Il gip del tribunale di Taranto Patrizia Todisco ha sospeso il giudizio sulle due istanze presentate dalla procura (una riguardava il sequestro degli impianti dello stabilimento e l`altra il sequestro del prodotto finito e semilavorato) inviando la legge 231/2012 alla Corte Costituzionale. Nelle 39 pagine dell`ordinanza si legge che la salute appare chiaramente messa da parte in favore delle ragioni legate alla produzione ed all`occupazione e che l`attività inquinante viene autorizzata per 36 mesi nonostante sia dannosa per la salute e l`ambiente.
“La legge – scrive il gip – assicura senz`altro e con effetto immediato allo stabilimento ritenuto di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell`attività produttiva nello stato attuale degli impianti, a pieno regime e senza subordinare in alcun modo la prosecuzione dell`attività al previo adempimento di almeno una delle prescrizioni contenute nell`Aia”. L`unica condizione, secondo il gip, è che nei 36 mesi vengano adempiute le prescrizioni secondo termini indicati in Aia. Il magistrato tuttavia è pessimista e ritiene che “per avventura, è possibile stabilire molto prima di tale termine che la stessa non si adeguerà alle prescrizioni stabilite dall`Aia, ma per 36 mesi potrà inquinare”.
Secondo il gip Todisco, nella legge “nessuna preoccupazione è dato cogliere per la attuale incidenza sulla salute di una attività produttiva dal pesantissimo impatto inquinante. Ci si chiede quale concreta tutela della salute viene ad essere assicurata dalla legge nel momento in cui si prevede che se le prescrizioni vengono violate, semplice sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società risultante all`ultimo bilancio approvato”.
A tal proposito, il gip scrive che “addirittura potremmo dire che la disciplina originaria stabilita dall`Aia è stata ulteriormente modificata in favore della produzione in danno della salute. Invero mentre originariamente era possibile giungere a livello sanzionatorio anche al blocco degli impianti, il solo idoneo a tutelare la salute e l`ambiente attraverso il blocco delle emissioni nocive, con il suddetto decreto, viene eliminata la possibilità (nei 36 mesi concessi dalla legge) di giungere alla eliminazione delle emissioni nocive a livello sanzionatorio e viene introdotta esclusivamente la sanzione di natura patrimoniale: come a dire, la produzione inquinante deve comunque continuare in danno della salute e dell`ambiente, l`importante è pagare la possibilità di inquinare”.
“Tale disciplina – conclude il gip sul tema – non evidenza un bilanciamento dei diversi interessi in gioco: salute ed ambiente da un lato e produzione ed occupazione dall`altro, ma annienta compiutamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo. Scelta irragionevole sotto il profilo costituzionale”. L`unica vera preoccupazione del legislatore, per il gip, sarebbe stata quella di garantire comunque all`Ilva la prosecuzione dell`attività per salvaguardare la produzione di interesse strategico nazionale ed assicurare il mantenimento dello status quo dei livelli occupazioni, “quali che siano le condizioni dell`ambiente di lavoro”. Il legislatore, aggiunge il gip, non ha preteso neppure adeguate garanzie finanziarie a sostengo dei piani di investimenti previsti dall`Aia, né del pagamento di eventuali sanzioni amministrative e senza che sia stato presentato il prescritto piano di dismissione dell`impianto e ripristino ambientale.
I 36 mesi in cui Ilva è autorizzata a produrre per legge, rappresentano per il magistrato una “cappa di totale immunità delle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente idoneo a create peraltro fratture enormi nel principio della separazione dei poteri su cui si fonda il nostro sistema costituzionale”.

























