di Carlo Fabio Canapa – Segretario Confederale della Uil
Ci sono sempre più tematiche, nella quotidianità sindacale, in cui la “effettività” sta divenendo il parametro di riferimento dei confronti in atto. Il cardine, cioè, su cui orientare l’iniziativa e sulla base del quale valutare i risultati nei vari tavoli di confronto aperti, sia quelli istituzionali (vedi ad esempio quello relativo al Testo Unico su salute e sicurezza), che quelli tra le parti. In quest’ultimo caso, l’esempio per eccellenza mi sembra sia quello dell’ipotesi, avanzata nella piattaforma contrattuale dei metalmeccanici, di una “aggiunta” salariale di 25 euro per quanti non fruiscano della contrattazione di secondo livello.
Una soluzione da analizzare, considerando lo spettro ampio dei significati che può assumere e delle conseguenze che è sperabile possa indurre. Proprio per questo, però, è prima opportuno approfondire il tema, appena evocato, della “effettività”. Proporlo come parametro di riferimento e di giudizio di soluzioni specifiche significa, infatti, uscire definitivamente da ogni schema ideologico per misurare le idee con la realtà, mirando a realizzare – o ad ottenere – tutto quanto è possibile. Significa uscire dal teorico, ad esempio, di diritti conclamati, ma di difficile – o troppo tarda – esigibilità, per accettare la concretezza di tutele conquistate per via negoziale – magari anche aspra – delle quali, però, poi si ha il controllo dell’attuazione rapida e, appunto, effettiva. Né è, questa, una impostazione che deriva da astrazioni teoriche di tipo pragmatico: il criterio della “effettività” è la risposta necessaria alla frequenza ed alla rapidità con cui mutano, nel territorio oltre che nel tempo, le condizioni produttive e di lavoro. Quindi, parametri di riferimento statici e generali, quando non riguardino diritti primari e intangibili della persona, si propongono, nella loro astrattezza, più come difficoltà a realizzare tutele certe ed immediate che come presupposti della loro esigibilità, magari negoziale.
Peraltro, questa è una condizione che si esaspera quando l’approccio metodologico – se non addirittura il “principio” – diventano difformi, proprio per iniziative dispositive diverse, come può sempre più frequentemente avvenire – ed avviene – in ragione della rafforzata capacità “concorrente” delle regioni nella normazione in tema di lavoro, considerato in termini ampi: dalle premesse formative, ai modi del collocamento, alle conseguenze sull’integrità e la salute dei lavoratori.
In questo contesto, continuare a pensare che un unico riferimento generale sia sufficiente a dare risposte adeguate ed eque, significa negare la realtà di differenze strutturali, sociali e di ciclo che quotidianamente condizionano le varie realtà produttive a risposte di fatto ben diverse tra loro. In nome di una giustizia presunta, così, si favoriscono ingiustizie reali; dal momento che, come è sin troppo evidente, l’equità di un risultato è misurata sul rapporto tra le premesse e le conseguenze, non sulla valutazione teorica di presunte condizioni finali. In questo modo si lascia all’impresa una facoltà di iniziativa praticamente illimitata, che invece potrebbe essere – dovrebbe essere – condizionata da una opportuna attività negoziale. Attività, detto per inciso, che oltretutto è l’essenza prima dell’agire sindacale e così ogni volta che si è costretti ad “adire le vie legali” significa che si è fallito un obiettivo, che si è persa una battaglia. Ampliare le possibilità di iniziativa negoziale certa significa, dunque, rafforzare il sindacato nella sua capacità di tutela per risultati concretamente equi e non, come ancora qualcuno crede, frapporre elementi di incertezza nell’applicazione di regole che, considerate in astratto, quand’anche immediatamente applicate, non necessariamente producono risultati di equità, dando risposte specifiche e adeguate alle varie e mutevoli aspettative dei lavoratori.
Credo che queste considerazioni, necessariamente schematiche, siano state e siano alla base della richiesta di modifica del modello contrattuale, con l’obiettivo di valorizzarne il secondo livello. Qualcuno, allora, potrebbe pensare che nel suo schematico automatismo l’ipotesi metalmeccanica dei 25 euro prevista in termini generali sia aliena a questa impostazione. Non credo, però, che sia così.
Intanto, questa proposta risponde al requisito della “effettività” invocato inizialmente: infatti è in grado di dare una risposta rapida e certa, per il recupero di una qualche equità, ai lavoratori che operano in imprese che non attuano il secondo livello contrattuale.
Ma, oltre all’immediatezza concreta di tale non disprezzabile effetto, produce un’altra importante conseguenza, per così dire di metodo: dal momento, infatti, che anticipa in qualche misura risultati della contrattazione di secondo livello evidentemente non proprio auspicati dalla controparte, rende più facile – e peraltro più urgente – l’inizio di un confronto costruttivo interconfederale sulla rivisitazione del modello contrattuale, verso una riformulazione che dia ad un tempo più adattabilità e più certezza reale alle tutele per i lavoratori di fronte alla variabile diversità delle condizioni produttive e di lavoro che si realizzano nelle diverse aziende e nei diversi territori. E’, dunque, una – chiamiamola così – “anticipazione” positiva che può indurre più ampie riflessioni per rinnovati comportamenti: dentro e fuori dal sindacato. Sarà più facile, dopo, valutare le condizioni attuative necessarie per valorizzare – in questo secondo livello – il necessario rapporto tra azienda e territorio.