di Mario Vigna – Segretario generale Associazione quadri industria
E’ stata recentemente presentata la ricerca su “I Quadri in Italia e in Europa”, nella quale sono stati analizzati i contenuti ed i limiti della normativa di legge e la disciplina nei contratti collettivi nazionali di lavoro che riguardano questa categoria professionale.
La ricerca è stata commissionata dalla Cuq – Confederazione unitaria quadri -, che è l’organizzazione professionale maggiormente rappresentativa della categoria dei quadri in Italia in quanto ad essa aderiscono l’Anqui, il Sinfub, la Confederquadri e la Fas.
Il lavoro di ricerca è stato svolto dall’Irpes – Istituto di ricerca per le politiche economiche e sociali -, che è particolarmente versato sulla analisi delle normative contrattuali italiane, che si è avvalso della collaborazione del prof. Piero Craveri, ordinario di storia contemporanea e preside dell’Istituto universitario S. Orsola Benincasa di Napoli, che ne ha curato la presentazione.
L’obiettivo che la ricerca si è prefisso è duplice:
1. verificare la normativa che è stata realizzata nei contratti collettivi nazionali ed aziendali per la categoria dei quadri a partire dal 1985 dopo la approvazione della legge di riconoscimento giuridico della categoria (legge 190/85)
2. analizzare la rispondenza dell’assetto giuridico e delle normative contrattuali dei quadri con la situazione esistente negli altri principali Paesi europei.
Per quanto riguarda i contratti collettivi nazionali di categoria sono stati presi in esame i 16 maggiori contratti dei settori agricolo, industriale, terziario e servizi, con particolare riferimento a quelli del commercio, del trasporto, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni e del bancario.
L’oggetto della indagine si è concentrato sulla rilevazione dei mutamenti intervenuti nelle normative contrattuali a seguito dell’attuazione delle norme previste dalla legge 190 concentrando l’attenzione soprattutto su cinque aspetti:
– titolarità contrattuali
– strutture contrattuali
– classificazioni ed inquadramenti professionali
– trattamenti retributivi
– normative specifiche per la categoria dei quadri
Utilizzando una griglia di valutazione basata sulla analisi di merito delle normative rilevate e quello del riconoscimento della specifica identità e dei diritti di rappresentanza riservato alla categoria dei quadri, la ricerca ha messo in evidenza quanto segue:
Titolarità contrattuali
Ad eccezione del settore del credito, delle assicurazioni, di quello agricolo e, in qualche caso, dei servizi, a nessuna organizzazione professionale dei quadri è stato riconosciuto il diritto di esercitare una propria titolarità contrattuale, a prescindere dal loro livello effettivo di rappresentatività.
A causa della normativa giuridica in vigore e degli accordi attualmente in essere questo mancato riconoscimento ha inibito alle organizzazioni professionali dei quadri l’esercizio di un proprio ruolo di rappresentanza anche a livello di contrattazione decentrata.
Struttura contrattuale
L’inserimento della nuova categoria dei Quadri all’interno dei contratti collettivi nazionali di categoria non ha scalfito minimamente la struttura contrattuale tradizionale articolata nelle figure degli operai, degli intermedi e degli impiegati.
Questa considerazione vale per tutti i contratti presi in esame, ad eccezione di quelli del credito delle assicurazioni, dell’agricoltura e del terziario, con una sottolineatura particolare per il contratto dei metalmeccanici che ha mantenuto una struttura articolata su una parte comune e tre parti distinte rispettivamente per la categoria degli operai, degli intermedi e degli impiegati.
Classificazioni ed inquadramenti professionali
L’analisi compiuta in ordine all’inserimento della categoria dei quadri nei sistemi di classificazione, sia nel momento della prima applicazione della legge 190/85 che nei successivi momenti negoziali permette di trarre due considerazioni di carattere generale.
La prima riguarda il rapporto tra quanto trovato nei Ccnl e quello che è stato stabilito dalla legge che colloca la categoria dei quadri in posizione intermedia tra la categoria dei dirigenti e tutte le altre categorie a partire, evidentemente, dalle categorie degli impiegati con mansioni direttive.
Dall’esame svolto sui contratti collettivi oggetto di indagine emerge con assoluta chiarezza che, dal punto di vista strutturale, questa posizione intermedia del quadro tra dirigenti ed impiegati si riscontra formalmente oltre che nel contratto del settore del credito, dove l’inquadramento è stato recentemente ridisegnato in stretto accordo con quello degli ex funzionari, solo nei contratti delle assicurazioni, in quello elettrico, del gas e nel contratto del settore dei trasporti.
Per quanto riguarda il settore industriale i contratti che tendono a dare una risposta, anche strutturale, agli indirizzi della legge 190 risultano essere solo quelli della carta/cellulosa e dell’industria grafica ed editoriale.
Tutti gli altri contratti collettivi, soprattutto i maggiori del settore industriale, hanno ricompresso la categoria dei quadri all’interno dei livelli di inquadramento previsti per la categoria degli impiegati che svolgono mansioni direttive, anche se, in qualche contratto, si evidenzia uno sforzo della contrattazione collettiva ad allargare il bacino dei lavoratori in grado di acquisire la categoria di “quadro”.
Trattamenti retributivi
Sulle soluzioni contrattuali che riguardano le strutture, gli assetti ed i contenuti retributivi dei diversi contratti, fatta eccezione per il settore del credito, il cui contratto fissa le retribuzioni dei quadri all’interno della scala parametrale retributiva, e del contratto della chimica, che utilizza un unico livello parametrale per la categoria dei quadri, ma adotta un meccanismo automatico di maggiorazione percentuale per fissare la remunerazione delle tre posizioni organizzative dei quadri, gli altri contratti nazionali dei settori esaminati, o hanno previsto il minimo contrattuale per i quadri in un solo livello retributivo, oppure, per i quadri, hanno utilizzato lo stesso parametro retributivo degli impiegati con mansioni direttive. Per distinguerli da questi ultimi sotto il profilo retributivo, viene introdotta una indennità di funzione, in genere fissata in cifra, ad eccezione del contratto della gomma e plastica che non prevede nemmeno l’indennità di funzione.
Per l’indennità di funzione non appare irrilevante sottolineare come il valore economico di questo istituto risulti generalmente modesto e, solo nel caso dei contratti delle assicurazioni, del commercio e dei quadri ed impiegati agricoli questo istituto raggiunga una incidenza significativa in rapporto con la retribuzione contrattuale degli impiegati con mansioni direttive.
Normative specifiche per la categoria dei quadri
In tutti i contratti presi in esame sono state recepite le normative previste dalla legge 190 in materia di responsabilità civile e di diritti d’autore.
Tra le normative specifiche per i quadri contenute in alcuni contratti collettivi, quelle di maggior valore si trovano nel contratto del commercio dove, per i quadri, vengono costituiti un istituto bilaterale per la formazione ed un ente per l’assistenza sanitaria integrativa, nel contratto del credito e delle assicurazioni ed in quello chimico che si concentra, in maniera particolare, sulla formazione.
Valutazione sulle normative dei contratti
Dall’analisi effettuata sulle normative contrattuali della categoria dei quadri e dalle valutazioni che è stato possibile ricavarne emerge con molta chiarezza che la scelta di affidare alla contrattazione nazionale di categoria lo sviluppo delle normative di questa categoria, nella grande maggioranza dei casi esaminati, non ha certamente conseguito brillanti risultati.
Questo giudizio, d’altra parte, viene espresso a fronte di una esperienza contrattuale fortemente consolidata, essendo trascorsi ben 17 anni dalla promulgazione della legge con la quale è stato dato riconoscimento giuridico alla categoria dei quadri e, in tutto questo periodo, i contratti nazionali di categoria sono stati regolarmente rinnovati alle loro cadenze.
Salvo le eccezioni documentate nella ricerca, la impossibilità delle associazioni di divenire protagoniste delle loro vicende contrattuali in settori, come quelli industriali, particolarmente significativi per le relazioni sindacali, ha contribuito grandemente al ridimensionamento del
protagonismo sociale di questa categoria, testimoniato, tra l’altro dai risultati delle normative contrattuali che sono stati messi in evidenza dalla ricerca.
Se si vogliono individuare le cause che hanno reso possibile questa situazione si possono mettere in evidenza i seguenti aspetti:
1) La struttura della legge 190/85, che, nel momento in cui riconosceva dignità giuridica alla categoria dei quadri, avrebbe dovuto precisare con puntualità l’ambito contrattuale in cui questa nuova realtà professionale avrebbe dovuto essere inserita e di conseguenza indicare i requisiti per la conseguente titolarità contrattuale.
2) La mancanza di chiare normative sulla attribuzione dei diritti di rappresentanza che dovrebbero essere esercitati in base a precisi e verificabili criteri di misurazione della rappresentatività
3) Il ritardo con il quale le organizzazioni professionali dei quadri hanno maturato l’esigenza di ripensare il loro modello organizzativo unito alla contemporanea assenza di un modello di relazioni sindacali con il quale poter esercitare la contrattazione, senza snaturare il loro ruolo ed il loro modo di interloquire con l’azienda.
4) Le scelte effettuate, dal sistema delle imprese, a ridosso della promulgazione della legge di riconoscimento dei quadri, che hanno consentito, da un lato di evitare pericolosi conflitti nella ridefinizione dei ruoli con i partners negoziali tradizionali e, dall’altro, di ricondurre la gestione delle problematiche dei quadri all’interno della tradizionale logica di relazioni industriali discrezionali.
I quadri nella contrattazione di secondo livello
Per quanto riguarda la rilevazione di normative contrattuali per la categoria dei quadri nella contrattazione di secondo livello, la ricerca ha rilevato, attraverso l’archivio Cnel, risultati estremamente scarsi e di poco valore negli accordi aziendali stipulati dalle Rsu e dalle organizzazioni sindacali a cui è riconosciuta la titolarità di questo livello negoziale.
Non si sono riscontrati accordi significativi stipulati tra aziende ed organizzazioni professionali dei quadri, in quanto anche quando sono state raggiunte intese specifiche esse si sono mantenute sul piano delle informalità.
I trattamenti specifici che alcune aziende hanno riservato agli appartenenti alla categoria dei quadri sono stati applicati in modo unilaterale e, soprattutto nell’ultimo periodo attraverso contratti individuali.
In questo panorama la ricerca mette in evidenza l’esperienza Fiat, dando conto dello sviluppo dei rapporti intercorsi con l’Associazione aziendale dei quadri e degli accordi realizzati con vari gradi di formalizzazione.
Il panorama europeo
Attraverso un breve excursus nella situazione giuridica e contrattuale esistente, per la categoria dei quadri, in Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Olanda e Lussemburgo, la ricerca mette in evidenza come la situazione giuridica, le normative contrattuali, i diritti di rappresentanza che sono stati stabiliti dalla legge e che si sono consolidati in Italia, rappresentino una anomalia in Europa anche in raffronto con il Diritto Comunitario e quello Internazionale.
CONCLUSIONI GENERALI
Dalla ricerca emerge per la categoria dei quadri, una storia di diritti contrattuali negati, lunga ormai circa venti anni.
Questo non vuol dire che per tutto questo periodo gli interessi concreti della categoria siano stati completamente disattesi. Fino alla metà degli anni novanta, infatti a livello aziendale l’azione delle organizzazioni dei quadri, o l’iniziativa autonoma delle singole aziende, ha conseguito per i quadri concreti risultati economico – normativi, alcune volte attraverso la contrattazione collettiva, il più delle volte con riconoscimenti individuali.
Questo, tuttavia, ha riguardato solo il mondo delle grandi aziende, nelle quali era maggiormente attivo il movimento associativo dei quadri.
Dopo la metà degli anni novanta, si è registrato, di fatto, il blocco nell’elaborazione e nello sviluppo delle normative per i quadri, le cui cause sono state illustrate nel capitolo dedicato alla contrattazione aziendale.
L’assenza di prassi negoziali tra le Associazioni Quadri ed imprese non consentiva, tra l’altro, di governare le tensioni sociali che divenivano più aspre, proprio quando aveva inizio un vero e proprio terremoto che investiva, per la prima volta, anche il mondo dei quadri, con ristrutturazioni aziendali e introduzione di nuovi modelli strutturali, tecnologici ed organizzativi che mettevano a rischio, non solo le professionalità acquisite, ma la loro stessa occupazione.
Contestualmente, come è stato ampiamente documentato da tutti gli studi svolti sull’argomento, mentre era in corso una estesa riconversione industriale, l’avvio di politiche di risanamento dei conti pubblici, attuate dai governi che si sono succeduti a partire dal 1992, ebbe effetti pesanti sul potere di acquisto delle retribuzioni dei quadri sia per l’aumento della pressione fiscale diretta, sia, soprattutto, per la loro esclusione o limitazione all’uso dei sistemi di sostegno e ai servizi sociali.
In quel periodo si è avvertita, con particolare intensità, la mancanza di una idonea normativa contrattuale nazionale per la categoria dei quadri. La normativa derivata dalla legge 190 apparve inadeguata ad affrontare i problemi creati dalle ristrutturazioni industriali fu, comunque, di
ostacolo al pieno riconoscimento dei diritti di rappresentanza delle associazioni ed organizzazioni dei quadri nonostante rappresentassero le quasi totalità della categoria.
La ricerca documenta, con elementi di fatto, gli aspetti negativi che, sono derivati dalla attribuzione dei diritti di rappresentanza ad altri soggetti negoziali che l’attuale normativa giuridica sui quadri ha individuato indipendentemente dalla loro rappresentatività.
Poiché è difficile ipotizzare che il superamento dei limiti riscontrati nella disciplina contrattuale nazionale dei quadri, derivazione diretta della normativa di legge, possa essere affrontato e risolto da coloro che per quasi quattro lustri sono stati titolari esclusivi dalla contrattazione collettiva, occorre riconfermare l’esigenza e l’inevitabilità di una significativa modifica della legge 190/85.
Ridefinita la titolarità della rappresentanza e della rappresentatività anche i quadri potranno veder loro riconosciuti diritti contrattuali, come sono già garantiti agli altri lavoratori dipendenti.
È indubbio, al di là delle intenzioni che allora ispirarono il legislatore, che i quadri, a cui la legge attribuiva personalità giuridica, erano, di fatto, assimilati alla categoria degli impiegati ed il rinvio ai contratti nazionali di categoria per la definizione della loro normativa collettiva, veniva esercitato dalle organizzazioni sindacali tradizionali sulla base diritti di rappresentanza presunti e non verificati, e comunque derivanti esclusivamente dalla titolarità negoziale nazionale.
Oggi, anche in ragione del mutato ruolo ricoperto dai quadri e delle loro specificità professionali, le loro associazioni più rappresentative ritengono maturi i tempi per definire una diversa collocazione giuridica dei quadri, molto più vicina a quella della dirigenza che, a sua volta, sta subendo profonde trasformazioni.
Ciò, ad avviso della Cuq, consentirà di impostare una specifica contrattazione collettiva della categoria in grado di valorizzarne i contenuti, le metodologie, le titolarità negoziali, sempre nell’ambito del lavoro dipendente.
La ricerca, inoltre, certifica l’esistenza di uno stretto rapporto tra la qualità della norma fissata nella contrattazione e la reale rappresentatività del soggetto negoziale.
Dove questa rappresentatività non è stata mortificata, come nei settori del credito e, per alcuni versi, in quelli dell’energia, la negoziazione produce innovazione contrattuale per la categoria dei quadri, dove la rappresentatività è assente o irrisoria il contratto si limita ad una inutile ripetizione delle norme sancite.
Ecco perché sarebbe forse utile considerare la possibilità di definire una idonea normativa sui soggetti negoziali e sulla loro rappresentanza.
Sui diritti di rappresentanza, così come, più in generale, sulla disciplina giuridica dei quadri e sui loro diritti contrattuali, la ricerca sottolinea problemi reali le cui soluzioni non possono che essere affidate al ruolo ed alle responsabilità delle parti sociali e della politica.
(Il testo completo della ricerca può essere richiesto alla CUQ – Via XX Settembre, 58 – 10121 Torino – Tel. 011/5612042 – e-mail Confquadri@tin.it .)