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Il Diario del Lavoro

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Home - Approfondimenti - Analisi - Le norme contrattuali dopo la riforma del 2003

Le norme contrattuali dopo la riforma del 2003

6 Maggio 2005
in Analisi

di Lisa Cecchi – Osservatorio – Centro Studi E.bi.Temp,

(In Documentazione)
1. Il decreto legislativo n. 276/03, la somministrazione di lavoro a tempo determinato e il rapporto tra legge e contratto collettivo

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, recante norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede numerosi rinvii alla contrattazione collettiva per la disciplina di dettaglio di molti suoi principi generali[1].

In tema di somministrazione di lavoro i rinvii sono diretti sia ai contratti collettivi applicati dalle imprese cd. utilizzatrici, ossia dalle imprese presso le quali i lavoratori in somministrazione – pur dipendenti dall’Agenzia per il lavoro – prestano materialmente la loro attività lavorativa, sia al contratto collettivo applicato dalle Agenzie stesse, per la disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione[2].


Preme sottolineare che nessuno dei rinvii alla contrattazione collettiva degli utilizzatori, previsti dalle norme di rango legislativo dedicate all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, è concepito come condizione per l’efficacia delle norme che lo contengono. In altre parole, le norme di legge sono applicabili anche senza l’intervento delle clausole di contratto collettivo per le quali sono previsti i rinvii.


 


2. I rinvii alla contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici nel Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 276/03


Le norme in tema di somministrazione a tempo determinato che prevedono rinvii alla contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici sono tutte contenute nel Capo I del Titolo III del decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro.


 


2.1. I limiti quantitativi


Con il superamento del sistema della tassatività delle ipotesi in cui è lecito ricorrere allo strumento dell’interposizione nei rapporti di lavoro – proprio della legge n. 196/97 che aveva indicato espressamente due motivi di ricorso e aveva rinviato ai contratti collettivi nazionali di categoria la possibilità di individuarne altri – il legislatore del 2003 ha adottato il principio secondo cui “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore” (art. 20, comma 4, primo periodo)[3].


Tanto premesso, il secondo periodo del comma 4 dell’art. 20, afferma che “la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.


 


2.2. La forma del contratto di somministrazione


L’art. 21 del decreto legislativo contiene norme in tema di forma del contratto commerciale – vale a dire tra l’Agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice – di somministrazione di lavoro. Esso elenca tassativamente gli elementi essenziali di tale contratto e, al comma 3, dispone che essi siano comunicati per iscritto al lavoratore in somministrazione, quale che sia la durata del suo contratto di lavoro.


Il comma 1 dell’art. 21 in esame, premesso che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta, dispone che esso contenga:


a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;


b) il numero dei lavoratori da somministrare;


c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 20;


d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;


e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;


f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;


g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;


h) l’assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;


i) l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;


j) l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;


k) l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.


Il comma 2 dell’art. 21 contiene un rinvio alla contrattazione collettiva, da intendersi effettuato nei confronti di quella degli utilizzatori, che ha l’effetto di obbligare le parti del contratto commerciale a recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi relative agli elementi essenziali previsti dalla legge. Lo scopo di questo rinvio risiede nella valorizzazione del livello di contrattazione più vicino ai destinatari delle norme, per consentire l’adattamento e il completamento dei precetti generali contenuti nelle disposizioni di legge alle caratteristiche dei singoli settori economici.


 


2.3. Il principio di parità di trattamento e la contrattazione collettiva di secondo livello


Il principio fondamentale in tema di somministrazione di lavoro è senz’altro quello di parità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori dipendenti dall’Agenzia e i lavoratori cd. comparabili (secondo la terminologia adottata dal diritto comunitario[4]) dell’impresa utilizzatrice.


In questo senso, l’art. 22, comma 1, dispone che “i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”[5].


Una applicazione di tale principio è contenuta al comma 4 del medesimo articolo, ove è previsto che “i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa”.


 


3. La contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici in tema di somministrazione di lavoro dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 276/03


Dall’esame della contrattazione collettiva di categoria intervenuta dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 276/03 a tutto il 2004, risulta con chiarezza che:


a)      non vi è stata una immediata presa d’atto, da parte delle organizzazioni stipulanti i contratti collettivi, del mutamento legislativo, tanto che, sia nella terminologia che nella disciplina, ci si è spesso limitati a reiterare le norme contrattuali stipulate sotto il vigore della legge n. 196/97, recante la disciplina del lavoro temporaneo;


b)      laddove, al contrario, la normativa collettiva è stata effettivamente modificata, non vi sono stati spunti innovativi di rilievo;


c)      è spesso prevalsa una impostazione restrittiva, rispetto alla disciplina legislativa, in ordine alle possibilità di utilizzo della somministrazione a tempo determinato (ad esempio, nei CCNL del commercio, degli istituti di credito, degli autoferrotranvieri[6], ecc.);


d)      si è talvolta escluso, in modo più o meno diretto, l’utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato[7].


Al contrario, si sono sostanzialmente ignorati i rinvii, di cui si è dato cenno poco sopra, al paragrafo 2 di questa breve nota, previsti dall’art. 21, comma 2, ove è stabilito che la contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici sarebbe potuta intervenire sui contenuti del contratto di somministrazione, ben oltre i rinvii in tema di limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione stessa, nonché dall’art. 22, comma 4, che assegna ai “contratti collettivi applicati dall’utilizzatore” la definizione di “modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa”.


Nell’esperienza derivante dall’applicazione dell’analogo principio contenuto nella legge n. 196/97 (art. 4, comma 2, ultimo periodo), un forte elemento di incertezza è stato rappresentato proprio dalla mancata previsione delle “modalità e criteri” di riconoscimento ed erogazione dei premi di risultato ai lavoratori temporanei. Incertezza che permane anche sotto il vigore delle nuove norme, parimenti ignorate anche dalla recente tornata di rinnovi contrattuali.


Al di là di ogni giudizio di merito, sembra di poter concludere che – mentre è mancato ogni contributo all’innovazione della materia ma anche ogni tentativo di adattare realmente la normativa legislativa alle caratteristiche dei singoli settori economici – si è anche smarrita l’occasione di intervenire contrattualmente su materie, come quella della retribuzione variabile dei lavoratori in somministrazione, che avrebbero meritato altra attenzione.


 


 


SEZIONE I


L’ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO


NEI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI


NEL PERIODO SETTEMBRE 2003 – DICEMBRE 2004


 


1. Accordo per il rinnovo del biennio economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende, società ed Enti Pubblici Economici aderenti a FEDERCASA in qualità di soci ordinari


L’accodo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende, società ed enti aderenti a FEDERCASA è stato stipulato in data 31 marzo 2004. Il rinnovo si riferisce al solo biennio economico 2004-2005 e tra le disposizioni aggiuntive sono state inserite alcune clausole sulla somministrazione di lavoro. Nella sostanza, è stata integralmente confermata la disciplina prevista dal contratto collettivo ancora vigente per la parte normativa e, in particolare, è stato confermato il limite quantitativo dell’8%, ora agganciato all’art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 276/03.


E’ stata esclusa la possibilità di ricorso ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato per il biennio 2004-2005.


 


2. Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 2000 per il personale dipendente delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.


L’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 agosto 2000 per il personale dipendente delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi è stato stipulato il I aprile 2004 tra la FEDERAGENTI e la FILT CGIL, la FIT CISL e la UILTRASPORTI. Il Contratto Collettivo decorre dal I aprile 2004 e scade il 31 marzo 2006 per la parte economica e il 31 marzo 2008 per la parte normativa. All’articolo 12 vengono disciplinati sia la somministrazione di lavoro che il lavoro intermittente e il lavoro ripartito. Per quanto riguarda il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la nuova disciplina contrattuale indica tre casi in cui è possibile la stipula dello stesso. Meritano segnalazione le ipotesi relative alle cd. “punte di più intensa attività” e alle “esecuzioni di particolari servizi che richiedono una particolare specializzazione o professionalità”. Il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro non può superare il limite del 10% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. In alternativa si possono stipulare fino a 5 contratti di somministrazione di lavoro purché non si superino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’impresa.


 


3. Accordo per il rinnovo del CCNL 19.5.2000 del settore Tessile – Abbigliamento -Moda


L’accordo per il rinnovo del CCNL 19 maggio 2000 del settore tessile, abbigliamento, moda, è stato stipulato in data 24 aprile 2004. Il CCNL decorre dal I gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.


Il Contratto collettivo ha disciplinato l’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato all’articolo 43, il quale stabilisce che i contratti di somministrazione sono ammessi, in generale, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. E’ stato, inoltre, stabilito che la percentuale massima del numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato sia pari all’8%, nell’arco di 12 mesi, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. In alternativa, si possono assumere con contratto di somministrazione a tempo determinato 5 lavoratori, purché non venga superato il numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Prima di assumere i lavoratori con contratto di somministrazione, l’azienda utilizzatrice deve informare le R.S.U. sul numero dei contratti, sulle causali di ricorso, sulle lavorazioni e sui reparti interessati e, infine, sulla durata della somministrazione.


 


4. Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 maggio 2000 per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore Tessile – Abbigliamento – Moda


L’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 maggio 2000 per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile–abbigliamento-moda, è stato stipulato il 4 maggio 2004. Il CCNL decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa. L’art. 26-bis disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In particolare, il ricorso a questa tipologia contrattuale è consentito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa utilizzatrice. La percentuale massima di utilizzo dei contratti di somministrazione non può superare l’8% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, nell’arco di 12 mesi. In alternativa si possono stipulare fino a 5 contratti di somministrazione di lavoro purché non si superino i contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Le percentuali sopra riportate possono essere aumentate per specifiche esigenze aziendali, attraverso un accordo con le R.S.U. o le organizzazioni sindacali territoriali. Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato per sostituire un lavoratore assente, la durata del contratto stesso può comprendere il periodo di affiancamento. Nella contrattazione di secondo livello, come previsto dal Protocollo del luglio 1993, possono essere stabiliti i criteri per la corresponsione delle erogazioni economiche ai lavoratori con contratto di somministrazione collegati a particolari risultati concordati dalle Parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. Se negli accordi di secondo livello non è prevista una specifica regolamentazione, si deve allora far  riferimento alle modalità previste per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è interrotto durante l’anno di maturazione del premio. Il numero, la durata dei contratti e i motivi del ricorso a questa tipologia contrattuale deve essere comunicata alle RSU o alle oo.ss. territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.


 


5. Accordo per il rinnovo del CCNL 14.3.2000 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria Alimentare


L’accordo per il rinnovo del CCNL 14 marzo 2000 per le aziende e i dipendenti della piccola e media industria alimentare è stato stipulato il 6 maggio 2004.


La vigenza del contratto decorre dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2007 per la parte normativa e al 31 dicembre 2005 per la parte economica.


L’articolo 8-bis del contratto in questione, disciplina sia l’istituto della somministrazione di manodopera a tempo indeterminato (sia pur limitandosi a devolvere alla contrattazione di secondo livello l’individuazione di ipotesi ulteriori per la stipulazione di questo contratto, rispetto a quelle stabilite dalla legge) che della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Per quanto riguarda quest’ultimo, le parti hanno indicato espressamente i motivi di ricorso alla suddetta fattispecie contrattuale, riconducibili, in generale, a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.


Sono stati specificatamente riportati, inoltre, mutuandoli dalle previsioni legislative, i casi in cui è vietato ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro.


Oltre a ciò è stato previsto che, nel caso in cui vi siano necessità di proroghe del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato si possa protrarre il termine per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva di 24 mesi (la previsione è del tutto identica a quella del CCNL applicato alle Agenzie per il lavoro). Per quanto riguarda la sostituzione di lavoratori assenti il contratto può essere prorogato per l’intera durata dell’evento che ha determinato la sostituzione stessa e, infine, se permangono le condizioni che hanno dato inizio all’impiego del lavoratore.


Nell’articolo relativo alla normativa comune per i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato, si stabilisce il limite massimo di utilizzo dei due strumenti. In questo senso, nel caso di sostituzione di lavoratori assenti, il limite è nella misura del 20%, separatamente per ciascuno dei due istituti, per le imprese fino a 100 dipendenti e del 14% per le imprese  con più di 100 dipendenti, percentuali calcolate in base al numero di ore annuo. In totale, i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non possono superare il 30% nelle imprese fino a 100 dipendenti e il 20% nelle imprese con più di 100 dipendenti, sempre in base al numero di ore in ragione di anno.


Infine, si rimanda la facoltà di aumentare fino al 33% le sopra citate percentuali di utilizzo delle forme contrattuali in questione, alla contrattazione territoriale e aziendale.


 


6. Accordo di rinnovo del CCNL 27 aprile 2000 per i lavoratori addetti all’industria delle Calzature


L’accordo per il rinnovo del CCNL 27 aprile 2000 per i lavoratori delle imprese di calzature è stato firmato in data 18 maggio 2004.


Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro decorre dal I gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.


Relativamente all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, nell’accordo di rinnovo è stato stabilito che il numero dei contratti non possa superare il valore dell’8% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.


In alternativa, viene consentita la possibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un massimo di 5 lavoratori, a condizione che non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.


 


7. Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini


L’accordo di rinnovo del CCNL 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili e affini è stato siglato il 20 maggio 2004. Il Contratto collettivo decorre dal I maggio 2004 e scade, per la parte economica, il 31 dicembre 2005 mentre, per la parte normativa, il 31 dicembre 2007.


La disciplina della somministrazione di lavoro è contenuta all’articolo 95, all’interno dell’allegato 19. Quest’ultimo ha previsto, relativamente ai motivi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, due gruppi di distinti di ipotesi per gli operai e per gli impiegati. Per quanto concerne gli operai, sono previste sei ipotesi specifiche tra le quali, ad esempio, l’impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale, l’impiego di lavoratori per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti, l’impiego di lavoratori per fronteggiare punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori, ecc. Per gli impiegati vengono riportati, più in generale, le ragioni di ricorso previste dal d.lgs. n. 276/03 e cioè per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tra i divieti di ricorso alla somministrazione previsti dall’art. 19 del CCNL in esame, vi sono quelli previsti dalla legge (come ad esempio il divieto sostituzione di lavoratori che esercitano  il diritto di sciopero) ed altri, molto specifici, riferiti ad attività particolarmente rischiose, come la costruzione di pozzi a profondità superiori a 10 metri, i lavori in cassoni ad aria compressa, ecc. In questi ultimi casi la somministrazione è consentita solo nei casi in cui l’agenzia sia stata specificamente abilitata, a norma di legge, allo svolgimento di tali attività.


Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato – cumulativamente con i contratti a tempo determinato – non può superare, su base annuale, il 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’impresa. Rimane comunque la possibilità di utilizzare, complessivamente,  sette contratti di somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato a condizione che non superino la misura di un terzo del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.


 


8. Accordo per il rinnovo del CCNL 19 maggio 2000 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei


L’accordo per il rinnovo del CCNL 19 maggio 2000 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei è stato stipulato in data 21 maggio 2004. Il Contratto collettivo decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa. Alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è dedicato l’articolo 31-bis. La somministrazione di lavoro è ammessa per motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare l’8% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nell’arco di un anno.


 


9. Accordo di rinnovo del CCNL 9 febbraio 2000 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini


L’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini è stato siglato il 24 maggio 2004.


Il contratto decorre dal I maggio 2004 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2007 per la parte normativa e al 31 dicembre 2005 per la parte economica.


Per la somministrazione di lavoro a tempo determinato si sono previste specifiche ipotesi di ricorso a questa tipologia contrattuale nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere nell’impresa. Il limite quantitativo è comprensivo dei contratti a tempo determinato direttamente stipulati dall’impresa.


In ogni caso l’impresa può utilizzare, complessivamente, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e ordinari contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 7 unità.


Inoltre, l’accordo ha previsto espressamente le ipotesi in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è vietato, come ad esempio nei casi di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (fattispecie prevista, come noto, direttamente dal d.lgs. n. 276/03) o nel caso di lavori che comportano particolari rischi per il lavoratore (fattispecie aggiunta dalle parti, sulla scia di una previsione, ora abrogata, della legge n. 196/97).


In una norma di chiusura si è specificato che agli operai assunti presso imprese edili con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si applica il contratto collettivo in vigore per le imprese stesse, compreso l’obbligo di contribuzione ed accantonamento dei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici del settore.


 


10. Accordo per il rinnovo del CCNL 19 giugno 2000 per i lavoratori dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia


L’accordo di rinnovo del CCNL del 19 giugno 2000 per i lavoratori dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia è stato stipulato il 24 maggio 2004 tra l’associazione italiana fabbricanti di giocattoli e la F.E.M.C.A. la F.I.L.T.E.A. e la U.I.L.T.A. Il contratto decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa. La disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è prevista all’articolo 37 che si limita a riportare le ragioni di ricorso contemplate dalla stessa legge (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore). Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare l’8%, nell’arco di dodici mesi, dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. In alternativa si possono stipulare fino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato purché non venga superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’impresa.


 


11. Accordo per il rinnovo del CCNL 5 aprile 2000 per i quadri e gli impiegati agricoli


L’accordo per il rinnovo del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli è stato firmato il 27 maggio 2004. Il Contratto decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2007.


Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, vengono espressamente elencate diverse ipotesi riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come ad esempio la sostituzione di lavoratori assenti. Come appare evidente, la tecnica di redazione di queste clausole riproduce quella delle clausole stipulate sotto il vigore della legge n. 196/97, che rinviava alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare motivi di ricorso al lavoro temporaneo aggiuntivi rispetto a quelli direttamente indicati dalla legge stessa.


E’ stato, inoltre, previsto che ogni azienda possa usufruire di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un minimo di 2 lavoratori e, in aggiunta, che il numero dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato non possa superare – in ciascun trimestre – la misura del 15% del numero dei lavoratori risultante dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro effettuate nell’anno precedente e l’unità equivalente, pari cioè a 270 giornate.


 


12. Accordo di rinnovo del CCNL 18 aprile 2000 per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza


L’accordo di rinnovo del Contratto collettivo 18 aprile 2000 per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza è stato stipulato il 27 maggio 2004 tra l’Uneba e la FISASCAT-CISL, F.P. CGIL e la UILTuCS-UIL. Il contratto decorre dal I gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005.


La disciplina della somministrazione di lavoro è prevista all’articolo 20. In generale, i motivi di ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato si devono riferire a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il contratto stesso indica tre fattispecie per le quale è, in concreto, possibile il ricorso alla somministrazione, tra le quali meritano segnalazione quelle relative alle particolari punte di attività e alla necessità di qualifiche di contenuto professionale medio-alto, fino al 6° livello. Il totale dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 lavoratori, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vengono, inoltre, riportati i dettati di legge relativi al principio di parità di trattamento economico e normativo.


 


13. Accordo per il rinnovo del CCNL 31 maggio 2000 per i dipendenti delle aziende che producono occhiali od articoli inerenti l’occhialeria


L’accordo per il rinnovo del CCNL 31 maggio 2000 per i dipendenti delle aziende che producono occhiali od articoli inerenti l’occhialeria è stato stipulato il 27 maggio 2004. Il contratto decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31/12/2007 per la parte normativa e il 31/12/2005 per la parte economica. All’articolo 24 viene disciplinata la somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevedendo nella percentuale dell’8% – calcolato nell’arco di un anno – il limite massimo di utilizzo. In alternativa, si possono stipulate fino a 5 contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato purché non venga superato il numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato all’interno dell’impresa.


Le ragioni di ricorso alla somministrazione riportate dall’articolo 24 fanno riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 276/03, vale a dire, in generale, a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.


 


14. Accordo di rinnovo del CCNL 22 giugno 2000 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini


L’accordo per il rinnovo del CCNL 22 giugno 2000 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini è stato firmato l’11 giugno 2004, da ANIEM e Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.


L’accordo stabilisce che la vigenza della nuova disciplina contrattuale vada dal I maggio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica e dal I maggio 2004 al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.


Per l’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono state individuate, per gli operai, sei ipotesi di ricorso a questa tipologia contrattuale mentre, per gli impiegati, l’ammissibilità è collegata, più in generale, a cause di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.


Oltre alle ipotesi di divieto previste direttamente dalle legge (e che vengono ripetute nel CCNL) se ne prevede una ulteriore ipotesi per l’esecuzione di lavori che espongono il lavoratore a particolari rischi per la salute.


Il ricorso ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato non può superare il limite del 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tenendo conto anche degli altri contratti a termine.


 


15. Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2000 per il settore Articoli per scrittura –Spazzole


L’accordo di rinnovo del CCNL 15 giugno 2000 tra Assoscrittura, Assospazzole e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL è stato sottoscritto l’8 giugno 2004.


Il CCNL decorre dal I gennaio 2004 con scadenza fissata al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.


L’efficacia delle clausole dedicate ai singoli istituti, modificati o introdotti dall’accordo in questione, decorre dal 9 giugno 2004.


Per quanto riguarda l’istituto della somministrazione di manodopera, l’accordo ha previsto l’estensione della possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per tutte le ipotesi che abbiano carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel rispetto del principio legislativo.


E’ stato, inoltre, individuato il limite massimo del numero dei lavoratori in somministrazione che non deve essere superiore all’8% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, calcolato su dodici mesi.


In alternativa, possono essere assunti cinque lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato


 


16. Accordo per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2000 del settore Attività industriali della filiera ittica e dei retifici


il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2000 del settore ‘attività industriali della filiera ittica e dei retifici’ è stato firmato il 15 giugno 2004.


Il CCNL decorre dal I gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa.


Relativamente all’istituto della somministrazione di manodopera, l’accordo ha previsto l’estensione della possibilità di ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per tutte le ipotesi che abbiano carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.


E’ stato, inoltre, stabilito che i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non  superino il limite dell’8% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, calcolato su 12 mesi.


 


17. Accordo per il rinnovo del CCNL 20 settembre 1999 per il settore del Commercio, Turismo e Servizi (Confcommercio)


L’accordo di rinnovo del CCNL 20 settembre 1999, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo dei servizi e delle PMI (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil è stato sottoscritto il 2 luglio 2004.


Il CCNL decorre dal I gennaio 2003 e scade il 31 dicembre 2006. La vigenza delle disposizioni contrattuali sui singoli istituti, modificati o introdotti dall’accordo in questione, decorre dal 1 luglio 2004.


Per l’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’accordo ha previsto il limite del 15% calcolato su 12 mesi, percentuale che non si applica ai contratti stipulati per la fase di avvio di nuove attività che sono quindi liberi da limitazioni quantitative.


Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è possibile usufruire del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 2 lavoratori, mentre nelle unità produttive che occupano da 16 a 30 lavoratori il numero sale a 5.


Con una norma di chiusura collocata nell’articolo dedicato ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si è, poi, stabilito che essi non possono superare, nel totale, il 28% su base annua.


 


18. Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa


L’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa è stato firmato il 2 luglio 2004.


La vigenza del contratto decorre dal I gennaio 2003 con scadenza fissata al 31 dicembre 2006. Le modifiche previste dal contratto stesso decorrono dal I luglio 2004.


Relativamente al ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono state espressamente elencate alcune ipotesi riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo. La formulazione della clausola sembra alludere ad un carattere indicativo dell’elenco di fattispecie previste, con possibilità, quindi, di stipulare i contratti di somministrazione anche in altre ipotesi.


Si è stabilito poi che, oltre ai casi sopra citati, si possa ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche in alcune ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti.


E’ stato, inoltre, previsto che i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non possano superare il limite del 15% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva.


Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti è prevista la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un massimo di 2 lavoratori mentre nelle unità produttive che occupano da 16 a 30 lavoratori il numero sale a 5.


Nel totale, i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non possono superare il 25% su base annua.


 


19. Accordo per il rinnovo del CCNL 21 giugno 2000 da valere per le aziende che producono ombrelli – ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima


L’accordo per il rinnovo del CCNL 21/06/2000 per le aziende che producono ombrelli e ombrelloni è stato firmato il 2 luglio 2004.


Il contratto decorre dal I gennaio 2004 e scade il 21 dicembre 2007 per la parte normativa e il 31 dicembre 2005 per la parte economica.


Nelle norme riguardanti la somministrazione di lavoro a tempo determinato si precisa che ne è ammesso il ricorso per ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo e che il limite massimo non può superare l’8% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, su base annua. In alternativa si possono stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato per un massimo di 5 lavoratori, purché non si superi il totale del numero dei lavoratori assunti nell’impresa con contratto a tempo indeterminato.


 


20. Accordo per il rinnovo del CCNL 22 settembre 1999, come modificato dall’accordo 3 luglio 2001 per il settore del Commercio, Turismo e Servizi (Confeserecenti)


L’accordo di rinnovo del CCNL 20 settembre 1999, tra la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi e la FILCAMS – CGIL, FISASCAT -CISL e UILTUCS – UIL, è stato stipulato il 6 luglio 2004.


Il CCNL decorre dal I gennaio 2003 e scade il 31 dicembre 2006. La vigenza delle disposizioni contrattuali sui singoli istituti, modificati o introdotti dall’accordo in questione, decorre dal 6 luglio 2004.


Per l’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’accordo ha previsto il limite del 15% calcolato su 12 mesi, percentuale che non si applica ai contratti stipulati per la fase di avvio di nuove attività che sono quindi esenti da limitazioni quantitative.


Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è possibile usufruire del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 2 lavoratori, mentre nelle unità produttive che occupano da 16 a 30 lavoratori il numero sale a 5.


Con una norma di chiusura collocata nell’articolo dedicato ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si è, poi, stabilito che essi non possono superare, nel totale, il 28% su base annua.


 


21. Accordo per il rinnovo del CCNL 22 dicembre 1999 per i dipendenti delle aziende operanti nel settore del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali


L’accordo di rinnovo del CCNL 22 dicembre 1999 per i dipendenti delle aziende operanti nel settore del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali è stato stipulato il 21 luglio 2004. Il contratto decorre dal I luglio 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa. L’articolo 15 del nuovo accordo disciplina sia le assunzioni con contratto a tempo determinato che l’istituto della somministrazione di lavoro.


Con particolare riferimento a quest’ultimo, ferma restando la possibilità di ricorrere al contratto di somministrazione nei casi previsti dalla legge, il CCNL individua tre ipotesi specifiche (ad esempio per sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni) per le quali è stabilita una percentuale di utilizzo che non può superare il 20% – su base semestrale – dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa. E’ stato confermato, comunque, il limite quantitativo del 15% separatamente per ciascun tipo di contratto, di somministrazione o a termine. Resta comunque la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato.


 


22. Accordo per il rinnovo del CCNL 23 dicembre 1999 per il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione don C. Gnocchi, con esclusione del personale medico.


L’accordo di rinnovo del CCNL 23 dicembre 1999 per il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione don C. Gnocchi, con esclusione del personale medico, è stato stipulato il 9 settembre 2004.


Il Contratto decorre dal I gennaio 2003 e scade il 31 dicembre 2003 per la parte economica e il 31 dicembre 2005 per la parte normativa. La disciplina della somministrazione di lavoro è prevista agli articoli 20 e 20-bis. Le possibilità di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato sono quelle previste dalla sessa legge (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo). Si precisa, comunque, che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta e indiretta del paziente. E’ consentito il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nella misura massima del 20% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Una ulteriore precisazione è prevista all’articolo 20-bis in cui si fissa il limite del 40% dei contratti a tempo indeterminato, complessivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione e i contratti a termine.


 


23. Accordo per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2000 per gli addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali


L’accordo per il rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2000 per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali, tra Unital Confapi e la FILLEA/CGIL, la FILCA/CISL e la FeNEAL/UIL, è stato stipulato il 22 settembre 2004.


Il Contratto collettivo decorre dal I settembre 2004 e scade il 31 dicembre 2007 per la parte normativa e il 31 dicembre 2005 per la parte economica.


L’articolo 14 del Contratto in questione disciplina sia le assunzioni con contratto a tempo determinato che l’istituto della somministrazione di lavoro.


Con particolare riferimento a quest’ultimo, ferma restando la possibilità di ricorrere al contratto di somministrazione nei casi previsti dalla legge, il CCNL individua tre ipotesi specifiche (ad esempio per sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni) per le quali è stabilita una percentuale di utilizzo che non può superare il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa. E’ stato confermato, comunque, il limite quantitativo del 15%, separatamente per ciascun tipo di contratto, di somministrazione o a termine.


24. Accordo per il rinnovo del CCNL 17 maggio 1999 applicabile al personale assunto alle dipendenze dell’Associazione Volontari Italiani del sangue (AVIS)


L’accordo per  il rinnovo del CCNL 17 maggio 1999 applicabile al personale assunto alle dipendenze dell’AVIS, è stato stipulato il 27 settembre 2004 tra l’AVIS e la FP-CGIL Nazionale, la Fps-CISL Nazionale, la FPL UIL Nazionale, UIL FPL Medici, UIL FPL Dirigenza Stap. Il nuovo contratto collettivo è entrato in vigore il I gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte normativa, mentre per la parte economica i due bienni decorrono rispettivamente dal I gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e dal I gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.


La disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato è prevista all’articolo 24 del CCNL. Il contratto di fornitura può essere concluso, oltre che per le motivazioni previste dalla legge, anche per particolari punte di attività, per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo, per esecuzioni di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale (l’indicazione specifica dei motivi di ricorso ha, in questo caso come in altri, scopo esemplificativo, vista la presenza nella legge e nel CCNL della clausola generale di ricorso che fa riferimento a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo).


I lavoratori assunti con contratto di somministrazione non possono superare, nel trimestre, la misura dell’8% dei contratti a tempo indeterminato nell’Associazione. In alternativa è consentito l’utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato fino a 5 lavoratori purché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato. I richiami alla legge 196/97 devono considerarsi privi di effetti in quanto legge appena citata è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 276/03.


 


25. Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 aprile 2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientale


L’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale è stato stipulato il I dicembre 2004.


Il Contratto Collettivo decorre dal I gennaio 2003 e ha validità fino al 31 dicembre 2004 per la parte economica e al 31 dicembre 2006 per la parte normativa, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali. Infatti, la disciplina della somministrazione di lavoro prevista dall’articolo 13 entra in vigore dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo e cioè dal I dicembre 2004. E’ previsto il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro, in generale, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, in particolare, per punte di più intensa attività, per l’esecuzione di un’opera, di un servizio, di un appalto che non possono essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali, per l’esecuzione di attività o servizi che richiedono professionalità diverse da quelle normalmente impiegate. Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione non può superare il limite dell’8%, su base trimestrale, dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’azienda. In alternativa si possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro fino a 5 lavoratori. Sono stati ribaditi i tre divieti di ricorso alla somministrazione di lavoro, già indicati dalle norme di legge (per la sostituzione di lavoratori in sciopero, per l’invio presso imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, per l’invio presso unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti).


 


26. Accordo per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità)


L’accordo di rinnovo del CCNL 27 novembre 2000 degli autoferrotranviari è stato stipulato il 14 dicembre 2004. Il nuovo contratto collettivo decorre dal 18 novembre 2004 e scade il 31 dicembre 2005 per la parte economica e il 31 dicembre 2007 per la parte normativa, salvo quanto previsto dai singoli istituti.


All’articolo 2 del CCNL vengono disciplinati i rapporti di lavoro flessibile, come i contratti a termine, il lavoro a tempo parziale, il lavoro in somministrazione, il telelavoro e il lavoro ripartito.


In particolare, la lettera E dell’articolo 2 regola il contratto di somministrazione, il quale può essere concluso solo con una durata predeterminata. Il ricorso a questa tipologia contrattuale è ammesso per far fronte a necessità eccezionali od occasionali, quando non sia possibile far ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni.


Come appare evidente, la disciplina collettiva restringe il campo di applicazione del nuovo istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche rispetto alla previgente normativa contrattuale sul lavoro temporaneo. Inoltre, il ricorso a questo specifico strumento è condizionato alla ricorrenza di ragioni eccezionali o occasionali, sostanzialmente mutuando, aggravandolo, il precedente sistema vincolistico della legge n. 196/97.


Ma il vincolo più significativo è contenuto nella previsione della necessità, “in ogni caso”, della stipula di un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo, per poter utilizzare la somministrazione di lavoro.


I divieti sono quelli previsti dalla legge (ossia, in particolare, è vietato il ricorso al contratto di somministrazione presso le aziende che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal d.lgs. 626 in materia di sicurezza sul lavoro o per sostituire lavoratori in sciopero).


Infine, si prevede che i lavoratori assunti con contratto di somministrazione non debbano superare il 2% del personale in forza presso l’azienda, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.


 


27. Accordo per il rinnovo del CCNL 22 maggio 2003 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene ambientale


L’accordo di rinnovo del CCNL 22 maggio 2003 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, è stato stipulato il 22 dicembre 2004. Il Contratto Collettivo decorre dal I gennaio 2003 e ha validità fino al 31 dicembre 2004 per la parte economica e al 31 dicembre 2006 per la parte normativa. L’istituto della somministrazione di lavoro è previsto all’articolo 13 e con decorrenza dal I gennaio 2005. La disciplina del contratto di somministrazione di lavoro ricalca fedelmente le clausole previste per il contratto per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientale firmato il I dicembre 2003, sopra analizzato.


 


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[1] Il decreto n. 276/03 è stato modificato dal d. lgs. n. 251/04. Sull’attuazione negoziale dei rinvii contenuti nel decreto legislativo, si veda da ultimo La Macchia, Prime osservazioni sui contratti collettivi successivi alla riforma del mercato del lavoro del 2003, in “Riv. Giur. Lav. Prev. Soc.”, 2005, 63.



[2] Il CCNL applicabile alle Agenzie per il lavoro è del 23 settembre 2002. Con accordi del 27 ottobre 2004 e 2 febbraio 2005 questo contratto, originariamente stipulato per i lavoratori temporanei, è stato esteso ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.



[3] La norma riportata nel testo è perfettamente analoga a quella contenuta all’art. 1 del d. lgs. n. 368/01 in tema di contratto a tempo determinato. Sulla causale generale di ricorso a questo istituto, il Ministero del Lavoro è intervenuto con circolare n. 42 del I agosto 2002, i cui contenuti sono applicabili alla somministrazione a tempo determinato (si veda in questo senso, la recente circolare del Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 2005).



[4] La definizione di “lavoratore comparabile” è contenuta, ad esempio, nella direttiva europea n. 1999/70/CE, in materia di contratto a tempo determinato. Anche la proposta di direttiva sul lavoro interinale, ancora in discussione presso il Parlamento Europeo, contiene una definizione del tutto analoga.



[5] Il principio in questione ha il suo immediato precedente nell’art. 4, comma 2, della legge n. 196/97, i cui primi undici articoli contenevano, come noto, la disciplina del lavoro temporaneo.



[6] Accordo del 2 luglio 2004 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo dei servizi e delle PMI-Confcommercio e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per il rinnovo del CCNL 20 settembre 1999. Accordo del 12 febbraio 2005 tra l’ABI e Dircredito-FD, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uil-Ca  per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per il rinnovo del CCNL 11 luglio 1999. Accordo del 18 dicembre 2004 tra l’Asstra, Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, per il rinnovo del CCNL 27 novembre 2000 degli Autoferrotranvieri.



[7] Si pensi, ad esempio, al sopra citato contratto del credito ove, in una nota, viene indicato che l’ABI si impegna a inserire, in una propria circolare, la seguente dichiarazione: le parti aziendali si asterranno dal dare applicazione ai seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito; nonché dal rinegoziare gli istituti disciplinati dal contratto nazionale e, cioè, l’apprendistato professionalizzante, il contratto di inserimento e la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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