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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

2 Ottobre 2025
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo, chiede di conoscere le ragioni per cui nella proposta di relazione favorevole non venga fatto, in alcun modo, riferimento alla direttiva (UE) 2024/1760, di cui all’allegato A del provvedimento in esame, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità aziendale. Fa presente, infatti, che la direttiva in questione stabilisce che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea, si applichi alla segnalazione di violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che la recepiscono e alla protezione della persona che segnala la violazione.
Sottolinea, dunque, la rilevanza per la Commissione della direttiva in questione in quanto essa ne investe le competenze sia sotto il profilo del lavoro pubblico che di quello privato.
Ricordando che il MoVimento 5 Stelle si occupa da molto tempo del fenomeno del cosiddetto whistleblowing, ribadisce l’importanza per i lavoratori di poter denunciare in condizioni di sicurezza.
Ritiene, pertanto, necessario un approfondimento e segnala l’opportunità di inserire un riferimento specifico alla direttiva in questione nella proposta di relazione in esame.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il riferimento alla direttiva indicata dalla collega Barzotti non è contenuto nella proposta di relazione in quanto investe principalmente le competenze di altre Commissioni permanenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giovine quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.
C. 2261 CNEL.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, fa presente che la proposta di legge C. 2261 del CNEL reca disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie e tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva (di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’obiettivo è quello di consolidare il sistema di protezione sociale per tale categoria di professionisti, equiparandone i livelli di tutela a quelli previsti per altre categorie di lavoratori, tanto dipendenti quanto professionisti iscritti a casse previdenziali private.
Ricorda che alla Gestione separata – di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall’INPS o da altri enti, pubblici o privati). In via generale, dall’ambito della Gestione sono esclusi i soggetti assegnatari di borse di studio, mentre sono specificamente ricompresi i dottorandi di ricerca percettori di una borsa di studio (cfr. articolo 1, comma 1, lettera a), legge n. 315 del 1998) e i titolari di assegni per attività di ricerca. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante.
A tale iscrizione conseguono (oltre che l’applicazione del regime pensionistico proprio della medesima Gestione) anche: il riconoscimento dell’indennità di maternità relativa al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o anche agli eventuali periodi interessati dal divieto anticipato di prestazione lavorativa o dall’interdizione dalla stessa (tutti i suddetti periodi sono individuati, nell’ordinamento della Gestione separata, mediante rinvio alle norme per le lavoratrici dipendenti); l’indennità di malattia secondo le condizioni poste dalle norme relative alla suddetta Gestione. Considerato che la proposta di legge in titolo reca disposizioni in materia di welfare riferite ai «professionisti» iscritti alla gestione separata INPS, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione del provvedimento, con specifico riferimento alla platea dei destinatari, poiché a tale gestione sono iscritte diverse categorie di lavoratori.
La proposta di legge in esame si compone di 7 articoli.
L’articolo 1, anzitutto, intervenendo sull’articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata – di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – non iscritte ad altre forme obbligatorie, tenute al versamento dell’aliquota aggiuntiva – di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – aggiunge un comma 2-bis, che fissa un limite minimo in relazione all’importo dell’indennità di maternità (che, ai sensi del richiamato articolo 64, è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa). Si prevede, dunque, che, per le professioniste iscritte alla gestione separata, tale indennità non può comunque essere inferiore al 150 per cento dell’importo mensile dell’assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste.
Tale articolo 1, quindi, pone come condizione, ai fini dell’applicazione di tale livello minimo dell’indennità per le professioniste in questione, che, al momento della domanda, tali lavoratrici risultino in regola con il versamento dei contributi alla Gestione separata nell’anno precedente alla domanda stessa.
Ricorda, poi, che l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, ha previsto che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione (previsto dal DM 12 luglio 2007, che era stato adottato in attuazione del richiamato articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001; al riguardo l’INPS ha precisato, nella circolare n. 71 del 3 giugno 2020, che in relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019, ovvero prima del 5 settembre 2019, il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione). Considerato che il richiamato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2019 già interviene in via generale con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata in tema di condizionalità dell’indennità di maternità in relazione al versamento dei contributi, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere una forma di coordinamento tra tale normativa vigente e quanto si intende introdurre all’articolo 1, comma 1, capoverso 2-bis, di tale proposta di legge.
L’articolo 2 della proposta di legge in esame, al comma 1, novella l’articolo 8 della legge n. 81 del 2017, che riconosce un trattamento economico per congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione maggiorata (di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997) – entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi, in alternativa tra loro. La novella in esame, dunque, anzitutto, aggiunge un comma 4-bis, specificando che tale trattamento economico è dovuto indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il comma 2 novella il comma 5 dell’articolo 8 della legge n. 81 del 2017, sostituendone il secondo periodo, elevando l’ammontare della relativa indennità – prevista per ciascuna giornata del periodo di congedo parentale indennizzabile – dal 30 all’80 per cento del reddito di lavoro relativo alla contribuzione maggiorata (di cui al già richiamato articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
Il comma 3, infine, novella il comma 6 dell’articolo 8 della legge n. 81 del 2017, elevando l’ammontare della relativa indennità – prevista anche per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata (a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5) che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità, per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino – dal 30 all’80 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
Alla luce di quanto già osservato in premessa, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la platea dei destinatari a cui fa riferimento la novella del presente articolo 2, atteso che tale novella incide su disposizioni che riguardano tutti gli iscritti alla Gestione separata.
L’articolo 3 detta una serie di disposizioni in materia di indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, a beneficio dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS.
In particolare, il comma 1, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, innalza la soglia massima di reddito individuale – presa in considerazione nell’anno solare precedente – entro la quale sono corrisposte ai soggetti in questione l’indennità di malattia (e di malattia grave) e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata (ovvero il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Conseguentemente, tale comma 1, al secondo periodo, ferma restando la decorrenza stabilita dal primo periodo, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le modifiche necessarie da apportare al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001).
Al riguardo, ricorda che il comma 16, sesto periodo, dell’articolo 59, della legge n. 449 del 1997, nel dettare disposizioni in materia di contribuzione alla Gestione separata e reddito individuale, ha rimesso la disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ad un decreto interministeriale. In attuazione di tale previsione è stato adottato il DM 12/01/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), che, per gli iscritti alla Gestione separata, ha disciplinato i requisiti contributivi (tre mensilità – successivamente ridotte ad una mensilità – della contribuzione, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento) per beneficiare della relativa indennità nonché il limite reddituale massimo, facendolo coincidere con quello previsto per gli iscritti alla Gestione separata (ovvero il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335), diminuito del 30 per cento (articolo 1, comma 3, DM 12/01/2001). Il comma 1 dell’articolo 3 della proposta di legge in esame, dunque, interviene su tale limite reddituale massimo, elevandolo, atteso che lo fa coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata, senza fare riferimento alla diminuzione del 30 per cento contemplata dal DM 12/01/2001, che si intende dunque modificare con un successivo decreto ministeriale. La disposizione in esame, oltre all’indennità di degenza ospedaliera, riguarda, come detto (e come precisato che anche nella relazione illustrativa del provvedimento), anche l’indennità di malattia e di malattia grave, considerato che interventi normativi successivi a tale DM 12/01/2001 hanno progressivamente esteso l’indennità di malattia ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, apportando diverse modifiche alla disciplina.
Il comma 2, quindi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sempre con riferimento ai lavoratori in questione, eleva da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell’indennità giornaliera di malattia di cui al già richiamato articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 3, infine, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i soggetti in questione, innalza del 30 per cento la misura dell’indennità di degenza ospedaliera – di cui al già citato medesimo articolo 59, comma 16, sesto periodo, della legge n. 449 del 1997 – nonché l’indennità dovuta per le malattie gravi (per gli eventi di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81), prevedendo che è conseguentemente aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia (di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
L’articolo 4 modifica alcuni requisiti posti dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 143, 144 e 148, legge n. 213 del 2023) per la fruizione dell’ISCRO, ossia dell’indennità riconosciuta dalla normativa vigente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, al fine di ampliare la platea di beneficiari.
In particolare si dispone che: ai soli fini dell’accesso alla suddetta indennità, il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se anche l’iscrizione non risulta ancora formalizzata (comma 1, lettera a)). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale modifica è volta ad evitare che la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata, malgrado la regolarità nel versamento dei contributi, porti alla reiezione della domanda di accesso all’ISCRO; all’indennità in oggetto, contrariamente a quanto attualmente previsto, possono accedere anche i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Conseguentemente, si specifica che l’indennità non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie. Resta ferma l’esclusione dall’indennità dei titolari di trattamento pensionistico diretto posta dalla normativa vigente (comma 1, lettere b) e c)).
Si prevede quindi l’istituzione, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di un apposito fondo nel bilancio della Gestione separata INPS destinato a finanziare le spese per l’erogazione, con la medesima decorrenza, delle prestazioni e dei trattamenti inerenti alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale e all’ISCRO erogati in favore dei professionisti iscritti alla Gestione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). Il fondo è finanziato tramite la destinazione allo stesso delle somme derivanti dalle aliquote aggiuntive alla contribuzione previste dalla normativa vigente per i suddetti trattamenti e dovute dai professionisti iscritti alla Gestione separata. Si tratta, nel dettaglio (articolo 5, comma 2): del contributo aggiuntivo, pari allo 0,72 per cento, dovuto per il finanziamento delle prestazioni relative alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera (di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e all’articolo 7 del DM 12 luglio 2007); del contributo aggiuntivo, pari allo 0,35 per cento, dovuto per il finanziamento dell’ISCRO (articolo 1, comma 154, legge n. 213 del 2023).
Si prevede altresì che il fondo disponga di una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, al fine di garantire il regolare adempimento delle prestazioni di welfare a decorrere dalla sua istituzione. Tale somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione mediante corrispondente trasferimento delle risorse del fondo della Gestione separata presso l’INPS (articolo 5, comma 4).
La definizione delle modalità di gestione del fondo è affidata ad un regolamento dell’INPS da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (articolo 5, comma 5).
La proposta di legge in esame integra altresì la composizione del comitato di amministrazione del Fondo della Gestione separata INPS con due ulteriori componenti, designati dalle forme aggregative delle associazioni comparativamente più rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione medesima (articolo 6). Ricorda che ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il suddetto comitato è composto di dodici membri, che durano in carica quattro anni: due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell’industria, della piccola impresa, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura e cinque dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell’INPS.
Si dispone, infine, che all’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento – dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – si provvede mediante le risorse finanziarie trasferite nel fondo di cui al precedente articolo 5, nei limiti delle risorse di competenza del fondo stesso, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio dello Stato (articolo 7).

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Giorgia LATINI.

Audizione informale di rappresentanti di UGL, USB e ANIEF nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1609 Zinzi, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

 

redazione

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