di Ettore Paparazzo, avvocato
Tempestiva ed opportuna, il 20.2.2010 e’ stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Turismo: tempestiva perche’ interviene ad appena un mese e 20 giorni dalla scadenza del vecchio contratto, infatti non contiene la solita una tantum per la carenza, opportuna, perche’ da un segnale di normalita’ e di ottimismo ad un settore incaricato, piu’ di altri, di trainare una possibile ripresa.
Cerchiamo di evidenziare alcuni punti piu’ innovativi, senza per questo sminuire l’importanza delle nuove regole sull’apprendistato, sul lavoro extra, sulle aspettativa per malattie oncologiche, sul sostegno al reddito, etc. , cominciando dall’appalto dei servizi.
Introdotta dalla legge Biagi la cd. “esternalizzazione”, cioe’ la possibilita’ di fare gestire da societa’ terze, non interinali, servizi costituenti parte del “core business” dell’azienda, cioe’ del suo normale ciclo produttivo , e’ stata dapprima ignorata dalle OOSS, poi osteggiata, poi recepita in maniera light, alla chetichella, nel CCNL scaduto il 31.12.2009, infine regolamentata nella ipotesi del nuovo CCNL in argomento in maniera organica e compiuta.
L’intendimento delle parti sociali e’ stato quello di costruire una procedura rapida, 45 giorni come nel precedente CCNL, scandita dalle consultazioni fra le parti, il piu’ possibile standardizzata, definita, finalizzata percio’ ad evitare, o ridurre, il conflitto nella fase di introduzione dell’appalto : da un lato si intende garantire il lavoratore dal punto vista economico e normativo, obbligando l’appaltatore a preservare i trattamenti in essere; dall’altro si prevede anche un meccanismo di protezione del posto per il lavoratore trasferito alle dipendenze dell’appaltatore, che si estende anche al termine dell’appalto e segue il lavoratore, privilegiando la sua assunzione presso il nuovo appaltatore.
Tale complesso di garanzie vuole favorire la normalizzazione di tali procedure, rendendole pressoche’ automatiche; tuttavia, mentre – per esempio – nel contratto territoriale del Lazio si prevede una procedura che, compendiando rigide garanzie per il lavoratore, comporta pero’ anche l'”obbligo” di condivisione da parte delle OOSS, nella previsione dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale, al termine della procedura – in caso di mancato accordo, o di spirare del termine di 45 giorni dall’inizio della procedura stessa senza esito – le parti sociali riprendono la propria “liberta’ di azione”; detto in chiaro, l’azienda puo’ esternalizzare lo stesso, anche in carenza di accordo e le OOSS possono indire forme di lotta e lo sciopero.
Tuttavia, anche in tal caso l’intendimento del nuovo CCNL e’ far si’ che l’azienda, per attenuare il conflitto, comunque applichi le stesse garanzie per i lavoratori che applicherebbe in caso di condivisione con le OOSS.
L’ipotesi di rinnovo e’ quindi un ragguardevole passo avanti rispetto alla precedente previsione del CCNL trascorso e rappresenta un serio e comune sforzo per semplificare la esternalizzazione dei servizi, preservando in maniera sostanziale la posizione socio-economica e normativa del lavoratore “ceduto”.
Gli aumenti programmati; si e’ passati dal riferimento al tasso di inflazione programmata, all’indice IPCA, Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo; di tratta di un indice molto piu’ efficace per individuare il giusto equilibrio fra controllo dei costi, recupero del potere di acquisito ed incremento salariale, in quanto si basa su rilevazioni piu’ complesse (e complete), piu’ idonee ad essere parametro di riferimento di quanto non fosse la mera aspettativa del tasso di inflazione programmato.
Gli incrementi sono scaglionati in maniera opportuna, e’ prevista la erogazione differita da luglio 2010 della prima tranche, in modo da non gravare sulle aziende in periodo di bassa stagione; gli incrementi a regime nell’aprile del 2013, porteranno nelle buste paga sino a 163 € in piu’ per il quadro A, che diventano 115 per un 4^ livello.
Viene inoltre incoraggiata la contrattazione di 2^ livello, aziendale o territoriale, con la previsione di un premio di risultato che varia in relazione alla ipotesi in cui venga raggiunta una intesa che ragguagli il premio al raggiungimento degli obiettivi concordati, ovvero, detto premio, sia pure in misura minore, e’ comunque dovuto anche in caso di mancato raggiungimento di una accordo sugli obiettivi.
Ma la vera novita’ e’ la perequazione automatica; in precedenza, il datore di lavoro che non applicava i contratti territoriali, perche’ non aderiva alle Organizzazioni firmatarie dei contratti di secondo livello, e non aveva una contrattazione integrativa aziendale, era, se non proprio di diritto, di fatto esente dalla applicazione del premio di risultato; il nuovo contratto nazionale prevede un meccanismo – appunto – di perequazione automatica, che vincola anche l’azienda che applica il “solo ” ccnl alla erogazione del premio di risultato (recte, in sindacalese, “elemento economico perequativo”); cio’ va evidentemente ad evitare una sperequazione fra le aziende ed elimina un fattore di concorrenza improprio.
Il nuovo CCNL e’ improntato ad uno stimolo della contrattazione territoriale, vista come risposta alle “gabbie” salariali, in quanto capace, in certa misura, di modulare il salario in ragione delle realta’ locali.
Altra (relativa) novita’ e’ la modalita’ di godimento del riposo settimanale; era indispensabile farsi carico delle profonde novita’ introdotte dall’art. 9 del dec. Lgls. N. 66 del 2003, come modificato dall’art. 41, comma 5, del decreto legge 25.6.2008 n. 112; nel precedente contratto il riposo era previsto, appunto, come settimanale, dunque tendenzialmente (facevano parziale eccezione le attivita’ stagionali) ogni sette giorni, ovvero dopo sei giorni di servizio. Restava terra di nessuno l’ipotesi del cambio turno (per esempio, quando il lavoratore cessa il turno alle 24 e “riattacca” alle 7 perche’ cambio il ciclo), ovvero la definizione del giorno di riposo (quello che, ai tempi, si definiva tale solo in quanto contenesse due mezzanotte consecutive); il nuovo contratto estende all’intero anno la possibilita’ di usufruire del riposo settimanale ad intervalli piu’ lunghi di una settimana, purche’ la durata complessiva, ogni 14 giorni, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive ogni sei giornate di effettivo lavoro; queste 24 ore non possono essere ottenute “sfruttando” le ore di riposo giornaliero, cioe’ lo stacco di 11 ore fra fine del turno ed inizio di quello successivo (art. 9 dec. 66 cit.).
Lo scopo dichiarato, ad avviso di chi scrive raggiunto, e’ di conciliare le esigenze di attivita’ “h24”, cioe’ che si svolgono in tutto l’arco della giornata per sette giorni alla settimana, con le esigenze personali e familiari dei lavoratori.
L’ipotesi di rinnovo e’ dunque un testo equilibrato, recante novita’ importanti, che andra’ ad incidere positivamente sul vasto comparto economico che governa per i prossimi 4 anni, liberando le energie delle parti sociali, delle aziende e dei lavoratori per fare fronte al non facile contesto economico in essere.