di Andrea Ciampani- Professore di Storia del movimento sindacale presso l’Università LUMSA di Roma
La necessità di un esame approfondito sulla rappresentanza sindacale riemerge con forza mentre si prepara il dibattito sul modello contrattuale, che nell’autunno prossimo s’imporrà nel confronto pubblico. Anche affrontando tale questione, infatti, gli attori politici e sociali interessati a mettere ordine nelle relazioni industriali, come già si è avuto modo di rilevare, sono sospinti, dalle stesse esigenze di realismo e di operatività, a valutare il nesso, la natura ei fini della loro presenza sociale in un sistema democratico; essi sanno bene, infatti, che la loro azione si sviluppa all’interno di una articolata società poliarchica, in cui restano valori decisivi la libertà e la democrazia.
In tale contesto, la rappresentanza sindacale, collegata alla libertà associativa della persona che lavora e all’esercizio della libertà collettiva attraverso il movimento sindacale, sviluppa le sue radici nell’organizzarsi della società civile, producendo forme di regolazione sociale su un piano distinto da quello della normazione legislativa. Qui sembra porsi il ricordato nodo dell’attuale processo democratico: il pieno riconoscimento delle risorse della dimensione associativa nella pluralità di piani (economico, sociale e politico) nei quali si sviluppano i processi di trasformazione e di governance della nostra società. Del resto, per rappresentare la sempre nuova domanda politica di cittadinanza, tutti i partiti e governi democratici trovano oggi vantaggio dal poter interloquire con gli attori sociali ed economici che operano attraverso la “funzione regolativa del pluralismo sociale”; con un’attenzione ad operare senza confusione di ruoli e senza tentazioni organicistiche.
Con tali premesse, che escluderebbero in prima battuta l’ipotesi a lungo caldeggiata di un intervento legislativo, la rappresentanza sindacale viene di nuovo evocata in relazione alla questione della rappresentatività e della sua misurazione sulla base di un principio elettivo e maggioritario. E’ bene, dunque, soffermarsi sull’animata discussione relativa a tali aspetti che, condotta talora con disattenta rapidità o con eccessiva semplificazione, appare bisognosa di una pulizia di linguaggio e di uno sviluppo coerente.
Tutti possono convenire, infatti, nel rilevare come dalla rappresentanza sindacale discenda la rappresentatività, come quantum di lavoratori associati a ciascuna organizzazione, così che la seconda non si possa sovrapporre o sostituire alla prima. Rappresentanza e rappresentatività sono ordinate nella catena dei concetti di persona, associazione, organizzazione: la rappresentanza sindacale, dunque, è lo strumento essenziale mediante il quale i lavoratori, che volontariamente si organizzano nei sindacati, si costituiscono come soggetto collettivo e come tale agiscono per la rappresentazione e la tutela dei loro interessi (così come recentemente ricordava un illustre giuslavorista, profondo conoscitore dell’effettiva esperienza sindacale). Partendo da tali aspetti, tuttavia, in alcune proposte sulla rappresentatività alimentate da differenti prospettive, talora si opera una traslazione dal piano della rappresentanza sindacale a quello degli strumenti propri della rappresentanza politica.
Alcuni, comprendendo ormai i rischi provenienti dall’affidamento alla norma legislativa delle sorti del movimento sindacale, tornano a richiamare l’esigenza di un recupero di rappresentanza, in particolare nell’esercizio del controllo del mandato; tuttavia, proprio in questa fase, dimenticando (se non rinunciando del tutto) alla complessa ma virtuosa azione di sanzione del mancato rispetto del vincolo di mandato nel dibattito democratico degli organismi sociali, si affida la misurazione del consenso dell’azione collettiva ad una generale platea di lavoratori con l’introduzione di procedure referendarie.
Altri, dopo aver convenuto sull’opportunità di affidarsi ad accordi interconfederali per realizzare forme di valutazione della rappresentanza sindacale, sembrano auspicare che proprio quegli accordi contengano una rinuncia del movimento sindacale alla legittimazione sociale (l’unica) che proviene dal vincolo di mandato associativo, in favore di esigenze funzionali di governo del sistema; prospettando, così, un percorso decisionale neocorporativo (con qualche grado di decentramento) che, pur a fronte del permanere delle ragioni della frammentazione delle relazioni industriali, possa giovarsi di misurazioni elettorali su base maggioritaria.
Auspicando il formarsi di maggioranze e minoranze con riferimento diretto alla base dei lavoratori, chiamati ad esprimersi come cittadini-elettori, tanto i primi, quanto i secondi non conseguono una sintesi o a un compromesso tra differenti proposte in tema di rappresentatività, ma finiscono per operare una traslazione della rappresentatività dal piano della rappresentanza sindacale a quello della rappresentanza politica. In tal modo, non si consegue una interrelazione tra i piani (che presuppone l’accettazione di una loro distinzione), ma una rinuncia alla stessa rappresentanza sindacale associativa accedendo ad una rappresentanza generale tipica della rappresentanza politica. Venendo, infine, a contraddire le premesse del riconoscimento dell’autonomia dell’organizzazione sociale, come esito storico e come risorsa democratica.
Non si può dimenticare, infatti, che il cammino di progresso degli ultimi due secoli è stato segnato, come ha ricordato di recente il libro di Lorella Cedroni, da un processo di emancipazione dalla pretesa di esaustività della rappresentanza politica rispetto alle esigenze della rappresentanza sociale. Dalla legge Le Chapelier che, nel 1791, vietava le associazioni operaie, in quanto corpi intermedi tra il cittadino e la formazione della volontà generale (sia che fossero residui dell’antico regime, sia che fossero espressione del sorgente movimento operaio), il movimento sindacale ha compiuto un’evoluzione che lo determina come attore sociale capace di esercitare nella società complessa un ruolo decisivo per lo sviluppo della civiltà contemporanea. Viene semmai da interrogarsi se non sia piuttosto il permanere di illusioni e visioni “politiche” del sindacalismo (ora verso una sua istituzionalizzazione, ora verso posizioni antagoniste) che, dotandosi di corrispondenti strumentazioni, contribuiscano ad inceppare il dispiegarsi di un virtuoso sistema di relazioni industriali.
Si consideri, ad esempio, non solo il velleitario intento di conseguire una unificazione dei sindacati attraverso il giogo delle attuali rappresentanze sindacali unitarie, ma gli stessi limiti che caratterizzano il funzionamento di questi organismi. Come assai acutamente notato in un recente saggio di Enrico Gragnoli, le dinamiche degli “organismi collegiali” in tali rappresentanze tendono a prendere il posto dell’autorganizzazione, salvaguardando il pluralismo solo nei limiti di un processo elettivo “che introduce criteri di maggioranza estranei alla piena valorizzazione della libertà di decisione dei singoli e dei gruppi”.
Nelle rappresentanze unitarie previste nel pubblico impiego, in particolare, la preferenza assegnata al metodo elettivo finisce per scontrarsi con l’originaria libertà di organizzazione dei lavoratori in azienda; il principio maggioritario, d’altra parte, sembra presupporre una riforma del dettato costituzionale, che parla di proporzionalità negli organismi di rappresentanza unitarie. Secondo quanto fin qui rilevato non può apparire esportabile, dunque, al settore privato il modello del pubblico impiego che sottopone la dimensione associativa “al primato della logica elettiva” e non garantisce “la scelta fra diverse forme di presenza sindacale”.
Ricorda, infatti, Gragnoli, che nel lavoro privato “l’avvenuta costituzione delle rappresentanze unitarie non comporta alcuna violazione dell’art. 39 cost. e non limita la libertà di organizzazione, non tanto perché l’istituto sia regolato in via consensuale, ma perché, in un sistema ispirato alla piena libertà nella stipulazione dei contratti collettivi e, dunque, anche di quelli aziendali, la partecipazione alle elezioni è oggetto di una consapevole scelta di ciascun gruppo. Infatti, le rappresentanze unitarie non sono l’obbligata controparte negoziale del datore di lavoro e, pertanto, una differente struttura può convincere o costringere l’impresa alle trattative e la convivenza fra le rappresentanze unitarie e quelle aziendali ha luogo in un contesto più paritario.”
Come si vede, dunque, l’introduzione di strumenti propri della rappresentanza politica nel processo di rappresentanza (e di rappresentatività) sindacale non appare rispettosa, per sua natura, di quel carattere autonomo (e di interrelazione) delle dinamiche sociali da cui muove il movimento sindacale, né può conseguire quei benefici funzionali di governo del pluralismo che si vorrebbero ottenere. Piuttosto, in vista del necessario sviluppo della contrattazione di secondo livello appare opportuno tornare a riflettere su “meccanismi convenzionali, promozionali e non coercitivi” che contribuiscano ad alimentare, sostenere e formare un’attività sindacale associativa responsabile e partecipativa nei differenti livelli. Lo sviluppo di un tale sindacalismo si presenta certamente come una sfida impegnativa per i sindacati, ma costituisce il senso ultimo della loro confederalità, un irrinunciabile passaggio per efficienti relazioni industriali, un contributo decisivo per il riconoscimento degli attori sociali nel processo democratico e di incivilimento del nostro Paese.