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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2025
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente, Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 127/2025: Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
C. 2662 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2662, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l’anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l’anno 2026. Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l’anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l’anno 2023. Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l’autorizzazione di spesa relativa all’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Il comma 5-bis dell’articolo 3 estende ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo la platea dei destinatari della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta Carta del docente) e interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta, ponendo dei limiti di cadenza temporale all’acquisto di hardware e software e inserendo tra i beni acquistabili anche i servizi di trasporto di persone; prevede inoltre che il decreto ministeriale che determina annualmente l’importo della Carta debba essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, anche tenendo conto del personale educativo.
L’articolo 4, al comma 1, proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell’istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il comma 1-bis prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale.
L’articolo 4, comma 1-ter, prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’INDIRE fino al 31 dicembre 2026 (e non più invece fino al 31 dicembre 2025). Esso stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (in luogo dei cinque attualmente previsti). È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito alla data del 24 aprile 2025, e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024, un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un’università estera e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
L’articolo 4, comma 1-quinquies, reca disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti di sostegno e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, anche per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell’attuazione della riforma PNRR, ma anche previo esaurimento degli elenchi regionali istituiti dal decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.
L’articolo 4, comma 1-sexies, posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
L’articolo 7 proroga l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro – già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 – anche per l’anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, per l’espressione del prescritto parere ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, l’emendamento Carotenuto 5.1 e gli identici emendamenti De Monte 5.2, Mantovani 5.3 e Cavandoli 5.4, presentati direttamente presso la XIV Commissione e che investono ambiti di competenza della XI Commissione.
Fa presente che l’emendamento Carotenuto 5.1 interviene sull’articolo 5, che reca una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
In particolare la proposta emendativa è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 2, che prevede, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 (sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. In particolare la modifica di cui alla proposta emendativa è volta a prevedere che le predette somme siano destinate anche alla promozione e al rafforzamento della sicurezza e dell’innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro.
Al riguardo evidenzia che tale ulteriore finalità a cui destinare le predette risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine appare poco coerente rispetto alla finalità già individuata dalla menzionata lettera e), relativa al potenziamento della vigilanza sul mercato da parte delle autorità competenti. Peraltro tale finalità di cui alla lettera e) è rispondente a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
Gli identici emendamenti De Monte 5.2, Mantovani 5.3 e Cavandoli 5.4 sono volti ad aggiungere due ulteriori criteri e principi direttivi al comma 2 dell’articolo 5.
In particolare il principio e criterio direttivo di cui alla lettera e-bis) dispone che nell’esercizio della delega legislativa in oggetto il Governo deve prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, dell’articolo 11, paragrafo 7, dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e dell’Allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni.
Inoltre il principio e criterio direttivo che si vuole introdurre con la lettera e-ter) dispone che nell’esercizio della delega legislativa in oggetto il Governo deve apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del medesimo articolo 5.
Ritiene condivisibili le previsioni di cui alle predette lettere e-bis) e e-ter) poiché volte a rendere più puntuale l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230.
Formula, quindi, una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 ottobre 2025.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 22 ottobre 2025.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente, Tiziana NISINI.

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (IADP) e del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.40.

Audizione informale di Angela Giusti, prima ricercatrice presso il Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità, Annina Lubbock, sociologa delle pari opportunità e consulente per il Centro per la Salute del Bambino, e Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Federico MOLLICONE.

Audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1609 Zinzi, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato, di:
Andrea Romanino, rettore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in rappresentanza della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
Antonio Felice Uricchio, presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in videoconferenza.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente della XI Commissione, Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.

Tiziana NISINI, presidente, avverte che il termine per l’espressione del parere scadrà il 19 novembre 2025 e che, essendo la richiesta di parere non corredata dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Dario Giagoni, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, la quale inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il termine per l’esercizio della delega scade il 10 gennaio 2026. Il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novelle – relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto –, per le quali è posto il termine del 21 dicembre 2029; il recepimento di queste ultime disposizioni, con decorrenza dell’applicazione dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, è già operato dal presente schema di decreto.
Al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668, lo schema di decreto reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Venendo più in particolare al contenuto delle novelle operate nel citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rileva, in primo luogo, che gli articoli 1, 16 e 17 dello schema di decreto e il relativo allegato estendono l’ambito di una sezione del registro nazionale dell’INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; la sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall’esposizione all’amianto – indicate nel suddetto allegato; quest’ultimo ricomprende, oltre al mesotelioma, l’asbestosi, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, le malattie pleuriche non maligne.
La novella di cui all’articolo 2 dello schema riformula l’ambito di applicazione delle norme del capo III del titolo IX del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni (capo relativo alla «Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto»); la nuova formulazione reca ulteriori esemplificazioni rispetto al riferimento, già posto dalla norma vigente, alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (fermi restando i divieti di lavorazione vigenti).
La novella di cui al successivo articolo 3 reca una specificazione relativa alla nozione di silicati fibrosi (quest’ultima categoria, già nella versione vigente, è articolata in varie tipologie e, nel suo complesso, è ricompresa nella definizione di amianto, al fine dell’applicazione delle suddette norme del capo III del titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008). La novella specifica che i silicati fibrosi sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
L’articolo 4 integra il principio vigente secondo il quale, prima dell’inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. La novella fa un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione (mentre la formulazione vigente fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione) e, per le ipotesi di lavori relativi ad edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, integra la disciplina sulle procedure di acquisizione di informazioni, prevedendo, in alcuni casi, anche accertamenti nonché la messa a disposizione (da parte del medesimo datore) degli elementi acquisiti (la formulazione vigente, che rimane esaustiva per gli altri edifici, si limita a prevedere che il datore assuma informazioni presso i proprietari dei locali).
L’articolo 5, comma 1, lettera a), introduce una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, ponendo anche un criterio di priorità per la rimozione dell’amianto (o di materiali contenenti amianto) rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Per il caso di violazione di tale nuova disciplina, il datore di lavoro è assoggettato, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera a), alla sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
La lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, sopprime le deroghe previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità, ad esclusione della deroga – che resta, quindi, contemplata – relativa all’obbligo di notifica (precedente all’inizio dei lavori) all’organo di vigilanza.
La novella di cui all’articolo 6 modifica la disciplina del summenzionato atto di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell’inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all’amianto. La novella reca alcune integrazioni, tra cui la previsione che la notifica debba contenere anche l’elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato, l’indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica e la documentazione sui certificati individuali di formazione. Si prevede altresì che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno quarant’anni; per il caso di violazione di quest’ultimo obbligo, il datore di lavoro e il dirigente sono assoggettati, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera b), alla sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
L’articolo 7 reca alcune specificazioni e integrazioni, relative alle norme sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si formula il principio che l’esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – ad integrazione dei riferimenti già vigenti alla riduzione al valore minimo e al rispetto dei valori limite –, si specifica che le misure in oggetto di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all’amianto e si indicano alcune tipologie specifiche delle medesime misure (ivi compresa un’adeguata procedura di decontaminazione dei lavoratori).
L’articolo 8 reca una novella di coordinamento.
Gli articoli 9, 10 e 11 modificano le norme in materia di valori limite e di controllo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto. In particolare, in base a tali modifiche: si prevede che, a decorrere dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto sia operata mediante microscopia elettronica (con riferimento a quest’ultima viene confermato il principio di salvezza dei metodi alternativi equivalenti), con soppressione (a decorrere dalla stessa data) della possibilità di misurazione mediante microscopia ottica; sempre a decorrere dal 21 dicembre 2029, nella misurazione sono prese in considerazione anche le fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri – resta fermo che, prima della suddetta data, la rilevazione (così come nella disciplina già vigente) concerne esclusivamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 –; si riducono (in via immediata) i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto, rispetto al limite già posto di 0,1 fibre per cm3, fermo restando il calcolo in base a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. In particolare, si prevede (in via immediata) che nessun lavoratore possa essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre/cm3, con la suddetta inclusione nel computo, a decorrere dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, delle fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; si estendono i princìpi di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – princìpi già stabiliti per i casi di superamento dei valori limite – ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto. Inoltre, per le operazioni lavorative per le quali sia prevedibile il superamento del valore limite, si integra la relativa disciplina delle misure di protezione, prevedendo che, qualora tali lavori siano effettuati in confinamento, la medesima area confinata debba essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica; si prevede che la misurazione possa essere effettuata, oltre che con riferimento alla posizione personale del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività, anche – in via complementare e non sostitutiva – con riferimento alla complessiva aria confinata di lavoro.
La novella di cui all’articolo 12 concerne la verifica – successiva ai lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro; si specifica che, nell’obbligatorio piano preventivo dei suddetti lavori di demolizione o rimozione, tale verifica deve essere prevista come fase precedente alla ripresa di altre attività.
L’articolo 13 modifica le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica che la formazione concerne anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie, si introduce il principio che la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione e si richiede un’ulteriore formazione specifica per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
Gli articoli 14 e 15 ampliano l’ambito dei lavoratori che: devono essere iscritti, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; devono essere sottoposti ad una visita medica all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. Con l’ampliamento in esame si fa riferimento a tutti i lavoratori a rischio di esposizione all’amianto.
L’articolo 19 reca le clausole di invarianza finanziaria.

Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2508 Rizzetto, recante istituzione della Giornata nazionale per il contrasto all’inattività giovanile, al fine di promuovere l’inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali associazione quadri e capi Fiat-rappresentanza (AQCF-R), CGIL, CISL, UIL, UGL e Fismic sull’acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors.

L’audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di IVECO S.p.A. sull’acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors.

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.05.

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