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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

25 Marzo 2025
in Camera

ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 27 marzo 2025. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 259.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto legislativo.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Ricorda che il termine per l’espressione del parere è fissato al 30 aprile 2025.

Gaetana RUSSO (FDI), relatrice per la IX Commissione, anche a nome del relatore della XI Commissione, Andrea Giaccone, premette che con lo schema di decreto legislativo in esame, che consta complessivamente di tre articoli, il Governo intende dare attuazione alla disciplina recata dalla normativa europea, anche al fine di scongiurare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.
A tal fine, l’Esecutivo si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, in virtù del quale il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore e sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge di delegazione stessa.
In tale ottica, lo schema di decreto in esame è finalizzato a modificare l’articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023 e, per esso, il decreto legislativo n. 144 del 2008, con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2006/22/CE.
La prima modifica specifica che la finalità del Sistema nazionale di classificazione del rischio, previsto per le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, è non solo quella di agevolare i controlli su strada ma anche quelli nei locali delle imprese (articolo 1, comma 1, lettera a)).
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica consente l’accesso da parte degli ispettori del lavoro ai dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio, ai fini della vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada.
La seconda modifica (articolo 1, comma 1, lettera b)), invece, sostituisce interamente l’Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, in modo da riprodurre esattamente l’Allegato III della direttiva 2006/22/CE, come recentemente modificata dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.
Fa in particolare presente che il termine per il recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 è scaduto il 14 febbraio 2025. L’intervento legislativo in esame appare, pertanto, necessario, come già ricordato, per evitare l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Ricorda che l’Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, oggetto di modifica, prevede due gruppi di infrazioni: le infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo (regolamento (CE) n. 561/2006), classificate in base alla loro gravità, e le infrazioni relative al tachigrafo (regolamento (UE) n. 165/2014).
Con la novella in commento, vengono previste, per i tempi di guida e di riposo, quattro categorie di infrazioni: infrazioni più gravi (IPG), infrazioni molto gravi (IMG), infrazioni gravi (IG) e infrazioni minori (IM), laddove l’attuale Allegato III del decreto legislativo n. 144 ne prevede solo tre tipologie, non contemplando la categoria delle infrazioni più gravi (IPG), che viene pertanto introdotta per le infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone.
Sono inoltre introdotte anche alcune nuove infrazioni.
Rammenta in proposito che il sistema prevede l’attribuzione di un punteggio a seconda delle infrazioni commesse e le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
Segnala infine che il disegno di legge di delegazione europea 2024, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, prevede il recepimento, in Allegato A, della direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, che prevede appunto la sostituzione dell’Allegato III della direttiva 2006/22/CE.

Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – si procederà alla discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare del provvedimento.
Dopo aver ricordato che – secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 20 della giornata odierna, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa

Francesco MARI (AVS) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Francesco MARI (AVS) dichiara di non essere pienamente soddisfatto della risposta. Fa presente, infatti, che l’interrogazione in titolo chiedeva la convocazione urgente di un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati, le parti sociali e le imprese coinvolte per assumere le iniziative necessarie a preservare i posti di lavoro dei quarantuno dipendenti che ora si trovano in cassa integrazione. Evidenzia che tale richiesta non ha trovato alcun riscontro nella risposta del Governo.
Dando atto delle diverse dichiarazioni di impegno che le Regioni interessate hanno reso sulla vicenda, citate anche nella risposta del Governo, esprime comunque la necessità che la situazione dei lavoratori della società Steel Telecom S.r.l. venga affrontata attraverso la convocazione di un adeguato tavolo di confronto che comprenda, oltre alle parti già citate, anche le Regioni.
Rileva che quarantuno lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro e senza una prospettiva di reddito rappresentano un dramma che il Governo deve affrontare. Segnala, inoltre, che si è ancora in tempo per convocare un tavolo, approfittando delle interlocuzioni in corso anche con le Regioni interessate, poiché il periodo di cassa integrazione non è ancora scaduto. È possibile giungere ad una soluzione prima del termine del periodo di cassa integrazione e garantire continuità di sostegno ai lavoratori coinvolti.
Concludendo, esprime un giudizio negativo sull’utilizzo solo di ammortizzatori sociali, atteso che i periodi di cassa integrazione non possono essere prorogati all’infinito e che ai lavoratori coinvolti deve essere data una prospettiva chiara con una soluzione stabile alla loro situazione.

5-03736 Sarracino: Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di contact center presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco.

Marco SARRACINO (PD-IDP) rinuncia all’illustrazione dell’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Marco SARRACINO (PD-IDP), replicando, giudica deludente la risposta del Governo. Essa, infatti, reca, nella sostanza, la sintesi del contenuto, peraltro già noto, dell’incontro avvenuto tra le parti in causa nella sede della Prefettura di Napoli.
Denuncia che la Fondazione Enasarco non può tenere ancora l’attuale atteggiamento, a maggior ragione dopo l’incontro sopra richiamato. Evidenza che i lavoratori coinvolti provengono già da una precedente vertenza nei confronti di Almaviva. Essi, pertanto, hanno già sofferto un percorso di precarietà che è ora aggravato dalla vicenda in questione.
Ricorda che recenti dati forniti dall’Istat hanno confermato il divario salariale tra Nord e Sud del Paese e a questo aggiunge che i lavoratori che perdono il posto di lavoro nel Sud del Paese fanno molta più fatica ad essere reinseriti nel mercato del lavoro.
Segnala, dunque, che per agevolare la risoluzione dell’attuale situazione occupazionale dei lavoratori coinvolti, la Fondazione Enasarco avrebbe dovuto concedere più tempo, garantendo così la ricerca di soluzioni volte ad assicurare una continuità lavorativa dei dipendenti coinvolti oppure una loro ricollocazione.
Conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta, ritenendo che il Ministero nella risposta all’atto di sindacato ispettivo in titolo avrebbe dovuto, da un lato, manifestare la disponibilità a mettere in campo ammortizzatori sociali per affrontare nel breve periodo la situazione e dall’altro assicurare l’impegno a garantire gli attuali livelli occupazionali.

5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, intende richiamare l’attenzione del Governo su tre aspetti.
In primo luogo, evidenzia che i lavoratori coinvolti hanno dedicato trentacinque anni della loro vita professionale all’interno del settore poligrafico, segnalando che tale elemento va adeguatamente tenuto in considerazione per inquadrare la vicenda oggetto dell’interrogazione in titolo.
In secondo luogo, pone l’accento sulla disparità di trattamento tra i lavoratori poligrafici che appartenevano ad aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 e quelli collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2019. Per i primi, infatti, rileva che è possibile accedere al prepensionamento dopo aver maturato 35 anni di contributi. Tale accesso, invece, è negato ai secondi. Si tratta di una disparità di trattamento che il Governo non può negare e di cui non si capisce quale sia il motivo.
In terzo luogo, fa riferimento al costo che avrebbe l’intervento di estendere l’accesso al prepensionamento anche alla seconda categoria di lavoratori. A tal proposito, ricorda che il Governo, nella persona del sottosegretario, con l’accoglimento di un ordine del giorno si era impegnato, nel 2023, a trovare una soluzione. Si rammarica che, trascorsi quasi due anni, il Governo non abbia inteso assumere iniziative in tal senso. Occorre al più presto che se ne trovi una.
Conclude evidenziando che, se vi fosse la volontà politica da parte del Governo, sarebbe possibile risolvere la situazione di questi lavoratori. Ritiene che non sia un problema di copertura finanziaria e chiede al Governo di farsene carico prendendo in considerazione la dignità, che anzitutto come persone, hanno questi lavoratori.

5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del bonus giovani previsto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Davide AIELLO (M5S) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Davide AIELLO (M5S), replicando, sottolinea che dalla risposta del Governo si evince che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stia tentando di correggere le difficoltà emerse in sede di applicazione del decreto attuativo relativo al bonus giovani. Evidenzia, infatti, che accedendo sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ancora oggi, non è stata pubblicata una nota esplicativa rivolta agli imprenditori che abbiano assunto giovani intendendo usufruire del bonus. Rileva pertanto che la scarsa chiarezza sull’applicazione di tale incentivo rimane.
Chiede al Governo di essere consequenziale rispetto alla risposta che ha fornito all’interrogazione in titolo, pubblicando dunque, in tempi celeri e in forma chiara, una nota che dia una risposta a tutte le imprese che, dal 1° settembre 2024 fino al 30 gennaio 2025, hanno assunto giovani.
Conclude ricordando l’importanza di tale misura, attesa e necessaria, introdotta dai Governi Conte I e II e confermata dal Governo Meloni, che in alcuni contesti può essere la principale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per tanti giovani.

5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l’erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro.

Walter RIZZETTO, presidente, rinuncia all’illustrazione dell’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Walter RIZZETTO, presidente, si dichiara soddisfatto della risposta e ricorda che l’articolo 11, comma 2, della legge n. 143 del 1992 riconosceva un contributo ai Maestri del lavoro per, tra gli altri, l’importante ruolo di assistenza ai giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile e alla protezione delle opere d’arte.
Segnala come il contributo menzionato, che recava adeguata copertura finanziaria in passato, è stato erogato per gli anni 1992, 1993, 1994 e successivamente, con la legge n. 289 del 2002, per gli anni 2003, 2004, 2005 per essere poi sospeso, anche a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale.
Conclude ringraziando il Sottosegretario e confidando che il Governo procederà nel senso indicato nella risposta.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.

Walter RIZZETTO, presidente ricorda che la Commissione prosegue l’esame in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Tenerini, ha illustrato il provvedimento. Comunica che sono state presentate otto proposte emendative al disegno di legge C. 2280, che sono in distribuzione.
Prima di dare la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per esprimere il parere, ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, invita al ritiro delle proposte emendative riferite all’articolo 11, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), illustrando l’emendamento 11.6, di cui è primo firmatario, evidenza che l’intento di tale intervento è volto a rafforzare l’attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831. Esso, difatti, intende introdurre un meccanismo di monitoraggio e controllo sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Ricorda che tale principio era stato attenuato nel decreto-legge n. 60 del 2024 e, pertanto, chiede al Governo di compiere una riflessione sulla proposta in questione, considerando anche che si tratta di un emendamento che non reca ulteriori oneri a carico dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 11.6, 11.7 e 11.8.

Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, formula quindi una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Tenerini quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge di iniziativa governativa C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, così come risultante dall’esame degli emendamenti in sede referente.
Il provvedimento in esame, che intende riconoscere e promuovere lo sviluppo e la crescita economica e sociale delle zone montane quale obiettivo di interesse nazionale, si compone di trentatré articoli, divisi in sei Capi.
In particolare, il Capo I, concernente norme generali, indica le finalità del provvedimento, i criteri per la classificazione dei Comuni montani e la delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi. Il Capo II, recante Programmazione strategica, risorse e monitoraggio, contiene disposizioni volte ad individuare la strategia per la montagna, il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e l’introduzione di una relazione annuale sull’attuazione e l’impatto di tale strategia e tale fondo. Il Capo III, rubricato Servizi pubblici, reca disposizioni relative alla sanità e alle scuole di montagna, alla promozione dei servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani, agli interventi per i tribunali siti in aree montane, alla formazione superiore nelle zone montane e i servizi di comunicazione in tali aree. Il Capo IV, recante Tutela del territorio, reca disposizioni in materia di valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, di ecosistemi montani, di parchi e aree protette in zone montane, di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici montani, di cantieri temporanei forestali, nonché norme volte alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali; reca, infine, incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, l’istituzione di un tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria e norme sui rifugi di montagna e le attività escursionistiche. Il Capo V, rubricato Sviluppo economico, individua disposizioni relative alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità del provvedimento in esame contenendo norme rivolte alle professioni della montagna, alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, alle misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, all’agevolazione per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, all’istituzione del tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie, agli incentivi per la natalità nei comuni montani e all’istituzione del registro nazionale dei terreni silenti. Il Capo VI, contenente le Disposizioni finali, reca norme particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, disposizioni relative al sostegno finanziario locale, ad alcune abrogazioni di diversi commi di articoli di legge e alle disposizioni finanziarie.
Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in relazione ai profili di interesse della Commissione, che l’articolo 22, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l’abitazione principale e il domicilio stabile. La misura del suddetto esonero, rimodulata in base a diverse annualità di fruizione, per effetto del comma 1 è pari: per gli anni 2026 e 2027, al 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; per gli anni 2028 e 2029, al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore; per l’anno 2030, al 20 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Segnala, inoltre, che, ai sensi del comma 2, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’agevolazione in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto definisce altresì i meccanismi di monitoraggio del beneficio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rileva, inoltre, che l’agevolazione oggetto dell’articolo in esame si applicherà, ai sensi del comma 3, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis e sarà concessa, ai sensi del successivo comma 4, nei seguenti limiti massimi: 18,5 milioni di euro nell’anno 2026, 21,8 milioni di euro nell’anno 2027, 12,5 milioni di euro nell’anno 2028, 10,9 milioni di euro nell’anno 2029, 5,4 milioni di euro nell’anno 2030, 0,7 milioni di euro nell’anno 2031. Ricordo, infine, che tale misura non è cumulabile con l’agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010, consistente nella riduzione nella misura del 75 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE, relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2139, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il provvedimento in esame si compone di diciotto articoli, divisi in due Capi.
In particolare, il Capo I, concernente misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca agli articoli 1, 2, 3 e 4 disposizioni concernenti la Polizia di Stato; agli articoli 6 e 10 disposizioni relative all’Arma dei carabinieri; all’articolo 7 disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza; all’articolo 8 disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria; all’articolo 9 disposizioni in materia di personale delle Forze armate; agli articoli 12, 13 e 14 disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; all’articolo 15 disposizioni in materiale di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Il Capo II, concernente benefici assistenziali in favore del comparto sicurezza e difesa, reca all’articolo 16, l’istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere. L’articolo 17 reca disposizioni concernenti la disciplina della Cassa ufficiali, del Fondo di previdenza del Fondo di assistenza della Guardia di finanza, nonché dei fondi di assistenza per la Polizia di Stato e per l’Arma dei carabinieri. L’articolo 18 reca disposizioni per la disciplina dell’Ente circoli della Marina militare.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala che l’articolo 17, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, ai commi da 1 a 3 incrementa l’aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza, mentre al comma 4 modifica la disciplina del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri.
Nel dettaglio, il comma 1 incrementa l’aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza dal vigente 2 per cento (stabilito dall’articolo 1, primo comma, della legge n. 1120 del 1950) al 2,80 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento e al 3 per cento dal 1° gennaio 2026. Il menzionato articolo 1, comma 1, della legge n. 1120 del 1950 stabilisce infatti che la ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti – per effetto delle disposizioni in vigore – gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatoria il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell’ottanta per cento.
Il comma 2 incrementa l’aliquota del contributo a favore del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza» dal vigente 2 per cento (stabilito dall’articolo 3, primo comma, della legge n. 512 del 1955) al 2,50 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento, al 2,80 per cento dal 1° gennaio 2026 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2028. Il menzionato articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1955 stabilisce che il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall’uno al due per cento dell’importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell’ottanta per cento.
Il comma 4 dell’articolo in esame stabilisce, attraverso l’aggiunta di un comma 1-bis all’articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2005, che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-quater.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione III (Affari esteri) sul disegno di legge d’iniziativa governativa C. 2291, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 5 marzo 2025 (A.S. 1319) e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 7 marzo scorso. Ricorda che nel corso della presente legislatura è stata approvata la legge n. 94 del 2023, recante la ratifica dell’Accordo bilaterale del giugno 2021 in materia di sicurezza sociale, finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati limitatamente all’esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all’INPS, la legge n. 94 del 2023 non regola la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l’esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto. Tale questione è, viceversa, oggetto di disciplina da parte del provvedimento in esame A.C. 2291, che richiama nel preambolo proprio l’Accordo bilaterale del 2021, ed è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi ed a migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.
Il testo dell’Accordo è composto da 29 articoli, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato sul trasferimento dei dati personali. Nelle disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 5), vengono individuate le definizioni (articolo 1) e i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3) e vengono stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone (articolo 4) e di esportabilità delle prestazioni (articolo 5) cui l’Accordo si applica. Per l’Italia, in particolare, l’Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Sono, viceversa, esclusi dall’applicazione del presente Accordo l’assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l’integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia. Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 6 a 9), l’Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l’Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (articolo 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall’articolo 7 (ad esempio: dipendenti di un’impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell’altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell’altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici). Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (articolo 8) e la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato (articolo 9). Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13). Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio di informazioni (articolo 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 18). Sempre nell’ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l’attuazione dell’Accordo (articolo 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell’ambito delle materie di competenza dell’Intesa (articolo 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (articolo 23). Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l’attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all’altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall’Allegato 1 dell’Accordo, che ne costituisce parte integrante (articolo 24). Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l’entrata in vigore, la decorrenza e l’emendabilità dell’Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2291, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge d’iniziativa governativa C. 2292, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
L’Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l’accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell’altra Parte attraverso un’esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all’estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura.
L’Accordo è composto da 7 articoli e specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito. Tra questi ci sono: un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, non essere accompagnati da persone a carico, disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica (articolo 1). Il testo disciplina quindi le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, per il tramite dell’Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d’origine (articolo 2), e fissa la durata massima del soggiorno. Più in dettaglio, l’articolo 3, al comma 1, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi (comma 2), che possono svolgere un’attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, specificando che questo vale per un periodo non superiore a sei mesi.
L’Accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all’altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5). Le disposizioni dell’accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l’Italia, agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (articolo 6). Da ultimo, l’articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell’intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell’accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2292, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l’articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
C. 2171 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Immacolata ZURZOLO (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IV Commissione (Difesa) il parere di competenza sul disegno di legge di iniziativa governativa C. 2171, approvato dal Senato, recante disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Il disegno di legge, che consta di due articoli, è stato approvato dal Senato in data 10 dicembre 2024. È stato conseguentemente assegnato, in sede referente, alla IV Commissione (Difesa) della Camera in data 16 dicembre 2024. Il provvedimento reca misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) allo scopo di garantire l’avvio del nuovo sistema di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46.
Rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in relazione ai profili di interesse della Commissione, che l’articolo 1 reca le norme transitorie in materia di distacchi e i permessi retribuiti, di cui all’articolo 1480, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. Ricorda che tale intervento si rende necessario per consentire la finalizzazione della contrattazione stabilita nella legge n. 46 del 2022 e necessaria per determinare il contingente di distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, nell’ambito delle risorse ad essa destinate. Il sistema delineato dalla citata legge, infatti, non prevede una disciplina transitoria e, in attesa della conclusione della prima contrattazione, non può concretamente partire senza una norma che consenta ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di partecipare alle procedure di contrattazione.
Segnala, pertanto che, poiché le procedure di contrattazione sono tutt’ora in corso e non si sono concluse entro il 31 dicembre 2024 (termine di efficacia del citato decreto-legge n. 61 del 2024), il provvedimento in esame fissa i contingenti di distacchi e permessi anche per il 2025, in misura analoga a quanto previsto per il 2024. Conseguentemente, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute, anche per il 2025 (come già nel 2024) viene attribuito un distacco ogni duemila unità di personale e un’ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale. Resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1480 del codice dell’ordinamento militare. La distribuzione di distacchi e permessi è operata sulla base dell’effettiva rappresentatività del personale. Ricordo, infine, che tale disciplina ha comunque carattere provvisorio, e sarà superata da quanto stabilito in sede di contrattazione.
Segnala, inoltre, che l’articolo 2 dispone l’estensione del termine per l’esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale da parte di determinate categorie di personale. In particolare, la disposizione estende a 36 mesi il termine – attualmente fissato a 30 mesi – per l’esercizio, di tale delega (prevista all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46), recante la disciplina delle particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Ricordo, inoltre, che la legge citata è entrata in vigore il 27 maggio del 2022, fissando originariamente il termine per l’esercizio della delega in esame entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. Il termine è stato poi esteso a 12 mesi e successivamente a 30 mesi (con scadenza, quindi, lo scorso 27 novembre 2024). Il provvedimento in esame proroga tale termine al 27 maggio 2025.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.
(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 31 gennaio 2024 la Commissione ha proceduto all’adozione come testo base della proposta di legge C. 1254 e alla richiesta di relazione tecnica sugli effetti finanziari. La relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa dal Governo in data 13 marzo 2024. La Nota della Ragioneria generale dello Stato che accompagna la relazione tecnica ribadisce il parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento.
Come preannunciato nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella scorsa settimana, propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, con il compito di pervenire – sulla base del contenuto della relazione tecnica – alla predisposizione di un nuovo testo che permetta di superare le criticità anche di carattere finanziario rilevate nel corso dell’esame della predetta proposta di legge.

Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, concorda con la proposta di nominare un Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.
C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 25 marzo 2025

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 9 alle 9.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 9.30 alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE
Martedì 25 marzo 2025

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 24 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 12.05 alle 13.10.

Audizione informale di rappresentanti dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 13.15 alle 13.35.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria Accessori Moda, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 24 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

Audizione informale di rappresentanti di NURSIND – Sindacato delle professioni infermieristiche e di COSMED – Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 15.35 alle 15.55.

Audizione informale di rappresentanti di Assolavoro e dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

Audizione informale di Cesare Pozzi, professore di economia industriale presso l’Università degli Studi di Foggia e presso la Luiss Guido Carli, di Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte costituzionale e di Lorenzo Zoppoli, professore di diritto del lavoro presso l’Università di Napoli «Federico II», nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 16.35 alle 17.20.

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione allievi della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 17.20 alle 17.35.

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

L’audizione è stata svolta dalle 17.40 alle 17.55.

 

redazione

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