La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su una questione cruciale per le relazioni sindacali: la possibilità di effettuare trattenute sulla retribuzione dei lavoratori per il versamento delle quote associative sindacali tramite lo strumento della cessione del credito, anche dopo il referendum abrogativo dell’art. 26, commi 2 e 3, dello Statuto dei lavoratori. Il caso trae origine dalla decisione di FCA Italy S.p.A. di non effettuare le trattenute sindacali richieste da alcuni dipendenti, i quali avevano ceduto parte del loro credito retributivo in favore della COBAS del Lavoro Privato. Di fronte al rifiuto datoriale, il sindacato ha promosso ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado.
La Cassazione conferma la correttezza delle decisioni dei giudici di merito. La Corte ricorda che l’effetto del referendum abrogativo è stato quello di eliminare la fonte legale dell’obbligo di effettuare le trattenute, non di vietare la pratica stessa, la quale può proseguire sulla base dell’autonomia privata e delle regole generali del codice civile. Il principio chiave, ribadito dalla Suprema Corte, è che la cessione del credito retributivo è un negozio pienamente valido, che rende il sindacato cessionario titolare del credito ceduto dal lavoratore. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la trattenuta e il versamento secondo le istruzioni del lavoratore, senza necessità di ulteriore consenso, ma solo di notifica della cessione. Il rifiuto ingiustificato costituisce condotta antisindacale, soprattutto se il datore di lavoro esegue invece le trattenute per altri sindacati con modalità diverse.
La Corte di Cassazione afferma che la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da FCA Italy S.p.A. ed ha confermato la sentenza del tribunale di Lanciano che aveva respinto l’opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/70 che aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta da FCA per aver omesso di effettuare le trattenute sindacali in relazione alla cessione di credito di cui aveva ricevuto la comunicazione da parte dei suoi dipendenti di versare alla COBAS del Lavoro Privato i contributi sindacali trattenuti mensilmente sulle retribuzioni e dovuti in forza delle deleghe conferite dai lavoratori aderenti alla predetta OS […] il tribunale aveva altresì ordinato alla FCA Italy S.p.A. di cessare siffatto comportamento e di rimuoverne gli effetti procedendo all’immediato pagamento di euro 10 mensili per ciascuno iscritto full time […] oltre a rivalutazione ed interessi.
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione è che la cessione del credito retributivo, anche per finalità sindacali, non è vietata e può essere esercitata dai lavoratori per sostenere economicamente il proprio sindacato di riferimento. La Suprema Corte precisa che lL’effetto del referendum abrogativo è stato quello di eliminare dall’ordinamento il diritto del sindacato e l’obbligo del datore di lavoro da tale norma nascente, ma non di porre un divieto e rendere quindi illecita la condotta di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo trattenuta operata dal datore di lavoro. […] Anche dopo il referendum sono rimaste valide le pattuizioni contrattuali che prevedono l’effettuazione delle trattenute ed è stata sostituita la fonte contrattuale a quella legale; la normativa valevole sul piano contrattuale non è contraria all’esito scaturito dal referendum, perché l’effetto di questo è stato soltanto di eliminare una norma attributiva di un diritto, ma non di vietare comunque la condotta con cui tale diritto si esplicava.
Viene ribadito che il datore di lavoro può sottrarsi all’adempimento solo se dimostra che la cessione comporti un onere organizzativo insostenibile, prova che nel caso specifico non era stata fornita. La Cassazione sottolinea inoltre che, a seguito della cessione di credito, il sindacato ricorrente è divenuto titolare del credito ceduto e la società convenuta aveva l’obbligo legale di adempiere secondo le disposizioni impartite dal lavoratore cedente risultando quindi inadempiente nei confronti di Cobas. […] Il rifiuto opposto dalla convenuta di procedere alle trattenute in favore del Cobas assume anche caratteri discriminatori rispetto agli altri sindacati che invece ricevono i contributi sindacali, a nulla rilevando la diversità dei mezzi giuridici utilizzati allo scopo atteso che il rifiuto dell’azienda di effettuare le trattenute sindacali costituisce un ostacolo all’esercizio e allo sviluppo dell’attività sindacale.
In conclusione, la sentenza della Cassazione rappresenta un importante punto fermo nella tutela dell’autonomia sindacale e dei diritti dei lavoratori, rafforzando la possibilità di sostenere economicamente il proprio sindacato anche in assenza di una previsione legale ad hoc. Si tratta di un chiarimento fondamentale per aziende, sindacati e lavoratori, che definisce il quadro attuale in materia di trattenute sindacali dopo il 1995 e conferma la centralità dell’autonomia negoziale e della libertà sindacale nel sistema delle relazioni industriali.
Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza 24 settembre 2025 n. 27722 – Presidente Doronzo, Relatore Riverso.
Biagio Cartillone



























