Raffaella Vitulano
Accordo raggiunto oggi tra Ces, Unice e Ceep in materia di telelavoro, che prevede finalmente l’ uguaglianza di diritti e non regimi differenziati tra il telelavoratore e il dipendente di un’ impresa. Sulle modalità applicative s’ è realizzato un passo avanti importantissimo, in quanto l’ accordo prevede obbligo di trasposizione a livello nazionale entro tre anni, per un contratto che ha una vigenza contrattuale di cinque. Un accordo dunque veramente innovativo, perchè raggiunto per la prima volta le parti sociali senza nessun intervento della Commissione europea, nè del legislatore, e perchè costituirà un riferimento diretto anche nelle prassi nazionali. L’ accordo, che sembrava raggiunto nella trattativa del 13-14 maggio scorsi, aveva subìto un rinvio conseguentemente al dibattito, con forti tensioni, avvenuto nella delegazione imprenditoriale. Ma nella serata di oggi, finalmente, superato anche lo scoglio della qualità dell’ impianto complessivo dell’ accordo e definiti preambolo e disposizioni finali (la più importante delle quali sembra la clausola “di non regresso” ), la buona notizia è giunta e da oggi decorreranno sei settimane per la discussione e l’approvazione dell’ accordo a livello nazionale. Come da prassi, la consultazione avrà come risultato finale quello del cosiddetto “silenzio assenso” , ovvero se alla fine delle sei settimane non venisse formalizzato il dissenso sull’ intesa (ai primi di giugno ci sarà un esecutivo Ces) la segreteria Ces e la delegazione trattante potranno firmare l’ accordo conclusivo. Positiva la valutazione sindacale sull’ accordo, sia sul versante degli strumenti di lavoro che dell’organizzazione del lavoro. Sul primo, l’ accordo appare soddisfacente in quanto la responsabilità imprenditoriale è chiaramente definita sia per quanto riguarda la fornitura che per quanto riguarda la copertura assicurativa dei costi. Sul secondo, viene previsto che il telelavoratore abbia diritto all’ autogestione dell’ organizzazione del proprio orario di lavoro nell’ambito degli accordi contrattuali e legislativi di riferimento. Il carico di lavoro è poi assimilato a quello dei lavoratori comparabili che operano nell’impresa.



























