la funzione amministrativa e gestionale è nettamente definita e distinta dalla funzione di indirizzo e vigilanza, chiaramente imputate ad organi diversi. Si tratta di una soluzione, a suo avviso, necessaria per la prevenzione dei conflitti, scopo al quale non basterebbe il semplice buon senso, criterio che, comunque, deve essere sempre alla base dei rapporti tra i diversi organi. 
Infine, la proposta reca una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali dell’INPS e dell’INAIL. 
Tiene a sottolineare, inoltre, che, per ogni organo, sono specificati in maniera chiara ed inequivoca l’imputazione del potere di nomina, le funzioni e i rapporti con gli altri organi del medesimo istituto. Infine, ricorda con soddisfazione l’inserimento nel testo della previsione della clausola antidiscriminatoria, per evitare squilibri di genere all’interno degli organi collegiali, e la previsione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di strategia e vigilanza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di soggetto cui compete la vigilanza sugli enti nonché soggetto terzo. 
Conclusivamente, sottolinea con apprezzamento la fattiva collaborazione dei rappresentanti dei diversi gruppi nel Comitato
ristretto, evidenziando che essa ha consentito la redazione di un testo equilibrato che, si compiace di sottolineare, parte da un’iniziativa parlamentare e si augura possa arrivare al termine del proprio iter.
Irene TINAGLI (PD), ringraziando la relatrice per il complesso lavoro svolto, si augura che la Commissione possa svolgere sul testo proposto una discussione approfondita, soprattutto per il superamento di alcune criticità da lei ravvisate, tra le quali cita, a titolo di esempio, la composizione del Consiglio di amministrazione degli istituti. A suo avviso, infatti, l’eccessiva numerosità dei componenti, che peraltro svolgono la propria funzione a tempo pieno, potrebbe portare al sorgere di conflitti con la dirigenza degli enti o, anche, ad una discutibile frammentazione delle competenze. Ravvisa, inoltre, la necessità di approfondire anche le disposizioni riguardanti il Consiglio di strategia e vigilanza, in relazione al coinvolgimento, a suo parere eccessivo, degli stakeholder in alcuni aspetti gestionali rilevanti, anch’esso foriero di conflitti e sovrapposizioni. Reputa opportuno, inoltre, affrontare con maggiore profondità la questione del rapporto tra il Governo e il Consiglio di amministrazione e rafforzare gli strumenti di definizione di indirizzi ed obiettivi degli istituti, ritenendo preferibile coinvolgere in tale ambito il Governo piuttosto che gli stakeholder.
Cesare DAMIANO, presidente, in qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge all’origine del testo unificato proposto, si dichiara estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla relatrice, la cui architrave è la previsione di un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri impegnati a tempo pieno. Osserva, del resto, che l’attuale modello monocratico di governance degli Istituti non ha evitato l’insorgere di conflittualità anche forti, come dimostrano gli accadimenti più recenti. 
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 556 Damiano, n. 2210 Baldassarre e n. 2919 Placido, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Cesare DAMIANO, presidente, come già prospettato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 19 ottobre, propone che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato testé adottato come testo base sia fissato alle ore 18 di giovedì 26 ottobre.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO
Martedì 24 ottobre 2017.
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. 
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 24 ottobre 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

redazione

redazione

In evidenza

Lotta sindacale internazionale per l’uguaglianza nel gruppo Riva

Acciaierie Valbruna, Mantovan: preoccupazione anche a Vicenza

16 Settembre 2025
Raggiunto l’accordo per l’integrativo di StMicroelectronics

StMicroelectronics, ritirati 1.500 esuberi e confermati gli investimenti su Agrate e Catania. I sindacati: ora il piano industriale

16 Settembre 2025
Gli obroni wawu

Confindustria Moda firma dichiarazione congiunta contro l’ultra fast-fashion

16 Settembre 2025
Cgil, inflazione a due cifre richiede misure immediate e importanti

Gaza, Landini: mobilitazione e ore sciopero delle categorie venerdì 19 settembre

16 Settembre 2025
Gaza, Landini: preoccupazione e sdegno per ripresa dei  bombardamenti

Gaza, Cisl: ferma condanna operazione militare avviata da governo Netanyahu

16 Settembre 2025
Ulteriori informazioni

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

© 2024 - Il diario del lavoro s.r.l.
Via Flaminia 287, 00196 Roma

P.IVA 06364231008
Testata giornalistica registrata
al Tribunale di Roma n.497 del 2002

segreteria@ildiariodellavoro.it
cell: 349 9402148

  • Abbonamenti
  • Newsletter
  • Impostazioni Cookies

Ben Tornato!

Accedi al tuo account

Password dimenticata?

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo email per reimpostare la password.

Accedi
No Result
View All Result
  • Rubriche
    • Poveri e ricchi
    • Giochi di potere
    • Il guardiano del faro
    • Giurisprudenza del lavoro
  • Approfondimenti
    • L’Editoriale
    • La nota
    • Interviste
    • Analisi
    • Diario delle crisi
  • Fatti e Dati
    • Documentazione
    • Contrattazione
  • I Blogger del Diario
  • Appuntamenti
Il Diario del Lavoro

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

  • Accedi