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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

13 Novembre 2025
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 4 reca alcune novelle al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; le novelle concernono alcune disposizioni nell’ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (o ad apolidi) –.
La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), riguarda l’obbligo (a carico del datore di lavoro) di presentare allo sportello unico per l’immigrazione anche un’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; in tale ambito, la novella stabilisce norme specifiche per i casi in cui l’alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata.
La novella di cui al successivo numero 2) della stessa lettera b) prevede una fattispecie di riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione (nulla osta previsto nell’ambito delle procedure di rilascio dei permessi in oggetto). La riduzione concerne i casi di partecipazione, da parte del lavoratore straniero oggetto della richiesta di nulla osta, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, programmi previsti dall’articolo 23 del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
La novella di cui alla lettera a) concerne il contenuto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all’ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro) e, più in particolare, la garanzia da parte del datore di lavoro, che deve essere contenuta nel contratto, riguardante la disponibilità di un alloggio per il lavoratore; in tale ambito, la novella modifica i parametri minimi dell’alloggio medesimo.
L’articolo 12 introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all’ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.
L’articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell’ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, la lettera a) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi la lettera b) dispone che le istanze escluse dall’asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell’esito positivo delle verifiche richieste per l’assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
L’articolo 21, modificando l’articolo 27-quater, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione, riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
L’articolo 22 reca una novella integrativa nella disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa. Si ricorda che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia dato preventiva comunicazione alla competente sede territoriale dell’INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, diversa da quella concernente il rapporto di lavoro oggetto del trattamento di integrazione, e che le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro in base ai relativi obblighi generali in materia di rapporti di lavoro sono valide al fine dell’adempimento del suddetto obbligo a carico del lavoratore (tale modalità sostitutiva non concerne, naturalmente, l’attività lavorativa autonoma). L’obbligo introdotto dalla novella in esame non è invece posto a pena di decadenza dal trattamento.
L’articolo 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024. Preliminarmente, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge n. 197 del 2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Il presente articolo specifica che la proroga per il 2025 di tale disciplina transitoria è effettuata al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali (comma 1).
L’articolo 57 stabilisce che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 72, comma 1, lettera c), abroga l’articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2554 del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 12 novembre 2025.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Assolavoro, Federalberghi (in videoconferenza) e Unilavoro PMI (in videoconferenza) nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2508 Rizzetto, recante istituzione della Giornata nazionale per il contrasto all’inattività giovanile, al fine di promuovere l’inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato.

L’audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

AUDIZIONI
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sull’acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l’audizione.

Il Ministro Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), Chiara APPENDINO (M5S), Francesca GHIRRA (AVS), Fabrizio COMBA (FDI) e Alberto PANDOLFO (PD-IDP).

Il Ministro Adolfo URSO fornisce ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) […] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l’attuazione del sostegno dell’Unione a un’occupazione di qualità, alle competenze e all’inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034.
COM(2025) 558 final.
(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), relatore per la XI Commissione, ricorda che le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali avviano oggi l’esame della proposta di regolamento che ridefinisce il Fondo sociale europeo per il periodo 2028-2034, nell’ambito del futuro Quadro finanziario pluriennale dell’Unione.
Fa presente che si è di fronte ad una riforma che non riguarda soltanto uno strumento finanziario, ma tocca direttamente il cuore del modello sociale europeo e il ruolo dell’Unione come garante di coesione, pari opportunità e crescita inclusiva.
La relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, esprime una valutazione nel complesso positiva, invitando tuttavia a un attento esame di alcuni profili durante il negoziato interistituzionale.
D’intesa con il collega Benigni, segnala che concentrerà la sua relazione sugli obiettivi politici generali e sulle motivazioni che hanno portato la Commissione europea a proporre la riforma, lasciando al relatore per la XII Commissione la parte più analitica sui contenuti e sul rispetto dei princìpi di competenza e sussidiarietà.
Il Fondo sociale europeo rappresenta, da oltre sessant’anni, la leva principale dell’Unione per sostenere l’occupazione, la formazione e l’inclusione sociale. Contribuisce in modo decisivo all’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, che riafferma la centralità della persona, del lavoro dignitoso e delle pari opportunità come fondamento della cittadinanza europea.
Pur in un quadro di competenze condivise, l’attuazione del Pilastro resta anzitutto responsabilità degli Stati membri e delle parti sociali: sono essi a plasmare le politiche per il lavoro, l’istruzione, la salute e la protezione sociale. Il nuovo FSE nasce dunque come strumento di alleanza tra livello nazionale e livello europeo.
La proposta di regolamento introduce un elemento innovativo: l’integrazione del Fondo nei nuovi Piani nazionali e regionali di partenariato (NRP), previsti dalla parallela proposta COM(2025) 565, per superare la frammentazione degli strumenti di coesione e favorire una programmazione più unitaria e coerente con le priorità europee.
Il FSE si inserisce nel nuovo QFP 2028-2034, che prevede risorse complessive pari a 1.984,8 miliardi di euro a prezzi correnti, destinate a rafforzare la sovranità, la competitività e la resilienza dell’Europa.
Il Fondo non disporrà di una dotazione autonoma, ma beneficerà di un obiettivo minimo di spesa pari al 14 per cento del valore dei piani NRP, destinato alle politiche sociali e al Pilastro dei diritti sociali. Considerando la dotazione complessiva di 865 miliardi di euro per la coesione, lo sviluppo rurale e la pesca, le risorse destinate agli obiettivi sociali ammonterebbero ad almeno 121 miliardi di euro nel settennio. È un ammontare significativo, che può incidere concretamente sulle vite dei cittadini europei se accompagnato da un’impostazione strategica chiara e da un’efficace capacità di spesa a livello nazionale e locale.
L’obiettivo generale del nuovo FSE è sostenere le politiche e le riforme strutturali dell’Unione e degli Stati membri nei settori del lavoro, dell’istruzione, delle competenze, dell’inclusione sociale e dei servizi di cura e sanità.
Tra gli obiettivi specifici figurano: la riduzione della disoccupazione, in particolare giovanile e di lunga durata; la promozione della qualità e dell’equità nell’istruzione e nella formazione; il rafforzamento dell’inclusione e della coesione sociale; il sostegno a società aperte, democratiche e basate sul dialogo sociale; e l’incoraggiamento di approcci integrati che combinino investimenti nelle infrastrutture e nelle persone.

La Commissione europea individua inoltre nuove aree prioritarie: l’innovazione sociale, la risposta alla transizione demografica ed il contrasto alla deprivazione materiale, che negli ultimi anni ha colpito nuove fasce della popolazione europea.
Le ragioni della riforma sono evidenti: nonostante i progressi compiuti, l’Europa continua a confrontarsi con squilibri occupazionali, carenza di competenze, povertà diffusa e disuguaglianze territoriali, fenomeni che rischiano di frenare la competitività dell’Unione e di indebolire la fiducia dei cittadini nel progetto europeo.
Inoltre, il contesto geopolitico e ambientale impone risposte comuni: la crisi energetica, l’invecchiamento della popolazione, le migrazioni e gli eventi climatici estremi richiedono una capacità di protezione e adattamento che solo un’Europa coesa può garantire.
In tale prospettiva, il nuovo FSE non è soltanto un fondo per l’occupazione: è uno strumento di tenuta democratica e di coesione sociale dell’Unione.
Pur riconoscendo la coerenza della proposta con gli obiettivi del Pilastro sociale, va segnalata una criticità procedurale: l’assenza di una valutazione d’impatto e di una consultazione dei portatori di interesse. È un’omissione grave, che priva i Parlamenti nazionali e le istituzioni europee di informazioni essenziali per misurare gli effetti delle scelte regolative.
Il Governo, su impulso del Parlamento, sarà dunque chiamato a seguire con particolare attenzione il negoziato, promuovendo una posizione costruttiva ma esigente: un FSE rinnovato deve garantire risultati concreti in termini di occupazione, qualità del lavoro e inclusione.
L’Italia, per tradizione e sensibilità sociale, può e deve svolgere un ruolo guida in questo processo, riaffermando che il modello sociale europeo si fonda sul riconoscimento della dignità e sul pieno sviluppo delle competenze delle persone.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), relatore per la XII Commissione, passa ad illustrare i principali contenuti della proposta di regolamento al nostro esame e richiamare le osservazioni contenute nella relazione del Governo, rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dal Servizio per i Rapporti con l’Unione europea.
Fa presente che, nel perseguimento delle finalità poc’anzi illustrate dal collega Volpi, la proposta di regolamento mira ad introdurre una serie di misure volte, in estrema sintesi, a rafforzare la dimensione sociale dell’UE e ad aumentare la convergenza economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri, in conformità all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si tratta di una riforma che traduce, in chiave operativa, la volontà di rendere il Pilastro europeo dei diritti sociali un quadro realmente vincolante per l’azione dell’Unione e degli Stati membri.
La proposta si articola in nove articoli, con alcune imprecisioni redazionali minori, ma un impianto coerente con l’obiettivo di semplificare e integrare la gestione dei fondi.
L’articolo 1 («Oggetto») definisce le condizioni specifiche per l’attuazione del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 nell’ambito del sostegno dell’Unione, conformemente agli obiettivi generali della proposta di regolamento sui piani NRP.
L’articolo 2 («Sostegno del FSE») stabilisce che il Fondo sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta NRP, tra cui in particolare il rafforzamento della coesione sociale attraverso il sostegno alle persone, alle comunità e al modello sociale europeo.
Evidenzia che la relazione tecnica del Governo precisa che tra gli obiettivi non vi è un riferimento esplicito all’«accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili», incluso l’accesso agli alloggi e all’assistenza sanitaria. È un’assenza significativa, che rischia di indebolire il legame fra coesione sociale e tutela della persona, e che merita pertanto un attento approfondimento nel corso del negoziato.
Desidera inoltre segnalare che nel testo ufficiale della proposta la numerazione degli articoli risulta non sequenziale: l’articolo 3 risulta omesso ed il testo passa direttamente dall’articolo 2 all’articolo 4. Si tratta di una svista redazionale che sarà necessario correggere in sede di prosecuzione dell’iter interistituzionale.
La proposta comprende disposizioni in materia di innovazione sociale (articolo 4), transizione demografica (articolo 5) e contrasto alla deprivazione materiale (articolo 6).
Questi articoli rappresentano la parte più innovativa del testo: introducono la possibilità di sperimentare soluzioni locali e partecipative, di adattare i sistemi di welfare ai mutamenti demografici e di intervenire contro la povertà materiale con strumenti moderni e dignitosi.
L’articolo 7 garantisce la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alle politiche per l’occupazione di qualità, l’istruzione e l’inclusione sociale. È un principio di democrazia economica che va preservato, poiché consente di ancorare le politiche europee al dialogo sociale e alla partecipazione dal basso.
L’articolo 8 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 163 TFUE («comitato FSE») per l’attuazione del regolamento. L’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore.
Passando ai rilievi della relazione tecnica del Governo, essa sottolinea che l’inquadramento del FSE in un unico strumento richiede approfondimenti e un maggiore coinvolgimento degli attori territoriali e delle parti sociali.
Il Governo evidenzia inoltre l’importanza di definire programmi di riforma chiari e di orientare la spesa verso gli ambiti in cui essa produce il massimo valore aggiunto per il Paese, anche grazie agli strumenti di flessibilità e adattabilità previsti dal nuovo quadro regolatorio.
Un coordinamento più efficace tra i diversi livelli di governo ed una capacità di risposta rapida a bisogni emergenti costituiscono, in questo senso, una delle vere sfide del nuovo FSE.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi dei Trattati, la proposta si fonda sugli articoli 164 e 175, terzo comma, del TFUE, e rispetta il principio di attribuzione.
Sotto il profilo della sussidiarietà, la Commissione sottolinea che l’intervento a livello europeo garantisce coerenza e sinergia tra le politiche occupazionali, lasciando però agli Stati la responsabilità della gestione.
Il valore aggiunto dell’azione europea risiede proprio nella capacità di connettere i bisogni locali con gli obiettivi comuni, rafforzando il senso di appartenenza e di equità sociale.
La relazione del Governo considera la proposta pienamente rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
È condivisibile, in questa prospettiva, la scelta del regolamento come strumento giuridico più idoneo a garantire uniformità e certezza nell’attuazione delle politiche sociali europee.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che diversi Parlamenti nazionali hanno già avviato l’esame di sussidiarietà.
Ritiene opportuno che il Parlamento italiano continui a esercitare un controllo politico attivo, non solo formale, su un dossier che tocca il nucleo della coesione europea.
In conclusione, ritiene utile, d’intesa con il collega Volpi, proporre l’avvio di un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati — Governo, parti sociali, rappresentanze del terzo settore e mondo accademico — al fine di arricchire il dibattito e contribuire a definire una posizione nazionale propositiva e consapevole.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che, in considerazione della proposta testé avanzata dai relatori, nel corso delle prossime settimane si procederà quindi allo svolgimento di un ciclo di audizioni, alla cui programmazione si provvederà nell’ambito di successivi uffici di presidenza delle Commissioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Audizione informale di Emmanuele Massagli, professore associato di Didattica generale e Pedagogia Speciale presso l’Università LUMSA di Roma e Palermo, e di Marialuisa Gnecchi, componente del Consiglio di amministrazione dell’INPS, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.20.

 

 

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