SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 2 luglio 2025.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Malagola, ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene annunciando il voto contrario del suo gruppo.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Tenerini, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 17 articoli, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 2, nello stanziare risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026, al comma 2 autorizza il Ministero dell’interno ad operare, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, avvalendosi delle deroghe alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «Sblocca-cantieri»). Per dotazioni tecnico-logistiche si intendono quelle relativa a informatica, telecomunicazioni, impianti tecnici, motorizzazione, armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio del personale.
L’articolo 4, composto da un solo comma, interviene con una novella sul decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, modificandone, in particolare, l’articolo 2, dedicato al Comitato organizzatore dei giochi, all’interno del quale aggiunge, dopo il comma 2-bis, il comma 2-ter. Ricorda che, con particolare riferimento alle assunzioni di personale da parte del citato Comitato organizzatore (ossia, della Fondazione «Milano-Cortina 2026»), il predetto comma 2-bis dell’articolo 2 reca la disciplina concernente le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione medesima per lo svolgimento delle attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi. Il nuovo comma 2-ter, pertanto, sempre con riferimento al tema delle assunzioni poste in essere dalla Fondazione Milano- Cortina, prevede che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine degli eventi sportivi e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali. Ricorda che la disciplina di cui ai predetti commi da 224 a 238 concerne i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Tali commi introducono alcuni vincoli procedurali, il mancato rispetto dei quali comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS. La relazione illustrativa evidenzia che, al fine di garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell’evento, si rende necessario escludere, in relazione a dette attività, l’applicazione della richiamata disciplina in materia di chiusure aziendali. Ciò in ragione della particolare natura dell’ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere. L’applicazione di tale disciplina imporrebbe infatti, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l’iter con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura – e pertanto nel pieno dell’operatività dell’ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive.
Il comma 1 dell’articolo 5 – al fine di favorire l’inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – prevede la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». In relazione alle modalità di nomina, il comma in esame prevede che il Commissario sia nominato con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP). Viene inoltre stabilito che il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All’atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
L’articolo 11, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera a) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell’ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale – fino a 10 unità – operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall’anno 2025 all’anno 2026 l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.
La novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.