di Ida Regalia – Università di Milano e Ires Lombardia
L’accordo interconfederale raggiunto il 3 marzo dalle quattro associazioni delle imprese artigiane e dalle tre confederazioni sindacali dei lavoratori è una buona notizia.
Perché è un accordo unitario. Perché stabilisce le linee guida che le categorie interessate sono invitate a utilizzare subito per colmare il vuoto normativo lasciato dai contratti collettivi scaduti nel corso degli ultimi due anni, riguardanti un milione e quattrocentomila lavoratori artigiani. E ancor più perché è un’intesa di ampio respiro, un vero e proprio accordo-quadro, che si propone sia di ridefinire il modello contrattuale del settore in una prospettiva di particolare interesse anche per gli altri comparti economici, sia di fare il punto e innovare in merito agli istituti che caratterizzano in modo originale le relazioni industriali nel settore (organismi bilaterali, ammortizzatori sociali, previdenza complementare) .
Dicendo accordo unitario, qui non si vuol solo evidenziare che non si tratta di accordo separato: il che è già un bene per tutti se si fa un bilancio delle tensioni che hanno segnato le relazioni industriali negli ultimi due-tre anni. Si vuol anche sottolineare che fin dalle prime battute l’intesa si qualifica come impegno di corresponsabilizzazione di tutti gli attori in vista di beni comuni e di vantaggi per ciascuno. L’intento, si legge nella premessa, è “di aprire una nuova stagione di confronto” per costruire “un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori, migliori le condizioni dei lavoratori […], aumenti la competitività delle imprese […], favorisca l’innovazione e una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa”: il rilancio del confronto, della ricerca dell’accordo e della individuazione di regole condivise fra le parti, dunque, come prerequisito di metodo per il miglioramento e il buon funzionamento del sistema economico e sociale.
L’accordo affronta in primo luogo il problema aperto più urgente – quello del rinnovo dei contratti collettivi via via scaduti a partire dal marzo 2002 – stabilendone l’adeguamento della sola parte economica e fissando gli indici d’inflazione da utilizzare allo scopo (2.5% per il 2002, altrettanto per il 2003, 2.3% per il 2004). Ma ciò divien subito anche l’occasione per andare oltre, prospettando un progetto di non piccolo conto di “unificazione delle scadenze contrattuali propedeutica alla razionalizzazione dei contratti”. Il primo segnale di merito è dunque una freccia puntata verso un maggior coordinamento e allo stesso tempo una maggior semplificazione della dinamica contrattuale al centro del sistema.
D’altro lato, viene immediatamente rilanciata anche la contrattazione decentrata a livello regionale, di cui si ribadisce il compito di “redistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale”; ma di cui si ampliano insieme di molto le competenze possibili, elencando con precisione i temi che vengono riservati alla contrattazione nazionale (regole procedurali, diritti, inquadramento, salario nazionale, disciplina generale dell’orario) e precisando che qualunque altra materia può essere oggetto di negoziato a livello decentrato. Fatta salva la salvaguardia di un nucleo essenziale di temi di fondo da trattare in un’ottica solidaristica di governo coordinato del sistema, il secondo segnale di merito va dunque nel senso di invitare all’iniziativa decentrata e aperta alla diversificazione in base alle caratteristiche dei sistemi locali.
Che non si tratti semplicemente di un intervento ad alto livello volto a ripristinare la contrattazione collettiva nel comparto dopo un periodo di stallo, diviene peraltro esplicito nella parte centrale dell’intesa, che titola “Riforma del modello contrattuale – Linee guida”. Essa definisce l’impostazione di fondo e la proposta operativa per dar vita al nuovo modello di relazioni tra le parti anticipato nella premessa.
In termini di metodo, l’impostazione per la definizione del modello è quella dell’avvio di una fase sperimentale, di cui si fissa la scadenza per una verifica generale d’ampio respiro (il 31 dicembre dell’anno in corso).
In termini di merito, l’accordo ripropone in primo luogo due livelli contrattuali, nazionale e decentrato-regionale, di cui titolari per le rispettive competenze sono le organizzazioni confederali e quelle di categoria: viene quindi riconfermato un sistema negoziale ispirato alla logica del decentramento coordinato della contrattazione, in cui possono combinarsi tutela solidale e rappresentanza delle diversità. Stabilisce in secondo luogo che l’uno e l’altro livello hanno pari capacità di obbligazione (“pari cogenza”): a differenza di un tempo, il sistema quindi non appare più tanto articolato gerarchicamente, quanto coordinato funzionalmente in base alla diversità delle competenze proprie di ciascun livello. Chiarisce in terzo luogo che per la parte economica la tutela del potere d’acquisto “verrà attuata mediante l’adeguamento delle retribuzioni nazionali all’inflazione stabilita attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si farà riferimento a un tasso concordato tra le Parti sociali sulla base degli indicatori disponibili”: viene dunque riproposta con forza la logica della concertazione nazionale, indicando una soluzione da utilizzare in sua assenza, che non può più essere il livello dell’inflazione programmata definito unilateralmente dal governo. Precisa in quarto luogo che al livello decentrato di contrattazione viene affidato sia il compito di “redistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati tra le parti a livello regionale”, come già ricordato, sia quello di “integrare la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra l’inflazione presa a riferimento e l’inflazione reale all’epoca degli accordi regionali”: quest’ultimo punto è particolarmente importante, dal momento che costituisce un’innovazione rispetto all’adozione di meccanismi automatici e/o uniformi di recupero degli scostamenti a livello nazionale, aprendo alla valorizzazione delle diverse capacità, e urgenze, di ottenere a livello locale. D’altro lato, in quinto luogo l’accordo stabilisce anche che – con modalità che dovranno essere definite nel corso dell’anno – le parti sociali a livello nazionale garantiranno, entro la fine della vigenza contrattuale, la tutela del potere d’acquisto per i lavoratori di quelle regioni che “in assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto all’eventuale riallineamento”: in altri termini, il modello prevede l’adozione di meccanismi di riequilibrio a consuntivo, al fine di evitare una (eccessiva) divaricazione delle capacità di tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni. In sesto luogo, infine, vengono indicate le materie su cui il negoziato dovrà immediatamente proseguire. Si tratta della revisione delle aggregazioni contrattuali, sia per estenderne la copertura ai settori scoperti sia per semplificare e razionalizzare il sistema; dell’aggiornamento del sistema di inquadramento dei lavoratori; della individuazione di materie, tempi, procedure dei due livelli negoziali: l’intento riformatore è dunque particolarmente ambizioso e a tutto campo.
La parte finale dell’intesa si concentra, come abbiamo ricordato, su aspetti che caratterizzano in modo particolare le relazioni di lavoro delle piccole imprese artigiane. Viene deciso di aggiornare l’accordo interconfederale sul sistema bilaterale del 1988, di cui vengono valutati positivamente i risultati finora raggiunti. Ci si impegna a promuovere a livello legislativo e politico un’azione congiunta perché venga introdotto un nuovo istituto (a finanziamento misto pubblico-privato) per il sostegno del reddito dei lavoratori del settore in caso di sospensioni o riduzioni temporanee dell’attività lavorativa. Si decidono infine varie misure per facilitare l’avvio del fondo pensione dell’artigianato, Artifond, per “assicurare”, si legge, “la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio nazionale”. Anche da questi punti di vista, l’accordo si caratterizza per l’ampiezza e la rilevanza dei temi toccati.