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Home - Rubriche - Giurisprudenza del lavoro - Nella fusione tra società, l’incorporante risponde di tutte le obbligazioni della incorporata

Nella fusione tra società, l’incorporante risponde di tutte le obbligazioni della incorporata

di Biagio Cartillone
5 Novembre 2021
in Giurisprudenza del lavoro
Confindustria, dall’estero l’innesco per la ripresa italiana, PIL in risalita

La Corte d’Appello di Milano sezione lavoro ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda di una lavoratrice volta a conseguire il pagamento di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con una società che era stata incorporata in un’altra società che era stata chiamata in causa; il rapporto di lavoro subordinato era cessato per dimissioni della lavoratrice anteriormente all’atto di incorporazione.

La Corte di Appello di Milano perveniva a tale condanna sul rilievo della applicabilità alla fattispecie dei dettami di cui all’art.2504 bis c.c.[1], in luogo del disposto di cui all’art.2112 c.c. [2] invocato dalla società convenuta nelle proprie difese. Nel proprio incedere argomentativo la Corte di Appello faceva richiamo ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la fusione per incorporazione tra società non determina l’estinzione della incorporata né crea un nuovo soggetto, ma realizza l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, per cui la incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti anche processuali, alle vicende modificative della società incorporante.

Contro questa decisione ha interposto ricorso per Cassazione la società soccombente che ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.2504 bis c.p.c. e 2112 c.c. Si è criticata la statuizione con la quale la Corte di Appello ha accertato l’applicabilità alla fattispecie dell’art.2504 bis c.c. in luogo dell’art.2112 c.c., facendo richiamo a precedenti giurisprudenziali non ritenuti attinenti alla questione delibata. Si osserva, per contro, che la giurisprudenza di legittimità era consolidata nell’affermare il principio secondo cui “in caso di fusione di una società in un’altra si verifica una successione a titolo universale e, quanto ai rapporti di lavoro, opera la disciplina di cui all’art.2112 c.c.”.

A sostegno dell’assunto la società datrice di lavoro fa leva sul dato letterale del comma quinto dell’art.2112 c.c.[3] alla cui stregua si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata e sulla natura speciale della disposizione che si applica ai rapporti di lavoro coinvolti nella fusione prevalendo su quella generale in tema di fusione societaria.

Si deduce così che ai sensi dell’art.2112 c.c. comma secondo, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e che detta norma è stata interpretata nel senso che il cessionario risponde in solido con il cedente dei crediti vantati dal lavoratore solo ove il rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento d’azienda, non essendo riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento d’azienda,- così come nella specie.

La corte di Cassazione analizzando le norme che regolano la disciplina delle incorporazioni e della cessione dell’azienda ha rigettato il ricorso della società. Per la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile,  il “regime di solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro facenti capo alla cedente, presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro al momento della cessione” ma le critiche  dell’azienda , non sono fondati  perché: “Il cuore delle formulate doglianze risiede nell’assunto della applicabilità alla vicenda scrutinata, dei dettami di cui all’art.2112 c.c., facendosi riferimento, segnatamente al comma quinto – alla cui stregua trasferimento d’azienda è qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata – per argomentare che la fusione per incorporazione realizza per ciò che riguarda i rapporti di lavoro, un’ipotesi di trasferimento d’azienda. All’accoglimento della opzi.one ermeneutica patrocinata da parte ricorrente, osta tuttavia, il consolidato insegnamento di questa Corte, risalente nel tempo, alla cui stregua costituisce trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dall’art. 1 del d.lgs. n. 18 del 2001, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica qualora l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate). Presupposto logico-giuridico per la applicabilità della disposizione disciplinante la vicenda circolatoria aziendale invocata da parte ricorrente risiede, dunque, proprio nella circostanza che la stessa interessi soggetti giuridici diversi, giacché solo in relazione a tale diversità si può ipotizzare il mutamento della titolarità di una attività economica, sulla cui identificazione si è spesa la costante elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale. conclusioni – in base alle quali in caso di fusione societaria, opera, quanto ai rapporti di lavoro, la disciplina di cui all’art.2112 c.c. – si palesavano coerenti con la disciplina pro tempore vigente della vicenda societaria, che presupponeva la distinzione fra i soggetti giuridici in relazione ai quali – a seguito della estinzione della società incorporata – si era verificata una successione a titolo universale relativa alle posizioni debitorie e creditorie facenti capo a quest’ultima. n tal senso depone l’espresso rilievo conferito dal novellato primo comma dell’art. 2504-bis c.c. al principio, già elaborato a livello interpretativo, in virtù del quale la società incorporante o risultante dalla fusione «prosegue» in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alle società incorporate o fuse. Si è ritenuto al riguardo che l’esplicitazione di tale regola ha costituito la traduzione, con specifico riferimento alla fusione, del principio della continuità sostanziale dell’impresa e della relativa attività in occasione delle sue trasformazioni strutturali. Principio di continuità che oggi, divenuto norma positiva per effetto della riforma in oggetto, conferma come la fusione non sia diretta alla definizione dei rapporti sociali, né al relativo trasferimento, quanto piuttosto alla prosecuzione degli stessi, senza la configurazione di una fattispecie estintiva, e come tale operazione debba pertanto essere riguardata, al pari della trasformazione, quale vicenda “evolutiva-modificativa”, in virtù della quale l’ente incorporato, ovvero le società partecipanti in caso di fusione paritaria, sopravvive in tutti i suoi rapporti, sia pure con un nuovo assetto organizzativo modificato, nella società incorporante o in quella risultante dalla fusione. E nella prospettiva delineata dalla ricordata elaborazione dottrinaria si è collocato l’insegnamento della Corte di legittimità in base al quale in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha natura innovativa ed ha affermato il principio per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Detto insegnamento – che il giudice del gravame ha mostrato di conoscere e condividere – ha consacrato il principio in base al quale la vicenda societaria della incorporazione comporta il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente che permane dunque nella propria identità, pur nell’ambito di un rinnovato assetto organizzativo, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, sia di natura sostanziale che processuale. Corollario di quanto sinora detto è che per effetto della sopraggiunta fusione permangono a carico del soggetto giuridico che ne deriva, i medesimi diritti ed i medesimi obblighi esistenti anteriormente al verificarsi della vicenda evolutiva della propria struttura societaria, ivi compreso il diritto di credito azionato nei confronti del datore di lavoro. In tale prospettiva non appaiono utilmente invocabili le Direttive comunitarie emesse in tema di trasferimenti d’azienda, secondo l’opzione accreditata da parte ricorrente, non essendo per ragioni sinora esposte, in alcun modo configurabile una vicenda traslativa fra diverse realtà organizzative che potrebbe giustificare l’applicazione della disciplina di cui dall’art. 2112 c.c..”    Cassazione civile sez. Lavoro ordinanza    Num. 30577  Data pubblicazione: 28/10/2021.

La Cassazione conclude affermando che le censure formulate dalla datrice di lavoro  non sono condivisibili con il conseguente rigetto.

[1] Art. 2504 bis codice civile: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”

[2] Art. 2112 codice civile: “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[3] Comma v art. 2112 del codice civile: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

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Avvocato, Giuslavorista del Foro di Milano - www.biagiocartillone.it

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